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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
GA NI, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100422/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100422/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100422/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi verbale in atti. Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 4 febbraio 2025, la società Ricorrente_1
, C. F. P.IVA_1, con sede in Lamezia Terme, Indirizzo_1.c., in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, signor Nominativo_1 - C. F. CF_Nominativo_1 - rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C. F. CF_Difensore_1), agendo nei riguardi di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro (C.F. P.IVA_2), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Catanzaro, Indirizzo_2 , indirizzo p.e.c. Email_2;, proponeva opposizione - chiedendone l'annullamento - avverso l'avviso di accertamento n. TDY03T100422/2024 per l'anno 2018, notificato in data 3 dicembre 2024, oltre che di ogni altro atto presupposto, preparatorio e conseguenziale.
Precisava - in punto di fatto - che all'interno dell'avviso impugnato, l'Agenzia delle Entrate aveva premesso che, con schema di atto n. TDYT2100000114/2024, notificato a mezzo p.e.c. in data 3 agosto 2024, l'Ufficio aveva reso accertabili, a carico dell'odierna ricorrente, per l'anno d'imposta 2018, maggiori imposte ai fini
IRES, IRAP e IVA, con relative sanzioni ed interessi.
La società ricorrente, entro il termine di presentazione del ricorso, aveva tempestivamente prodotto all'Agenzia delle Entrate argomentate deduzioni difensive, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 472/
1997, con riferimento ai rilievi formulati nell'avviso di contestazione, senza successo, perchè l'Ufficio - con successiva nota - aveva comunicato di non condividere le eccezioni sollevate, preannunciando l'invio del successivo atto di accertamento, notificato in data 3 dicembre 2024.
Tanto premesso, deduceva, per sostenere la nullità; -
1. Violazione della normativa in materia di Imposta valore aggiunto;
Difetto di presupposti;
Difetto di istruttoria.
Secondo l'Ufficio, dalla ricostruzione di tutte le operazioni poste in essere dalla società ricorrente, nel periodo di imposta 2018, è emerso uno scostamento d'imposta tra quanto dichiarato e quanto ricostruito, in relazione all'IVA, pari ad euro 48.876,21.
Lo scostamento indicato avrebbe origine sostanzialmente dalle fatture emesse dalla società Società_1 s.r.l. nei confronti dell'Ricorrente_1-.
Precisamente, a fronte di n. 4 fatture comunicate nello Spesometro Integrato per un ammontare complessivo di IVA pari ad euro 64.363,50, risultano contabilizzate n. 5 fatture per un ammontare complessivo di IVA pari ad euro 100.429,08.
Le fatture in questione sono poi confluite nella dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2018, con conseguente detrazione d'imposta.
Dall'esame del documento della ricorrente e del fornitore (Società_1) era emerso che la Ricorrente_1 vantava un credito di euro 455.197,00 nei confronti della Società_1, compensato con le fatture n. 11, 12 e parzialmente 13
(di cui al prospetto indicato nell'avviso di accertamento).
Dall'ulteriore attività di accertamento, è emerso che la Ricorrente_1 e la Società_1, in data 16 agosto 2004, avevano stipulato un contratto di locazione di azienda, successivamente risolto in data 31 luglio 2017, nel quale era previsto un canone annuale di locazione pari ad euro 37.005,84 oltre IVA.
A sua volta, la società ricorrente aveva maturato, tra il 2006 ed il 2008, un debito nei confronti della Società_1 per lavori di ristrutturazione, da quest'ultima eseguiti sull'immobile di proprietà della Ricorrente_1 e concesso in locazione, lavori fatturati alla Società_1 e da essa pagati.
Secondo l'Ufficio da tale operazione sarebbero emerse anomalie in quanto “si tratta di lavori di ristrutturazione su un'opera non ancora esistente ma in corso di esecuzione” e, inoltre, le stesse risultano troppo generiche rispetto alla portata dei lavori eseguiti.
Da ciò discenderebbe che la compensazione effettuata tra Ricorrente_1 e Società_1 sarebbe dovuta risultare da atti aventi data certa, con specifica indicazione del debito e del credito reciproco;
le fattura pagate dalla Società_1, tra il 2006 ed il 2008, avrebbero dovuto recare l'indicazione dell'Ricorrente_1 quale effettivo committente;
infine, “le fatture emesse dalla Società_1 alla Ricorrente_1 non avrebbero dovuto prevedere l'applicazione dell'imposta già assolta a suo tempo”.
Alla luce delle premesse riportate, l'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione IVA operata nell'anno 2018 dalla Ricorrente_1, in relazione alle fatture emesse dalla Società_1 e confluite nella dichiarazione annuale per un ammontare d'imposta pari ad euro 100.429,08.
Inoltre, tenuto conto che le fatture emesse nel 2018 dalla Società_1 non sono riconducibili ad alcuna operazione commerciale realmente effettuata, possa essere considerata artificio contabile ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000, con applicazione delle relative sanzioni.
Le deduzioni dell'ufficio sono errate per difetto di presupposti e di istruttoria in quanto, all'epoca della realizzazione dei lavori, era in corso un contratto di locazione su immobile già esistente e periziato, al fine di ottenere i contributi di legge previsti in materia e regolamentati dal programma Operativo regionale – POR
2000 – 2006 Asse IV, Sistemi locali di sviluppo Misura 4.4 – reti e sistemi locali di offerta turistica Azione
4.4.a _ Tipologia 4.4.a.1.
Le spese affrontate per la realizzazione del programma - aggiungeva - erano state tutte sostenute da Società_1
, quale locataria, in nome e per conto di Ricorrente_1 s.r.l.; inoltre, il contributo ottenuto con decreto di concessione n. 14282 del 7.9.2004 è stato registrato nel pieno rispetto dei principi contabili.
Ogni rapporto economico tra le parti era regolato da atti soggetti ad IVA, con la conseguenza che ogni movimentazione, anche finanziaria, è stata regolata con fatturazione soggetta, ex lege, ad IVA.
Per quanto riguarda poi l'osservazione che le fatture emesse da Società_1 riguardavano “beni di terzi”, vale a dire della Ricorrente_1, le fatture medesime avrebbero dovuto recare l'indicazione della Ricorrente_1 come effettivo committente dei lavori, la stessa non coglie nel segno (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
In sostanza, la gestione di tutta l'attività e del corretto impiego del finanziamento era stata Società_1, che aveva ricevuto e i contributi e pagato gli esecutori della ristrutturazione e la cui attività era dimostrabile in via documentale (stati di avanzamento, stato finale dei lavori, collaudo).
Era quindi evidente - sosteneva - che le fatture emesse da Società_1 ad Ricorrente_1 erano state correttamente assoggettate ad IVA, in quanto il costo dei lavori è stato sostenuto direttamente da Società_1 che aveva ricevuto i relativi finanziamenti (vedi il ricorso in atti).
Deduceva - altresì - la Violazione della normativa in materia di Determinazione del reddito d'impresa;
Difetto di presupposti;
Difetto di istruttoria;
Violazione del principio dell'autonomia negoziale.
L'Ufficio, a seguito dell'esame della situazione contabile relativa al periodo d'imposta 2018, aveva riscontrato delle criticità in merito alle deduzioni di alcune voci di componenti negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'esercizio.
In particolare, l'Ufficio aveva contestato la deduzione di sopravvenienze passive, per l'anno d'imposta 2018, derivante da una “caparra a terzi” andata perduta, risalente a periodo d'imposta precedente, aggiungendo che nel contratto nulla è indicato circa la qualificazione della caparra e sulle conseguenze in caso di inadempimento.
La clausola che prevede il pagamento della caparra è prevista in un contratto preliminare, per scrittura privata del 9.2.1993, con il quale Ricorrente_1 prometteva di acquistare dal signor Nominativo_2 , che prometteva di vendere, un terreno sito nel comune di Drapia (VV).
L'impegno preliminare delle parti prevedeva, al momento della sottoscrizione dell'accordo, il pagamento della somma di lire 160.000.000= in favore del promissario alienante, a dimostrazione della serietà dell'impegno assunto e per rafforzare il vincolo contrattuale.
Era dunque evidente che si trattava di una caparra confirmatoria, con la conseguenza che Ricorrente_1, non essendo addivenuta alla conclusione del contratto definitivo, ai sensi dell'art. 1385, co. 2, c.c., aveva definitivamente perso la caparra data.
E poiché le trattative si sono protratte negli anni, nell'esercizio dell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'ordinamento, soltanto nel momento in cui Ricorrente_1 ha acquisito contezza, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, di non poter più procedere all'acquisto (così nel ricorso in atti).
Per tale ragione, l'anno di competenza per operare la deduzione coincideva con quello in cui si acquisiva certezza di non poter procedere all'acquisto, con conseguenza certezza della perdita della caparra (vedi il ricorso in atti).
In via gradata, deduceva - infine - la violazione della normativa in materia di Determinazione del reddito d'impresa; Difetto di presupposti;
Difetto di istruttoria.
L'Ufficio, a seguito dell'esame della situazione contabile relativa al periodo d'imposta 2018, aveva riscontrato delle criticità in merito alle deduzioni di alcune voci di componenti negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'esercizio.
In particolare, era stato contestato che , nel conto n. 52.08.710 denominato “rimborso spese”, fossero stati contabilizzati euro 42.000,00, portati in deduzione dal reddito imponibile a titolo di 'rimborso spese forfettario amministratore anni 2016, 2017 e 2018'.
L'Ufficio avva parimenti rilevaro che - trattandosi di importi relativi agli anni 2016 – 2018 - non era stato applicato il criterio di competenza e, comunque, che non sarebbe stato applicato il criterio di cassa;
al contrario - sosteneva - l'Ufficio non aveva considerato che l'amministratore, pur lavoratore dipendente, era iscrittoad altro ente previdenziale (INPS – coltivatori diretti), cosicché non poteva essere inquadrato come lavoratore dipendente e, quindi, soggetto a cedolino.
La posizione previdenziale dell'amministratore, peraltro, non precludeva il rimborso spese forfettario calcolato secondo la normativa vigente;
concludeva - pertanto - nei termini di cui in premessa.
Si costituiva in giudizio l'ente resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
La causa, sulle conclsuioni delle parti di cui in premessa, veniva dunque decisa - con lettura del dispositivo
- all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va per l'effetto rigettato.
Con il primo motivo di gravame, la socità contestava il rilievo n.1 svolto ai fini iva, in quanto, a suo dire, le fatture emesse da Società_1 ad Ricorrente_1, erano state correttamente assoggettate ad IVA, in quanto il costo dei lavori era stato sostenuto direttamente da Società_1.
L'assunto deve reputarsi infondato, e ciò perchè - dall'incrocio dei dati presenti nel Modello di Comunicazione
Polivalente ex art. 21 D.L. 78/2010 (c.d. Spesometro) e quanto indicato nella dichiarazione dei redditi Modello
SC e nella dichiarazione IVA relative al periodo di imposta 2018 - era stato rilevato uno scostamento significativo, originato dalle fatture emesse dalla società Società_1 RL (P.IVA P.IVA_3) nei confronti della società Ricorrente_1 RL.
In particolare, a fronte di n. 4 fatture comunicate nello Spesometro Integrato per un ammontare complessivo di IVA pari a euro 64.363,50, risultano contabilizzate n. 5 fatture per un ammontare complessivo di IVA pari a 100.429,08 (allegate), come da tabella in atti (vedi in allegato).
Le dette fatture risultavano contabilizzate nel Libro Giornale e nel Registro IVA delle fatture di acquisto ed erano confluite ai soli fini IVA nella dichiarazione annuale per il p.i. 2018, con conseguente detrazione d'imposta (allegati).
Dalla disamina del Libro Giornale e del partitario del fornitore Società_1 RL (allegati), era inoltre emerso che
Ricorrente_1 RL vantava un credito di euro 455.197,00 nei confronti della Società_1 RL, compensato con le fatture nn. 11, 12 e con parte della fattura n. 13 (vedi in atti).
Tutto ciò sarebbe inoltre derivato da un contratto di locazione stipulato in passato, in forza del quale la Ricorrente_1 aveva concesso in locazione la struttura alberghiera, divenendo creditrice nei confronti della Società_1, che - a fronte dei costi sostenuti per la ristrutturazione della struttura, trattandosi di costi di natura straordinaria - aveva per l'effetto compensato i canoni di locazione”.
Dal riscontro in Anagrafe Tributaria era al contrario emerso che la Ricorrente_1 RL e la Società_1 RL in data 16/08/2004 avevano stipulato un contratto di locazione di azienda, registrato in data 18/12/2006, serie 3T, al n. 169, con data inizio locazione 01/08/2004 e data fine locazione 31/07/2024 (il contratto risulta risolto in data
31/07/2017), con canone annuale di euro 37.005,84, oltre IVA.
Pertanto, la Società_1 risultava affittuaria del ramo di azienda e dell'immobile adibito a struttura alberghiera di proprietà della Ricorrente_1 censito al catasto dei fabbricati della provincia di Catanzaro, foglio 14, particella 421, sub 1.
Al riguardo, la contribuente ha fornito copia del contratto di locazione e copia dei partitari relativi agli anni dal 2013 al 2017, dai quali risulta la contabilizzazione dei canoni di locazione.
Dal 2004 al 2017 la Ricorrente_1 aveva ha maturato nei confronti della Società_1 un credito relativo ai canoni di locazione non corrisposti.
Allo stesso tempo, la Ricorrente_1 ha maturato tra il 2006 e il 2008 un debito nei confronti della Società_1 per i lavori di ristrutturazione eseguiti sulla struttura ad essa locata di proprietà della Ricorrente_1, i quali sono stati fatturati alla
Società_1 e pagati sempre a quest'ultima.
La parte privata ha fornito copia dei partitari e delle fatture emesse tra il 2006 e il 2008 nei confronti della
Società_1 RL da Società_2 RL, Geom. Nominativo_3 e Società_3 di Nominativo_4 (allegati), come da prospetto in atti.
Tuttavia, erana state riscontrata dall'ufficio nella fattispecie de qua una serie di anomalie, dato che dalla disamina delle fatture era emerso che si trattava di lavori di ristrutturazione su un'opera non ancora esistente ma in corso di esecuzione;
inoltre, le stesse risultavano eccessivamente generiche rispetto alla portata dei lavori eseguiti.
Ai fini della detrazione Iva o dell'applicazione del meccanismo del reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi (tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto) devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura dei servizi stessi, oltre alla specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, requisiti nella specie del tutto mancanti (vedi giurisprudenza citata a sostegno;
in atti).
Inoltre, i lavori eseguiti tra il 2006 e il 2008 riguardano la struttura alberghiera di proprietà della Ricorrente_1 ma gli stessi sono stati fatturati con applicazione dell'IVA alla Società_1, affittuaria della struttura, e successivamente, nel 2018, la Società_1 ha fatturato, sempre con applicazione dell'IVA, i medesimi lavori alla Ricorrente_1 (si veda il prospetto riepilogativo n. 1), con lo scopo di compensare tale importo con i canoni di locazione non pagati nel corso degli anni e dovuti alla Ricorrente_1 in forza del contratto di locazione stipulato nel 2004.
Le operazioni poste in essere dalle parti avrebbero determinato:
- la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA da parte della Società_1 negli anni 2006- 2007-2008 per le fatture ricevute dalle imprese che hanno eseguito i lavori;
- la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA da parte della Società_1 per i canoni di locazione fatturati dalla
Ricorrente_1 dal 2004 al 2017 in forza del contratto di locazione;
- la detrazione dell'IVA da parte della OTAC nell'anno 2018 per le fatture ricevute dalla Società_1 con la quale si rimettevano ad essa i lavori pagati dalla Società_1 e già ad essa fatturati.
Correttamente l'Ufficio aveva allora contestato che la compensazione avrebbe dovuto avere risvolti solo di natura finanziaria, andando a regolare i rapporti di debito/credito tra la Ricorrente_1 e la Società_1.
Infatti, a fronte del pagamento delle fatture da parte della Società_1 per i lavori eseguiti per conto della Ricorrente_1, il mancato pagamento dei canoni di locazione di cui la Società_1 era debitrice nei confronti della Ricorrente_1, avrebbe dovuto determinare esclusivamente la chiusura del loro rapporto di debito/credito (così, condivisibilmente, nelle controdeduzioni in atti).
Ne consegue che:
- la compensazione avvenuta tra le parti sarebbe dovuta risultare da atti aventi data certa con specifica indicazione del debito e del credito reciproco, delle fatture oggetto di compensazione e dei relativi importi;
- in secondo luogo, le fatture ricevute e pagate dalla Società_1 tra il 2006 e il 2008, considerato che riguardavano beni di terzi (della Ricorrente_1) avrebbero dovuto recare l'indicazione della Ricorrente_1 in qualità di effettivo committente dei lavori, così da rendere chiara la posizione della Società_1 in qualità di mandatario del solo pagamento delle stesse. Ciò avrebbe consentito alla Ricorrente_1 di detrarre l'imposta sugli acquisti in quanto le operazioni oggetto di fattura facevano capo ad essa in qualità di titolare della struttura in corso di costruzione. Infatti, la Società_1 ha sostenuto il costo dei lavori solo a titolo di debitrice della Ricorrente_1 per i canoni di locazione a lei dovuti e non pagati ma per i quali la Società_1 ha comunque nel corso degli anni ricevuto e contabilizzato le relative fatture, con conseguente deduzione del costo e detrazione dell'imposta;
- infine, le fatture emesse dalla Società_1 alla Ricorrente_1 nel 2018 non avrebbero dovuto prevedere l'applicazione dell'imposta, già assolta a suo tempo, ma avrebbero dovuto avere la sola funzione di chiudere il credito della Ricorrente_1 nei confronti della Società_1 per i canoni di locazione da questa dovuti. Infatti, il mancato incasso dei canoni di locazione fatturati rappresenta già di per sé il “costo” sostenuto dalla Ricorrente_1 per compensare i costi sostenuti dalla Società_1 per i lavori di ristrutturazione (in tal senso, condivisibilmente, nelle controdeduzioni in atti).
La “ri-fatturazione” con IVA nell'anno 2018 dei lavori ha allora determinato una doppia detrazione d'imposta riferita alle medesime operazioni ed inoltre, tenuto conto che i lavori erano già stati oggetto di fatturazione al momento della loro esecuzione tra il 2006 e il 2008, le fatture emesse dalla Società_1 nel 2018 nei confronti della Ricorrente_1 non si riferiscono ad alcuna operazione commerciale di fatto compiuta, in quanto l'intenzione delle parti era di natura meramente finanziaria/compensativa.
Le fatture poi, emesse nel 2018 dalla Società_1 alla Ricorrente_1 per complessivi euro 456.495,84 oltre IVA, per il riaddebito dei lavori, presentano un elevato grado di genericità, perchè essi si limitano ad indicare “lavori per investimenti immob. su beni di terzi”, senza specificare la tipologia di lavori, la data di effettuazione, gli immobili sui quali questi sono stati eseguiti, non consentendo pertanto di delineare compiutamente l'oggetto delle fatture.
Altra anomalia riguarda il presupposto in base al quale i medesimi lavori, eseguiti tra il 2006 e il 2008, sono stati rifatturati a distanza di ben dodici anni con lo scopo di compensare il debito della Ricorrente_1 nei confronti della Società_1, per i pagamenti effettuati da parte di quest'ultima relativamente ai lavori eseguiti sull'immobile di proprietà della Ricorrente_1, e il debito della Società_1 nei confronti della Ricorrente_1 per i canoni di locazione a questa dovuti e trattasi di contraddizione non superabile.
Il contribuente rileva che all'epoca dei lavori era in corso un regolare contratto di locazione su un'opera già esistente e periziata al fine di ottenere i contributi di legge previsti in materia e regolamentati dal Programma
Operativo Regionale – POR 2000-2006 Asse IV – sistemi locali di sviluppo Misura 4.4. – Reti e sistemi locali di offerta turistica Azione 4.4.a – tipologia 4.4.a.1.
La società precisa altresì che le spese affrontate per la realizzazione del programma sono state tutte sostenute dalla Società_1 a fronte del citato programma e di cui al contributo ottenuto a seguito del Decreto di concessione n. 14282 del 07/09/2004.
La Società_1, quindi, in forza del contratto di locazione stipulato con la Ricorrente_1, avrebbe richiesto e ottenuto un contributo regionale finalizzato proprio al finanziamento dell'opera di ristrutturazione (vedi in atti).
Il contratto di locazione esibito dalla parte e stipulato nell'anno 2004 nulla prevedeva in merito all'esecuzione di lavori di natura straordinaria, limitandosi a stabilire al punto n. 3 che la Società_1 deve provvedere ad eseguire a sue spese “tutte le riparazioni ordinarie, intendendosi nelle fattispecie le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti d'acqua, luce e sanitari, alle serrature e saracinesche e relative chiavi, ai cardini degli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazioni e di rivestimento”. La compensazione effettuata nell'anno 2018 di tutti i canoni di locazione si discostava - allora - dall'accordo contrattuale iniziale e non è supportata da accordi intervenuti successivamente tra le parti con i quali si sia stabilito dettagliatamente e puntualmente quale fosse l'oggetto della stessa, come ad esempio l'individuazione delle fatture da compensare e il dettaglio degli importi.
Inoltre, è risultato che la Società_1 ha omesso sistematicamente i versamenti d'imposta e a partire dall'anno 2019 la stessa è stata messa in liquidazione perché, come si evince dalla lettura del verbale di assemblea presente nella banca dati del Registro delle Imprese, “la situazione di difficoltà economica e finanziaria della società dopo la data del 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) non è mutata”.
Nell'anno 2023 è stata poi disposta dal Tribunale di Lamezia Terme la liquidazione giudiziale della Società_1 (vedi in allegato).
È chiaro quindi che il mancato versamento dell'IVA da parte della Società_1 per le fatture da questa emesse nell'anno 2018 pregiudica la neutralità del tributo, interamente detratto invece dalla Ricorrente_1, tenuto conto che, viste le condizioni economiche della Società_1 e la sua messa in liquidazione, che non potevano non essere note alla Ricorrente_1, viene compromessa l'attività di riscossione, a danno dell'erario.
Tale circostanza lascia fondatamente presumere che l'operazione di riaddebito dei lavori di ristrutturazione alla Ricorrente_1, avvenuta poco prima che la Società_1 venisse messa in liquidazione, possa essere ricondotta ad una pianificazione fiscale tra le due società. Non si ravvisa infatti la giustificazione economica dell'operazione avvenuta proprio nell'anno 2018 se non quella di garantire un risparmio d'imposta alla Ricorrente_1. Infatti, è utile sottolineare come, sebbene si tratti di due soggetti giuridici distinti, la compagine sociale della
Società_1 è sempre stata interamente ricompresa nella compagine sociale della Ricorrente_1 e le due società risultano avere fin dalla loro costituzione la medesima sede legale (Cfr. visure allegate).
Ergo, vista l'identità della proprietà delle società, risulta inverosimile una “gestione” di fatto disgiunta di un'operazione commerciale di siffatta entità, anche dal punto di vista fiscale, peralro con condotta penalmente rilevante.
Con il secondo motivo di gravame la controparte lamenta la violazione della normativa in materia di determinazione del reddito d'impresa ed in particolare per quel che concerne il disconoscimento delle sopravvenienze passive contabilizzate dal medesimo ente societario.
Sostiene la ricorrente che il pagamento della caparra è prevista in un contratto preliminare, per scrittura privata del 9.2.1993, con il quale Ricorrente_1 prometteva di acquistare dal signor Nominativo_2 , che prometteva di vendere, un terreno sito nel comune di Drapia (VV).
L'impegno preliminare delle parti prevedeva, al momento della sottoscrizione dell'accordo, il pagamento della somma di lire 160.000.000= in favore del promissario alienante, a dimostrazione della serietà dell'impegno assunto e per rafforzare il vincolo contrattuale.
È quindi evidente che, contrariamente a quanto scrive superficialmente l'Ufficio, si tratta di una caparra confirmatoria cola conseguenza che Ricorrente_1, non essendo addivenuta alla conclusione del contratto definitivo, ai sensi dell'art. 1385, co. 2, c.c., ha definitivamente perso la caparra data.
Anche detto assunto è infondato.
Nel conto n. 72.02.100 sono state contabilizzate sopravvenienze passive per euro 172.596,50 portate in deduzione dal reddito imponibile, come di seguito riportato:
La rilevazione e conseguente deduzione della sopravvenienza passiva nell'anno di imposta 2018 deriverebbe da una “caparra a terzi” e da un “credito d'imposta” risalente a periodi di imposta precedenti.
Per la “caparra a terzi” la parte privata ha fornito copia dei partitari per gli anni 2004, 2005, 2007 (allegati) dai quali si evince che il conto n. 16.05.304 denominato “caparra a terzi” sia stato alimentato nel corso del tempo e la cui origine è antecedente all'anno 2004, dal momento che il conto nel quale la caparra a terzi è stata rilevata ricava già un'apertura per un ammontare in dare pari a euro 55.716,16.
La controparte sul punto ha esibito copia di una scrittura privata stipulata in data 09/02/1993 tra il Sig.
Nominativo_2 in qualità di promittente e la società Ricorrente_1 RL in qualità di promissaria, avente ad oggetto la promessa di vendita relativa ad un terreno sito nel comune di Drapia (VV) (vedi in allegato).
Dalla lettura della scrittura privata si evince che la Ricorrente_1 RL ha corrisposto al momento della sottoscrizione la somma di lire 160.000.000,00 a titolo di caparra e nulla era indicato circa la qualificazione della caparra e le conseguenze in caso di inadempimento delle parti.
Con il terzo motivo di gravame la società contesta il rilievo n.2 Ires afferente alla indebita deduzione del rimborso spese, in quanto, a suo dire, l'Ufficio non avrebbe considerato che l'amministratore, pur lavoratore dipendente, era iscritto ad altro ente previdenziale (INPS – coltivatori diretti), cosicché non poteva essere inquadrato come lavoratore dipendente e, quindi, soggetto a cedolino paga. La posizione previdenziale dell'amministratore, peraltro, non preclude il rimborso spese forfettario calcolato secondo la normativa vigente.
Anche tale doglianza non è fondata.
Orbene, nel conto n. 52.08.710 denominato “rimborso spese” sono stati contabilizzati euro 42.000,00 portati in deduzione dal reddito imponibile a titolo di “rimborso spese forfettario amministratore anni 2016, 2017 e
2018”, come si seguito riportato:
La società ha dichiarato che si tratta di rimborsi forfetari spettanti all'amministratore cui ha diritto in quanto residente in un comune diverso rispetto a quello di svolgimento dell'attività lavorativa, maturati nel corso del
2016-2017-2018 e non ancora erogati.
Tuttavia, l'Ufficio ha condivisibilmente evidenziato criticità in merito al criterio utilizzato per la deduzione di tale rimborso:
- gli importi si riferiscono agli anni 2016, 2017 e 2018, pertanto, non è stato applicato il criterio della competenza;
- la controparte ha dichiarato che tali compensi non sono stati di fatto corrisposti all'amministratore, pertanto, non è stato applicato il criterio della cassa. Inoltre, l'Ufficio rilevava che i rimborsi spese all'amministratore della società e la loro deducibilità dal reddito dipendono dalla tipologia di rapporto instaurato tra la società e l'amministratore stesso, ossia se questo sia titolare di partita iva o sia inquadrato contrattualmente come parasubordinato.
Nel primo caso, per gli amministratori rientranti nel lavoro autonomo, i rimborsi sono da assoggettare a IVA
e a ritenuta d'acconto.
Quando invece l'amministratore è legato alla società da un contratto che lo vincola con un legame di subordinazione alla società stessa, il rimborso spese segue la disciplina prevista dall'art. 51 del TUIR per i lavoratori dipendenti e gli stessi devono risultare dal cedolino paga.
Al riguardo, la legge prevede diverse tipologie di rimborso (analitico, chilometrico, forfettario e misto).
Il rimborso forfettario è possibile solo se l'amministratore sia inquadrato contrattualmente come dipendente, con regolare busta paga, in questo caso viene fissato un forfait di euro 46,48 per ogni trasferta in Italia ed euro 77,46 per ogni trasferta all'estero.
Nel caso di specie, dalla disamina della contabilità esibita non risulta che la società corrisponda un compenso all'amministratore, né in qualità di lavoratore autonomo, né in qualità di parasubordinato.
Inoltre, in assenza di documentazione che attesti l'attività prestata dall'amministratore alla società (ad esempio il numero di giorni lavorativi effettivi), risulta impossibile verificare la congruità e la spettanza del rimborso spese dedotto dalla società.
A nulla rileva - dunque - quanto sostenuto dalla controparte secondo cui l'amministratore non poteva essere inquadrato come lavoratore dipendente poiché già iscritto ad altro ente previdenziale ma che ciò non precluderebbe il rimborso spese forfettario calcolato come formulato dalle vigenti normative, perchp il rimborso spese di tipo forfettario è previsto dall'art. 51 del TUIR solo per i lavoratori dipendenti.
Al rigetto del ricorso consegue la conferma dell'atto impugnato.
Spese compensate, stante la difficoltà della controversia.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'atto impugnato.
2) SPESE compensate.
Catabzaro, 14 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Salvatore MURONE)
Il Giudice Estensore
(dott. Giovanni GA)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MURONE SALVATORE, Presidente
GA NI, Relatore
GIOIA GIOVANNA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100422/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100422/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDY03T100422/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi verbale in atti. Resistente: vedi verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in segreteria in data 4 febbraio 2025, la società Ricorrente_1
, C. F. P.IVA_1, con sede in Lamezia Terme, Indirizzo_1.c., in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, signor Nominativo_1 - C. F. CF_Nominativo_1 - rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 (C. F. CF_Difensore_1), agendo nei riguardi di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catanzaro (C.F. P.IVA_2), in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Catanzaro, Indirizzo_2 , indirizzo p.e.c. Email_2;, proponeva opposizione - chiedendone l'annullamento - avverso l'avviso di accertamento n. TDY03T100422/2024 per l'anno 2018, notificato in data 3 dicembre 2024, oltre che di ogni altro atto presupposto, preparatorio e conseguenziale.
Precisava - in punto di fatto - che all'interno dell'avviso impugnato, l'Agenzia delle Entrate aveva premesso che, con schema di atto n. TDYT2100000114/2024, notificato a mezzo p.e.c. in data 3 agosto 2024, l'Ufficio aveva reso accertabili, a carico dell'odierna ricorrente, per l'anno d'imposta 2018, maggiori imposte ai fini
IRES, IRAP e IVA, con relative sanzioni ed interessi.
La società ricorrente, entro il termine di presentazione del ricorso, aveva tempestivamente prodotto all'Agenzia delle Entrate argomentate deduzioni difensive, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D. Lgs. 472/
1997, con riferimento ai rilievi formulati nell'avviso di contestazione, senza successo, perchè l'Ufficio - con successiva nota - aveva comunicato di non condividere le eccezioni sollevate, preannunciando l'invio del successivo atto di accertamento, notificato in data 3 dicembre 2024.
Tanto premesso, deduceva, per sostenere la nullità; -
1. Violazione della normativa in materia di Imposta valore aggiunto;
Difetto di presupposti;
Difetto di istruttoria.
Secondo l'Ufficio, dalla ricostruzione di tutte le operazioni poste in essere dalla società ricorrente, nel periodo di imposta 2018, è emerso uno scostamento d'imposta tra quanto dichiarato e quanto ricostruito, in relazione all'IVA, pari ad euro 48.876,21.
Lo scostamento indicato avrebbe origine sostanzialmente dalle fatture emesse dalla società Società_1 s.r.l. nei confronti dell'Ricorrente_1-.
Precisamente, a fronte di n. 4 fatture comunicate nello Spesometro Integrato per un ammontare complessivo di IVA pari ad euro 64.363,50, risultano contabilizzate n. 5 fatture per un ammontare complessivo di IVA pari ad euro 100.429,08.
Le fatture in questione sono poi confluite nella dichiarazione annuale IVA per l'anno d'imposta 2018, con conseguente detrazione d'imposta.
Dall'esame del documento della ricorrente e del fornitore (Società_1) era emerso che la Ricorrente_1 vantava un credito di euro 455.197,00 nei confronti della Società_1, compensato con le fatture n. 11, 12 e parzialmente 13
(di cui al prospetto indicato nell'avviso di accertamento).
Dall'ulteriore attività di accertamento, è emerso che la Ricorrente_1 e la Società_1, in data 16 agosto 2004, avevano stipulato un contratto di locazione di azienda, successivamente risolto in data 31 luglio 2017, nel quale era previsto un canone annuale di locazione pari ad euro 37.005,84 oltre IVA.
A sua volta, la società ricorrente aveva maturato, tra il 2006 ed il 2008, un debito nei confronti della Società_1 per lavori di ristrutturazione, da quest'ultima eseguiti sull'immobile di proprietà della Ricorrente_1 e concesso in locazione, lavori fatturati alla Società_1 e da essa pagati.
Secondo l'Ufficio da tale operazione sarebbero emerse anomalie in quanto “si tratta di lavori di ristrutturazione su un'opera non ancora esistente ma in corso di esecuzione” e, inoltre, le stesse risultano troppo generiche rispetto alla portata dei lavori eseguiti.
Da ciò discenderebbe che la compensazione effettuata tra Ricorrente_1 e Società_1 sarebbe dovuta risultare da atti aventi data certa, con specifica indicazione del debito e del credito reciproco;
le fattura pagate dalla Società_1, tra il 2006 ed il 2008, avrebbero dovuto recare l'indicazione dell'Ricorrente_1 quale effettivo committente;
infine, “le fatture emesse dalla Società_1 alla Ricorrente_1 non avrebbero dovuto prevedere l'applicazione dell'imposta già assolta a suo tempo”.
Alla luce delle premesse riportate, l'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione IVA operata nell'anno 2018 dalla Ricorrente_1, in relazione alle fatture emesse dalla Società_1 e confluite nella dichiarazione annuale per un ammontare d'imposta pari ad euro 100.429,08.
Inoltre, tenuto conto che le fatture emesse nel 2018 dalla Società_1 non sono riconducibili ad alcuna operazione commerciale realmente effettuata, possa essere considerata artificio contabile ex art. 3 D. Lgs. n. 74/2000, con applicazione delle relative sanzioni.
Le deduzioni dell'ufficio sono errate per difetto di presupposti e di istruttoria in quanto, all'epoca della realizzazione dei lavori, era in corso un contratto di locazione su immobile già esistente e periziato, al fine di ottenere i contributi di legge previsti in materia e regolamentati dal programma Operativo regionale – POR
2000 – 2006 Asse IV, Sistemi locali di sviluppo Misura 4.4 – reti e sistemi locali di offerta turistica Azione
4.4.a _ Tipologia 4.4.a.1.
Le spese affrontate per la realizzazione del programma - aggiungeva - erano state tutte sostenute da Società_1
, quale locataria, in nome e per conto di Ricorrente_1 s.r.l.; inoltre, il contributo ottenuto con decreto di concessione n. 14282 del 7.9.2004 è stato registrato nel pieno rispetto dei principi contabili.
Ogni rapporto economico tra le parti era regolato da atti soggetti ad IVA, con la conseguenza che ogni movimentazione, anche finanziaria, è stata regolata con fatturazione soggetta, ex lege, ad IVA.
Per quanto riguarda poi l'osservazione che le fatture emesse da Società_1 riguardavano “beni di terzi”, vale a dire della Ricorrente_1, le fatture medesime avrebbero dovuto recare l'indicazione della Ricorrente_1 come effettivo committente dei lavori, la stessa non coglie nel segno (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
In sostanza, la gestione di tutta l'attività e del corretto impiego del finanziamento era stata Società_1, che aveva ricevuto e i contributi e pagato gli esecutori della ristrutturazione e la cui attività era dimostrabile in via documentale (stati di avanzamento, stato finale dei lavori, collaudo).
Era quindi evidente - sosteneva - che le fatture emesse da Società_1 ad Ricorrente_1 erano state correttamente assoggettate ad IVA, in quanto il costo dei lavori è stato sostenuto direttamente da Società_1 che aveva ricevuto i relativi finanziamenti (vedi il ricorso in atti).
Deduceva - altresì - la Violazione della normativa in materia di Determinazione del reddito d'impresa;
Difetto di presupposti;
Difetto di istruttoria;
Violazione del principio dell'autonomia negoziale.
L'Ufficio, a seguito dell'esame della situazione contabile relativa al periodo d'imposta 2018, aveva riscontrato delle criticità in merito alle deduzioni di alcune voci di componenti negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'esercizio.
In particolare, l'Ufficio aveva contestato la deduzione di sopravvenienze passive, per l'anno d'imposta 2018, derivante da una “caparra a terzi” andata perduta, risalente a periodo d'imposta precedente, aggiungendo che nel contratto nulla è indicato circa la qualificazione della caparra e sulle conseguenze in caso di inadempimento.
La clausola che prevede il pagamento della caparra è prevista in un contratto preliminare, per scrittura privata del 9.2.1993, con il quale Ricorrente_1 prometteva di acquistare dal signor Nominativo_2 , che prometteva di vendere, un terreno sito nel comune di Drapia (VV).
L'impegno preliminare delle parti prevedeva, al momento della sottoscrizione dell'accordo, il pagamento della somma di lire 160.000.000= in favore del promissario alienante, a dimostrazione della serietà dell'impegno assunto e per rafforzare il vincolo contrattuale.
Era dunque evidente che si trattava di una caparra confirmatoria, con la conseguenza che Ricorrente_1, non essendo addivenuta alla conclusione del contratto definitivo, ai sensi dell'art. 1385, co. 2, c.c., aveva definitivamente perso la caparra data.
E poiché le trattative si sono protratte negli anni, nell'esercizio dell'autonomia negoziale riconosciuta alle parti dall'ordinamento, soltanto nel momento in cui Ricorrente_1 ha acquisito contezza, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, di non poter più procedere all'acquisto (così nel ricorso in atti).
Per tale ragione, l'anno di competenza per operare la deduzione coincideva con quello in cui si acquisiva certezza di non poter procedere all'acquisto, con conseguenza certezza della perdita della caparra (vedi il ricorso in atti).
In via gradata, deduceva - infine - la violazione della normativa in materia di Determinazione del reddito d'impresa; Difetto di presupposti;
Difetto di istruttoria.
L'Ufficio, a seguito dell'esame della situazione contabile relativa al periodo d'imposta 2018, aveva riscontrato delle criticità in merito alle deduzioni di alcune voci di componenti negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'esercizio.
In particolare, era stato contestato che , nel conto n. 52.08.710 denominato “rimborso spese”, fossero stati contabilizzati euro 42.000,00, portati in deduzione dal reddito imponibile a titolo di 'rimborso spese forfettario amministratore anni 2016, 2017 e 2018'.
L'Ufficio avva parimenti rilevaro che - trattandosi di importi relativi agli anni 2016 – 2018 - non era stato applicato il criterio di competenza e, comunque, che non sarebbe stato applicato il criterio di cassa;
al contrario - sosteneva - l'Ufficio non aveva considerato che l'amministratore, pur lavoratore dipendente, era iscrittoad altro ente previdenziale (INPS – coltivatori diretti), cosicché non poteva essere inquadrato come lavoratore dipendente e, quindi, soggetto a cedolino.
La posizione previdenziale dell'amministratore, peraltro, non precludeva il rimborso spese forfettario calcolato secondo la normativa vigente;
concludeva - pertanto - nei termini di cui in premessa.
Si costituiva in giudizio l'ente resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
La causa, sulle conclsuioni delle parti di cui in premessa, veniva dunque decisa - con lettura del dispositivo
- all'udienza del 14 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va per l'effetto rigettato.
Con il primo motivo di gravame, la socità contestava il rilievo n.1 svolto ai fini iva, in quanto, a suo dire, le fatture emesse da Società_1 ad Ricorrente_1, erano state correttamente assoggettate ad IVA, in quanto il costo dei lavori era stato sostenuto direttamente da Società_1.
L'assunto deve reputarsi infondato, e ciò perchè - dall'incrocio dei dati presenti nel Modello di Comunicazione
Polivalente ex art. 21 D.L. 78/2010 (c.d. Spesometro) e quanto indicato nella dichiarazione dei redditi Modello
SC e nella dichiarazione IVA relative al periodo di imposta 2018 - era stato rilevato uno scostamento significativo, originato dalle fatture emesse dalla società Società_1 RL (P.IVA P.IVA_3) nei confronti della società Ricorrente_1 RL.
In particolare, a fronte di n. 4 fatture comunicate nello Spesometro Integrato per un ammontare complessivo di IVA pari a euro 64.363,50, risultano contabilizzate n. 5 fatture per un ammontare complessivo di IVA pari a 100.429,08 (allegate), come da tabella in atti (vedi in allegato).
Le dette fatture risultavano contabilizzate nel Libro Giornale e nel Registro IVA delle fatture di acquisto ed erano confluite ai soli fini IVA nella dichiarazione annuale per il p.i. 2018, con conseguente detrazione d'imposta (allegati).
Dalla disamina del Libro Giornale e del partitario del fornitore Società_1 RL (allegati), era inoltre emerso che
Ricorrente_1 RL vantava un credito di euro 455.197,00 nei confronti della Società_1 RL, compensato con le fatture nn. 11, 12 e con parte della fattura n. 13 (vedi in atti).
Tutto ciò sarebbe inoltre derivato da un contratto di locazione stipulato in passato, in forza del quale la Ricorrente_1 aveva concesso in locazione la struttura alberghiera, divenendo creditrice nei confronti della Società_1, che - a fronte dei costi sostenuti per la ristrutturazione della struttura, trattandosi di costi di natura straordinaria - aveva per l'effetto compensato i canoni di locazione”.
Dal riscontro in Anagrafe Tributaria era al contrario emerso che la Ricorrente_1 RL e la Società_1 RL in data 16/08/2004 avevano stipulato un contratto di locazione di azienda, registrato in data 18/12/2006, serie 3T, al n. 169, con data inizio locazione 01/08/2004 e data fine locazione 31/07/2024 (il contratto risulta risolto in data
31/07/2017), con canone annuale di euro 37.005,84, oltre IVA.
Pertanto, la Società_1 risultava affittuaria del ramo di azienda e dell'immobile adibito a struttura alberghiera di proprietà della Ricorrente_1 censito al catasto dei fabbricati della provincia di Catanzaro, foglio 14, particella 421, sub 1.
Al riguardo, la contribuente ha fornito copia del contratto di locazione e copia dei partitari relativi agli anni dal 2013 al 2017, dai quali risulta la contabilizzazione dei canoni di locazione.
Dal 2004 al 2017 la Ricorrente_1 aveva ha maturato nei confronti della Società_1 un credito relativo ai canoni di locazione non corrisposti.
Allo stesso tempo, la Ricorrente_1 ha maturato tra il 2006 e il 2008 un debito nei confronti della Società_1 per i lavori di ristrutturazione eseguiti sulla struttura ad essa locata di proprietà della Ricorrente_1, i quali sono stati fatturati alla
Società_1 e pagati sempre a quest'ultima.
La parte privata ha fornito copia dei partitari e delle fatture emesse tra il 2006 e il 2008 nei confronti della
Società_1 RL da Società_2 RL, Geom. Nominativo_3 e Società_3 di Nominativo_4 (allegati), come da prospetto in atti.
Tuttavia, erana state riscontrata dall'ufficio nella fattispecie de qua una serie di anomalie, dato che dalla disamina delle fatture era emerso che si trattava di lavori di ristrutturazione su un'opera non ancora esistente ma in corso di esecuzione;
inoltre, le stesse risultavano eccessivamente generiche rispetto alla portata dei lavori eseguiti.
Ai fini della detrazione Iva o dell'applicazione del meccanismo del reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi (tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto) devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura dei servizi stessi, oltre alla specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, requisiti nella specie del tutto mancanti (vedi giurisprudenza citata a sostegno;
in atti).
Inoltre, i lavori eseguiti tra il 2006 e il 2008 riguardano la struttura alberghiera di proprietà della Ricorrente_1 ma gli stessi sono stati fatturati con applicazione dell'IVA alla Società_1, affittuaria della struttura, e successivamente, nel 2018, la Società_1 ha fatturato, sempre con applicazione dell'IVA, i medesimi lavori alla Ricorrente_1 (si veda il prospetto riepilogativo n. 1), con lo scopo di compensare tale importo con i canoni di locazione non pagati nel corso degli anni e dovuti alla Ricorrente_1 in forza del contratto di locazione stipulato nel 2004.
Le operazioni poste in essere dalle parti avrebbero determinato:
- la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA da parte della Società_1 negli anni 2006- 2007-2008 per le fatture ricevute dalle imprese che hanno eseguito i lavori;
- la deduzione del costo e la detrazione dell'IVA da parte della Società_1 per i canoni di locazione fatturati dalla
Ricorrente_1 dal 2004 al 2017 in forza del contratto di locazione;
- la detrazione dell'IVA da parte della OTAC nell'anno 2018 per le fatture ricevute dalla Società_1 con la quale si rimettevano ad essa i lavori pagati dalla Società_1 e già ad essa fatturati.
Correttamente l'Ufficio aveva allora contestato che la compensazione avrebbe dovuto avere risvolti solo di natura finanziaria, andando a regolare i rapporti di debito/credito tra la Ricorrente_1 e la Società_1.
Infatti, a fronte del pagamento delle fatture da parte della Società_1 per i lavori eseguiti per conto della Ricorrente_1, il mancato pagamento dei canoni di locazione di cui la Società_1 era debitrice nei confronti della Ricorrente_1, avrebbe dovuto determinare esclusivamente la chiusura del loro rapporto di debito/credito (così, condivisibilmente, nelle controdeduzioni in atti).
Ne consegue che:
- la compensazione avvenuta tra le parti sarebbe dovuta risultare da atti aventi data certa con specifica indicazione del debito e del credito reciproco, delle fatture oggetto di compensazione e dei relativi importi;
- in secondo luogo, le fatture ricevute e pagate dalla Società_1 tra il 2006 e il 2008, considerato che riguardavano beni di terzi (della Ricorrente_1) avrebbero dovuto recare l'indicazione della Ricorrente_1 in qualità di effettivo committente dei lavori, così da rendere chiara la posizione della Società_1 in qualità di mandatario del solo pagamento delle stesse. Ciò avrebbe consentito alla Ricorrente_1 di detrarre l'imposta sugli acquisti in quanto le operazioni oggetto di fattura facevano capo ad essa in qualità di titolare della struttura in corso di costruzione. Infatti, la Società_1 ha sostenuto il costo dei lavori solo a titolo di debitrice della Ricorrente_1 per i canoni di locazione a lei dovuti e non pagati ma per i quali la Società_1 ha comunque nel corso degli anni ricevuto e contabilizzato le relative fatture, con conseguente deduzione del costo e detrazione dell'imposta;
- infine, le fatture emesse dalla Società_1 alla Ricorrente_1 nel 2018 non avrebbero dovuto prevedere l'applicazione dell'imposta, già assolta a suo tempo, ma avrebbero dovuto avere la sola funzione di chiudere il credito della Ricorrente_1 nei confronti della Società_1 per i canoni di locazione da questa dovuti. Infatti, il mancato incasso dei canoni di locazione fatturati rappresenta già di per sé il “costo” sostenuto dalla Ricorrente_1 per compensare i costi sostenuti dalla Società_1 per i lavori di ristrutturazione (in tal senso, condivisibilmente, nelle controdeduzioni in atti).
La “ri-fatturazione” con IVA nell'anno 2018 dei lavori ha allora determinato una doppia detrazione d'imposta riferita alle medesime operazioni ed inoltre, tenuto conto che i lavori erano già stati oggetto di fatturazione al momento della loro esecuzione tra il 2006 e il 2008, le fatture emesse dalla Società_1 nel 2018 nei confronti della Ricorrente_1 non si riferiscono ad alcuna operazione commerciale di fatto compiuta, in quanto l'intenzione delle parti era di natura meramente finanziaria/compensativa.
Le fatture poi, emesse nel 2018 dalla Società_1 alla Ricorrente_1 per complessivi euro 456.495,84 oltre IVA, per il riaddebito dei lavori, presentano un elevato grado di genericità, perchè essi si limitano ad indicare “lavori per investimenti immob. su beni di terzi”, senza specificare la tipologia di lavori, la data di effettuazione, gli immobili sui quali questi sono stati eseguiti, non consentendo pertanto di delineare compiutamente l'oggetto delle fatture.
Altra anomalia riguarda il presupposto in base al quale i medesimi lavori, eseguiti tra il 2006 e il 2008, sono stati rifatturati a distanza di ben dodici anni con lo scopo di compensare il debito della Ricorrente_1 nei confronti della Società_1, per i pagamenti effettuati da parte di quest'ultima relativamente ai lavori eseguiti sull'immobile di proprietà della Ricorrente_1, e il debito della Società_1 nei confronti della Ricorrente_1 per i canoni di locazione a questa dovuti e trattasi di contraddizione non superabile.
Il contribuente rileva che all'epoca dei lavori era in corso un regolare contratto di locazione su un'opera già esistente e periziata al fine di ottenere i contributi di legge previsti in materia e regolamentati dal Programma
Operativo Regionale – POR 2000-2006 Asse IV – sistemi locali di sviluppo Misura 4.4. – Reti e sistemi locali di offerta turistica Azione 4.4.a – tipologia 4.4.a.1.
La società precisa altresì che le spese affrontate per la realizzazione del programma sono state tutte sostenute dalla Società_1 a fronte del citato programma e di cui al contributo ottenuto a seguito del Decreto di concessione n. 14282 del 07/09/2004.
La Società_1, quindi, in forza del contratto di locazione stipulato con la Ricorrente_1, avrebbe richiesto e ottenuto un contributo regionale finalizzato proprio al finanziamento dell'opera di ristrutturazione (vedi in atti).
Il contratto di locazione esibito dalla parte e stipulato nell'anno 2004 nulla prevedeva in merito all'esecuzione di lavori di natura straordinaria, limitandosi a stabilire al punto n. 3 che la Società_1 deve provvedere ad eseguire a sue spese “tutte le riparazioni ordinarie, intendendosi nelle fattispecie le riparazioni di piccola manutenzione, ed espressamente quelle da farsi agli impianti d'acqua, luce e sanitari, alle serrature e saracinesche e relative chiavi, ai cardini degli infissi, alle superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di pavimentazioni e di rivestimento”. La compensazione effettuata nell'anno 2018 di tutti i canoni di locazione si discostava - allora - dall'accordo contrattuale iniziale e non è supportata da accordi intervenuti successivamente tra le parti con i quali si sia stabilito dettagliatamente e puntualmente quale fosse l'oggetto della stessa, come ad esempio l'individuazione delle fatture da compensare e il dettaglio degli importi.
Inoltre, è risultato che la Società_1 ha omesso sistematicamente i versamenti d'imposta e a partire dall'anno 2019 la stessa è stata messa in liquidazione perché, come si evince dalla lettura del verbale di assemblea presente nella banca dati del Registro delle Imprese, “la situazione di difficoltà economica e finanziaria della società dopo la data del 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto) non è mutata”.
Nell'anno 2023 è stata poi disposta dal Tribunale di Lamezia Terme la liquidazione giudiziale della Società_1 (vedi in allegato).
È chiaro quindi che il mancato versamento dell'IVA da parte della Società_1 per le fatture da questa emesse nell'anno 2018 pregiudica la neutralità del tributo, interamente detratto invece dalla Ricorrente_1, tenuto conto che, viste le condizioni economiche della Società_1 e la sua messa in liquidazione, che non potevano non essere note alla Ricorrente_1, viene compromessa l'attività di riscossione, a danno dell'erario.
Tale circostanza lascia fondatamente presumere che l'operazione di riaddebito dei lavori di ristrutturazione alla Ricorrente_1, avvenuta poco prima che la Società_1 venisse messa in liquidazione, possa essere ricondotta ad una pianificazione fiscale tra le due società. Non si ravvisa infatti la giustificazione economica dell'operazione avvenuta proprio nell'anno 2018 se non quella di garantire un risparmio d'imposta alla Ricorrente_1. Infatti, è utile sottolineare come, sebbene si tratti di due soggetti giuridici distinti, la compagine sociale della
Società_1 è sempre stata interamente ricompresa nella compagine sociale della Ricorrente_1 e le due società risultano avere fin dalla loro costituzione la medesima sede legale (Cfr. visure allegate).
Ergo, vista l'identità della proprietà delle società, risulta inverosimile una “gestione” di fatto disgiunta di un'operazione commerciale di siffatta entità, anche dal punto di vista fiscale, peralro con condotta penalmente rilevante.
Con il secondo motivo di gravame la controparte lamenta la violazione della normativa in materia di determinazione del reddito d'impresa ed in particolare per quel che concerne il disconoscimento delle sopravvenienze passive contabilizzate dal medesimo ente societario.
Sostiene la ricorrente che il pagamento della caparra è prevista in un contratto preliminare, per scrittura privata del 9.2.1993, con il quale Ricorrente_1 prometteva di acquistare dal signor Nominativo_2 , che prometteva di vendere, un terreno sito nel comune di Drapia (VV).
L'impegno preliminare delle parti prevedeva, al momento della sottoscrizione dell'accordo, il pagamento della somma di lire 160.000.000= in favore del promissario alienante, a dimostrazione della serietà dell'impegno assunto e per rafforzare il vincolo contrattuale.
È quindi evidente che, contrariamente a quanto scrive superficialmente l'Ufficio, si tratta di una caparra confirmatoria cola conseguenza che Ricorrente_1, non essendo addivenuta alla conclusione del contratto definitivo, ai sensi dell'art. 1385, co. 2, c.c., ha definitivamente perso la caparra data.
Anche detto assunto è infondato.
Nel conto n. 72.02.100 sono state contabilizzate sopravvenienze passive per euro 172.596,50 portate in deduzione dal reddito imponibile, come di seguito riportato:
La rilevazione e conseguente deduzione della sopravvenienza passiva nell'anno di imposta 2018 deriverebbe da una “caparra a terzi” e da un “credito d'imposta” risalente a periodi di imposta precedenti.
Per la “caparra a terzi” la parte privata ha fornito copia dei partitari per gli anni 2004, 2005, 2007 (allegati) dai quali si evince che il conto n. 16.05.304 denominato “caparra a terzi” sia stato alimentato nel corso del tempo e la cui origine è antecedente all'anno 2004, dal momento che il conto nel quale la caparra a terzi è stata rilevata ricava già un'apertura per un ammontare in dare pari a euro 55.716,16.
La controparte sul punto ha esibito copia di una scrittura privata stipulata in data 09/02/1993 tra il Sig.
Nominativo_2 in qualità di promittente e la società Ricorrente_1 RL in qualità di promissaria, avente ad oggetto la promessa di vendita relativa ad un terreno sito nel comune di Drapia (VV) (vedi in allegato).
Dalla lettura della scrittura privata si evince che la Ricorrente_1 RL ha corrisposto al momento della sottoscrizione la somma di lire 160.000.000,00 a titolo di caparra e nulla era indicato circa la qualificazione della caparra e le conseguenze in caso di inadempimento delle parti.
Con il terzo motivo di gravame la società contesta il rilievo n.2 Ires afferente alla indebita deduzione del rimborso spese, in quanto, a suo dire, l'Ufficio non avrebbe considerato che l'amministratore, pur lavoratore dipendente, era iscritto ad altro ente previdenziale (INPS – coltivatori diretti), cosicché non poteva essere inquadrato come lavoratore dipendente e, quindi, soggetto a cedolino paga. La posizione previdenziale dell'amministratore, peraltro, non preclude il rimborso spese forfettario calcolato secondo la normativa vigente.
Anche tale doglianza non è fondata.
Orbene, nel conto n. 52.08.710 denominato “rimborso spese” sono stati contabilizzati euro 42.000,00 portati in deduzione dal reddito imponibile a titolo di “rimborso spese forfettario amministratore anni 2016, 2017 e
2018”, come si seguito riportato:
La società ha dichiarato che si tratta di rimborsi forfetari spettanti all'amministratore cui ha diritto in quanto residente in un comune diverso rispetto a quello di svolgimento dell'attività lavorativa, maturati nel corso del
2016-2017-2018 e non ancora erogati.
Tuttavia, l'Ufficio ha condivisibilmente evidenziato criticità in merito al criterio utilizzato per la deduzione di tale rimborso:
- gli importi si riferiscono agli anni 2016, 2017 e 2018, pertanto, non è stato applicato il criterio della competenza;
- la controparte ha dichiarato che tali compensi non sono stati di fatto corrisposti all'amministratore, pertanto, non è stato applicato il criterio della cassa. Inoltre, l'Ufficio rilevava che i rimborsi spese all'amministratore della società e la loro deducibilità dal reddito dipendono dalla tipologia di rapporto instaurato tra la società e l'amministratore stesso, ossia se questo sia titolare di partita iva o sia inquadrato contrattualmente come parasubordinato.
Nel primo caso, per gli amministratori rientranti nel lavoro autonomo, i rimborsi sono da assoggettare a IVA
e a ritenuta d'acconto.
Quando invece l'amministratore è legato alla società da un contratto che lo vincola con un legame di subordinazione alla società stessa, il rimborso spese segue la disciplina prevista dall'art. 51 del TUIR per i lavoratori dipendenti e gli stessi devono risultare dal cedolino paga.
Al riguardo, la legge prevede diverse tipologie di rimborso (analitico, chilometrico, forfettario e misto).
Il rimborso forfettario è possibile solo se l'amministratore sia inquadrato contrattualmente come dipendente, con regolare busta paga, in questo caso viene fissato un forfait di euro 46,48 per ogni trasferta in Italia ed euro 77,46 per ogni trasferta all'estero.
Nel caso di specie, dalla disamina della contabilità esibita non risulta che la società corrisponda un compenso all'amministratore, né in qualità di lavoratore autonomo, né in qualità di parasubordinato.
Inoltre, in assenza di documentazione che attesti l'attività prestata dall'amministratore alla società (ad esempio il numero di giorni lavorativi effettivi), risulta impossibile verificare la congruità e la spettanza del rimborso spese dedotto dalla società.
A nulla rileva - dunque - quanto sostenuto dalla controparte secondo cui l'amministratore non poteva essere inquadrato come lavoratore dipendente poiché già iscritto ad altro ente previdenziale ma che ciò non precluderebbe il rimborso spese forfettario calcolato come formulato dalle vigenti normative, perchp il rimborso spese di tipo forfettario è previsto dall'art. 51 del TUIR solo per i lavoratori dipendenti.
Al rigetto del ricorso consegue la conferma dell'atto impugnato.
Spese compensate, stante la difficoltà della controversia.
P.Q.M.
La Corte, sez. III, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'atto impugnato.
2) SPESE compensate.
Catabzaro, 14 gennaio 2026.
Il Presidente
(dott. Salvatore MURONE)
Il Giudice Estensore
(dott. Giovanni GA)