CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1436/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2620/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Casalvecchio Siculo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3756/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06B700667 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Messina impugna la sentenza in epigrafe che accolto il ricorso proposto appello avverso l'avviso di accertamento - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06B700667
IVA-ALTRO emesso per l'anno d'imposta 2016, per la riforma della sentenza impugnata con conferma integrale dei recuperi. Chiede la condanna ex art. 15 D.Lgs. 546/92, della controparte al pagamento delle spese processuali.
Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo di:
1) Rigettare il ricorso in appello perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) Condannare controparte alla refusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 546/92.
La Corte, all'udienza del 20.1.26 ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Conformità ai precedenti della Corte – richiamo alla sentenza n. 7334/2025
La controversia in esame è del tutto sovrapponibile, per struttura fattuale e profili giuridici, a quella già scrutinata da questa stessa Corte con la sentenza n. 7334/2025, depositata il 28/10/2025, avente ad oggetto il Comune di Pagliara e gli atti impositivi fondati sulle medesime note di debito IVA emesse dal Consorzio_1 nell'ambito del progetto di metanizzazione del Bacino Sicilia Ionico-Peloritano.
In quella decisione — che il Collegio ritiene di piena pertinenza e da richiamare quale precedente conforme e vincolante in punto di diritto — la Corte ha stabilito che:
1 - le somme erogate al Consorzio non costituiscono corrispettivo, ma contributi in conto impianti, destinati alla realizzazione di un'opera pubblica a finanziamento regionale e comunitario;
tali contributi rappresentano mere movimentazioni finanziarie e non integrano un rapporto sinallagmatico rilevante ai fini IVA;
2 - non ricorre alcuna “integrazione del prezzo” né alcun collegamento diretto tra contributo e prestazione, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE;
di conseguenza, l'IVA non è dovuta e gli avvisi di accertamento fondati sulle note di debito devono essere annullati.
La sentenza n. 7334/2025 ha concluso nel senso di escludere l'assoggettamento ad IVA delle somme, poiché il Comune non era beneficiario effettivo dei contributi e non svolgeva attività commerciale ai sensi degli artt.
3 e 4 DPR 633/1972, richiamando altresì una lunga serie di decisioni conformi della medesima Corte e della
CTP di Messina.
2. Applicazione del principio al caso di specie Il Collegio osserva che anche nel caso oggetto del presente giudizio, il finanziamento regionale è stato erogato in conto capitale, con vincolo di destinazione, come previsto dall'atto aggiuntivo del 17.10.2014
(replicato testualmente nel precedente n. 7334/2025); il Consorzio_1 risulta essere il soggetto attuatore dell'opera, unico titolare della concessione per 20 anni e unico destinatario della remunerazione mediante tariffa del gase il Comune si è limitato a svolgere funzioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica, senza percepire alcun corrispettivo e senza svolgere attività commerciale;
Inoltre le somme non sono mai transitate nella contabilità dell'Ente come ricavi, ma in conti vincolati destinati direttamente al Consorzio — circostanza identica a quella accertata nella sentenza n. 7334/2025 e ribadita a più riprese arretrate del Collegio.
Pertanto — in piena conformità con il precedente, che il Collegio richiama ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.
Lgs. 546/1992 — deve essere ribadito che difetta il presupposto oggettivo dell'imposta ai sensi degli artt. 1,
3 e 4 DPR 633/1972.
Non essendo configurabile alcun rapporto sinallagmatico, né alcuna prestazione imponibile, né alcuna integrazione dei corrispettivi, il recupero IVA non è fondato.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2620/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Casalvecchio Siculo - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3756/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06B700667 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Messina impugna la sentenza in epigrafe che accolto il ricorso proposto appello avverso l'avviso di accertamento - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX06B700667
IVA-ALTRO emesso per l'anno d'imposta 2016, per la riforma della sentenza impugnata con conferma integrale dei recuperi. Chiede la condanna ex art. 15 D.Lgs. 546/92, della controparte al pagamento delle spese processuali.
Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo di:
1) Rigettare il ricorso in appello perché infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2) Condannare controparte alla refusione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 546/92.
La Corte, all'udienza del 20.1.26 ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Conformità ai precedenti della Corte – richiamo alla sentenza n. 7334/2025
La controversia in esame è del tutto sovrapponibile, per struttura fattuale e profili giuridici, a quella già scrutinata da questa stessa Corte con la sentenza n. 7334/2025, depositata il 28/10/2025, avente ad oggetto il Comune di Pagliara e gli atti impositivi fondati sulle medesime note di debito IVA emesse dal Consorzio_1 nell'ambito del progetto di metanizzazione del Bacino Sicilia Ionico-Peloritano.
In quella decisione — che il Collegio ritiene di piena pertinenza e da richiamare quale precedente conforme e vincolante in punto di diritto — la Corte ha stabilito che:
1 - le somme erogate al Consorzio non costituiscono corrispettivo, ma contributi in conto impianti, destinati alla realizzazione di un'opera pubblica a finanziamento regionale e comunitario;
tali contributi rappresentano mere movimentazioni finanziarie e non integrano un rapporto sinallagmatico rilevante ai fini IVA;
2 - non ricorre alcuna “integrazione del prezzo” né alcun collegamento diretto tra contributo e prestazione, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE;
di conseguenza, l'IVA non è dovuta e gli avvisi di accertamento fondati sulle note di debito devono essere annullati.
La sentenza n. 7334/2025 ha concluso nel senso di escludere l'assoggettamento ad IVA delle somme, poiché il Comune non era beneficiario effettivo dei contributi e non svolgeva attività commerciale ai sensi degli artt.
3 e 4 DPR 633/1972, richiamando altresì una lunga serie di decisioni conformi della medesima Corte e della
CTP di Messina.
2. Applicazione del principio al caso di specie Il Collegio osserva che anche nel caso oggetto del presente giudizio, il finanziamento regionale è stato erogato in conto capitale, con vincolo di destinazione, come previsto dall'atto aggiuntivo del 17.10.2014
(replicato testualmente nel precedente n. 7334/2025); il Consorzio_1 risulta essere il soggetto attuatore dell'opera, unico titolare della concessione per 20 anni e unico destinatario della remunerazione mediante tariffa del gase il Comune si è limitato a svolgere funzioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica, senza percepire alcun corrispettivo e senza svolgere attività commerciale;
Inoltre le somme non sono mai transitate nella contabilità dell'Ente come ricavi, ma in conti vincolati destinati direttamente al Consorzio — circostanza identica a quella accertata nella sentenza n. 7334/2025 e ribadita a più riprese arretrate del Collegio.
Pertanto — in piena conformità con il precedente, che il Collegio richiama ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.
Lgs. 546/1992 — deve essere ribadito che difetta il presupposto oggettivo dell'imposta ai sensi degli artt. 1,
3 e 4 DPR 633/1972.
Non essendo configurabile alcun rapporto sinallagmatico, né alcuna prestazione imponibile, né alcuna integrazione dei corrispettivi, il recupero IVA non è fondato.
SPESE DI LITE
Tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente