Sentenza 7 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2003, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
0 1 8 62 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 15113/00 Cron. N. 4278 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Mario Putaturo Viscido Donati. -Presidente- -Consigliere- Ud. 8 11.2002 2. Pietro Cuoco -Consigliere- ஃட்3. Francesco AN Maiorano Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 444. Curcuruto -Consigliere- LL5. Filippo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n 12, è domiciliato per legge Ricorrente 4468
CONTRO
CA TO, elettivamente domiciliato in Roma, via Ca- vour 221. presso lo studio dell'Avv. Fabio Fabbrini, che lo rap- presenta e difende unitamente all'Avv. Leopoldo Spedaliere come da procura a margine del controricorso " 2 Controricorrentc per la cassazione della sentenza n. 1222 del Tribunale del Lavoro di Napoli del 3.12.1999/13.3.2000 nella causa n. 43076 R. G. 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.11.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renalo Fi- nocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato e notificato, AN CA conveniva in giudizio dinanzi al Protore del Lavoro di Napoli il Ministero dell'Interno per sentir accertare il suo diritto al rico- noscimento dell'invalidità civile ai fini della pensione con i rela- tivi benefici economici, diritto negato in sede amministrativa. La parte convenuta costituendosi contestava la fondatezza del ri- corso chiedendone il rigetto. All'esito dell'istruzione, espletata consulenza tecnica di ufficio, l'adito Pretore con sentenza del 27.1.1997 respingeva la doman- da. Il Tribunale di Napoli accoglieva l'appello proposto da parte di AN CA e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisio- ne, con sentenza depositata il 13.3.2000, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, dichiarava il CA inabile ai sensi di legge e condannava il Ministero a pagare all'appellante la pensione c l'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1° 2. 1999, oltre 3 accessori. In particolare il Tribunale condivideva le conclusioni del consu- lente di secondo grado, secondo il quale l'andamento cronico evolutivo della più significativa delle patologie riscontrate- la demenza vascolarc- influisce di per sé- a prescindere dalle altcra- zioni osteoarticolari pure riscontrate e fornite di modesta valenza nosografica in maniera determinante sulla validità biologica del soggetto, annullandone completamente la capacità di lavoro e in- ficiandone altresi la possibilità di gestione autonoma negli atti del quotidiano, fino ad esigere sorveglianza continua. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazionc il Ministe- ro dell'Interno sulla base di dieci motivi, ai quale resiste AN CA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo, secondo e terzo motivo il ricorrente rispettiva- mente deduce violazione dell'art. 75 nonché dell'art. 83 c.pe. (in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.), nullità della sentenza o del procedimento (in relazione all'art. 360 n. 4 C.P.C.), vizi di moti- vazionc su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.). Al riguardo sostiene che il CA a causa del deficit psichico non è in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, dal che de- duce la nullità o inesistenza del rapporto processuale, avendo la parte affetta da incapacità assoluta, agito personalmente in giu- dizio e non per il tramite del legale rappresentante. Lo stesso ricorrente fa discendere da quanto sopra esposto la nullità dell'intero procedimento giurisdizionale. Le censure non sono fondate e vanno pertanto disattesc. Sul punto questa Corte con indirizzo costante, che si ritiene di condividere pienamente, ha affermato che l'art. 75 C.P.C., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non han- no il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con un provvedi- mento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 8402 del 20 giugno 2001; Cass. sen- tenza n. 5152 del 26 maggio 1999). L'esposto principio trova applicazione al caso di specie, non es- sendo intervenuto nei confronti del CA alcun provvedimento di privazione della capacità di agire. Con il quarto, quinto e sesto motivo il ricorrente rispettivamente denuncia violazione dell'art. 34 nonché dell'art. 295 C.P.C. (in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.), nullità del procedimento (in relazione all'art. 360 n. 4 C.P.C.), vizi di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.). Sul punto viene evidenziato come از riconoscimento dell'indennità di accompagnamento 34: presupposto dell'accertata patologia psichica si risolva in un inammissibile accertamento di status circa la capacità d intendere e di volere, che non avrebbe potuto formare oggetto di accertamento inci- dentale ai fini del richiesto beneficio dell'indennità di accompa- gnamento, ma che, viceversa, avrebbe dovuto formare in via pre- giudiziale oggetto di apposito accertamento in sede di autonomo procedimento camerale ai sensi degli artt. 712 e seguenti C.P.C. Le esposte doglianze sono infondate. Questa UR ha più volte affermato che la sospensione del giu- dizio civile ex art. 295 C.P.C. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo ca- rattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente fo- gico- giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiu- dicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudi- cato (in questo senso Cass. sentenza n. 8402 del 20 giugno 2001; Cass. Sezioni Unite sentenza n. 3354 del 1994). Orbene in applicazione di tale principio nell'ipotesi di un proce- dimento diretto al riconoscimento, come quello di specie, dell'indennità di accompagnamento sul presupposto di una ac- psichica, instaurato personalmente certata patologia dall'interessato e non per il tramite del legale rappresentante le- gale non essendo intervenuto alcun provvedimento di interdizio- ne o di inabilitazione- non trova applicazione l'art. 295 C.P.C. al fine di ottenere l'accertamento, in via pregiudiziale, della legale privazione dell'incapacità di agire dell'attore, non essendovi al- 6 cuna pregiudizialità sul piano logico- giuridico tra il procedi- mento di cui agli artt. 712 e seguenti C.P.C e il procedimento in questione. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta rispettivamente viola- zione e/o falsa applicazione dell'art. 149 disp. att. C.P.C., in re- lazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., mentre con l'ottavo motivo de- duce vizio motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C. Sul punto viene evidenziato che nella fattispecie il requisito sa- nitario è stato riconosciuto per la prima volta a decorrere dal mese di febbraio 1999, ossia all'esito del giudizio di appello, c ciò in aperta violazione del principio del doppio grado di giudi- zio ed in violazione del principio dell'effetto devolutivo dell'atio di appello, essendosi il Tribunale di Napoli pronunciato quale giudice di primo grado (e/o di unico grado) circa la sopravve- nienza del requisito sanitario. Gli esposti rilievi sono infondati. Questa Corte di recente ha ribadito l'indirizzo, che si ritionc di condividere, nel senso che l'art. 149 disp. att. C.P C., che impo- ne di valutare anche gli aggravamenti incidenti sul complesso in- validante verificatosi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, essendo volto a superare le preclusioni che posso- no derivare dal generale principio, in materia previdenziale, della previa domanda amministrativa, e, nell'ordinamento processuale, della pronuncia nei limiti della domanda e quindi dello stesso 7 principio devolutivo, che regola, in via generale, il giudizio di appello, trova applicazione- quale espressione di un principio di economia processuale, nonché in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglian- za anche nel corso del giudizio di appello (Cass. sentenza n. 4834 del 4 aprile 2002). Da tale impostazione deriva che il giudice possa prendere in con- siderazione, ai fini del riconoscimento della richiesta provviden- za, l'aggravamento della malattia e tutte le altre infermità inci- denti sul complesso invalidante verificatesi nel corso del proce- dimento amministrativo e in quello giudiziario, e quindi anche nel giudizio di secondo grado. Se quest'ultima ipotesi si verifica, come nel caso di specie, la decorrenza del beneficio non coincide con il primo giorno del mese successivo alla domanda ai sensi dell'art. 3- 4° comma- della legge n. 18 del 1980, ma corrisponde con il momento del aggravamento (Cass. sentenza П. 10457 delsopravvenuto 23.9.1999). Agli esposti principi si è ispirata l'impugnata sentenza, la quate correttamente ha fissato la decorrenza dei benefici (pensione ed indennità di accompagnamento) dal febbraio 1999, opoca in cui si sono integrati i requisiti sanitari per il riconoscimento delle ri- chieste provvidenze. Con il nono motivo il ricorrente denuncia violazione della legge n. 18 del 1980 (art. 1), יin relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., mentre con il decimo motivo deduce vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art 360 n. 5 C.P.C. Al riguardo il ricorrente rileva che il Tribunale di Napoli non ha tenuto nella dovuta considerazione il carattere evolutivo della sindrome psichica su base cerebro- vascolare e non ha fornito adeguata motivazione sul punto, nonché sulle ripercussioni di- sfunzionali della stessa patologia. Il ricorrente osserva sotto diverso profilo che il Tribunale non ha valutato ai fini dell'art. I della legge n. 18 del 1980 l'esistenza di un danno funzionale, costituito da una situazione di impossi- bilità, mentre solo in termini generici ha fatto riferimento alla di- versa nozione di "diminuzione della sfera di autonomia" con ne- cessità di supervisione e controlli continui, che, di per se, seppu- re preludono ad una forma patologica di una certa gravità, non pongono delimitazione alcuna in quanto parametri di carattere extra legislativo- tra “situazione di grave difficoltà" (100 % sen- za accompagnamento) e “situazione di impossibilità" (100 % ol- tre accompagnamento). Ministero sottolinea infine che il giudice di appello non ha po- sto in evidenza alcuna situazione di impossibilità sia ai fini del compimento di atti elementari, essendo la parte capace di movi- menti autonomi e quindi di orientare gli stessi correttamente su base volitiva (art. 1/2 leggen 18 del 1980), sia ancor più ai fini della deambulazione (art. 1/1 legge n. 18 del 1980). Le esposte censure non hanno pregio e vanno disattese. La parte ricorrente ha mosso critiche del tutto generiche al giu- dizio medico-legale contenuto nell'impugnata decisione, che si è richiamata agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio non contrastando tali accertamenti con precisi e puntuali elementi probatori in ordine a carenze o deficienze diagnostiche e limitandosi ad opporre un diverso apprezzamento in ordine alle patologic riscontrate a carico del CA. L'impugnata sentenza ha pertanto fornito adeguata motivazione. richiamandosi all'anzidetta consulenza, da cui emergeva che il CA non aveva autonomia personale e capacità di compiere gli atti gli atti quotidiani della vita. In questo senso può richiamarsi l'orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompa- gnamento " incapacità di compiere gli atti quotidiani della vi- ta" non va intesa in senso restrittivo, dovendo riferirsi a chiun- que, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico, non sia in gra- do per la natura della malattia di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto del prossimo (Cass. sentenza n. 667 del 2002; Cass. sentenza n. 3299 del 2001). Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte. la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i la- mentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esa- 10 nic unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate non già quando si prospettino semplici difformità tra la valuta- zione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologi- co e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142). In conclusione il ricorso é destituito di fondamento e va rigetta- 10. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1000 , oltre € 2000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma addi 8 novembre 2002 Il Consigliere relatore estensore 11 Presidente Маш блоги Амин бою бі Alessandro be Nuts CANCELLIERE Deposit in Carteleria ANCELLIERE