TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 01/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1811 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Davide Antonuccio il quale discute la causa riportandosi alle difese spiegate in rocrso e reiterate nelle note autorizzate.
Per l' è comparso l'Avv. C.re Cardile in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste CP_1
in atti, memoria di costituzione, e discute la causa riportandosi alle conclusioni ivi precisate.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 01/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1811/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Antonuccio Davide giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro in persona del legale rappr.te p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone opposto Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 24.04.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'opponente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001196779, notificata il 4 aprile 2024 a seguito di atto di accertamento n. 7600.24/07/2018.0126062 del 24.7.2018 sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2017, sanzione amministrativa pari ad €. 1.274,54; eccepiva “Illegittimità dell'ordinanza impugnata per mancata notifica del prodromico verbale di accertamento illecito amministrativo
L'ordinanza-ingiunzione oggi opposta, trarrebbe origine da un presunto verbale di accertamento n. prot. 7600.24/07/2018.0126062 in realtà mai contestato all'odierno CP_1
ricorrente con conseguente illegittimità della ordinanza di ingiunzione emessa-Illegittimità dell'ordinanza opposta in violazione dell'art. 14 L. 689/81. Fermo quanto sopra, anche qualora l' riuscisse a provare l'avvenuta notificazione del prodromico accertamento, CP_3
alla data indicata, ovvero il 24.07.2018, ciò non sarebbe sufficiente a superare la contestazione di illegittima dell'ordinanza, posto che l'accertamento si riferisce a contestazioni inerenti l'annualità 2017-Illegittimità dell'ordinanza impugnata per difetto o/e contraddittorietà della motivazione. L'atto amministrativo oggi impugnato contiene un palese difetto di motivazione come sottolineato in precedenza. La legge in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990) enuncia in via generale l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, siano o meno discrezionali, fatta salva l'eccezione prevista per i provvedimenti aventi contenuto generale che seguono la loro disciplina- Illegittimità dell'ordinanza impugnata per decorso del termine prescrizionale di 5 anni. L'art. 28 della L.
689/1981 rubricato “Prescrizione” statuisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto previdenziale, contestava le difese avversarie ed eccepiva che contrariamente all'assunto del ricorrente, in ordine alla mancata notifica dell'atto presupposto,
l'atto di accertamento gli era stato ritualmente notificato in data 10/08/2018; deduceva “la non applicabilità dell'art 14 L.689/81 atteso che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque, prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr.,
Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili” nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti ed autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
150/11 e art. 22 l. 689/1981.
Gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv, con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638) con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al co.1 (previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così modificato, nell'ambito della depenalizzazione operata ex art. 2 co. 2 L. n. 67/2014, ex art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689”.
Nel caso che ci occupa, l'istante denuncia la violazione dell'art.14 L. 689/81, e, conseguentemente assorbita ogni altra ulteriore questione, l'opposizione va accolta.
Giova, a tal fine, riportare e richiamare quanto statuito, con provvedimenti resi dal Trib. di Catania dell'08.03.2023 n. 904/2023; Trib. di Catania n. 811/23 nonchè, sentenza n. 1080/2023 emessa il 20.3.2023; n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 R.G.; id. n.
888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022 e che si riportano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. trattando di vicende identiche al caso oggetto del presente ricorso.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019,
n.28210). Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano al più nel dicembre del 2016 deve rilevarsi che la contestazione della violazione sono state emesse il 24.2.2018, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione. In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all' , per procedere alle attività propedeutiche alla CP_3 rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”
(cfr. sent. Trib. di Catania n. 812/23 dott. Fiorentino) .
Nella fattispecie che ci occupa l'omissione delle ritenute previdenziali è riferita all'anno 2017 violazione facilmente rilevata d'ufficio dall'istituto nell'ambito dei suoi poteri di verifica e controllo, nello specifico inadempienze aziende DMAG 2017, né sul punto l' ha fornito CP_1
elementi di segno contrario atti a dimostrare oggettive difficoltà ad accertare le omissioni compiute dall'opponente, né ha fornito la prova di pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria.
Si osserva che nel caso che ci occupa il richiamato termine di cui alla citata norma, relativamente alla scadenza dei pagamenti per l'anno 2017 alla data di notifica dell'atto di accertamento notificato il 10.8.2018, è decorso e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 legge citata,
l'obbligazione deve ritenersi estinta.
Il Supremo Collegio con recente pronuncia, n.8079/2025, ha ritenuto che “… che l'art. 6,
d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024);( ...) n altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma
4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.)”, ( cfr. Cass.n.8079/2025) .
Alla luce delle superiori considerazione, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 e successive modifiche in ragione delle questioni giuridiche trattate, del valore della e dall'attività difensiva svolta dalle parti, nei valori minimi attesa la serialità delle questioni giuridiche affrontate, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Antonuccio
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001196779, notificata il 4 aprile
2024; CP_
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p. tempore al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 1.312,00 oltre esborsi, oltre accessori di legge e da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Antonuccio.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 01/10/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 1811 2024 R.G.
Per la parte ricorrente è comparso l'Avv. Davide Antonuccio il quale discute la causa riportandosi alle difese spiegate in rocrso e reiterate nelle note autorizzate.
Per l' è comparso l'Avv. C.re Cardile in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insiste CP_1
in atti, memoria di costituzione, e discute la causa riportandosi alle conclusioni ivi precisate.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 01/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 1811/2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Antonuccio Davide giusta procura in atti;
Parte_1
- opponente contro in persona del legale rappr.te p.tempore Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone opposto Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 24.04.2024 innanzi all'intestato Tribunale, l'opponente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001196779, notificata il 4 aprile 2024 a seguito di atto di accertamento n. 7600.24/07/2018.0126062 del 24.7.2018 sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'anno 2017, sanzione amministrativa pari ad €. 1.274,54; eccepiva “Illegittimità dell'ordinanza impugnata per mancata notifica del prodromico verbale di accertamento illecito amministrativo
L'ordinanza-ingiunzione oggi opposta, trarrebbe origine da un presunto verbale di accertamento n. prot. 7600.24/07/2018.0126062 in realtà mai contestato all'odierno CP_1
ricorrente con conseguente illegittimità della ordinanza di ingiunzione emessa-Illegittimità dell'ordinanza opposta in violazione dell'art. 14 L. 689/81. Fermo quanto sopra, anche qualora l' riuscisse a provare l'avvenuta notificazione del prodromico accertamento, CP_3
alla data indicata, ovvero il 24.07.2018, ciò non sarebbe sufficiente a superare la contestazione di illegittima dell'ordinanza, posto che l'accertamento si riferisce a contestazioni inerenti l'annualità 2017-Illegittimità dell'ordinanza impugnata per difetto o/e contraddittorietà della motivazione. L'atto amministrativo oggi impugnato contiene un palese difetto di motivazione come sottolineato in precedenza. La legge in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990) enuncia in via generale l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, siano o meno discrezionali, fatta salva l'eccezione prevista per i provvedimenti aventi contenuto generale che seguono la loro disciplina- Illegittimità dell'ordinanza impugnata per decorso del termine prescrizionale di 5 anni. L'art. 28 della L.
689/1981 rubricato “Prescrizione” statuisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Insisteva per l'accoglimento dell'opposizione. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto previdenziale, contestava le difese avversarie ed eccepiva che contrariamente all'assunto del ricorrente, in ordine alla mancata notifica dell'atto presupposto,
l'atto di accertamento gli era stato ritualmente notificato in data 10/08/2018; deduceva “la non applicabilità dell'art 14 L.689/81 atteso che introduce una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica, e che dunque, prevale sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 (per una fattispecie analoga cfr.,
Cass. 14 marzo 2008, n. 7042). La particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevede una procedura particolare di estinzione agevolata dell'illecito qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentua il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che dispone espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili” nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Istruita la causa a mezzo i documenti prodotti ed autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura unitamente alle motivazioni.
Motivi della Decisione
Preliminarmente, va dichiarata la tempestività dell'opposizione ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
150/11 e art. 22 l. 689/1981.
Gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv, con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638) con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al co.1 (previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153), per un importo superiore a euro
10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se
l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Tale comma risulta così modificato, nell'ambito della depenalizzazione operata ex art. 2 co. 2 L. n. 67/2014, ex art. 3, comma 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che prevede “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689”.
Nel caso che ci occupa, l'istante denuncia la violazione dell'art.14 L. 689/81, e, conseguentemente assorbita ogni altra ulteriore questione, l'opposizione va accolta.
Giova, a tal fine, riportare e richiamare quanto statuito, con provvedimenti resi dal Trib. di Catania dell'08.03.2023 n. 904/2023; Trib. di Catania n. 811/23 nonchè, sentenza n. 1080/2023 emessa il 20.3.2023; n. 811/2023 emessa in data 3.3.2023 nel proc. n. 12152/2022 R.G.; id. n.
888/2023 emessa il giorno 8.3.2023 nel proc. n. 7178/2022 e che si riportano, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. trattando di vicende identiche al caso oggetto del presente ricorso.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile sez. un., 31/10/2019,
n.28210). Nel caso di specie, il termine può essere individuato all'epoca della di scadenza dei contributi omessi, violazione facilmente rilevabile dall'istituto, che non implica particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario. Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Nella specie, quindi, a fronte di contributi che scadevano al più nel dicembre del 2016 deve rilevarsi che la contestazione della violazione sono state emesse il 24.2.2018, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione. In ogni modo, anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all' , per procedere alle attività propedeutiche alla CP_3 rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”
(cfr. sent. Trib. di Catania n. 812/23 dott. Fiorentino) .
Nella fattispecie che ci occupa l'omissione delle ritenute previdenziali è riferita all'anno 2017 violazione facilmente rilevata d'ufficio dall'istituto nell'ambito dei suoi poteri di verifica e controllo, nello specifico inadempienze aziende DMAG 2017, né sul punto l' ha fornito CP_1
elementi di segno contrario atti a dimostrare oggettive difficoltà ad accertare le omissioni compiute dall'opponente, né ha fornito la prova di pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria.
Si osserva che nel caso che ci occupa il richiamato termine di cui alla citata norma, relativamente alla scadenza dei pagamenti per l'anno 2017 alla data di notifica dell'atto di accertamento notificato il 10.8.2018, è decorso e, pertanto, ai sensi dell'art. 14 legge citata,
l'obbligazione deve ritenersi estinta.
Il Supremo Collegio con recente pronuncia, n.8079/2025, ha ritenuto che “… che l'art. 6,
d.lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689”; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le “sanzioni amministrative previste dal presente decreto” debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, “si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso”: prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare “gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti”, vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2°, l. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr., ex multis, Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del 2024);( ...) n altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma
4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l' “esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato”, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, l. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi “inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione” (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.)”, ( cfr. Cass.n.8079/2025) .
Alla luce delle superiori considerazione, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/14 e successive modifiche in ragione delle questioni giuridiche trattate, del valore della e dall'attività difensiva svolta dalle parti, nei valori minimi attesa la serialità delle questioni giuridiche affrontate, da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Antonuccio
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
-Accoglie il ricorso ed annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-001196779, notificata il 4 aprile
2024; CP_
-Condanna l' in persona del legale rappresentante p. tempore al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in €. 1.312,00 oltre esborsi, oltre accessori di legge e da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Antonuccio.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale
Siracusa 1.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna