Sentenza 27 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di estorsione, il delitto deve considerarsi consumato e non solo tentato allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/10/1999, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Bile FRANCO Presidente Ud. Pubbl.
Dott. Trojano PASQUALE Componente del 27/10/99
Dott. Della Penna BRUNELLO Componente SENTENZA
Dott. Lacanna PASQUALE Componente N. 19/99
Dott. Pioletti GIOVANNI REL. Componente R.G.N.
Dott. Battisti MARIANO Componente 10540/99
Dott. Sirena PIETRO ANTONIO Componente
Dott. Silvestri GIOVANNI Componente
Dott. Albamonte ADALBERTO Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
1. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila e da
2. CA TA, n. a Teramo il 17 luglio 1972
avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del 30 ottobre 1998.
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giovanni Pioletti.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Dott. Umberto Toscani che ha concluso per la inammissibilità del ricorso dell'imputato e per l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello dell'Aquila. Udito il difensore avv. Elio Siggia del Foro di Roma che ha concluso per il rigetto del ricorso del Procuratore Generale e l'accoglimento del ricorso del suo assistito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila del 30 ottobre 1998, in parziale riforma di decisione del Tribunale di Teramo del 26 giugno 1995, CA TA è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e lire un milione di multa per il delitto di estorsione tentata in danno di Crocetta Gabriele. Il fatto era avvenuto il Castellalto il 14 novembre 1994 allorché il CA è stato arrestato, a seguito di intervento dei Carabinieri predisposto su richiesta del Crocetta, subito dopo aver ricevuto da questi una busta contenente cinquecentomila lire, pretese per proteggerlo da aggressioni che avrebbe altrimenti subito da concorrente in affari.
Il Tribunale, a causa del predisposto intervento dell'Arma, aveva ritenuto la figura del tentativo in luogo dell'estorsione consumata contestata (con la continuazione e la recidiva) e, a seguito dell'impugnazione del Procuratore della Repubblica, che aveva chiesto che fosse riconosciuta la sussistenza del reato consumato, e dell'imputato, che aveva affermato che il reato non sussisteva perché la somma gli era stato offerta del Crocetta per appianare divergenze con un concorrente in affari senza che fosse intervenuta violenza alcuna, e comunque la riduzione della pena, la Corte dell'Aquila aveva diminuito la pena nella misura già indicata (esclusa la continuazione e la recidiva ritenuta equivalente all'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. concessa) mantenendo però la qualificazione del fatto come estorsione tentata.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione sia l'imputato sia il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila.
Per il primo la decisione deve essere annullata perché il fatto non costituisce reato in quanto il fatto stesso, come apprezzato dalla Corte, non è inquadrabile in alcuna fattispecie di reato. Il Procuratore Generale invece chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale sul momento consumativo del delitto di estorsione. Invero, sostiene il ricorrente, i fatti estranei al rapporto estorsore- estorto non influiscono sugli elementi costitutivi del reato, sicché il conseguimento dell'ingiusto profitto con altrui danno sono dati oggettivi che si realizzano con il semplice passaggio del denaro dalle mani della vittima a quelle dell'estorsore, anche se ciò avviene alla occulta presenza delle forze dell'ordine, e nessuna rilevanza può accordarsi alla durata della detenzione, che può essere anche di estrema brevità.
La Seconda Sezione della Corte, rilevando che sul punto vi è contrasto nelle decisioni della Corte stessa, ha rimesso il ricorso a queste Sezioni Unite per la sua soluzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione controversa nelle decisioni delle Sezioni Semplici della Corte, e rimessa alle Sezioni Unite per la sua risoluzione, concerne il momento consumativo del delitto di estorsione, se cioè tale delitto debba ritenersi consumato o solo tentato allorché la cosa estorta, e nel caso una somma di denaro, venga consegnata dalla vittima all'estorsore previa predisposizione di intervento della polizia che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima.
Il contrasto sorge sulla determinazione del momento in cui l'estorsore consegue il profitto con danno della vittima perché il delitto di cui all'art. 629 cod. pen., che è un reato di evento, richiede, per la sua consumazione, che l'autore del fatto, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procuri a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Ed è proprio sulla nozione del conseguito profitto con altrui danno, esaltata nelle particolari ipotesi di immediato intervento predisposto dalla polizia, che si incentra il contrasto. Infatti, la giurisprudenza meno recente aveva costantemente ritenuto necessario, ai fini della consumazione del delitto di estorsione, la sussistenza di un "effettivo danno" per la vittima e di un "effettivo arricchimento" per il reo, nel senso che, nel caso di predisposto intervento della polizia, si verifica sempre l'ipotesi tentata, salvo che il reo nonostante ciò sia riuscito a dileguarsi, perché l'ingiusto profitto si consegue quando la cosa sia entrata effettivamente nel patrimonio dell'agente in modo che questi possa liberamente disporne (Cass. Sez. II, 8 novembre 1966, n. 1514, Beccatelli, 103996; Sez. I, 28 gennaio 1966, n. 112, Passalacqua, 100765; Sez. I, 29 gennaio 1973, n. 188 c.c., Nazionale, 124227).
Successivamente - pur in presenza di alcune decisioni intermedie che avevano ritenuto il tentativo, oltre che nel caso in cui il servizio di polizia fosse riuscito ad impedire la consegna, anche "in estrema ipotesi" quando, pur avvenuta la consegna, il possesso della cosa si fosse limitato a brevi istanti (Sez. I, 10 dicembre 1971, n. 4004, Tomasoni, 121244)o, in peculiari fattispecie, avevano ritenuto il reato consumato con la mera disponibilità della cosa per un breve periodo di tempo, non essendo necessario che il profitto siasi materialmente realizzato (Sez. I, 29 aprile 1977, n. 10637, Turrini, 136687), peraltro ricordando che il tentativo era configurabile soltanto se il servizio di polizia avesse impedito la consegna ( Sez. I, 7 dicembre 1978, n. 1589, Fazari, 141140) - la giurisprudenza della Corte si è attestata nel ritenere che, nella fattispecie qui in considerazione, il profitto si consegua non appena l'estorsore ha ricevuto la somma o il bene estorto, indipendentemente dalla durata dell'impossessamento, che è svincolato da criteri spazio-temporali e che può essere anche momentaneo, sicché l'evento si realizza e la fattispecie è integrata con il profitto così conseguito, non essendo richiesta nè l'autonoma disponibilità del bene, ne' il perdurare o il protrarsi del profitto e del danno patrimoniale (tra le tante:
Sez. II, 23 maggio 1972, Monne, 122623; Sez. I, 12 marzo 1982, Turco, 153396; Sez. II, 16 febbraio 1987, n. 9454, Balzano, 176613;
Sez. VI, 2 maggio 1987,n. 10877, Casadei, 176854; Sez.II, 25 maggio l990, n. 3772, Berton, 186776; Sez. II, 17 novembre 1992, n. 47, Berlingieri, 193156; Sez. II, 18 febbraio 1997, n. 6407, Calabretta).
Invece, secondo l'orientamento minoritario e non recente (Sez. II, 28 ottobre 1988, n. 17410, Forio, 182843; Sez. I, 17 marzo 1982, n. 7836, Fanuli, 154993; Sez. II, 19 aprile 1983, Giangiacomo, n. 8572, 160748; Sez. II, 12 dicembre 1984, n. 2929, Braico, 168541), che la Seconda Sezione di questa Corte che ha rilevato il contrasto condivide, il profitto si realizza quando vi sia l'impossessamento del bene estorto e cioè la cosa sia uscita dalla sfera giuridico-patrimoniale del soggetto passivo e, correlativamente, sia entrata in quella del soggetto attivo, con la conseguenza che quel fugace contatto con il bene determinato dall'immediato intervento della forza pubblica fa sì che il possesso sia meramente apparente e fittizio;
il possesso del bene deve avere quindi una durata apprezzabile, e ciò anche in relazione al servizio di polizia: se questo non è stato efficiente il reato è consumato ancorché il colpevole sia stato arrestato poche ore dopo il fatto (sent. Florio), mentre se è stato efficiente il delitto rimane allo stadio di tentativo perché l'agente, malgrado la momentanea detenzione, non ha tratto alcuna utilità dal bene e, d'altro canto, nessun danno ha patito il soggetto passivo per la momentanea perdita del bene stesso (sent. Fanuli).
Per quanto concerne infine le posizioni della dottrina conviene segnalare che quella meno recente è per la ravvisabilità del reato consumato perché non bisogna confondere il profitto con l'uso che il colpevole intendeva fare, ad esempio con l'atto o con la somma, fatti questi che sono oltre la perfezione e la consumazione del delitto;
e del resto il ricupero immediatamente fatto non è che la prova che il danno già sussisteva, mentre il ricupero non ha funzione diversa da quella del risarcimento e della restituzione. L'orientamento dottrinario più recente è invece concorde nel ritenere - e l'indirizzo minoritario della giurisprudenza riflette tale posizione - che nell'ipotesi prefigurata sussiste solo il tentativo perché il conseguimento del profitto richiede l'acquisizione di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori del controllo dell'offeso o di terzi, mentre la semplice apprensione momentanea del bene non costituisce impossessamento;
si precisa peraltro che, potendo essere il profitto anche non patrimoniale, integra il reato consumato l'uso momentaneo della cosa che dia piacere o godimento ancorché la cosa sia restituita subito dopo l'uso, e così anche la distruzione della cosa nel momento della sua apprensione.
Qui giunti si deve constatare come la controversia si incentri, sia pure con varie sfumature, sulla nozione di conseguito profitto, o meglio sulla sua estensione, senza peraltro inquadrarlo nella struttura della fattispecie considerata nella sua modalità lesiva, per trarne conseguenze coerenti, non influenzate dalla ipotesi del predisposto intervento della polizia, dalla cui casistica peraltro si possono trarre solo incerti parametri di riscontro.
Il rilevare che nell'estorsione il conseguito ingiusto profitto (con altrui danno) è l'evento del reato, mentre nel furto o nella rapina il profitto è riguardato solo sotto il profilo soggettivo del dolo specifico, non fornisce il limite di tale profitto, dal momento che è pacifico che esso non possa essere confuso con l'utilizzazione del bene estorto mentre si discute solo se debba consistere in un impossessamento inteso come disponibilità autonoma.
Del resto il profitto è evento del reato non solo nella estorsione ma anche nella truffa ed è comunemente ammesso che perché in questo delitto sussista il profitto non è necessario che l'agente consegua il vantaggio o la locupletazione sperati.
È altresì noto che quando il legislatore usa termini pregnanti di significati, questi non possono essere delineati se non vengono considerati nello stampo della singola fattispecie che li connota secondo il suo specifico modello lesivo. Per un esempio di questo tipo si pensi al concetto non unitario di "abuso", di poteri o di altre situazioni, che può indicare sia l'esercizio di un potere inesistente (artt.498 c.p.), sia l'approfittarsi di una data situazione (artt. 643, 661 c.p.), sia l'esercizio di potere in modo difforme da quello in cui doveva effettuarsi ( artt. 486, 487 c.p.), sia un cattivo uso del potere (artt. 61 n. 9, 326 c.p.),
sia un uso della qualità o del potere a fini coattivi (art. 317 c.p.). La nozione di profitto del delitto di estorsione, quindi, si può definire solo se inserita nella struttura della fattispecie di estorsione, della quale è l'evento. La modalità lesiva di tale fattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è infatti costituita da una condotta coattiva dell'agente che priva della libertà di autodeterminarsi nelle disposizioni patrimoniali il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l'agente o per altri, con altrui danno patrimoniale. Pertanto, il nucleo lesivo dell'estorsione è costituito dal comportamento coatto della vittima e il profitto, collegato al comportamento coatto, al facere o al pati, di tale comportamento segna l'esito, l'evento, appunto. E, quindi, come per la sussistenza del profitto non si richiede l'utilizzazione del bene estorto secondo gli intendimenti del colpevole così non si può esigere che il profitto sia mediato dall'impossessamento inteso come disponibilità autonoma, estremo questo che non solo non è contemplato dalla legge, ma la cui introduzione viola la tassatività della fattispecie perché determina restrizioni di operatività non desumibili dalla sua struttura e che, quindi, ne possono renderne arbitraria la applicazione: si pensi al caso di arresto del colpevole nella quasi flagranza perché inseguito dalla polizia e in cui può sorgere questione sulla conseguita disponibilità autonoma della cosa in base a dati spazio-temporali a dir poco irrilevanti.
Peraltro, non a caso, nell'ipotesi delittuosa di confine, la rapina propria, compare l'impossessamento: in questa, non nell'estorsione, la violenza alla persona media il diretto impossessamento della cosa mobile altrui, laddove nella estorsione è la volontà che, piegata, media il profitto, che non può essere esteso all'impossessamento senza acquisire singolarmente note che sono proprie della rapina, per ridurre così la distinzione tra questi due delitti al tipo di coazione, se relativa vi è estorsione, se assoluta rapina. E ciò sembra irragionevole, se non altro perché, di fronte ad un eguale risultato, l'impossessamento, il trattamento punitivo più severo verrebbe riservato al delitto in cui la forma di coazione è meno grave, l'estorsione appunto. Pertanto, confermando l'indirizzo interpretativo prevalente, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima. Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie. Ne consegue che deve essere accolto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila avverso la sentenza di quella Corte, che erroneamente ha ritenuto, nell'ipotesi in esame, l'estorsione tentata e non quella consumata, che deve quindi essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.
Invece il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile perché il motivo di censura, con il quale afferma genericamente che il fatto, come apprezzato dalla Corte, non è inquadrabile in alcuna fattispecie di reato, è privo del requisito della specificità. Consegue la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Visti gli artt.615, 616, 623 cod. proc. pen.;
Dichiara inammissibile il ricorso di CA TA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla Cassa delle Ammende;
in accoglimento del ricorso del procuratore Generale presso la Corte d'Appello dell'Aquila annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio.
Roma, 27 ottobre 1999.
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1999.