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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/09/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3576/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3576/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LEONE MARIO GIUSEPPE
ATTORI
contro
(P.I. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. , C.F._3
con il patrocinio degli avv.ti BAROTTI ALBERTO, BAROTTI FRANCESCO e BOSCHELLO
SILVIA CONVENUTI
2A (P.I. ) CP_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LEONE MARIO GIUSEPPE
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Gli attori e la società intervenuta hanno concluso come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente:
“In via principale.
Accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in riferimento ai fatti già de- scritti nei precedenti scritti difensivi;
accertato e dichiarato il diritto dell'interveniente in via di regresso e/o garanzia e/o rivalsa e/o per Controparte_3 diritto di surroga e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti dei convenuti per le somme corrispondenti a quanto pagato, il tutto quantificabile in una somma non inferiore a € 143.506,20, o in quella diversa, anche maggiore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmen- te anche ex art. 1226 c.c., oltre a interessi, a rivalutazione e a maggior danno ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per l'effetto condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante , non- Parte_3 Controparte_1 ché personalmente il socio accomandatario e legale rappresentante Parte_3
[...
in via tra di loro solidale e/o per la quota inerente, a pagare all'interveniente l'importo di € 143.506,20, o quello diverso ritenuto di giustizia.
In via subordinata.
Nella denegata ipotesi in cui sia ravvisabile una responsabilità concorsuale degli at- tori, accertata e dichiarata, per i motivi già precedentemente esposti, la quota di re- sponsabilità imputabile a ciascuno dei convenuti in riferimento ai fatti già descritti;
accertato e dichiarato il diritto dell'interveniente ad agire in via di regresso e/o in garanzia e/o rivalsa e/o per diritto di surroga e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei con- fronti dei convenuti per le somme corrispondenti a quanto pagato, il tutto quantifi- cabile in una somma non inferiore a € 143.506,20, o in quella diversa, anche mag-
- 2 - giore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmente anche ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per l'effetto condannarsi in persona del Controparte_1 legale rappresentante , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 residente in [...] - C.F. -, nonché personalmente il C.F._4 socio accomandatario e legale rappresentante , in via tra di loro so- Controparte_1 lidale e/o per la quota di rispettiva competenza, a pagare all'interveniente l'importo determinato in riferimento alla somma di € 143.506,20, o a quella diversa ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”
I convenuti hanno concluso come da note scritte ex art. 189 n. 1 c.p.c.:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento di per difetto di terzie- Controparte_3 tà, nonché di interesse e, in ogni caso, della relativa produzione documentale, in quanto tardiva.
IN VIA PRINCIPALE
[..
2. Rigettarsi tutte le domande di parte attrice e, ove ammesso l'intervento, di 2A
perché infondate in fatto e in diritto ed in particolare le domande risarci- CP_4 torie perché non provato il nesso causale tra le somme asseritamente pagate e il fatto del convenuto. IN VIA GRADATA
3. Accertarsi che il nesso causale dell'omessa nomina del Coordinatore della Pt_4
è ininfluente nella causazione del danno ovvero influente nei limiti della per-
[...] centuale accertata in corso di causa e, per l'effetto ridurre la somma che il convenu- to è tenuto a pagare nei limiti risultanti dall'istruttoria, ove sia effettivamente pro- vata la quantificazione del danno.
IN OGNI CASO
4. Nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto ammissibile l'intervento di CP_3 rigettarsi le domande formulate a qualsiasi titolo dal terzo interveniente, poi-
[...] ché infondate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 3 - Con atto di citazione notificato il 13.06.2023, , in qualità di titolare Parte_1 della Ditta individuale 2A di Sinato Fiorenzo e convenivano in giudizio Parte_2
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Società Alfa di Controparte_1
NT OR S.a.s. al fine di vedere accolte le seguenti domande:” In via princi- pale, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la responsabilità dei conve- nuti in riferimento ai fatti sopra descritti;
accertato e dichiarato il diritto degli attori ad agire in regresso, a essere garantiti e/o a essere surrogati nei diritti dei terzi cre- ditori per le somme corrispondenti a quanto pagato, il tutto quantificabile in una somma non inferiore a € 143.506,20, o in quella diversa, anche maggiore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmente anche ex art. 1226 c.c., oltre a interessi, a rivalutazione e a maggior danno ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per l'effetto condannarsi in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
[...]
– C.F. -, nonché personalmente il socio accomandatario e lega- C.F._4 le rappresentante , in via tra di loro solidale e/o per la quota ine- Controparte_1 rente, a pagare agli attori l'importo di € 143.506,20, o quello diverso ritenuto di giu- stizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia ravvisabile una responsabi- lità concorsuale degli attori, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la quota di responsabilità imputabile a ciascuno dei convenuti in riferimento ai fatti sopra descritti;
accertato e dichiarato il diritto degli attori ad agire in regresso, a es- sere garanti e/o a essere surrogati nei diritti dei terzi creditori per le somme corri- spondenti a quanto pagato, il tutto quantificabile in una somma non inferiore a €
143.506,20, o in quella diversa, anche maggiore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmente anche ex art. 1226 c.c., oltre a interessi, a rivalutazione e a maggior danno ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per l'effetto condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante , nato a [...]
[...] Controparte_1
SA (PD) il 19.04.1953 e ivi residente in [...] – C.F.
-, nonché personalmente il socio accomandatario e legale rap- C.F._4 presentante , in via tra di loro solidale e/o per la quota di rispettiva Controparte_1 competenza, a pagare agli attori l'importo determinato in riferimento alla somma di
€ 143.506,20 o quella diversa ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
- Con comparsa di costituzione e risposta del 25.09.2023, si costituiva _5
, in qualità di legale rappresentante della Società Alfa di NT OR & C.
[...]
S.a.s. che, contestava la legittimazione ad agire degli attori e concludeva chieden- do:” In via principale, rigettarsi tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto ed in particolare la domanda risarcitoria perché non è stato provato il nes-
- 4 - so causale tra le somme pagate dagli attori e il fatto del convenuto e in via gradata,
l'accertarsi che il nesso causale dell'omessa nomina del coordinatore della sicurezza
è ininfluente nella causazione del danno ovvero influente nei limiti della percentua- le accertata in corso di causa e, per l'effetto ridurre la somma che il convenuto è te- nuto a pagare nei limiti risultanti dall'istruttoria, ove sia effettivamente provata la quantificazione del danno”.
- Con comparsa di costituzione per intervento volontario del 9.01.2024, la CP_3
in persona del legale rappresentante , interveniva volontaria-
[...] Parte_1 mente nel presente procedimento n al fine di sentir accogliere le seguenti doman- de:” In via principale, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la responsa- bilità dei convenuti in riferimento ai fatti sopra descritti;
accertato e dichiarato il di- ritto dell'interveniente in via di regresso e/o garanzia e/o rivalsa e/o Controparte_3 per diritto di surroga e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti dei convenuti per le somme corrispondenti a quanto pagato, il tutto quantificabile in una somma non inferiore a € 143.506,20, o in quella diversa, anche maggiore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmen- te anche ex art. 1226 c.c., oltre a interessi, a rivalutazione e a maggior danno ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per l'effetto condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante , non- Parte_3 Controparte_1 ché personalmente il socio accomandatario e legale rappresentante Parte_3
[...
in via tra di loro solidale e/o per la quota inerente, a pagare all'interveniente l'importo di € 143.506,20, o quello diverso ritenuto di giustizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non sia ravvisabile una responsabilità concorsuale degli attori, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la quota di responsabilità imputabile a ciascuno dei convenuti in riferimento ai fatti sopra descritti;
accertato e dichiarato il diritto dell'interveniente ad agire in via di regresso e/o in garanzia e/o rivalsa e/o per diritto di surroga e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti dei con- venuti per le somme corrispondenti a quanto pagato, il tutto quantificabile in una somma non inferiore a € 143.506,20, o in quella diversa, anche maggiore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmente anche ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per CP l'effetto condannarsi in persona del legale rap- Controparte_1 presentante , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_1 in via Zabarella n. 7 – C.F. -, nonché personalmente il socio ac- C.F._4 comandatario e legale rappresentante , in via tra di loro solidale e/o Controparte_1 per la quota di rispettiva competenza, a pagare all'interveniente l'importo determi- nato in [...] alla somma di € 143.506,20, o a quella diversa ritenuta di giusti- zia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”. - In data 11.01.2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice e gli attori si riportavano alle memorie già deposita-
- 5 - te, insistendo con le proprie richieste istruttorie. - Parimenti, i convenuti eccepivano l'inammissibilità dell'intervento volontario di parte attrice, adducendo il difetto di terzietà dell'interveniente e si riportavano alle proprie memorie, contestando l'inammissibilità delle prove richieste dagli attori e insistendo per la CTU richiesta in atti;
il Giudice si riservava. - Il 16.01.2024 il Giudice scioglieva la riserva, ritenendo la controversia già sufficientemente istruita in via documentale e le circostanze capito- late nella prova orale - richiesta dai soli attori - già emergenti dagli atti di causa. - La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 05.12.2024 per la rimessione in decisio- ne, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e trattazione scritta.
.Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle do- mande di parte attrice e intervenuta in quanto , in primo luogo, il contratto di ap- palto tra e (doc.
2 - il “Contratto”) non autorizzava Controparte_6 Controparte_7 il subappalto.
La mancanza del nesso di causalità appare, quindi, certa alla luce della incontestabi- le evidenza per cui il subappalto intervenuto tra e 2A di CP_7 Parte_1 non era autorizzato.
La mancata autorizzazione al subappalto (che risulta per tabulas – doc. 2) appare sufficiente a creare una netta cesura nella catena di responsabilità che hanno con- dotto all'infortunio del e, così, a condurre de plano al rigetto delle doman- CP_8 de di parte attrice e intervenuta alla luce del cristallino tenore letterale dell'articolo
1656 codice civile. ). La legge prevede la nomina del CSE e CSP non per il mero fatto che vi siano più imprese in cantiere, ma solo se esse vi siano di pieno diritto. 2A, Si- nato, e erano tutti in cantiere abusivamente. Ciò emerge dalla pia- Per_1 CP_8 na lettura dell'articolo 90 del d.lgs. 81/08, ove ai commi terzo e quarto prescrive che
“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici”, sia per quanto riguarda il coordinatore in fase di progettazione, che quello in fase di esecuzione
Appare, inoltre, evidente come, nel caso di specie, non solo l'appalto, per sua natu- ra, escludesse qualsiasi vincolo di dipendenza, vigilanza o sorveglianza, ma altresì come o 2A non solo non agissero per conto, né tanto meno sotto la Parte_2 CP vigilanza di , essendo la loro presenza in cantiere altresì illegittima ai sensi dell'articolo 1656 codice civile
Quanto allega e produce sotto tale profilo parte attrice è irrilevante, poiché relativo Co CP Co al rapporto / e non al rapporto / . Basterebbe tale primo rilie- CP_3 vo ad elidere irrimediabilmente il nesso di causalità tra il sinistro occorso al signor e la posizione dei convenuti.. CP_8
- 6 - La difesa attorea evidenzia che il consulente tecnico nominato nel processo penale avrebbe individuato “un antecedente causale dell'infortunio” nella mancata nomina di CSP/CSE , ma va pure considerato che il consulente non è giudice, ma semplice ausiliario del giudice e che il Tribunale, nella Sentenza Penale contraddice in manie- ra chiara tali speculazioni. Vieppiù che la consulenza tecnica resa nel processo pena- le non è opponibile ai convenuti, tal chè porla alla base di qualsivoglia argomenta- zione nel presente giudizio, non fa altro che illuminare la fallacia di tale argomenta- zione.
Risulta, pertanto, fallace l'argomentazione del consulente tecnico nel processo pe- nale (consulenza non opponibile ai convenuti), secondo cui avrebbe dovuto essere nominato un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. La fallacia di tale asserzione, tuttavia, emerge con chiara fermezza già dalla Sentenza Penale, in cui la responsabilità del danno occorso al viene ricondotta unicamente al com- CP_8 portamento scellerato di , che nessun CSE avrebbe potuto evitare, Parte_2 poiché del tutto volontario e doloso. Vieppiù che, come si ricava anche dalla Sen- tenza Penale, e non solo non avevano autorizzato Controparte_6 Controparte_1 Co
a subappaltare alcunchè, ma nemmeno sapevano o potevano sapere dell'esistenza e presenza in cantiere dei , di e, men che meno del la- CP_3 Per_1 Co voratore in nero . Quali che fossero gli accordi intervenuti tra ed i su- CP_8 bappaltatori abusivi non solo non riguarda i convenuti, ma non vale certo ad esten- dere alcuna responsabilità alla committente principale (in tal senso, del tutto irrile- vante è il contratto di subappalto posticcio che viene prodotto in giudizio dagli atto- ri al fine di contestare l'illegittimità del subappalto). Appare, quindi, del tutto fallace e metagiuridico il tentativo di ricondurre l'infortunio avvenuto al alla man- CP_8 cata nomina del Coordinatore per la sicurezza previsto dal d.lgs. 81/08, sia perché nel caso di specie non sussisteva alcun obbligo di nomina, non essendovi presenza di più imprese in cantiere, sia perché, come efficacemente evidenzia la Sentenza
Penale, l'infortunio fu, in ogni caso, addebitabile al contegno dolosamente irrespon- sabile del signor che, pur formato ed a conoscenza delle norme atte Parte_2
a garantire la sicurezza sul lavoro, le ha volutamente disattese. Tale svolgimento dei fatti, accertato con Sentenza Penale passata in giudicato, basta a smentire l'allegazione attorea (in verità copiata pari pari dalle allegazioni del nel giu- CP_8 dizio civile) secondo cui “il coordinatore per la sicurezza nell'esaminare nel dettaglio il POS della ditta avrebbe segnalato le carenze della procedura per il montag- CP_3 gio della struttura metallica” (citazione, pag. 7), poiché è evidente che nulla avrebbe potuto fare alcun coordinatore per il caso di violazione volontaria delle norme di si- curezza.
In secondo luogo, anche la semplice lettura del POS prodotto dagli attori (doc. 36
) rende evidenza di come l'osservanza da parte di delle proce- CP_3 Parte_2
- 7 - dure ivi indicate sarebbe stata sufficiente ad evitare il sinistro. A mero titolo d'esempio, a pagina 21 del POS (pag. 22 del pdf) al punto 2 è chiaramente prescritto di “vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito alle persone non addette ai lavo- ri”; “accertarsi sempre che il materiale sia […] imbragato” e “accertarsi che le travi siano posizionate in maniera stabile”. A tre semplici prescrizioni del POS corrispon- dono altrettante consapevoli violazioni poste in essere da : non Parte_2 avrebbe dovuto far avvicinare il (lavoratore del tutto irregolare e, quindi, da CP_8 considerarsi alla stregua di “persona non addetta ai lavori”), né fargli maneggiare la trave e, men che meno, ordinargli di sganciarla e movimentarla a mano. Appare evidente che un CSE avrebbe potuto, al più, prevenire infortuni determinati da col- pa, ma non certo il dolo del nel violare le più basilari norme di sicurezza e, CP_3 certo, nulla avrebbe potuto un CSE contro la presenza di lavoratori irregolari nel cantiere, essendo opportuno ricordare in proposito come, dopo l'infortunio, il
[...]
fu abbandonato a se stesso, senza che nessuno dei presenti chiamasse Pt_5 un'ambulanza ed, anzi, nel tentativo di dissimulare l'accaduto..
La Sentenza Penale (doc. 4 ex adverso) è chiara e perentoria nell'attribuire la re- sponsabilità del sinistro alla sola cosciente violazione di ogni norma e principio di in materia di sicurezza sul lavoro da parte del signor . Non avrebbe do- Parte_2 vuto esservi nel caso di specie, alcuna “presenza di più imprese” in cantiere ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 81/08. Non vi era, quindi, necessità di nominare alcun coordinatore per la sicurezza, come risulta dalla semplice lettura della norma (e, come previsto dalla norma per i casi come quello di cui si discute, sicuramente, non quello in fase di progettazione). La pretesa degli attori secondo cui avrebbe dovuto essere nominato il coordinatore deriva da una confusione di fondo tra la “presenza di più imprese esecutrici in cantiere” disciplinata dalla norma ai fini della nomina del coordinatore, e la mera circostanza di fatto che, illegittimamente, nel cantiere di cui
è causa, operassero più imprese, senza autorizzazione alcuna ed all'insaputa del committente. Anche se nel caso di specie fosse stata previsa la figura del Coordina- tore (e, si ribadisce, non è affatto il caso di specie) ciò non avrebbe evitato o limitato il danno proprio perché non causato da mancata colposa osservanza delle norme di sicurezza ma, come risulta dalla Sentenza Penale, da cosciente e dolosa violazione delle norme di sicurezza da parte del . CP_3
Né , né hanno provato la titolarità del lato attivo del Parte_1 Controparte_3 rapporto dedotto in giudizio. Appare incontestabile che né , né Parte_1 [...]
alcunchè abbiano pagato in forza della Sentenza Penale, né tantomeno in CP_3 conseguenza del giudizio civile promosso dal . Salva la più totale confusorie- CP_8 tà sui soggetti – giacchè e vengono trattati quali sog- Parte_1 Controparte_3 getti del tutto fungibili da parte attrice, secondo la cui prospettiva parrebbe del tut- to indifferente che si obblighi l'uno o paghi l'altro, e viceversa (sul punto si veda il
- 8 - paragrafo 3 in diritto dell'atto di citazione) – è, infatti, oggettivo che quanto pagato da o da deriva, tutt'al più da un accordo conciliativo (e da CP_3 Parte_1 un'obbligazione novativa volontariamente assunta) non opponibile ai convenuti ed a fronte del quale nessun diritto di regresso potrebbe essere vantato nei confronti di . Infine, per quanto concerne le presunte spese legali e tecniche CP_1 tutte le fatture dimesse (da 22 a 30 parte attrice) sono intestate a Controparte_3 che non ha mai preso parte ad alcun procedimento, civile o penale, inerente la vi- cenda, né è mai stata chiamata a pagare alcunchè. Tali documenti, inoltre, appaiono essere del tutto generici e non recano indicazione dei presunti procedimenti in rela- zione ai quali sarebbero stati emessi. Vieppiù che, stante la personalità della re- sponsabilità penale, nessun diritto di regresso vanterebbe nemmeno il signor
[...]
in relazione alle spese per la propria difesa. CP_9
Ne consegue il rigetto di ogni domanda.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come in disposi- tivo
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree e di parte intervenuta.
Condanna parte attrice e intervenuta, in solido, alla rifusione, in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Padova,23-9-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
- 9 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3576/2023 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LEONE MARIO GIUSEPPE
ATTORI
contro
(P.I. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
(C.F. , C.F._3
con il patrocinio degli avv.ti BAROTTI ALBERTO, BAROTTI FRANCESCO e BOSCHELLO
SILVIA CONVENUTI
2A (P.I. ) CP_2 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LEONE MARIO GIUSEPPE
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Gli attori e la società intervenuta hanno concluso come da memoria di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente:
“In via principale.
Accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in riferimento ai fatti già de- scritti nei precedenti scritti difensivi;
accertato e dichiarato il diritto dell'interveniente in via di regresso e/o garanzia e/o rivalsa e/o per Controparte_3 diritto di surroga e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti dei convenuti per le somme corrispondenti a quanto pagato, il tutto quantificabile in una somma non inferiore a € 143.506,20, o in quella diversa, anche maggiore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmen- te anche ex art. 1226 c.c., oltre a interessi, a rivalutazione e a maggior danno ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per l'effetto condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante , non- Parte_3 Controparte_1 ché personalmente il socio accomandatario e legale rappresentante Parte_3
[...
in via tra di loro solidale e/o per la quota inerente, a pagare all'interveniente l'importo di € 143.506,20, o quello diverso ritenuto di giustizia.
In via subordinata.
Nella denegata ipotesi in cui sia ravvisabile una responsabilità concorsuale degli at- tori, accertata e dichiarata, per i motivi già precedentemente esposti, la quota di re- sponsabilità imputabile a ciascuno dei convenuti in riferimento ai fatti già descritti;
accertato e dichiarato il diritto dell'interveniente ad agire in via di regresso e/o in garanzia e/o rivalsa e/o per diritto di surroga e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei con- fronti dei convenuti per le somme corrispondenti a quanto pagato, il tutto quantifi- cabile in una somma non inferiore a € 143.506,20, o in quella diversa, anche mag-
- 2 - giore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmente anche ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per l'effetto condannarsi in persona del Controparte_1 legale rappresentante , nato a [...] il [...] e ivi Controparte_1 residente in [...] - C.F. -, nonché personalmente il C.F._4 socio accomandatario e legale rappresentante , in via tra di loro so- Controparte_1 lidale e/o per la quota di rispettiva competenza, a pagare all'interveniente l'importo determinato in riferimento alla somma di € 143.506,20, o a quella diversa ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.”
I convenuti hanno concluso come da note scritte ex art. 189 n. 1 c.p.c.:
“IN VIA PRELIMINARE
1. Dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento di per difetto di terzie- Controparte_3 tà, nonché di interesse e, in ogni caso, della relativa produzione documentale, in quanto tardiva.
IN VIA PRINCIPALE
[..
2. Rigettarsi tutte le domande di parte attrice e, ove ammesso l'intervento, di 2A
perché infondate in fatto e in diritto ed in particolare le domande risarci- CP_4 torie perché non provato il nesso causale tra le somme asseritamente pagate e il fatto del convenuto. IN VIA GRADATA
3. Accertarsi che il nesso causale dell'omessa nomina del Coordinatore della Pt_4
è ininfluente nella causazione del danno ovvero influente nei limiti della per-
[...] centuale accertata in corso di causa e, per l'effetto ridurre la somma che il convenu- to è tenuto a pagare nei limiti risultanti dall'istruttoria, ove sia effettivamente pro- vata la quantificazione del danno.
IN OGNI CASO
4. Nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto ammissibile l'intervento di CP_3 rigettarsi le domande formulate a qualsiasi titolo dal terzo interveniente, poi-
[...] ché infondate”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- 3 - Con atto di citazione notificato il 13.06.2023, , in qualità di titolare Parte_1 della Ditta individuale 2A di Sinato Fiorenzo e convenivano in giudizio Parte_2
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Società Alfa di Controparte_1
NT OR S.a.s. al fine di vedere accolte le seguenti domande:” In via princi- pale, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la responsabilità dei conve- nuti in riferimento ai fatti sopra descritti;
accertato e dichiarato il diritto degli attori ad agire in regresso, a essere garantiti e/o a essere surrogati nei diritti dei terzi cre- ditori per le somme corrispondenti a quanto pagato, il tutto quantificabile in una somma non inferiore a € 143.506,20, o in quella diversa, anche maggiore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmente anche ex art. 1226 c.c., oltre a interessi, a rivalutazione e a maggior danno ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per l'effetto condannarsi in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_1
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
[...]
– C.F. -, nonché personalmente il socio accomandatario e lega- C.F._4 le rappresentante , in via tra di loro solidale e/o per la quota ine- Controparte_1 rente, a pagare agli attori l'importo di € 143.506,20, o quello diverso ritenuto di giu- stizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui sia ravvisabile una responsabi- lità concorsuale degli attori, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la quota di responsabilità imputabile a ciascuno dei convenuti in riferimento ai fatti sopra descritti;
accertato e dichiarato il diritto degli attori ad agire in regresso, a es- sere garanti e/o a essere surrogati nei diritti dei terzi creditori per le somme corri- spondenti a quanto pagato, il tutto quantificabile in una somma non inferiore a €
143.506,20, o in quella diversa, anche maggiore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmente anche ex art. 1226 c.c., oltre a interessi, a rivalutazione e a maggior danno ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per l'effetto condannarsi Controparte_1
in persona del legale rappresentante , nato a [...]
[...] Controparte_1
SA (PD) il 19.04.1953 e ivi residente in [...] – C.F.
-, nonché personalmente il socio accomandatario e legale rap- C.F._4 presentante , in via tra di loro solidale e/o per la quota di rispettiva Controparte_1 competenza, a pagare agli attori l'importo determinato in riferimento alla somma di
€ 143.506,20 o quella diversa ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”.
- Con comparsa di costituzione e risposta del 25.09.2023, si costituiva _5
, in qualità di legale rappresentante della Società Alfa di NT OR & C.
[...]
S.a.s. che, contestava la legittimazione ad agire degli attori e concludeva chieden- do:” In via principale, rigettarsi tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto ed in particolare la domanda risarcitoria perché non è stato provato il nes-
- 4 - so causale tra le somme pagate dagli attori e il fatto del convenuto e in via gradata,
l'accertarsi che il nesso causale dell'omessa nomina del coordinatore della sicurezza
è ininfluente nella causazione del danno ovvero influente nei limiti della percentua- le accertata in corso di causa e, per l'effetto ridurre la somma che il convenuto è te- nuto a pagare nei limiti risultanti dall'istruttoria, ove sia effettivamente provata la quantificazione del danno”.
- Con comparsa di costituzione per intervento volontario del 9.01.2024, la CP_3
in persona del legale rappresentante , interveniva volontaria-
[...] Parte_1 mente nel presente procedimento n al fine di sentir accogliere le seguenti doman- de:” In via principale, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la responsa- bilità dei convenuti in riferimento ai fatti sopra descritti;
accertato e dichiarato il di- ritto dell'interveniente in via di regresso e/o garanzia e/o rivalsa e/o Controparte_3 per diritto di surroga e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti dei convenuti per le somme corrispondenti a quanto pagato, il tutto quantificabile in una somma non inferiore a € 143.506,20, o in quella diversa, anche maggiore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmen- te anche ex art. 1226 c.c., oltre a interessi, a rivalutazione e a maggior danno ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per l'effetto condannarsi
[...]
in persona del legale rappresentante , non- Parte_3 Controparte_1 ché personalmente il socio accomandatario e legale rappresentante Parte_3
[...
in via tra di loro solidale e/o per la quota inerente, a pagare all'interveniente l'importo di € 143.506,20, o quello diverso ritenuto di giustizia. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non sia ravvisabile una responsabilità concorsuale degli attori, accertata e dichiarata, per i motivi sopra esposti, la quota di responsabilità imputabile a ciascuno dei convenuti in riferimento ai fatti sopra descritti;
accertato e dichiarato il diritto dell'interveniente ad agire in via di regresso e/o in garanzia e/o rivalsa e/o per diritto di surroga e/o ai sensi dell'art. 2041 c.c. nei confronti dei con- venuti per le somme corrispondenti a quanto pagato, il tutto quantificabile in una somma non inferiore a € 143.506,20, o in quella diversa, anche maggiore, che sarà determinata in base alle risultanze di causa o all'apprezzamento dell'adito Giudice, eventualmente anche ex art. 1224 c.c., dal giorno della domanda al saldo;
per CP l'effetto condannarsi in persona del legale rap- Controparte_1 presentante , nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_1 in via Zabarella n. 7 – C.F. -, nonché personalmente il socio ac- C.F._4 comandatario e legale rappresentante , in via tra di loro solidale e/o Controparte_1 per la quota di rispettiva competenza, a pagare all'interveniente l'importo determi- nato in [...] alla somma di € 143.506,20, o a quella diversa ritenuta di giusti- zia. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari”. - In data 11.01.2024 le parti comparivano dinanzi al Giudice e gli attori si riportavano alle memorie già deposita-
- 5 - te, insistendo con le proprie richieste istruttorie. - Parimenti, i convenuti eccepivano l'inammissibilità dell'intervento volontario di parte attrice, adducendo il difetto di terzietà dell'interveniente e si riportavano alle proprie memorie, contestando l'inammissibilità delle prove richieste dagli attori e insistendo per la CTU richiesta in atti;
il Giudice si riservava. - Il 16.01.2024 il Giudice scioglieva la riserva, ritenendo la controversia già sufficientemente istruita in via documentale e le circostanze capito- late nella prova orale - richiesta dai soli attori - già emergenti dagli atti di causa. - La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 05.12.2024 per la rimessione in decisio- ne, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. e trattazione scritta.
.Ritiene il Tribunale che non sussistano i presupposti per l'accoglimento delle do- mande di parte attrice e intervenuta in quanto , in primo luogo, il contratto di ap- palto tra e (doc.
2 - il “Contratto”) non autorizzava Controparte_6 Controparte_7 il subappalto.
La mancanza del nesso di causalità appare, quindi, certa alla luce della incontestabi- le evidenza per cui il subappalto intervenuto tra e 2A di CP_7 Parte_1 non era autorizzato.
La mancata autorizzazione al subappalto (che risulta per tabulas – doc. 2) appare sufficiente a creare una netta cesura nella catena di responsabilità che hanno con- dotto all'infortunio del e, così, a condurre de plano al rigetto delle doman- CP_8 de di parte attrice e intervenuta alla luce del cristallino tenore letterale dell'articolo
1656 codice civile. ). La legge prevede la nomina del CSE e CSP non per il mero fatto che vi siano più imprese in cantiere, ma solo se esse vi siano di pieno diritto. 2A, Si- nato, e erano tutti in cantiere abusivamente. Ciò emerge dalla pia- Per_1 CP_8 na lettura dell'articolo 90 del d.lgs. 81/08, ove ai commi terzo e quarto prescrive che
“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici”, sia per quanto riguarda il coordinatore in fase di progettazione, che quello in fase di esecuzione
Appare, inoltre, evidente come, nel caso di specie, non solo l'appalto, per sua natu- ra, escludesse qualsiasi vincolo di dipendenza, vigilanza o sorveglianza, ma altresì come o 2A non solo non agissero per conto, né tanto meno sotto la Parte_2 CP vigilanza di , essendo la loro presenza in cantiere altresì illegittima ai sensi dell'articolo 1656 codice civile
Quanto allega e produce sotto tale profilo parte attrice è irrilevante, poiché relativo Co CP Co al rapporto / e non al rapporto / . Basterebbe tale primo rilie- CP_3 vo ad elidere irrimediabilmente il nesso di causalità tra il sinistro occorso al signor e la posizione dei convenuti.. CP_8
- 6 - La difesa attorea evidenzia che il consulente tecnico nominato nel processo penale avrebbe individuato “un antecedente causale dell'infortunio” nella mancata nomina di CSP/CSE , ma va pure considerato che il consulente non è giudice, ma semplice ausiliario del giudice e che il Tribunale, nella Sentenza Penale contraddice in manie- ra chiara tali speculazioni. Vieppiù che la consulenza tecnica resa nel processo pena- le non è opponibile ai convenuti, tal chè porla alla base di qualsivoglia argomenta- zione nel presente giudizio, non fa altro che illuminare la fallacia di tale argomenta- zione.
Risulta, pertanto, fallace l'argomentazione del consulente tecnico nel processo pe- nale (consulenza non opponibile ai convenuti), secondo cui avrebbe dovuto essere nominato un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. La fallacia di tale asserzione, tuttavia, emerge con chiara fermezza già dalla Sentenza Penale, in cui la responsabilità del danno occorso al viene ricondotta unicamente al com- CP_8 portamento scellerato di , che nessun CSE avrebbe potuto evitare, Parte_2 poiché del tutto volontario e doloso. Vieppiù che, come si ricava anche dalla Sen- tenza Penale, e non solo non avevano autorizzato Controparte_6 Controparte_1 Co
a subappaltare alcunchè, ma nemmeno sapevano o potevano sapere dell'esistenza e presenza in cantiere dei , di e, men che meno del la- CP_3 Per_1 Co voratore in nero . Quali che fossero gli accordi intervenuti tra ed i su- CP_8 bappaltatori abusivi non solo non riguarda i convenuti, ma non vale certo ad esten- dere alcuna responsabilità alla committente principale (in tal senso, del tutto irrile- vante è il contratto di subappalto posticcio che viene prodotto in giudizio dagli atto- ri al fine di contestare l'illegittimità del subappalto). Appare, quindi, del tutto fallace e metagiuridico il tentativo di ricondurre l'infortunio avvenuto al alla man- CP_8 cata nomina del Coordinatore per la sicurezza previsto dal d.lgs. 81/08, sia perché nel caso di specie non sussisteva alcun obbligo di nomina, non essendovi presenza di più imprese in cantiere, sia perché, come efficacemente evidenzia la Sentenza
Penale, l'infortunio fu, in ogni caso, addebitabile al contegno dolosamente irrespon- sabile del signor che, pur formato ed a conoscenza delle norme atte Parte_2
a garantire la sicurezza sul lavoro, le ha volutamente disattese. Tale svolgimento dei fatti, accertato con Sentenza Penale passata in giudicato, basta a smentire l'allegazione attorea (in verità copiata pari pari dalle allegazioni del nel giu- CP_8 dizio civile) secondo cui “il coordinatore per la sicurezza nell'esaminare nel dettaglio il POS della ditta avrebbe segnalato le carenze della procedura per il montag- CP_3 gio della struttura metallica” (citazione, pag. 7), poiché è evidente che nulla avrebbe potuto fare alcun coordinatore per il caso di violazione volontaria delle norme di si- curezza.
In secondo luogo, anche la semplice lettura del POS prodotto dagli attori (doc. 36
) rende evidenza di come l'osservanza da parte di delle proce- CP_3 Parte_2
- 7 - dure ivi indicate sarebbe stata sufficiente ad evitare il sinistro. A mero titolo d'esempio, a pagina 21 del POS (pag. 22 del pdf) al punto 2 è chiaramente prescritto di “vietare l'avvicinamento, la sosta ed il transito alle persone non addette ai lavo- ri”; “accertarsi sempre che il materiale sia […] imbragato” e “accertarsi che le travi siano posizionate in maniera stabile”. A tre semplici prescrizioni del POS corrispon- dono altrettante consapevoli violazioni poste in essere da : non Parte_2 avrebbe dovuto far avvicinare il (lavoratore del tutto irregolare e, quindi, da CP_8 considerarsi alla stregua di “persona non addetta ai lavori”), né fargli maneggiare la trave e, men che meno, ordinargli di sganciarla e movimentarla a mano. Appare evidente che un CSE avrebbe potuto, al più, prevenire infortuni determinati da col- pa, ma non certo il dolo del nel violare le più basilari norme di sicurezza e, CP_3 certo, nulla avrebbe potuto un CSE contro la presenza di lavoratori irregolari nel cantiere, essendo opportuno ricordare in proposito come, dopo l'infortunio, il
[...]
fu abbandonato a se stesso, senza che nessuno dei presenti chiamasse Pt_5 un'ambulanza ed, anzi, nel tentativo di dissimulare l'accaduto..
La Sentenza Penale (doc. 4 ex adverso) è chiara e perentoria nell'attribuire la re- sponsabilità del sinistro alla sola cosciente violazione di ogni norma e principio di in materia di sicurezza sul lavoro da parte del signor . Non avrebbe do- Parte_2 vuto esservi nel caso di specie, alcuna “presenza di più imprese” in cantiere ai fini di quanto previsto dal d.lgs. 81/08. Non vi era, quindi, necessità di nominare alcun coordinatore per la sicurezza, come risulta dalla semplice lettura della norma (e, come previsto dalla norma per i casi come quello di cui si discute, sicuramente, non quello in fase di progettazione). La pretesa degli attori secondo cui avrebbe dovuto essere nominato il coordinatore deriva da una confusione di fondo tra la “presenza di più imprese esecutrici in cantiere” disciplinata dalla norma ai fini della nomina del coordinatore, e la mera circostanza di fatto che, illegittimamente, nel cantiere di cui
è causa, operassero più imprese, senza autorizzazione alcuna ed all'insaputa del committente. Anche se nel caso di specie fosse stata previsa la figura del Coordina- tore (e, si ribadisce, non è affatto il caso di specie) ciò non avrebbe evitato o limitato il danno proprio perché non causato da mancata colposa osservanza delle norme di sicurezza ma, come risulta dalla Sentenza Penale, da cosciente e dolosa violazione delle norme di sicurezza da parte del . CP_3
Né , né hanno provato la titolarità del lato attivo del Parte_1 Controparte_3 rapporto dedotto in giudizio. Appare incontestabile che né , né Parte_1 [...]
alcunchè abbiano pagato in forza della Sentenza Penale, né tantomeno in CP_3 conseguenza del giudizio civile promosso dal . Salva la più totale confusorie- CP_8 tà sui soggetti – giacchè e vengono trattati quali sog- Parte_1 Controparte_3 getti del tutto fungibili da parte attrice, secondo la cui prospettiva parrebbe del tut- to indifferente che si obblighi l'uno o paghi l'altro, e viceversa (sul punto si veda il
- 8 - paragrafo 3 in diritto dell'atto di citazione) – è, infatti, oggettivo che quanto pagato da o da deriva, tutt'al più da un accordo conciliativo (e da CP_3 Parte_1 un'obbligazione novativa volontariamente assunta) non opponibile ai convenuti ed a fronte del quale nessun diritto di regresso potrebbe essere vantato nei confronti di . Infine, per quanto concerne le presunte spese legali e tecniche CP_1 tutte le fatture dimesse (da 22 a 30 parte attrice) sono intestate a Controparte_3 che non ha mai preso parte ad alcun procedimento, civile o penale, inerente la vi- cenda, né è mai stata chiamata a pagare alcunchè. Tali documenti, inoltre, appaiono essere del tutto generici e non recano indicazione dei presunti procedimenti in rela- zione ai quali sarebbero stati emessi. Vieppiù che, stante la personalità della re- sponsabilità penale, nessun diritto di regresso vanterebbe nemmeno il signor
[...]
in relazione alle spese per la propria difesa. CP_9
Ne consegue il rigetto di ogni domanda.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite liquidate come in disposi- tivo
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta le domande attoree e di parte intervenuta.
Condanna parte attrice e intervenuta, in solido, alla rifusione, in favore dell'altra parte delle spese di lite liquidate in euro 14.103,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Padova,23-9-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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