Sentenza 10 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/03/2003, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR SUPREMY DECA SAZIONE0 3 5 4 1 7 0 3 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 22607/00 PRESTIPINO Consigliere - Cron. 8065 Dott. Giovanni - - Consigliere - Rep.Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere - Dott. Natale CAPITANIO Ud.16/12/02 Rel. Consigliere - Dott. Camillo FILADORO - ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: IO, elettivamente UM CA, UM | domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato PIERDOMENICO JOVINO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI TADDEI, giusta delega in atti;
ricorrenti contro & Ministero dell'Intermo MINISTERO DEL TESORO in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 i presso rappresenta e difende ope legis;
2002 resistente con mandato 5547 -1- avverso la sentenza n. 280/99 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/12/99 R.G.N. 132/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Camillo 1. FILADORO;
udito l'Avvocato JOVINO per delega TADDEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso, dichiarazione di inammissibilità " -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 2 novembre-31 dicembre 1999, il Tribunale di Reggio Calabria, rigettava l'appello proposto dagli eredi di TI AZ, avverso la decisione del locale Pretore che aveva respinto la loro domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto della loro dante causa a percepire l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n.18 del 1980 per gli invalidi, dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa. Avverso tale decisione gli eredi di TI AZ hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Il Ministero del Tesoro e quello dell'Interno non hanno svolto difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, gli eredi di TI AZ denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 17, 2° comma, della legge 23 agosto 1988 n.400, dell'art.11 della legge 24 dicembre 1003 n.537, e degli articoli 3, 5° comma, e 6, 1° comma, del D.P.R. 21 settembre 1994 n.698, nonché degli articoli 99, 100 e 112 codice di procedura civile e dei principi generali dell'ordinamento, in relazione all'art. 360, 1° comma, n.3 codice di procedura civile. I due ricorrenti osservano che con il ricorso introduttivo era stato richiesta l'accertamento del diritto della loro dante causa, TI AZ, alla prestazione prevista dall'art. 1 della legge n.18 del 1980 (indennità di accompagnamento). L' art.3 del D.P.R. n. 698 del 1994 ammette la possibilità di accertare in giudizio uno dei presupposti del diritto, quello di carattere sanitario, nei confronti del 3 Ministero del Tesoro - responsabile dello specifico segmento dell'iter amministrativo, diretto all'accertamento del diritto sotto il profilo sanitario - prevedendo invece la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno nel giudizio promosso per ottenere la prestazione nella sua entità economica nei confronti dell'Ente obbligato alla liquidazione. Il Tribunale, ad avviso dei ricorrenti, non avrebbero tenuto conto della nuova disciplina dettata dalle disposizioni di legge e regolamentari ora richiamate, con la quale è stata dettata una completa separazione fra le competenze delle Amministrazioni del Tesoro e dell'Interno. Su tale disciplina non avrebbe minimamente influito la pronuncia della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 156 del 1996 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.3 comma 5°, del D.P.R. n.698 del 1994, nella parte in cui era stata attribuita alle Regioni, oltre che al Ministero del Tesoro, con norma regolamentare, la legittimazione passiva in procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all'invalidità civile. Osserva il Collegio: il ricorso si rivela inammissibile ancor prima che infondato. La sentenza impugnata si regge su una duplice motivazione, avendo da un lato affermato la carenza di legittimazione passiva del Ministero del Tesoro, e dall'altro la inammissibilità della presentazione di una domanda di mero accertamento nei confronti dello stesso Ministero ( e senza la partecipazione al giudizio del Ministero dell'Interno, non chiamato in giudizio in primo grado e costituitosi spontaneamente solo in grado di appello). Orbene, sotto il primo profilo, va richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale: "Nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n.537 del 1993 e del regolamento approvato con D.P.R. n. 694 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per 4 invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga una unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero. La suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta (del privato o del Ministero convenuto) di accertamento di tale status, con efficacia di giudicato, implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro". Orbene, i due ricorrenti hanno sottoposto a specifica censura solo la prima autonoma ratio decidendi. Nulla hanno dedotto, invece, in merito alla inammissibilità di una domanda di mero accertamento, chiaramente affermata dai giudici di appello nella sentenza impugnata, in una controversia che opponeva originariamente solo il Ministero del Tesoro agli eredi della invalida civile, per la quale era stato richiesto il riconoscimento del diritto al beneficio di cui alla legge n.18 del 1980 (art.1: indennità di accompagnamento). Ha osservato conclusivamente il Tribunale: "l'appello proposto nei confronti del Ministero del Tesoro va senz'altro respinto, sia perché quest'ultimo non è legittimato passivamente (a nulla giovando la volontaria costituzione nel presente grado del Ministero dell'Interno, rimasto estraneo al primo grado del giudizio), sia perché la domanda di mero accertamento continua inevitabilmente ad incontrare le medesime obiezioni di inammissibilità già formulate dalla giurisprudenza in 5 La mancanza di un apposito motivo di impugnazione in ordine a tale autonoma statuizione determina come conseguenza l'inammissibilità del ricorso per Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio. cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla perle spese di questo giudizio. BA Così deciso in Roma il 16 dicembre 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Verlin. Mini Cirm IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10 MAR. 2003 смене Hello II) CANCELLIERE I A S D S , 3 A 3 O T 3 1 L , 5 L . A O . T S E B R N P I A S ' D 3 I L L 7 N A - E T G 8 S D - O 1 O I S A 1 P D N M E I E E S , G A I O G D R A E T E L S O T I T N G T A E I E S L R R I L E E D D