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Sentenza 17 marzo 2025
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- 1. Dirittodelrisparmio - Pagina 37 - Diritto del RisparmioDi Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VITALI ANNA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BINA MICHELA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MARSILI 17 BOLOGNA, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.02.2025, le parti hanno depositato note di trattazione, per richiamare le conclusioni già rassegnate per via telematica nei termini di rito.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1432/23, con cui (mandataria per la Parte_1 CP_2 riscossione del credito preteso da ) aveva richiesto il pagamento della Controparte_1 somma di € 22.098,32, oltre interessi, spese e accessori, quale residuo debito derivante da un contratto di finanziamento, depositato in atti (doc. n. 2 fasc. monitorio).
Con l'opposizione, la difesa di ha contestato: la titolarità del credito, l'intervenuta prescrizione Pt_1 del credito azionato.
Quanto al primo punto, che concerne un problema di titolarità della posizione attiva azionata in causa1
– dunque non soggetta a preclusioni processuali – vale il principio per cui in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (C. n. 17944/23).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto:
il contratto di finanziamento (doc. n. 2 fasc. monitorio);
l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U. (docc. nn. 4, 5 fasc. monitorio;
v. C. n.
4277/23: in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso);
la dichiarazione di cessione della società Link Finanziaria per conto di del 31 Parte_2 gennaio 2022 (cfr. doc. 3 fasc. merito), che attesta che in pari data si è perfezionato il contratto di cessione pro soluto tra la società e in cui è compreso: il credito oggetto Parte_2 Controparte_1 del presente giudizio, l'identificativo Link (303346), il credito originario (Agos), il numero di 1 V. C. n. 24798/20: La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione dicessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. pagina 2 di 4 identificativo (34804950), il nominativo del debitore e l'importo del credito (€ Parte_1
22.098,32).
Pertanto, considerato che gli obblighi di comunicazione sono finalizzati a rendere edotto il debitore dell'intervenuta successione nel lato attivo – allo specifico fine di impedire che lo stesso possa, in buona fede, adempiere nelle mani di chi, pur apparendo creditore, non lo è effettivamente (arg. ex art. 1188 c.c. – deve concludersi che la documentazione in atti dimostra a sufficienza l'evento traslativo, sì che il debitore – che non contesta di non aver mai pagato – può legittimamente adempiere nelle mani dell'odierna opposta (con effetto liberatorio).
Con riferimento, invece, alla violazione del secondo comma dell'art. 58 TUB, è sufficiente richiamare il principio enunciato da C. n. 21821/23, secondo cui l'iscrizione nel registro delle imprese non è decisiva, in quanto in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sullaGazzetta Ufficialerecante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”: le produzioni sopra elencate sono, dunque, sufficienti allo scopo.
Quanto al secondo profilo in discussione, relativo alla prescrizione, è sufficiente annotare che è in atti la lettera di messa in mora, del 15 marzo 2015, inviata dall'Avv. Colacicchi al signor per conto Pt_1 della cessionaria del credito, e per essa da in virtù di procura Parte_2 Controparte_3 speciale, notificata al debitore per compiuta giacenza in data 18 aprile 2015, che riporta tutti gli estremi del finanziamento, tra cui il numero del contratto (34804950), il nominativo ed i dati del debitore, la data della cessione del credito come riportato in Gazzetta Ufficiale – 19/12/2012 – e l'importo pari ad €
22.098,32, che coincide con quello oggetto del ricorso per ingiunzione (cfr. doc. 2).
pagina 3 di 4 Interrotta la prescrizione, decorre dunque un nuovo termine decennale, nel corso del quale si inserisce tempestivamente l'iniziativa monitoria.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 167/24 RG, così decide: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Parma, 17/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Marco Vittoria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. VITALI ANNA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, giusta procura in atti,
ATTORE/OPPONENTE; contro
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. BINA MICHELA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in VIA MARSILI 17 BOLOGNA, giusta procura in atti,
CONVENUTO/OPPOSTO.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.02.2025, le parti hanno depositato note di trattazione, per richiamare le conclusioni già rassegnate per via telematica nei termini di rito.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha opposto il decreto ingiuntivo n. 1432/23, con cui (mandataria per la Parte_1 CP_2 riscossione del credito preteso da ) aveva richiesto il pagamento della Controparte_1 somma di € 22.098,32, oltre interessi, spese e accessori, quale residuo debito derivante da un contratto di finanziamento, depositato in atti (doc. n. 2 fasc. monitorio).
Con l'opposizione, la difesa di ha contestato: la titolarità del credito, l'intervenuta prescrizione Pt_1 del credito azionato.
Quanto al primo punto, che concerne un problema di titolarità della posizione attiva azionata in causa1
– dunque non soggetta a preclusioni processuali – vale il principio per cui in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (C. n. 17944/23).
Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto:
il contratto di finanziamento (doc. n. 2 fasc. monitorio);
l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U. (docc. nn. 4, 5 fasc. monitorio;
v. C. n.
4277/23: in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso);
la dichiarazione di cessione della società Link Finanziaria per conto di del 31 Parte_2 gennaio 2022 (cfr. doc. 3 fasc. merito), che attesta che in pari data si è perfezionato il contratto di cessione pro soluto tra la società e in cui è compreso: il credito oggetto Parte_2 Controparte_1 del presente giudizio, l'identificativo Link (303346), il credito originario (Agos), il numero di 1 V. C. n. 24798/20: La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione dicessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. pagina 2 di 4 identificativo (34804950), il nominativo del debitore e l'importo del credito (€ Parte_1
22.098,32).
Pertanto, considerato che gli obblighi di comunicazione sono finalizzati a rendere edotto il debitore dell'intervenuta successione nel lato attivo – allo specifico fine di impedire che lo stesso possa, in buona fede, adempiere nelle mani di chi, pur apparendo creditore, non lo è effettivamente (arg. ex art. 1188 c.c. – deve concludersi che la documentazione in atti dimostra a sufficienza l'evento traslativo, sì che il debitore – che non contesta di non aver mai pagato – può legittimamente adempiere nelle mani dell'odierna opposta (con effetto liberatorio).
Con riferimento, invece, alla violazione del secondo comma dell'art. 58 TUB, è sufficiente richiamare il principio enunciato da C. n. 21821/23, secondo cui l'iscrizione nel registro delle imprese non è decisiva, in quanto in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sullaGazzetta Ufficialerecante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”: le produzioni sopra elencate sono, dunque, sufficienti allo scopo.
Quanto al secondo profilo in discussione, relativo alla prescrizione, è sufficiente annotare che è in atti la lettera di messa in mora, del 15 marzo 2015, inviata dall'Avv. Colacicchi al signor per conto Pt_1 della cessionaria del credito, e per essa da in virtù di procura Parte_2 Controparte_3 speciale, notificata al debitore per compiuta giacenza in data 18 aprile 2015, che riporta tutti gli estremi del finanziamento, tra cui il numero del contratto (34804950), il nominativo ed i dati del debitore, la data della cessione del credito come riportato in Gazzetta Ufficiale – 19/12/2012 – e l'importo pari ad €
22.098,32, che coincide con quello oggetto del ricorso per ingiunzione (cfr. doc. 2).
pagina 3 di 4 Interrotta la prescrizione, decorre dunque un nuovo termine decennale, nel corso del quale si inserisce tempestivamente l'iniziativa monitoria.
Per tutto quanto detto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 167/24 RG, così decide: rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre rimborsi al 15%, Iva e c.p., come per legge;
pone definitivamente a carico di parte opponente le spese della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto ingiuntivo opposto.
Parma, 17/03/2025
Il Giudice
Dott. Marco Vittoria
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