Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1178/2022RG vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (C.F. Parte_1 Parte_2
), con sede legale Milano, via San Prospero, 4, P.I. , e per essa C.F._1 P.IVA_1
la mandataria in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Controparte_1 Controparte_2
Roma Piazza Campitelli 2 (P. Iva ), giusta procura del 13/01/2021 a rogito del Notaio P.IVA_2
(Rep. n. 6414) registrata in data 14/01/2021 al n. 2093, rappresentata e difesa da Persona_1
(C.F. e P.IVA ) e per essa dall'Avv. Controparte_3 P.IVA_3
Concetta Sorrentino (C.F. con domicilio presso lo studio C.F._2 Controparte_4
in Roma Largo Arrigo VII n. 4 e domicilio digitale per tutte le comunicazioni e notificazioni,
[...]
presso la - fax 06.5741908; Email_1
-parte appellante principale/appellata incidentale e
(C.F.: ), con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, n. 9, in CP_5 P.IVA_4
persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura
Simoncini (C.F.: – PEC: - fax 071 C.F._3 Email_2
8065020) ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Regionale in piazza Cavour,
23, Ancona nonché domiciliata ai fini delle comunicazioni e notificazioni digitali all'indirizzo PEC del suddetto difensore;
-parte appellata principale/appellante incidentale
1
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_6
p.t., il Commissario Dott.ssa anche in qualità di Commissario CP_7 CP_8
Liquidatore dell'ex , ex art. 42, co. Controparte_9
9, L.R. n. 19/2022 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Viozzi (C.F. P.IVA_5
) (comunicazioni: n. di fax: 0735-793227; indirizzo di pec: C.F._4
e dall'Avv. Cristiana Pesarini (C.F. ) del Email_3 C.F._5
Foro di Ancona (comunicazioni: n. di fax: 071/201010; indirizzo di pec: . Email_4 [...]
, congiuntamente e disgiuntamente fra loro elettivamente domiciliata Email_5 presso l'Ast di Ancona, Via Cristoforo Colombo n. 106 e domicilio digitale presso le pec e Email_3 Email_6
-parte appellata principale/appellata incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con decreto n. 906/2020 in data 6 luglio 2020 e notificato in pari data – reso ad istanza di
[...]
– veniva ingiunto ad 5 il pagamento in favore della ricorrente Parte_1 CP_10 dell'importo di euro 131.762,47, oltre interessi e spese, quale cessionaria dei crediti vantati verso dallo per prestazioni multispecialistiche Pt_3 Parte_4
ambulatoriali extraospedaliere, in regime di accreditamento istituzionale.
Con atto di citazione notificato il 5 agosto 2020, proponeva rituale opposizione nei CP_11
confronti di deducendo che: Parte_1
- aveva stipulato un accordo contrattuale con lo di Parte_4
San Benedetto del Tronto per l'erogazione di prestazioni multispecialistiche ambulatoriali per gli anni 2014 e 2015;
- con Determina del Direttore Generale n. 186/2016 aveva evidenziato che la spesa Pt_3 complessiva per l'anno 2014 per i residenti ammontava ad € 310.775,25 (di cui € 150.775,25 per le
2 prestazioni multispecialistiche ambulatoriali ed € 160.000,00 per il progetto strategico) e che la spesa per le attività erogate ai residenti fuori Regione era pari ad € 706.665,96;
- con determina n. 602/2017 aveva liquidato, per le prestazioni rese dallo Parte_5 nno 2015, la somma pari ad € 989.199,38 (€. 301.667,50 per gli assistiti
[...] della Marche, e € 687.531,88 per gli assistiti di fuori regione); dava atto che l'Area Vasta CP_5
n. 5 aveva erogato acconti per un totale di €. 972.624,62 (€. 285.152,74 per gli assistiti della e €. 687.471,88 per gli assistiti di Fuori Regione); aveva quindi corrisposto a CP_5 saldo la somma pari ad € 16.574,76 (€. 16.514,76 per gli assistiti della Regione e € 60,00 CP_5
per gli assistiti fuori regione), derivante dal totale da liquidare, al netto degli acconti già corrisposti, con contestuale richiesta alla struttura di emissione delle relative note credito, pari alla differenza fra il fatturato presentato ed il liquidabile, per le prestazioni erogate agli assistiti della Regione
CP_5
- il Centro Medico Polispecialistico aveva ceduto tutti i crediti vantati nei confronti di
[...]
alla con contratto di cessione di crediti pecuniari del 25/09/2018 e la CP_11 Controparte_12 cessione era stata comunicata all' con nota del 26.10.2018; Pt_3
- aveva chiesto ad il pagamento dei crediti vantati e Controparte_12 CP_11 CP_11
aveva risposto che i contratti di cessione di credito si riferivano a crediti scaturenti dal rapporto convenzionale fra l' e la struttura privata accreditata, con la quale anno per anno veniva Pt_3 sottoscritto un accordo che definiva il tetto massimo di spesa riconoscibile da parte dell'
[...]
al soggetto convenzionato;
CP_11
- a sua volta, aveva ceduto i predetti crediti alla il 18.12.2019 e Controparte_12 Parte_1 tale cessione era stata comunicata all' con nota acquisita al protocollo n. Pt_3 Pt_3
2903/29/01/2020/ASUR/AAGG/A.
Tanto premesso in fatto, formulate le considerazioni in diritto, parte attrice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rassegnava le seguenti conclusioni: “Pertanto si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni IN VIA PREGIUDIZIALE, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con ogni conseguente statuizione;
IN SUBORDINE, NEL
MERITO, dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità del D.I. opposto nonché la sua inefficacia ed infondatezza per tutti i suesposti motivi, e per l'effetto revocarlo, ed in accoglimento della presente opposizione, dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente a qualsivoglia titolo, sia contrattuale, sia risarcitorio, sia ex art. 2041 c.c., sia per interessi ex D. L.vo n. 231/2002. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 37/2018”.
3 Si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta, con la quale Parte_1 avversava ogni deduzione dell'opponente e richiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della ritenendo che le somme oggetto del decreto ingiuntivo, relative alle CP_5
prestazioni sanitarie erogate in favore di pazienti fuori regione, fossero state rimborsate alla stessa dalle altre regioni.
All'udienza dell'1 febbraio 2022 la convenuta opposta concludeva come segue: “Piaccia all'ecc.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 cpc al decreto in quanto l'opposizione non si fonda su prova scritta;
- nel merito rigettare l'opposizione in quanto temeraria e infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 906/20; - in via subordinata condannare la e/o la ciascuna Pt_3 CP_5 per quanto di ragione, al pagamento della somma di € 131.736,74 oltre interessi moratori ex d. lgs n. 231/2002 od in quella maggiore o diversa ritenuta di legge e di giustizia per i titoli dedotti in ricorso e nel presente atto;
- in via residuale e subordinata dichiarare la e/o la Pt_3 CP_5
ciascuna per quanto di ragione, tenute al pagamento in favore dell'opposta della somma
[...] di € 131.736,74 o di quella maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; - con vittoria di spese legali”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la sostenendo le ragioni CP_5 dell'opponente la carenza di legittimazione passiva ed il difetto della giurisdizione ordinaria Pt_3 in favore di quella amministrativa;
rassegnava dunque le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito: - in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_5
- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con ogni conseguente
[...] statuizione;
- nel merito, respingere la domanda dell' di condanna al pagamento Parte_1
della somma richiesta, nonché la richiesta di risarcimento danni e di indennizzo ex art. 2041 c.c. e la richiesta di interessi nella misura di cui al D.lgs. n. 231/2002, poiché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dalla a qualsivoglia CP_5 CP_5
titolo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Svolta l'istruttoria con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, all'udienza del 01/02/2022 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue
“ L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione
4 L'eccezione è infondata e va respinta in quanto la controversia ha per oggetto diritti soggettivi di credito e non la tutela di interessi legittimi, né l'impugnazione di atti amministrativi, né rientra nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, elencate all'art. 133 del cod.proc.amm..
La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 28053 del 02/11/2018, ha chiarito che
“in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio
Part determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la
Part struttura privata concessionaria;
peraltro, qualora la opponga alla domanda di pagamento
("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il
"petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla . Pt_7
Nel caso di specie la convenuta opposta non ha formalizzato alcuna richiesta di accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti dell' relativi ai budget di spesa, per cui la CP_11
controversia avente ad oggetto il corrispettivo dovuto in virtù del regime concessorio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il merito dell'opposizione
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Risulta incontestato che la somma ingiunta è relativa alle prestazioni multispecialistiche ambulatoriali erogate ai residenti fuori regione dallo Parte_4 di San Benedetto del Tronto nell'anno 2015.
[...]
Parte opponente ha prodotto (vedasi doc. n. 3 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), la Determina del Direttore Generale n. 186 del 21/03/2016, avente ad oggetto Pt_3
“Recepimento accordo contrattuale tra e lo Parte_8 Parte_4
di San Benedetto Tronto per il piano di prestazioni multispecialistiche
[...] ambulatoriali extraospedaliere per gli anni 2014 e 2015”, alla quale è allegato l'accordo, relativo al piano di prestazioni multispecialistiche ambulatoriali (attività terapeutica e diagnostica),
5 sottoscritto dal Direttore dell'Area e dal legale rappresentante dello Parte_8 [...]
di San Benedetto del Tronto Parte_4
L'art. 7 del suddetto accordo prevede espressamente che, per gli assistiti residenti nella Regione
il budget per l'anno 2015 è “pari ad € 149.267,50 (spesa consuntiva anno 2014 € CP_5
150.775,25 – 1%) in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 quater della L. 125/2015 …. e viene assegnato un budget pari ad € 160.000,00/anno per il contrasto della mobilità passiva ed il controllo della mobilità interregionale …”, mentre per gli assistiti residenti fuori regione “il tetto per la mobilità attiva anno 2015 è pari ad € 688.991,88 (spesa consuntiva anno 2014 € 695.951,39
– 1%) in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 quater della L. 125/2015”.
Risulta altresì documentato da parte attrice opponente (vedasi doc. 4 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) che l' con determina n. 602/AV5 del CP_11
10/05/2017, avente ad oggetto “Liquidazione delle prestazioni multi specialistiche ambulatoriali erogate agli assistiti della e di fuori regione nell'anno 2015 dallo CP_5 CP_5 [...]
di San Benedetto Tronto - corresponsione del saldo.”, ha Parte_4 liquidato al suddetto studio medico, per l'anno 2015, la somma pari ad € 989.199,38 di cui €
301.667,50 per gli assistiti della ed € 687.531,88 per gli assistiti di Fuori Regione;
CP_5 essendo stati erogati acconti per un totale di € 972.624,62 di cui € 285.152,74 per gli assistiti della ed € 687.471,88 per gli assistiti di Fuori Regione, è stata corrisposta a saldo la CP_5 somma di € 16.574,76 di cui € 16.514,76 per gli assistiti della ed € 60,00 per gli CP_5
assistiti fuori regione, con contestuale richiesta allo Pt_4 Parte_4 Parte_4
delle relative note di credito pari alla differenza fra il fatturato presentato ed il liquidato 8vds.
[...] anche l'elenco esplicativo in all. 13 di parte opponente).
A suo tempo nessuna contestazione alla suddetta determina risulta essere stata avanzata da parte dello che anziché emettere le note di credito pari Parte_4
alla differenza fra il fatturato presentato ed il liquidato ha ceduto pro soluto gli asseriti crediti vantati nei confronti di alla con contratto di cessione di crediti CP_11 Controparte_12 pecuniari del 25/09/2018; quest'ultima, a sua volta, li ha ceduti pro soluto alla Parte_1
odierna convenuta opposta, con contratto concluso in data 18/12/2019.
In relazione ai limiti del budget assegnato agli operatori sanitari privati accreditati, il Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 522 del 25/01/2022, ha ribadito il principio della non negoziabilità dei vincoli finanziari imposti dal piano di rientro da cui discende che agli operatori privati accreditati si pone unicamente l'alternativa se accettare le condizioni derivanti da esigenze programmatorie e
6 finanziarie pubbliche (e dunque il budget assegnato alla propria struttura), onde permanere nel campo della sanità pubblica, ovvero se collocarsi esclusivamente nel mercato della sanità privata.
Detta pronuncia si colloca nel solco di un consolidato insegnamento giurisprudenziale per il quale il vigente quadro normativo di riferimento (d.lgs. n. 502/1992) pone, da un lato, le attribuzioni della (in ordine alla determinazione del budget di spesa) e, dall'altro lato, le competenze CP_5 delle aziende sanitarie (in riferimento alla contrattazione), così perseguendo l'obiettivo di un raffreddamento della spesa del comparto sanità. Sul punto la Corte Suprema di Cassazione, Sez. 3, con Ordinanza n. 26334 del 29/09/2021 ha precisato che “in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata nei confronti dell della Pt_9
atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti CP_5
il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento”.
La convenuta opposta sostiene che lo ha erogato Parte_4 le proprie prestazioni sanitarie sempre nell'ambito del budget assegnato e che l'attrice opponente si è limitata a sostenere che gli importi richiesti sarebbero extra budget, senza però fornirne alcuna prova. La Corte Suprema di Cassazione, Sez. 6, con Ordinanza n. 10182 del 16/04/2021, ha precisato che “in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di Part accreditamento, grava sulla la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite”. Nel caso di specie l' ha documentato l'ammontare delle somme pagate in favore della struttura CP_11
sanitaria accreditata (vedasi docc. 13, 14 allegati alla memoria ex art. 183, 6 comma n. 2, c.p.c.), nonché il pagamento del residuo dovuto a saldo nei limiti del budget per l'anno 2015 (vedasi doc.
11 allegato alla memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c.). Pertanto, la somma richiesta con il decreto ingiuntivo è fuori budget. Inoltre nessuna contestazione sul pagamento a saldo vi è stata da parte della struttura accreditata cedente che, con la sottoscrizione del successivo accordo di cui alla DGR n. 1577/2016, relativo agli anni 2016, 2017 e 2018, non ha sollevato eccezioni relative a
7 precedenti mancati pagamenti. Sulla domanda subordinata della convenuta opposta Ritenutane
l'ammissibilità (alla luce del recente orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. n. 9633 del
24 marzo 2022), va respinta la domanda subordinata di indennizzo ex art. 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento, avanzata dalla convenuta opposta in quanto infondata, atteso che, come precisato Corte Suprema di Cassazione, Sezione 3, con sentenza n. 13884 del 06/07/2020
“l'azienda , comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per CP_6
l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni
“extra budget” assume un carattere “imposto” che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”. Alla luce di ciò non può essere imputato alla alcun indebito arricchimento e, pertanto, nulla deve corrispondere CP_5
alla Parte_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del d.m. 55/2014, in base allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3529/2020 RG Trib., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
- accoglie l'opposizione dell' e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
CP_11
- rigetta la domanda riconvenzionale dell'opposto ex art. 2041 c.c., siccome infondata;
- condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Parte_1 del presente giudizio in favore dell'opponente che si liquidano in euro 13.430,00 per CP_11
compenso, in euro 379,50 per esborsi, oltre spese generali oltre IVA e CAP come per legge;
- condanna la società in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese Parte_1
del presente giudizio in favore della terza chiamata in causa che si liquidano in CP_5 euro 13.430,00 per compenso, oltre spese generali oltre IVA e CAP come per legge”.
4.Con un primo motivo di gravame, l'appellante deduce che il Tribunale abbia erroneamente ritenuta raggiunta la prova, da parte delle appellate, dello sforamento del tetto di spesa della struttura sanitaria cedente:
“In sintesi, nel corso del giudizio di primo grado le convenute non contestano la certezza e la liquidità del credito azionato, e si limitano a dichiarare che la somma azionata non è dovuta per
8 superamento dei limiti di spesa, allegazione non supportata da elementi probatori. In altri termini, le convenute erano onerate della prova, con congrua attestazione documentale, di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili alla struttura nel periodo di riferimento fino a concorrenza del tetto di spesa riconosciuto.
Tuttavia, nel caso di specie, è innegabile come l'eccezione sollevata sia rimasta su di un piano generico ed astratto, senza che sia stato indicato e provato il numero delle prestazioni “sforate” e senza che sia stata fornita la prova di una partecipazione al procedimento volto alla definizione della regressione medesima.
Ne consegue, pertanto che dovrà essere riconosciuto il diritto della al pagamento Parte_1 della somma di € 131.736,74 in ragione delle prestazioni sanitarie erogate per conto del SSR.
Il motivo è infondato.
5.Il Tribunale ha fondato propria decisione sui seguenti elementi:
• sulla Determina del Direttore Generale n. 186 del 21/03/2016, avente ad oggetto Pt_3
“Recepimento accordo contrattuale tra e lo Parte_8 [...]
di San Benedetto Tronto per il piano di prestazioni Parte_4 multispecialistiche ambulatoriali extraospedaliere per gli anni 2014 e 2015”, alla quale è allegato l'accordo, relativo al piano di prestazioni multispecialistiche ambulatoriali (attività terapeutica e diagnostica), sottoscritto dal Direttore dell' e dal legale Parte_10
rappresentante dello di San Benedetto del Parte_4
Tronto. L'art. 7 del suddetto accordo prevede espressamente che, per gli assistiti residenti nella Regione il budget per l'anno 2015 è “pari ad € 149.267,50 (spesa consuntiva CP_5 anno 2014 € 150.775,25 – 1%) in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 quater della L.
125/2015 …. e viene assegnato un budget pari ad € 160.000,00/anno per il contrasto della mobilità passiva ed il controllo della mobilità interregionale …”, mentre per gli assistiti residenti fuori regione “il tetto per la mobilità attiva anno 2015 è pari ad € 688.991,88 (spesa consuntiva anno 2014 € 695.951,39 – 1%) in conformità alle disposizioni di cui all'art. 9 quater della L. 125/2015”;
• sulla determina n. 602/AV5 del 10/05/2017, avente ad oggetto “Liquidazione delle prestazioni multi specialistiche ambulatoriali erogate agli assistiti della Regione e di CP_5 fuori regione nell'anno 2015 dallo di San Parte_4
Benedetto Tronto - corresponsione del saldo.”, ha liquidato al suddetto studio medico, per
9 l'anno 2015, la somma pari ad € 989.199,38 di cui € 301.667,50 per gli assistiti della ed € 687.531,88 per gli assistiti di Fuori Regione;
essendo stati erogati CP_5 acconti per un totale di € 972.624,62 di cui € 285.152,74 per gli assistiti della CP_5 ed € 687.471,88 per gli assistiti di Fuori Regione, è stata corrisposta a saldo la
[...] somma di € 16.574,76 di cui € 16.514,76 per gli assistiti della ed € 60,00 CP_5
per gli assistiti fuori regione, con contestuale richiesta allo Pt_4 Parte_4
delle relative note di credito pari alla differenza fra il fatturato Parte_4 presentato ed il liquidato 8vds. anche l'elenco esplicativo in all. 13 di parte opponente;
• sul fatto che nessuna tempestiva contestazione alla suddetta determina risulta essere stata avanzata da parte dello che anziché Parte_4
emettere le note di credito pari alla differenza fra il fatturato presentato ed il liquidato ha ceduto pro soluto gli asseriti crediti vantati nei confronti di alla CP_11 CP_12
con contratto di cessione di crediti pecuniari del 25/09/2018 (poi ceduti pro soluto alla
[...]
; Parte_1
• sugli ordinativi di pagamento anno 2015 (doc. 14 in primo grado) corredati con l'indicazione della fattura di riferimento e sul prospetto/elenco esplicativo dell'U.O.C.
Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza (doc. n.13) che per ciascuna fattura indica il relativo ordinativo di pagamento;
• sul doc. 11 allegato alla memoria ex art. 183, 6 comma n. 1, c.p.c. attestante il pagamento del residuo dovuto a saldo nei limiti del budget per l'anno 2015;
• sul fatto che nessuna contestazione sul pagamento a saldo vi è stata da parte della struttura accreditata cedente che, con la sottoscrizione del successivo accordo di cui alla DGR n.
1577/2016, relativo agli anni 2016, 2017 e 2018, non ha sollevato eccezioni relative a precedenti mancati pagamenti.
6.Contrariamente a quanto asserito da parte appellante gli ordinativi di pagamento per l'anno 2015, prodotti in giudizio, contengono l'indicazione della fattura di riferimento e consentono la ricostruzione delle somme corrisposte tanto più che tale ricostruzione è contenuta nel prospetto/elenco esplicativo dell'U.O.C. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza (doc. n.13 richiamato dal Tribunale ) che per ciascuna fattura indica il relativo ordinativo di pagamento. Tale prospetto non è stato contestato (e neppure specificamente esaminato) nell'atto di appello.
10 7.Né la parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato dato specifico valore probatorio alla mancata tempestiva contestazione alla determina del 2017 da parte dello che anziché sollevare la questione ha ceduto Parte_4
pro soluto gli asseriti crediti vantati nei confronti di alla con CP_11 Controparte_12
contratto di cessione di crediti pecuniari del 25/09/2018 (poi ceduti pro soluto alla Parte_1
.
[...]
8.Il primo motivo di appello è respinto.
9.Il secondo motivo di gravame, con cui è riproposta la domanda di indebito arricchimento respinta dal Tribunale, è infondata perché , come chiarito da ultimo da Cass. n.27010/2024:
“Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, "L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere
"imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c." (Cass., n. 36654/2021; Cass., 06/07/2020, n. 13884; v. anche Cass., n.
11209/2019, secondo cui se, per un verso, il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
per altro verso, tuttavia, "le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventum utilitatis").
Orbene, dalla lettura dell'impugnata sentenza risulta che la corte di merito ha fatto piena e corretta applicazione dei suindicati principi di diritto, che si fondano sul presupposto per cui a tutela della finanza pubblica il limite di budget fissato è opponibile alla struttura sanitaria(…)”.
11 10.La questione posta dall'appellante, nell'enunciazione del secondo motivo, sulla legittimità delle previsioni sui limiti di budget per le prestazioni di mobilità attiva, non può essere esaminata dal giudice ordinario perché veicola l' accertamento della dedotta illegittimità dei provvedimenti dell' relativi ai budget di spesa, per cui la controversia avente ad oggetto il CP_11
corrispettivo dovuto in virtù del regime concessorio appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 8 del 2006), sulla scorta anche di precedenti delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione (nn. 6330 e 16605 del 2005) ha chiarito che la determinazione da parte dell'amministrazione del tetto di spesa (e la suddivisione di essa tra le varie attività assistenziali) costituisce esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo. Ne consegue che le controversie relative alla fissazione del budget di spesa, ai sensi dell'art.
8-quinquies, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 502 del
1992 rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo: si tratta, del resto (com'è ulteriormente precisato dalla richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria), di una problematica riconducibile, ratione materiae, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di servizi pubblici, così come definita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 204 del 2004, di cui all'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998 (ora: art. 133, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.).
11.L'appello principale va dunque integralmente respinto con assorbimento dell'appello incidentale sulla giurisdizione proposto dalla e di ogni ulteriore questione posta CP_5
dalle appellate.
12.Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello , (b) valore fino ad euro 260.000,00,
(c) fasi di studio, introduttiva, trattazione, decisione per l'appello, (e)liquidazione entro la media tariffaria.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
12 definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello principale;
2-condanna l'appellante principale a rifondere alle appellate principali le spese del presente grado di giudizio liquidate, per ciascuna di esse, in euro 14.000,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 4 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini
13