Sentenza 3 dicembre 2010
Massime • 1
Il delitto di estorsione si consuma esclusivamente nel momento in cui la persona offesa provvede a fare od omettere quanto richiesto dall'estortore, non essendo sufficiente a tal fine la semplice promessa di aderire alla richiesta estorsiva.
Commentario • 1
- 1. Il reato di estorsione tra tentativo e desistenza volontaria ex art. 56, co. 1 e 3, c.p.Marika Zanerolli · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2010, n. 44049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44049 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 03/12/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 3806
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 22483/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IO;
avverso la sentenza 11.3.10 della Corte d'Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore - Avv. Pancotti Luca -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 11.3.10 la Corte d'Appello di Ancona confermava la condanna emessa il 26.9.01 dal Tribunale della stessa sede nei confronti di RI IO per il delitto di estorsione ai danni di NI OL in concorso con RO EN (separatamente giudicato).
Questi, in sintesi, i fatti come ritenuti in sede di merito: il RO\, con il determinante e tutt'altro che secondario ruolo attivo del RI\, aveva preteso dietro minacce che il NI\ gli consegnasse la somma di L. 5 milioni;
il NI\, rivoltosi ai CC, su loro indicazione si era prestato ad un appuntamento con il RO\ per consegnargli la somma pretesa e in quella occasione i militi, appostatisi, dopo la traditio del denaro al RO\ mentre il RI\ lo attendeva in auto (in realtà, secondo quanto convenuto con i CC, il NI\ aveva consegnato al RO\ un pacchetto contenente solo poche banconote che coprivano uno strato di carta straccia) erano intervenuti arrestando il RO\ e, poi, il RI\.
Tramite il proprio difensore il RI\ ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a) l'impugnata sentenza aveva erroneamente valutato il materiale probatorio, immotivatamente dando credito alle lacunose, contraddittorie, incongrue ed interessate dichiarazioni della persona offesa (che si era costituita parte civile, costituzione poi revocato dopo aver ottenuto il risarcimento) e valorizzando indizi privi dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, il tutto senza dare compiuta risposta a tutte le argomentazioni difensive fatte valere nell'atto d'appello; in particolare, il NI\ aveva attribuito al RI\, nell'atto di integrazione della querela, l'avergli rivolto minacce di morte insieme con il RO\, circostanza che invece era stata taciuta nella querela da lui sporta alle h. 20,00 del 20.3.01, a meno di due ore dalla presunta minaccia;
inoltre, i tempi asseritamente remoti delle sue frequentazioni del bar ove si incontrava con il RO\ non coincidevano con quanto riferito dai testi MI e RC, che invece avevano parlato di una frequentazione più recente ed abituale;
contrariamente a quanto apoditticamente asserito dalla Corte territoriale, non vi era alcuna prova che all'atto dell'arresto del RO\ il RI\ si trovasse sul posto e tanto meno che lo stesse aspettando in auto: in realtà egli era stato rintracciato soltanto mezz'ora dopo, in un bar sul lato opposto della piazza ove era avvenuto l'arresto del RO\, che a sua volta aveva categoricamente escluso un coinvolgimento del ricorrente;
b) la circostanza per cui il RI\ fu rintracciato solo mezz'ora dopo l'arresto del RO\ avrebbe dovuto indurre i giudici del gravame ad assolvere il ricorrente quanto meno per difetto di una sicura prova di colpevolezza;
c) la gravata pronuncia era incorsa altresì in vizio di motivazione, in omessa valutazione di elementi favorevoli all'imputato e in travisamento della prova laddove aveva ritenuto che le deposizioni del m.llo AS e della teste ON riscontrassero le accuse mosse dal NI\: in realtà il primo aveva riferito soltanto dell'appostamento fatto nei confronti del RO\ e non delle previe minacce lamentate dalla persona offesa, la seconda si era limitata a dichiarare di aver visto nel pomeriggio del 20.3.01 il RO\, il NI\ e il RI\ parlare tra loro e che la persona offesa le aveva riferito della patita richiesta estorsiva già nel corso della mattina dello stesso giorno, vale a dire prima che il RI\ facesse la sua apparizione;
ancora, la Corte territoriale aveva travisato la testimonianza del m.llo AS circa la presunta presenza del ricorrente in macchina in attesa del RO\;
d) in subordine, il delitto doveva essere derubricato in mera ipotesi tentata, dal momento che la parte offesa aveva consegnato al RO\ un pacchetto contenente per lo più carta straccia e che ciò non era frutto della coartazione e delle presunte minacce, bensì del preciso piano concordato dal NI\ con i CC.
1 - Il ricorso è inammissibile.
I motivi che precedono sub a), b) e c) si collocano al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perché in essi sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno dato conto delle ragioni dell'attendibilità del NI\, per di più riscontrate - sebbene la cosa non sia indispensabile, non applicandosi alla deposizione della persona offesa i canoni dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 - dal successivo sviluppo dei fatti così come riferito dai CC,
nel complesso ravvisando un'organica sequenzialità di prova storica e logica univoca nel collegamento sinergico, coerente e circostanziato dei fatti narrati dal soggetto passivo. Le obiezioni svolte dall'odierno ricorrente presupporrebbero, per la loro verifica, un approccio diretto, da parte di questa S.C., alle risultanze dibattimentali precluso in sede di legittimità, così come è non è consentito sottoporre il materiale probatorio a nuovi apprezzamenti in punto di fatto.
Nè l'attendibilità della persona offesa può pregiudizialmente essere messa in dubbio dal suo essersi costituita parte civile. Ed ancora, in ordine alla denunciata incompletezza delle risposte della Corte anconetana in ordine alle argomentazioni difensive svolte in appello, si tenga presente che nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 4^ n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4^ n. 36757 del 4.6.2004, dep. 17.9.2004).
Nè la mera estrapolazione di pochi brevissimi passi di dichiarazioni testimoniali - riportati in ricorso - possono bastare ad integrare una denuncia di travisamento della prova potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Invero la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 15556 del 12.2.2008, dep. 15.4.2008; Cass. n. 39048/2007, dep. 23.10.2007;
Cass. n. 35683 del 10.7.2007, dep. 28.9.2007; Cass. n. 23419 del 23.5.2007, dep. 14.6.2007; Cass. n. 13648 del 3.4.06, dep. 14.4.2006, ed altre) si è consolidata nello statuire che la previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti dei processo", purché specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cd. travisamento della prova finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale. È quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza distorsioni, all'interno della decisione.
Non spetta alla S.C. rivalutare il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano nel contenuto riferito nell'impugnata sentenza.
Per questo motivo non può esservi spazio alcuno ad una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale.
Nel particolare della prova dichiarativa, va ricordato che per sua stessa natura essa è scandita da significati non univoci: infatti, salvi i casi limite in cui l'oggetto della deposizione sia del tutto definito o attenga alla proposizione di un dato storico assolutamente semplice e non opinabile, ogni narrazione è sempre frutto di una percezione soggettiva del dichiarante anche se attiene a fatti di sua diretta scienza, con la conseguenza che il giudice di merito, nel valutare i contenuti della deposizione testimoniale, è sempre chiamato a depurare, in diversa misura, il dichiarato dalle possibili cause di (fisiologica) interferenza provenienti dal dichiarante medesimo (capacità cognitiva e di memorizzazione, sensibilità percettiva, stato di coinvolgimento emotivo nella vicenda su cui è chiamato a rispondere ecc).
Pertanto, affinché il giudice di legittimità possa esprimere un eventuale giudizio sulla completezza, logicità e non contraddittorietà della motivazione in rapporto all'apprezzamento di fatto di una fonte testimoniale operato dal giudicante, sarebbe necessario che avesse contezza dell'intero compendio probatorio raccolto fino al momento della decisione, sulla base del quale svolgere l'analisi comparativa attinente alla decisività o non della fonte testimoniale e della incidenza causale dalla stessa nell'iter decisionale del giudice di merito, il che è ovviamente impraticabile in rapporto alla natura del giudizio di legittimità. Infine, tale analisi comparativa, preclusa in sede di legittimità, non potrebbe essere neppure surrogata dalla circostanza per cui il testo della sentenza impugnata non rechi menzione (neppure per interpretarne od escluderne il valore dimostrativo o probatorio) di talune delle testimonianze evocate dalla difesa dell'imputato: anche in tale evenienza, infatti, qualsiasi apprezzamento imporrebbe la conoscenza dell'intero quadro delle emergenze probatorie, cioè di tutti gli atti processuali pacificamente non ostensibili al giudice di legittimità.
La doglianza del RI\ incontra ulteriore impedimento nella constatazione che nella presente sede un eventuale travisamento della prova è pregiudizialmente inibito dal rilievo - ormai largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte - che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della citata L. n. 46 del 2006, consente la deduzione del vizio di travisamento della prova, in ipotesi di doppia pronuncia conforme (come avvenuto nel processo de qua), nel solo caso in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle censure contenute nell'atto di impugnazione, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, ostandovi altrimenti il limite del devoluto, che non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità (cfr. ad es. Cass. Sez. 2^ n. 24667 del 15.6.2007, dep. 21.6.2007; Cass. Sez. 2^ n. 5223 del 24.1.2007, dep. 7.2.2007; Cass. Sez. 2^ n. 42353 del 12.12.2006, dep. 22.12.2006, e numerose altre).
2 - La censura che precede sub d) è manifestamente infondata, sia pure per ragioni diverse da quelle esposte dalla Corte territoriale, che ha ritenuto consumato il delitto p. e p. ex art. 629 c.p. già al momento della promessa di consegnare al RI\ il denaro da lui illecitamente preteso.
In realtà, a differenza di quanto accade per l'analoga figura di cui all'art. 317 c.p., che si perfeziona anche soltanto con l'indebita promessa di denaro od altra utilità da parte del soggetto passivo, nel delitto di cui all'art. 629 c.p. la consumazione è collegata al fare o all'omettere alcunché per effetto dell'altrui violenza o minaccia di male ingiusto, non anche nel promettere, che è attività meramente dichiarativa.
Invece, nel caso in esame la consumazione del delitto si è avuta con la consegna anche soltanto di alcune banconote (che coprivano uno strato di mera carta straccia), evento causalmente ricollegabile - contrariamente a quanto suppone l'odierno ricorrente - non all'accordo fra la persona offesa ed i CC. (finalizzato all'arresto dei correi), bensì all'illecita pretesa avanzata dal RO\ al NI\ (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 44319 del 18.11.05, dep. 5.12.05). A sua volta tale consumazione si verifica anche quando sia stato predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto (cfr. Cass. Sez. 2^ n. 27601 del 19.6.09, dep. 6.7.09; Cass. Sez. 2^ n. 10778 del 25.1.02, dep. 14.3.02; Cass. S.U. n. 19 del 27.10.99, dep. 14.12.99), come avvenuto nel caso di specie. Dunque, nei sensi che precedono si corregge ex art. 619 c.p.p., comma 1, la motivazione sul punto resa dall'impugnata sentenza.
3 - All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell'impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2010