Sentenza 18 novembre 2005
Massime • 1
In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto. (La Corte ha così deciso che se il soggetto passivo consegna la somma di denaro per costringimento derivante dalla violenza o minaccia, il fatto che si sia rivolto alla polizia giudiziaria per denunciare l'altrui condotta antigiuridica non elide l'evento del costringimento, e quindi l'assenso alla collaborazione nelle indagini non elimina il nesso di causalità tra la condotta violenta o minacciosa e la costrizione alla condotta pretesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2005, n. 44319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44319 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 18/11/2005
Dott. PODO Carla - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1262
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 008915/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE IV N. IL 03/09/1951;
avverso SENTENZA del 18/09/2002 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentiti: Il Procuratore Generale, in persona del Dr. Enrico Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
del difensore della ricorrente, avv. Ferruzzi Mario, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18 settembre 2002, la Corte d'Appello di Trento, sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Rovereto, con la quale TE ES era stato condannata, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, alla pena di due anni quattro mesi di reclusione ed e. 310,00 di multa, perché dichiarata colpevole di estorsione (art. 629 c.p.) in danno di IG LA, costretta a consegnarle la somma di e. 250,00 a seguito della minaccia (preceduta nel tempo da altre richieste di danaro con la pretesa di doverle togliere il malocchio) che se non avesse preparato il danaro le sarebbero successe "brutte cose" e quindi, da ultimo in data 4 febbraio 2002 con l'intimazione, pronunciata viso contro viso, di mettere qualcosa da parte per l'indomani se voleva vivere tranquilla.
La Corte territoriale riteneva che l'espressione, per la sua perentorietà e per le modalità costituiva una inequivoca minaccia, ancorché larvata, finalizzata al conseguimento di danaro. Escludeva che si versasse in ipotesi di tentativo, perché la predisposizione di servizio di controllo da parte della polizia giudiziaria non elideva il conseguimento del profitto costituito dalla consegna del danaro.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputata, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - illogicità della motivazione ili quanto la frase ritenuta minacciosa è stata valutata senza tenere conto della frase immediatamente precedente, di contenuto truffaldino, allorché il danaro era chiesto per assicurare l'intervento dell'imputata al fine di evitare il verificarsi di "brutte cose". Nel dubbio tra i possibili significati la Corte di appello ha scelto quello meno favorevole all'imputata; - mancata applicazione dell'art. 56 c.p., per avere la Corte di appello frainteso le argomentazioni svolte con l'atto di impugnazione, laddove si era rilevato che al momento della consegna del danaro non sussisteva più lo stato di costrizione. La IG agiva non in quanto spaventata ma perché persuasa dai Carabinieri ad attirare la ricorrente in una trappola. Con memoria difensiva del 30 settembre 2005, il difensore insisteva nelle motivazioni formulate rappresentando che per giurisprudenza di questa Corte il delitto di estorsione era configurabile solo quando il male minacciato viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perché per criticare la correttezza delle argomentazioni della Corte territoriale prospetta la possibilità della formulazione di valutazioni alternative, con ciò introducendo un sindacato che attiene al merito, come tale non consentito in questa sede. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata, al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30/04 - 02/07/1997 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24/09 - 10/12/3003 n. 47289, ric. Petrella). È invece manifestamente infondato per come dedotto nella memoria difensiva, perché si limita a valutare come generiche "le brutte cose" prospettate alla persona offesa, appuntando quindi l'esame critico sulla frase pronunciata in data 2 febbraio 2002 (che già la Corte territoriale ha ricondotto sempre nell'alveo della truffa vessatoria) e non su quella ritenuta di contenuto estorsivo pronunciata il successivo giorno 4, con la quale si ingiungeva di preparare il danaro se voleva "vivere tranquilla".
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto l'elemento del costringimento caratterizza la violenza e la minaccia. La violenza o la minaccia debbono conseguire l'effetto della costrizione. Attiene quindi all'evento. Solo se la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere la persona al tacere ingiunto il reato rimane a livello di tentativo.
L'estorsione è una violenza privata caratterizzata dall'ulteriore evento del conseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno. Nel caso in cui, a seguito della violenza e della minaccia finalizzata a costringere la persona a consegnare una somma di danaro, il soggetto passivo compie la condotta ingiunta dopo essersi rivolta alla polizia giudiziaria per denunciare l'altrui condotta antigiuridica, l'evento del costringimento non è eliso. L'adesione alla sollecitazione della polizia giudiziaria (rendendosi disponibile per la prosecuzione delle indagini al fine di pervenire alla piena identificazione del soggetto agente) non elimina il nesso di causalità tra la condotta violenta o minacciosa e la costrizione alla condotta pretesa.
Il Collegio condivide l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale "la modalità lesiva di tale fattispecie, che la tipicizza rispetto ad altre, anche di confine, è infatti costituita da una condotta coattiva dell'agente che priva della libertà di autodeterminarsi nelle disposizioni patrimoniali il soggetto passivo, che così è costretto a fare o ad omettere qualcosa che altrimenti non avrebbe fatto od omesso, da cui consegue il profitto per l'agente o per altri, con altrui danno patrimoniale. Pertanto, il nucleo lesivo dell'estorsione è costituito dal comportamento coatto della vittima e il profitto, collegato al comportamento coatto, al tacere o al pati, di tale comportamento segna l'esito, l'evento, appunto........ Peraltro, non a caso, nell'ipotesi delittuosa di confine, la rapina propria, compare l'impossessamento: in questa, non nell'estorsione, la violenza alla persona media il diretto impossessamento della cosa mobile altrui, laddove nella estorsione è la volontà che, piegata, media il profitto....... Pertanto, confermando l'indirizzo interpretativo prevalente, deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima. Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie." (Cass. SS.UU. n. 19 del 27/10/1999). Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento. Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'identificazione e all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata ("....costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva.
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005