Sentenza 19 giugno 2009
Massime • 1
Si ha consumazione, e non mero tentativo del delitto di estorsione, allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto.
Commentario • 1
- 1. Estorsione o esercizio arbitrario (Cass. 11453/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2009, n. 27601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27601 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/06/2009
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 2916
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 16308/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. NARDIN Renzo, de foro di Brescia, nell'interesse di AN AN, nato a [...] il [...];
avv. BALLERIO Antonio, del foro di Brescia, nell'interesse di RN EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia 1^ sezione penale, in data 23 giugno 2005;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. GALLO Domenico;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. MONTAGNA Alfredo, il quale ha concluso chiedendo, per AN, annullamento senza rinvio nella parte relativa all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, rigetto nel resto. Dichiararsi inammissibile il ricorso del RN;
Uditi i difensori, avv. ARCO Felice (per AN) ed avv. BALLERIO Antonio (per RN), che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 23 giugno 2005, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Brescia, in data 22 ottobre 2001, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AN AN, in ordine ai reati di cui al capo C) per mancanza di querela e prescrizione, e rideterminava in anni quattro, mesi otto di reclusione e Euro 1.032,00 di multa, la pena inflitta al medesimo per i reati di estorsione di cui ai capi A) e B); riconosciuta a RN EN l'attenuante di cui alla L. n.895 del 1967, art. 5, riduceva ad anni due, mesi cinque di reclusione e Euro 413,00 di multa la pena inflitta al medesimo per il reati di estorsione (di cui al capo A) e di detenzione illegale di arma comune da sparo (di cui al capo D).
Il procedimento in questione nasceva a seguito dell'arresto in flagranza di reato di AN AN, che veniva fermato dalla Polizia, il 17 febbraio 1998, all'uscita dalla chiesa di Soiano del Lago, dove si era fatto consegnare la somma di L. 20.000.000 dal parroco, don GN, somma proveniente da tale NO GI a cui erano state rivolte delle richieste estorsive.
Le indagini coinvolgevano anche RN EN, nella cui abitazione veniva rinvenuta una pistola illecitamente detenuta, e si estendevano ad altri episodi di estorsione imputati a AN AN in danno di VE RU ed altri.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse da AN AN con l'atto d'appello, in punto di responsabilità in ordine ai reati di estorsione di cui ai capi A) e B) e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine a tali reati, provvedendo a rideterminare la pena, a seguito della dichiarazione di non doversi procedere per i reati di illecita intercettazione di cui a capo C). Ugualmente la Corte d'appello respingeva le censure mosse da RN EN con l'atto d'appello, in punto di responsabilità in ordine al reato di estorsione di cui al capo A); riconosceva, tuttavia, all'imputato l'attenuante del fatto lieve in relazione al possesso illecito dell'arma, provvedendo a rideterminare la pena ed a revocare la pena accessoria.
Avverso tale sentenza propongono ricorso entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
GO AN:
Solleva tre motivi di gravame con i quali deduce:
a) Violazione di legge, in relazione al reato di cui al capo A), dolendosi della mancata qualificazione del fatto come tentativo. A riguardo deduce che i prevenuto non ha mai conseguito l'ingiusto profitto, da momento che la consegna del denaro è avvenuta sotto il controllo della Polizia, che è immediatamente intervenuta, sequestrando il denaro e riconsegnandolo all'avente diritto;
b) Vizio della motivazione per travisamento del fatto, con riferimento al reato di cui al capo B), avendo i giudici di merito ritenuto sussistente una situazione esclusa dagli atti. In particolare deduce che la parte offesa VE RU negò di aver ricevuto direttamente richieste di denaro dal AN ed assume che costui non subì nessuna minaccia.
c) Violazione di legge per aver mantenuto la Corte d'appello la sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, pur avendo ridotto la pena al di sotto del limite dei cinque anni. RN EN:
Solleva due motivi di gravame con i quali deduce:
a) Mancanza ed illogicità della motivazione. Al riguardo si duole che la Corte d'Appello non abbia tenuto conto delle divergenze fra le dichiarazioni rese da don GN e don CO nella indagini preliminari e quelle rese dallo stesso don GN dinanzi al Gup. Si duole inoltre che la Corte non ha tenuto in considerazione che lo spostamento del turno di lavoro che aveva determinato la presenza del prevenuto, come guardia giurata, nella zona in cui si trovava la chiesa di Soiano, la sera del
17/2/1998, non derivava da una sua richiesta ma dall'esigenza di un collega indisposto.
b) Violazione di legge per mancata qualificazione del fatto come tentativo di estorsione.
Successivamente la difesa del RN ha presentato motivi aggiunti con i quali deduce il travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese dal teste Don GN e relative alle circostanze dell'incontro nel corso del quale il AN mostrò la pistola che il RN portava sotto il giubotto. Deduce altresì il travisamento della prova in ordine alla circostanze che hanno portato i RN ad effettuare il suo turno di servizio nella zona della chiesa di Soiano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AN AN:
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente di questa Corte: "deve ritenersi sussistente il delitto di estorsione consumato, e non solo tentato, allorché la cosa estorta venga consegnata dalla vittima all'estorsore anche se sia predisposto l'intervento della polizia, che provveda immediatamente all'arresto del reo e alla restituzione della cosa estorta alla vittima. Infatti, in tale figura delittuosa la modalità di lesione si incentra sulla coazione esercitata dall'agente sulla vittima perché tenga una condotta positiva o negativa in ambito patrimoniale, il cui esito è il profitto che il reo intende procurarsi, che non può essere integrato da altre note, quali la disponibilità autonoma della cosa, senza violare la tassatività della fattispecie." (Cass. SS.UU. n. 19 del 27/10/1999). Va precisato che i motivi della scelta di aderire alla pretesa espressa dal soggetto agente attengono al foro interno della persona lesa e non rilevano ai fini del verificarsi dell'evento. Il fatto che la vittima dell'estorsione si adoperi affinché la polizia giudiziaria possa pervenire all'arresto dell'autore della condotta illecita non elimina lo stato di costrizione, ma è una delle molteplici modalità di reazione soggettiva della persona offesa allo stato di costrizione in cui essa versa. Il legislatore, con la formula adottata ("... costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa") prende in considerazione lo stato oggettivo di costrizione e non distingue le ragioni che possono indurre la persona offesa ad aderire alla pretesa estorsiva. (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 44319 del 18/11/2005 Ud. (dep. 05/12/2005) Rv. 232506). Nel caso di specie, non ha rilevanza il fatto che il denaro oggetto della dazione non provenisse direttamente dal soggetto passivo, essendo stato fornito da un terzo soggetto. Costui, infatti, agiva per conto del destinatario dell'estorsione nei cui confronti si era comunque verificata la coazione esercitata dall'agente. Di conseguenza esattamente la Corte territoriale, respingendo l'appello, ha escluso la derubricazione del delitto contestato sub. A) nell'ipotesi del tentativo.
Ugualmente infondato è il secondo motivo con il quale il ricorrente si duole di vizi della motivazione in relazione al reato di cui al capo B).
Ha statuito questa Corte che: "in tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre i vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui i giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano." (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007 Ud. (dep. 23/10/2007) Rv. 238215). Nel caso di specie deve escludersi che i eludici di merito abbiano fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste. La sentenza impugnata da atto (fol. 7) delle dichiarazioni rese da VE RU, i quale ha riconosciuto di essere stato ricattato dall'imputato, anche a causa di una sua relazione extraconiugale, attribuendo a tale condotta una potenzialità intimidativa. Le conclusioni in punto di responsabilità del prevenuto per il reato di cui al capo B) sono giustificate da una motivazione congrua e logicamente coerente, rispetto alla quale non sarebbe consentito un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa. È fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata modificazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Infatti, a norma dell'art. 29 c.p. la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici consegue soltanto a seguito di condanna ad una pena detentiva superiore ai cinque anni di reclusione. Avendo la Corte irrogato una pena inferiore al suddetto limite, avrebbe dovuto sostituire la sanzione dell'interdizione perpetua con quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine a punto relativo alla irrogazione della pena accessoria, che deve essere rettificata, direttamente da questa Corte, a norma dell'art. 69 c.p.p., comma 2. Pertanto deve essere disposta, a carico dei AN l'irrogazione della pena accessoria della sospensione dai pubblici uffici per anni cinque. RN EN:
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondato, Per quanto riguarda il primo motivo con il quale si deduce il vizio della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, come dedotto nei motivi aggiuntivi, occorre rilevare che, più che un travisamento della prova, in realtà, il ricorrente deduce un "travisamento del fatto". Vale a dire contesta la valutazione effettuata dai giudici di merito delle risultanze probatorie, in ordine all'accertamento di due circostanze di fatto, inerenti il comportamento tenuto dal RN nell'occasione dell'incontro svoltosi a casa del AN il 5 febbraio 1998 e le ragioni della sua presenza, in turno di servizio nella zona della chiese di Soiano la sera in cui il AN fu sorpreso con il denaro frutto dell'estorsione di cui al capo A).
Il motivo, pertanto è inammissibile, in quanto il ricorrente ha, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede. È il caso di aggiungere che la sentenza impugnata va necessariamente integrerà con quella, conforme nella ricostruzione de;
fatti, di primo grado, derivandone che i giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione consumata, anziché tentata, valgono le osservazioni già svolte con riferimento all'analoga questione sollevata dal coimputato GA.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somme che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di AN AN relativamente alla pena accessorie che determina nella interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;
rigetta nei resto il ricorso;
Dichiara inammissibile il ricorso di RN EN e condanno il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2009