Sentenza 24 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2002, n. 7632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7632 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
0 76 32/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE SUPREM Oggetto 2.c.a SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA - Presidente - R.G.N. 14423/99 - Consigliere Cron. 21248 Dott. Ugo FAVARA Rep. 1571 Dott. Fabio MAZZA Consigliere - -Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Ud. 13/12/01 Rel. Consigliere Dott. NT SEGRETO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. Sole € 1,55 sul ricorso proposto da: per diritti € | 2-4 MAG 2002 PI AN MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLIERE PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUNARI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LINO MANGONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MEIE ASSIC SPA corrente in Milano, in persona del suo procuratore Dott. Virgilio Semprini, nonchè CESTE elettivamente domiciliati in ROMA VIA GBRUNO, ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato FABIO LAIS, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato 2001 " 2165 GIORGIO PAZZI, giusta delega in atti%;B -1
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 624/98 della Corte d'Appello di TORINO, emessa il 20/03/98 e depositata il 26/05/98 (R.G. 639/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. NT SEGRETO;
udito l'Avvocato NT FUNARI;
udito l'Avvocato Fabio LAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per e comunque per il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- Svolgimento del processo NA IA ZA, proprietaria dell'auto Alfa Romeo 164 tg. TO 18493 R, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Asti Bruno Ceste e la Meie Assicurazioni s.p.a. con atto 28.11.1992, chiedendo il risarcimentonotificato il dei danni conseguenti a sinistro stradale avvenuto in Poirino 1'1.5.1992. Assumeva l'attrice che, mentre il coniuge NT Rinaldi stava effettuando una manovra di svolta a sinistra con la sua predetta auto, era sopraggiunta l'auto del convenuto ad alta velocità. Chiedeva che fosse dichiarata la concorsuale responsabilità del convenuto e che lo stesso fosse condannato in solido con il suo assicuratore al risarcimento dei danni nella misura di f. 16.500.000. Resistevano i convenuti. Il tribunale, con sentenza depositata il 10.2.1996, rigettava la domanda. Proponeva appello l'attrice. La corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 26.5.1998, rigettava l'appello. Riteneva la corte territoriale che era esatta la dinamica del sinistro, ricostruita dal tribunale, in quanto dalla deposizione dei testi escussi emergeva che l'auto dell'attrice, rallentando o sostando, effettuò la manovra di svolta a sinistra mentre stava sopraggiungendo l'auto Alfa 5 3 Romeo;
che l'auto del Ceste non viaggiava a velocità elevata, tenuto conto che si arrestò nel punto di impatto;
che l'assenza di tracce di frenata e la leggera deviazione a destra dell'auto del Ceste, pur essendovi in quel punto un'avvistabilità di quasi cento metri, dimostravano, in una alle risultanze testimoniali, che la svolta a sinistra dell'auto Alfa Romeo fu improvvisa e repentina, per cui l'auto antagonista non potè effettuare neppure una manovra di emergenza. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attrice, che ha anche presentato memoria. Resistono con controricorso i convenuti. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. ed il difetto di motivazione, nonché il travisamento e l'errata interpretazione di quanto dichiarato dai testi. Ritiene la ricorrente che i testi escussi provano il contrario di quanto ritenuto dal giudice di appello e cioè che, contrariamente a quanto assunto in sentenza, la manovra di svolta verso sinistra dell'auto dell'attrice non fu né improvvisa né repentina. Inoltre ritiene il ricorrente che i giudici di secondo grado sono limitati a ripetere, per relationem, quanto già si affermato dai giudici di primo grado. 5.4 1.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e l'omessa valutazione di un punto decisivo della controversia. Ritiene la ricorrente che il Ceste certamente non potè non aver visto l'auto antagonista al centro della strada, per cui se avesse tenuto una velocità consona a quanto prescrive l'art. 141 cod. strad. in prossimità di incrocio, avrebbe potuto arrestare il veicolo per la presenza dell'altro veicolo sulla sua mezzeria.
2. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi, poiché attengono alla dinamica del sinistro, vadano esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati, per cui vanno rigettati. Osserva preliminarmente questa Corte che la censura di travisamento delle deposizioni testimoniali, in quanto i testi avrebbero affermato il contrario di quanto il giudice di merito ritenga che abbiano riferito, è inammissibile. Infatti il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poichè, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della G.5 revocazione ex art. 395, n.4, c.p.c.. (Cass. 15.5.1997,n. 4310; Cass. 2.5.1996, n. 4018).
3.1. Quanto alla censura, secondo cui la motivazione nella specie sarebbe mancante, essendosi il giudice di appello riportato per relationem a quanto affermato dal primo giudice, ritiene questa Corte che la stessa sia infondata. Va, anzitutto, osservato che adempie all'obbligo di motivazione il giudice del gravame che si richiami "per relationem" alla sentenza impugnata, di cui condivida le argomentazioni logico - giuridiche, purchè dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte (Cass. S.U. 8 giugno 1998, n. 5612; Cass. 19 luglio 2000, n. 9497).
3.2. Nella fattispecie il giudice di appello, valutando tutte le censure mosse alla sentenza di primo grado dall'appellante, rileva che sia dalla deposizione dei testi che dalle posizioni mantenute dalle macchine dopo l'urto, emerge che l'autovettura del convenuto non procedeva a velocità sostenuta, essendosi arrestata nel punto d'impatto e che la svolta a sinistra dell'auto dell'attrice dovette essere repentina, in quanto non vi erano tracce di frenata e solo un tentativo di manovra di emergenza sulla destra dell'auto del convenuto, pur essendovi in quel punto un'avvistabilità di oltre 100 metri. 6 Ciò denota che il giudice di appello si è fatto carico delle varie censure mosse alla sentenza di primo grado, anche se egli ha ritenuto, nella ricostruzione dell'incidente, di ripercorrere lo stesso iter argomentativo adottato dal primo giudice.
3.3. La suddetta motivazione sfugge anche alla censura di vizio motivazionale, avanzata dalla ricorrente. Infatti i vizi di contraddittoria ed insufficiente motivazione in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non sussistono se la valutazione delle prove è eseguita in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di del proprio convincimento,merito individuare le fonti valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti. Premesso che la ricostruzione di un incidente stradale, costituendo un accertamento fattuale rientra nei compiti del giudice di merito, la suddetta motivazione adottata dalla sentenza impugnata non presenta vizi motivazionali rilevabili in sede di sindacato di legittimità.
4. Né sussiste l'omessa motivazione dell'impugnata sentenza sotto il profilo del mancato rispetto da parte del Ceste del disposto dell'art. 141 cod. strad. per non aver tenuto detto conducente una velocità adeguata nei pressi di un incrocio, in quanto, come sopra detto, la corte di merito ha ritenuto che la velocità dell'auto fosse adeguata, in quanto detta auto rimase nel punto dell'impatto, ed in quanto la svolta a sinistra dell'auto dell'attrice, con invasione della corsia di spettanza del convenuto, fu repentina ed improvvisa. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, lì 13 dicembre 2001. Il cons. est. Il Presidente Gutonio Segreto Viñons Dura Maric 1007129,11 Depositata in Cancelleria KEST 2,66 Oggi, 29.05.02 70 4977 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa IA Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA.D 61U 2002 4D 2 4 61U. 2002. Registrato in date. Serie al n.2759 Wanate 14277 (euro.CENTOQUARAN 002 (Dottses Responsab 8