Sentenza 28 gennaio 1998
Massime • 1
L'art. 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 562, che, modificando l'art. 39 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha esteso la depenalizzazione dei reati finanziari anche ai delitti puniti con la multa, non si applica ai delitti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge 562; ciò per il principio della ultrattività della legge penale finanziaria. Il principio dell'art. 40 della legge 689, che prevede la applicazione della depenalizzazione anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, costituendo una deroga ai principi generali non è applicabile alle violazioni posteriori a questa legge ed antecedenti alle altre singole leggi di depenalizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/01/1998, n. 3984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3984 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 28-1-1998
1. Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. Dott. Guido DE MAIO " N. 256
3. Dott. Pierluigi ONORATO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aldo FIALE " N. 39583/96
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo
nei confronti di VI ZA GH, n. a Palermo il 12.4.1943 avverso la sentenza 28.6.1996 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata. ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Vittorio MARTUSCIELLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato fiscale
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 28.6.1996 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza 10.7.1992 del Pretore della stessa città, determinava in mesi quattro di reclusione e lire 480.000 di multa la pena inflitta a LA ZA GH per il reato di cui all'art.640 cod. pen. (truffa in danno dell'ENEL per sottrazione di energia elettrica mediante alterazione del funzionamento del contatore),confermando la concessione dei benefici di legge. Assolveva altresì la LA dall'imputazione di cui all'art.9 cpv.,n.2, R.D. 16.1.1936, n.54 e succ. modif. (evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica sottratta),perché "il fatto non è più preveduto dalla legge come reato" in forza della depenalizzazione attuata dall'art.2 della legge 28.12.1993, 11.562. Avverso tale ultima statuizione ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, eccependo la violazione del c.d. "principio di ultrattività" delle leggi penali finanziarie, stabilito in via generale dall'art.20 della legge n.411929 e non derogato dalla legge n. 562/1993,nè dall'art.40 della legge n. 689/1981.
MOTIVI della DECISIONE
La doglianza è fondata e deve essere accolta.
L'art.2 della legge 28.12.1993, n.562, che, modificando l'art.39 della legge 24.11.1981, n.689, ha esteso la depenalizzazione dei reati finanziari anche ai delitti puniti con la sola multa, non si applica - per effetto del principio c.d. dell'ultrattività della legge penale finanziaria - ai delitti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge n. 562.
È vero infatti che, in base all'art.40 della legge n.689/1981, le disposizioni sulla depenalizzazione di cui al capo primo della legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della stessa, ma tale deroga - di stretta interpretazione come tutte le deroghe ai principi generali - non va intesa come deroga permanente. Essa è applicabile cioè, a tutte le violazioni antecedenti alla legge n.689/1981,ma non alle violazioni posteriori a questa legge e antecedenti alle altre singole leggi di depenalizzazione (vedi Cass., Sez. III 13.4.1994, n. 4135, ric. Antoci ed altri).
La sentenza impugnata pertanto, deve essere annullata - nei confronti della sola LA e limitatamente al reato di evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica - con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.608,615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata - nei confronti di LA ZA GH e limitatamente al reato di evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica - e rinvia per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1998