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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/05/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 16.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1991/2025 R.G.L., avente a oggetto “abuso del contratto a tempo determinato e conseguente risarcimento”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Cinzia Caruso;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore;
- convenuto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.2.2025 parte attrice, premettendo di essere docente di scuola elementare/materna a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l' e di avere lavorato negli anni scolastici indicati in Controparte_2
ricorso (id est: aa.ss. 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) alle dipendenze della amministrazione scolastica in virtù di contratti a tempo determinato tutti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché richiamando la giurisprudenza in materia di abusiva reiterazione dei contratti a termine, ha adito la presente sede per ivi sentire
1 accogliere le seguenti conclusioni: “…- Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tanto meno per esigenze sostitutive di personale assente nello specifico dall'anno 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e per l'effetto - Condannare il in persona del Controparte_1
ministro pro tempore, al riconoscimento del danno comunitario per abuso reiterato per un periodo superiore ai 36 mesi e conseguentemente condannare l'Amministrazione all'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 comma 5 della legge 183/2010 ora art 28 comma 2 D.Lgs 81/2015 e dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. n.
131/2024 nella misura ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazioni dalla data della domanda al saldo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito.”.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e CP_1
va pertanto dichiarata la sua contumacia (cfr. ricorso notificato depositato in data
30.4.2025).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 16.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2.1. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 1984/2025 emessa in data 9.5.2025 nel proc. n. 1456/2025
R.G. – est. dott.ssa C. Ruggeri;
cfr. altresì sentenze nn. 1982/2025, 1983/2025 e 1985/2025 emesse nei proc. nn. 1453/2025, 1454/2025 e 1455/2025 R.G.).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 1984/2025:
<<...Oggetto della presente controversia è il risarcimento del danno per l'asserita abusiva reiterazione ultratriennale dei contratti a termine da parte dell'amministrazione convenuta.
2 Tutte le questioni oggetto del presente giudizio sono state ampiamente affrontate e risolte alla luce dei principi della giurisprudenza comunitaria tanto dalla Consulta con la sentenza n. 187/2016 quanto dalla Corte di Cassazione con ben sette sentenze depositate in data 7.11.2016 (Cass., 22552/2016, 22553/2016, 22554/2016, 22555/2016, 22556/2016,
22557/2016, 22558/2016).
La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, con sentenza del 26.11.2014 (c.d. sentenza ), aveva chiarito la contrarietà al diritto europeo di “una normativa Per_1 nazionale (…) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per
l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato “è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (…) l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. (…) L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si
è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del
2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti
a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale
3 scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande
(concorsi riservati)”.
La Corte di Cassazione, preso atto della pronuncia del giudice costituzionale, con le suindicate sentenze ha risolto i problemi concreti relativi al complessivo sistema dell'assegnazione delle supplenze annuali, individuando in particolare le condizioni per la configurabilità dell'abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato su organico di diritto, sola tipologia contrattuale presa in considerazione tanto dalla Corte di Giustizia che dalla Corte Costituzionale.
In breve, la Cassazione ha ritenuto illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, termine per l'attuazione della direttiva europea in materia, la reiterazione dei contratti a tempo determinato su organico di diritto oltre i 36 mesi, assumendo quale parametro temporale il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti.
In tali ipotesi la Corte ha escluso anzitutto la conversione del rapporto a tempo indeterminato alla luce del divieto contenuto nell'art. 36, d. lgs. 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 97 Costituzione il quale prevede il concorso quale modalità generale di accesso alle pubbliche amministrazioni, salvi i casi previsti dalla legge. Ha pertanto concluso che nelle ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti a termine su organico di diritto la stabilizzazione dei docenti ai sensi della legge 107/2015 o in virtù della pregressa disciplina o comunque la certezza della stabilizzazione entro tempi certi e ravvicinati costituisca misura idonea a sanzionare l'abuso, salva la prova del maggior danno e nei casi di mancata stabilizzazione il danno vada risarcito secondo i parametri della sentenza delle
Sezioni Unite n. 5072 del 2016.
Secondo la Corte invece “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. n.
22552/2016).
Al riguardo, infatti, la Cassazione ha premesso la distinzione tra le varie tipologie di supplenza – annuale su organico di diritto fino al termine dell'anno scolastico, temporanea su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche e temporanea per necessità contingenti – ed ha precisato che l'attribuzione del tipo di supplenza è condizionata dalla
4 definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'amministrazione scolastica: risulta pertanto necessaria l'allegazione che, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di macro-organizzazione delegato dal legislatore al ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio.
La Corte nella sostanza ha escluso recisamente che la mera reiterazione ultratriennale del contratto a tempo determinato per supplenze su organico di fatto o temporanee sia sufficiente a configurare un abuso in assenza di specifiche deduzioni delle parti con riguardo alle condizioni concrete della reiterazione con susseguirsi ad esempio di assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa classe di concorso, per oltre
36 mesi, ritenuti elementi sintomatici dell'uso distorto del contratto a termine su organico di fatto anche dalla più recente e attenta giurisprudenza di merito....>> (cfr. sentenza n.
1984/2025 del Tribunale di Catania, cit.).
2.2. Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, stante il carattere assorbente, la ricorrente non risulta essere stata destinataria negli anni scolastici in esame (id est: aa.ss. 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) di alcun contratto a tempo determinato su organico di diritto fino al 31 agosto ma soltanto di contratti su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), peraltro anche presso istituti diversi e senza avere comunque mai prestato servizio nel medesimo istituto scolastico per oltre tre anni consecutivi (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
2.3. Sulla base di quanto precede e in disparte ogni considerazione in ordine alla riconosciuta stabilizzazione della ricorrente nell'a.s. 2024/2025 (cfr. pag. 2 del ricorso), nella specie non è pertanto configurabile alcun abuso, né parte ricorrente ha allegato e provato il ricorso improprio alle supplenze su organico di fatto, essendosi limitata a dedurre unicamente la mera reiterazione dei contratti a termine.
Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Spese.
Nessuna statuizione va emessa sulle spese di lite stante la contumacia del CP_1
convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
5 rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Catania, 16 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 16.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1991/2025 R.G.L., avente a oggetto “abuso del contratto a tempo determinato e conseguente risarcimento”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Cinzia Caruso;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore;
- convenuto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.2.2025 parte attrice, premettendo di essere docente di scuola elementare/materna a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l' e di avere lavorato negli anni scolastici indicati in Controparte_2
ricorso (id est: aa.ss. 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023) alle dipendenze della amministrazione scolastica in virtù di contratti a tempo determinato tutti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), nonché richiamando la giurisprudenza in materia di abusiva reiterazione dei contratti a termine, ha adito la presente sede per ivi sentire
1 accogliere le seguenti conclusioni: “…- Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi su posti vacanti e disponibili per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tanto meno per esigenze sostitutive di personale assente nello specifico dall'anno 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
e per l'effetto - Condannare il in persona del Controparte_1
ministro pro tempore, al riconoscimento del danno comunitario per abuso reiterato per un periodo superiore ai 36 mesi e conseguentemente condannare l'Amministrazione all'indennità risarcitoria di cui all'art. 32 comma 5 della legge 183/2010 ora art 28 comma 2 D.Lgs 81/2015 e dall'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. n.
131/2024 nella misura ritenuta di giustizia oltre interessi legali e rivalutazioni dalla data della domanda al saldo;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito.”.
Il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e CP_1
va pertanto dichiarata la sua contumacia (cfr. ricorso notificato depositato in data
30.4.2025).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 16.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
2.1. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att.
c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr. sentenza n. 1984/2025 emessa in data 9.5.2025 nel proc. n. 1456/2025
R.G. – est. dott.ssa C. Ruggeri;
cfr. altresì sentenze nn. 1982/2025, 1983/2025 e 1985/2025 emesse nei proc. nn. 1453/2025, 1454/2025 e 1455/2025 R.G.).
Si ribadiscono, in particolare, le seguenti argomentazioni e motivazioni espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 1984/2025:
<<...Oggetto della presente controversia è il risarcimento del danno per l'asserita abusiva reiterazione ultratriennale dei contratti a termine da parte dell'amministrazione convenuta.
2 Tutte le questioni oggetto del presente giudizio sono state ampiamente affrontate e risolte alla luce dei principi della giurisprudenza comunitaria tanto dalla Consulta con la sentenza n. 187/2016 quanto dalla Corte di Cassazione con ben sette sentenze depositate in data 7.11.2016 (Cass., 22552/2016, 22553/2016, 22554/2016, 22555/2016, 22556/2016,
22557/2016, 22558/2016).
La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, con sentenza del 26.11.2014 (c.d. sentenza ), aveva chiarito la contrarietà al diritto europeo di “una normativa Per_1 nazionale (…) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per
l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo”.
La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato “è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (…) l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. (…) L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si
è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del
2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti
a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale
3 scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande
(concorsi riservati)”.
La Corte di Cassazione, preso atto della pronuncia del giudice costituzionale, con le suindicate sentenze ha risolto i problemi concreti relativi al complessivo sistema dell'assegnazione delle supplenze annuali, individuando in particolare le condizioni per la configurabilità dell'abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato su organico di diritto, sola tipologia contrattuale presa in considerazione tanto dalla Corte di Giustizia che dalla Corte Costituzionale.
In breve, la Cassazione ha ritenuto illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, termine per l'attuazione della direttiva europea in materia, la reiterazione dei contratti a tempo determinato su organico di diritto oltre i 36 mesi, assumendo quale parametro temporale il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti.
In tali ipotesi la Corte ha escluso anzitutto la conversione del rapporto a tempo indeterminato alla luce del divieto contenuto nell'art. 36, d. lgs. 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 97 Costituzione il quale prevede il concorso quale modalità generale di accesso alle pubbliche amministrazioni, salvi i casi previsti dalla legge. Ha pertanto concluso che nelle ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti a termine su organico di diritto la stabilizzazione dei docenti ai sensi della legge 107/2015 o in virtù della pregressa disciplina o comunque la certezza della stabilizzazione entro tempi certi e ravvicinati costituisca misura idonea a sanzionare l'abuso, salva la prova del maggior danno e nei casi di mancata stabilizzazione il danno vada risarcito secondo i parametri della sentenza delle
Sezioni Unite n. 5072 del 2016.
Secondo la Corte invece “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. n.
22552/2016).
Al riguardo, infatti, la Cassazione ha premesso la distinzione tra le varie tipologie di supplenza – annuale su organico di diritto fino al termine dell'anno scolastico, temporanea su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche e temporanea per necessità contingenti – ed ha precisato che l'attribuzione del tipo di supplenza è condizionata dalla
4 definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'amministrazione scolastica: risulta pertanto necessaria l'allegazione che, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di macro-organizzazione delegato dal legislatore al ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio.
La Corte nella sostanza ha escluso recisamente che la mera reiterazione ultratriennale del contratto a tempo determinato per supplenze su organico di fatto o temporanee sia sufficiente a configurare un abuso in assenza di specifiche deduzioni delle parti con riguardo alle condizioni concrete della reiterazione con susseguirsi ad esempio di assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa classe di concorso, per oltre
36 mesi, ritenuti elementi sintomatici dell'uso distorto del contratto a termine su organico di fatto anche dalla più recente e attenta giurisprudenza di merito....>> (cfr. sentenza n.
1984/2025 del Tribunale di Catania, cit.).
2.2. Ciò premesso sul piano generale e avuto riguardo al caso di specie, stante il carattere assorbente, la ricorrente non risulta essere stata destinataria negli anni scolastici in esame (id est: aa.ss. 2017/2018, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) di alcun contratto a tempo determinato su organico di diritto fino al 31 agosto ma soltanto di contratti su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), peraltro anche presso istituti diversi e senza avere comunque mai prestato servizio nel medesimo istituto scolastico per oltre tre anni consecutivi (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
2.3. Sulla base di quanto precede e in disparte ogni considerazione in ordine alla riconosciuta stabilizzazione della ricorrente nell'a.s. 2024/2025 (cfr. pag. 2 del ricorso), nella specie non è pertanto configurabile alcun abuso, né parte ricorrente ha allegato e provato il ricorso improprio alle supplenze su organico di fatto, essendosi limitata a dedurre unicamente la mera reiterazione dei contratti a termine.
Il ricorso va pertanto rigettato.
3. Spese.
Nessuna statuizione va emessa sulle spese di lite stante la contumacia del CP_1
convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
5 rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di lite.
Catania, 16 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
6