Sentenza 12 marzo 2025
Decreto collegiale 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/03/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00471/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01168/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1168 del 2024, proposto da
AG S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di EL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 2935/2023 emessa da questa Sezione e pubblicata in data 12.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di EL;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Marcello Polimeno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 10.7.2024 e depositato in data 17.7.2024) la società ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza delle amministrazioni intimate alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale sentenza: è stato disposto l’annullamento per difetto di motivazione e di istruttoria della nota dell’A.S.L. di EL prot. n. 47848-2022 del 4.10.2022, con la quale questa aveva dato atto di non poter dare seguito all’istanza di autorizzazione alla realizzazione, da parte della ricorrente, di una nuova struttura sanitaria ambulatoriale polispecialistica destinata all’erogazione di prestazioni sanitarie e socio – sanitarie alla luce dell’esaurimento del fabbisogno”; sono stati poi fatti “ salvi gli ulteriori provvedimenti che l’ASL dovrà assumere sulla richiesta della struttura ricorrente ”.
La ricorrente ha evidenziato: l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte delle amministrazioni intimate.
La ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’A.S.L. e della Regione alla sentenza predetta (per quanto nelle conclusioni del ricorso sia indicato che tale pronuncia sarebbe stata emessa dal Consiglio di Stato / sede di Napoli del T.A.R. Campania risulta chiaro dalla lettura del ricorso che il riferimento è alla sentenza di questa Sezione staccata), nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.
2. Si è costituita l’A.S.L., la quale ha chiesto la reiezione del ricorso, deducendo di essere attualmente impegnata nell’esame dei files ministeriali relativi alla produzione dell’anno 2024 ai fini dell’approvazione del chiesto fabbisogno.
L’Azienda ha dedotto in ordine alla tenuta di riunioni da parte della Commissione aziendale ed al coinvolgimento del Direttore del distretto di competenza (Atripalda) e della Direzione Strategica dell’A.S.L. ai fini di una nuova valutazione del fabbisogno alla luce della delibera n. 420 del 6.8.2024 e dell’aggiornamento del fabbisogno regionale per gli anni 2024/2025.
3. All’udienza camerale del 14.1.2025 la causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 25.2.2025 alla luce dell’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente e della possibilità di definizione bonaria della controversia rappresentata dalla difesa dell’A.S.L..
Con memoria depositata in data 5.2.2025 la ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, facendo leva sulla perdurante inottemperanza dell’amministrazione.
All’udienza camerale del 25.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va detto che:
- con la sentenza suddetta questa Sezione, premesso il richiamo ai principi regolanti la materia ed alla giurisprudenza di rilievo, ha evidenziato quanto segue con riferimento alle ragioni di annullamento nella presente vicenda del provvedimento dell’A.S.L.:
“ Invero, nella specie, l'Asl resistente avrebbe potuto respingere l'istanza soltanto dopo aver accertato in sede istruttoria (per poi dichiararlo in motivazione) che la richiesta di autorizzazione non corrispondesse al fabbisogno risultante dall'applicazione di detti specifici parametri relativamente all'ambito del ST RI di EL (in tal senso, cfr. sentenza Tar Campania, SA n. 586/2020), né fosse giustificata da ulteriori esigenze proprie di quell'ambito e, in particolare, da quelle segnalate nell'istanza e nella documentazione a essa all'uopo allegata.
La motivazione che, invece, la resistente Amministrazione ha addotto a sostegno del provvedimento impugnato risulta del tutto insufficiente, atteso che vi si fa riferimento unicamente al complessivo fabbisogno regionale, non anche alla specifica situazione del ST RI di EL (né con riferimento ai parametri suddetti, né con riferimento a ulteriori circostanze rilevanti).
In altri termini, il provvedimento impugnato ha omesso qualsiasi riferimento alla localizzazione della struttura richiedente, né fa menzione della specifica dimensione distrettuale del territorio dell’ASL di competenza, fattore indispensabile perché è da questo che può apprezzarsi in concreto la garanzia dell’“accessibilità ai servizi”.
Diversamente opinando apparirebbe del tutto irrilevante e ingiustificata un'esigenza regionale di contenimento delle strutture sanitarie private, quale è quella della ricorrente, e cioè che nemmeno incidono sulla spesa sanitaria, in quanto le valutazioni inerenti all'indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei tetti di spesa e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati; procedimenti distinti e susseguenti (sia logicamente sia cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione (Cons Stato 550/2013) ”.
- le statuizioni contenute nella predetta sentenza risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione per mezzo della conclusione del segmento procedimentale suddetto mediante l’emanazione di nuovo parere da parte dell’A.S.L., all’esito di istruttoria da svolgersi secondo i canoni indicati nella sentenza da ottemperare, corredato di congrua motivazione in ordine agli aspetti sui quali la sentenza n. 2935/2023 si è soffermata;
- non colgono nel segno le difese svolte dall’A.S.L., in quanto gli atti adottati dalla stessa risultano sostanzialmente meramente interlocutori in assenza dell’espressione del parere di competenza in ordine a tutti gli aspetti normativamente prescritti.
5. Alla luce di quanto precede, accertata l’inottemperanza dell’A.S.L. ed in accoglimento del ricorso proposto, questo Tribunale deve affermare l’obbligo per l’A.S.L. di concludere il segmento procedimentale di competenza di quest’ultima e di provvedere a trasmettere alla Regione le risultanze delle verifiche effettuate ed il relativo parere sulla compatibilità del progetto di cui all’istanza presentata da parte ricorrente rispetto al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi, nel rispetto delle indicazioni in ordine all’istruttoria ed alla motivazione contenute nella sentenza n. 2935/2023 di questa Sezione ed entro il termine di sessanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza).
6. Per il caso di ulteriore inadempienza si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del dirigente della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema RI Regionale della Regione Campania, con facoltà di delega a funzionario dotato delle necessarie competenze, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza azionata, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
7. Tenuto conto del concreto contenuto della sentenza azionata nel caso di specie, del modo nel quale è strutturato il procedimento amministrativo suddetto e del fatto che prima della trasmissione del parere di compatibilità dell’A.S.L. (completo in ordine a tutti i profili) la Regione non avrebbe potuto ancora provvedere (essendo tale amministrazione tenuta a rispettare le scansioni procedimentali indicate dalla normativa regionale suddetta) non può essere, invece, accolta la domanda del ricorrente nella parte in cui è rivolta anche nei confronti della Regione.
Peraltro, resta fermo che una volta pervenuto alla Regione il parere trasmesso da parte dell’A.S.L. la Regione dovrà provvedere agli ulteriori adempimenti per come previsti nell’ambito del procedimento amministrativo predetto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. nei confronti di parte ricorrente e vengono liquidate come in dispositivo. Nulla va disposto quanto alle spese nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione Campania, tenuto conto del mancato accoglimento del ricorso nella parte in cui è stato rivolto verso tale amministrazione e della mancata costituzione in giudizio della Regione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna l’A.S.L. al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato;
C) Nulla sulle spese nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione;
D) Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva (dg.500400@pec.regione.campania.it).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO