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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 600/2023 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Sbarre inferiori n. 435/B, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Paola Mesiano ( ), dalla quale è rappresentato e C.F._2 difeso appellante CONTRO Controparte_1
C.F. , con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
[...] P.IVA_1 e sede territoriale in Palmi Via Bruno Buozzi n. 56, in persona del per la Controparte_2 Calabria dott.ssa , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Corso CP_3 Garibaldi n. 635 presso l'Avv. A. Manuela Nucera, CF , che lo C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar da Persona_1
Catanzaro del 16 aprile 2024, recante i numeri 48247 di repertorio e 18366 di raccolta, fax 0965/363206 di fax, pec Email_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 09.07.2019 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
esponeva di aver svolto attività lavorativa presso con qualifica di Parte_1 CP_4 cameriere, con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 21.06.2017 quale addetto ai lavori di preparazione della sala e dei tavoli, accoglienza della clientela, servizio a tavola, mise en place nel comune di Reggio Calabria. Dal 1984 aveva svolto le medesime mansioni ed era stato costretto ad operare con posture incongrue dell'arto superiore, venendo esposto a continui lavori manuali e, in conseguenza dell'esposizione a traumatismo cronico e sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore durante l'attività lavorativa, aveva contratto sindrome del tunnel carpale bilaterale. Poiché tale patologia era stata causata dal lavoro svolto, in data 22.07.2016 aveva presentato all' denuncia per il riconoscimento della malattia professionale e pagamento CP_1 dell'indennizzo per danno biologico. 2
Con provvedimento del 16.09.2016, l comunicava l'impossibilità di accogliere la CP_1 domanda, poiché gli accertamenti effettuati consentivano di escludere l'esistenza di nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata. La decisione era stata avversata in data 16.01.2017 con ricorso amministrativo, che era stato respinto con provvedimento del 21.02.2018. In data 16.01.2017 si era sottoposto a visita dal Dott. il quale, con Persona_2 proprio certificato del 16.01.2017, aveva accertato i seguenti postumi: sindrome tunnel carpale bilaterale di natura professionale, riconoscendo un grado di invalidità pari al 7% riconoscendo il nesso eziologico tra malattia contratta e lavoro svolto. Poiché la patologia era da considerarsi contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la patologia della sindrome del tunnel carpale bilaterale rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/65 e pertanto è da considerarsi malattia CP_1 professionale;
2. accertare e dichiarare che il sig. ha diritto Parte_1 all'indennizzo per danno biologico parametrato alla misura pari al 7% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. condannare, l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo CP_1 corrispondente all'indennizzo per danno biologico oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa”. Costituitosi, l' contestava la domanda per assenza di malattia professionale e CP_1 mancata esposizione a rischio morbigeno;
ne affermava, quindi, l'infondatezza e l'erronea valutazione del danno.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1179/2023 pubblicata il 13/06/2023, il Tribunale rigettava il ricorso. Osservava che il ricorrente, sul quale incombeva l'onere di allegare e provare l'attività di lavoro svolta e le condizioni di esposizione ad un rischio per la denunciata malattia professionale - sindrome del tunnel carpale bilaterale – aveva offerto prova testimoniale con l'audizione di due testi sulle attività svolte. La prova testimoniale aveva solo confermato l'attività di lavoro di cameriere e lo svolgimento di attività della gestione della sala, della somministrazione dei pasti e delle relative attività antecedenti e successive. Era mancata ogni prova di posture incongrue dell'arto superiore, traumatismo cronico, sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore per pesi sollevati e traumi subìti. Nessun elaborato tecnico era stato offerto, esplicativo, sul piano clinico, di specifiche caratteristiche della patologia come causata da ragioni lavorative e non da ragioni comuni. Il certificato del dr. aveva operato solo una diagnosi, senza alcun Per_2 approfondimento motivazionale volto a dimostrare la causa, per cui era privo di significato in punto di nesso causale o concausale. La domanda, in assenza di elementi specifici e oggettivi di condizioni di lavoro che avessero causato o concausato l'infermità denunciata, non poteva essere accolta. Nessuna statuizione doveva essere adottata sulle spese del giudizio, stante la dichiarazione di esonero.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la Pt_1 riforma. Affermava che la prova testimoniale aveva consentito di provare l'origine professionale della patologia, le mansioni svolte e il traumatismo cronico e del sovraccarico biomeccanico 3
dell'arto superiore correlato all'attività lavorativa svolta, caratterizzata dall'utilizzo delle braccia e delle mani, con movimenti ripetuti, intensità-uso di forza, durata quotidiana, impegno dell'arto e continuità della prestazione stessa. L'esistenza di una malattia professionale andava accertata con l'ausilio della scienza medica, che era dotata di una forte componente valutativa, che sottraeva l'allegazione della sua esistenza al principio di non contestazione (così Cass. n. 5299 del 2007, Cass. nn. 19181 del 2016, 30744 del 2017, 21460 del 2019 e 6172 del 2020). Il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la c.t.u. al fine di ausilio nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitassero specifiche conoscenze. Chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza: 1. accertare e dichiarare che la patologia della sindrome del tunnel carpale bilaterale rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/65 ed era da considerarsi malattia professionale;
CP_1 2. accertare e dichiarare che il sig. ha diritto all'indennizzo per danno Parte_1 biologico parametrato alla misura pari al 7% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. condannare, l , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo corrispondente all'indennizzo per danno biologico oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva l'espletamento di c.t.u.. Costituitosi, l' resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Ribadiva che per conseguire il diritto ad una prestazione per malattia professionale, il lavoratore addetto ad una lavorazione non tabellata era tenuto a dimostrare l'avvenuta esposizione a rischio, nonché le particolari caratteristiche dell'affezione che la distinguevano dalle altre patologie di natura comune (Cass. Civ, sez. lav., 21.03.1997 n. 2500). L'appellante non aveva fornito prova delle caratteristiche morbigene delle lavorazioni svolte, né aveva dimostrato in alcun modo la natura tecnopatica delle affezioni lamentate e i rischi dell'attività lavorativa alla cui costante esposizione era da ricondurre la menomazione La malattia oggetto di giudizio non era tabellata per l'attività espletata e, anche ammesso che astrattamente lo fosse, se le lavorazioni non fossero state provate, il sistema tabellare non avrebbe potuto produrre gli effetti di presunzione probatoria. Si opponeva all'espletamento della c.t.u., richiesto dalla controparte, osservando che non essendo stati provati gli elementi sui quali fondare la propria valutazione, essa sarebbe stata esplorativa, non essendo stato fornito alcun riscontro relativo all'esistenza del rischio lavorativo, non potendo assumere quale presupposto che la lamentata patologia fosse in correlazione all'attività lavorativa svolta.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato e va rigettato. La prova testimoniale assunta ha offerto una mera descrizione, generica, delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e, come correttamente rilevato dal giudice a quo, nulla ha dimostrato circa le condizioni di esposizione ad un rischio per la denunciata sindrome del tunnel carpale bilaterale, vale a dire: posture incongrue dell'arto superiore, traumatismo cronico, sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore. Tali elementi erano, invece, necessari per consentire di apprezzare il nesso di causazione fra modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e patologia che il 4
ricorrente/appellante ascrive a malattia professionale, mentre la prova testimoniale si è rivelata carente in punto di esposizione al rischio. Infatti, la prova testimoniale ha consentito di accertare l'attività di lavoro di cameriere e di gestione della sala e somministrazione dei pasti, esplicantesi nel trasporto dei piatti;
nella spinta dei carrelli, nella sistemazione dei tavoli e delle sale, nell'allestimento del buffet e nel lavaggio dei piatti in caso di mancanza di qualcuno degli addetti. Tuttavia, queste mansioni non danno conto di alcun sovraccarico dell'arto superiore e la patologia tabellata, voce 78, è associata a patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore. Né sono emersi altri rischi presenti nell'ambiente di lavoro e, se l'attività si sostanziava nell'espletamento di attività manuali, non è stato provato che esse implicassero lo svolgimento di movimenti ripetitivi delle mani e del polso e/o che richiedessero una certa forza, sì che non è dato poter cogliere la gravosità del lavoro, quale causa della malattia. Dalla prova testimoniale non è dato riscontrare che le lavorazioni svolte imponessero movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano, pressioni prolungate o impatti ripetuti. In conclusione, deve confermarsi non esser stato provato che il ricorrente appellante svolgesse lavorazioni che, sotto il profilo dello sforzo prolungato nel tempo, dell'intensità e della durata avessero potuto determinare con ragionevole certezza la patologia denunciata. In caso di malattie previste in tabella, ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). È proprio questa la prova che, come correttamente affermato dal Tribunale, non è stata raggiunta, vale a dire la prova della correlazione causale fra attività lavorativa e malattia. Né tale carenza avrebbe potuto o potrebbe, in questo grado di giudizio, essere emendata mercé l'espletamento di consulenza medico legale. 5
In assenza di prova sulle modalità dello svolgimento dell'attività lavorativa, non risultando provati movimenti ripetitivi che implicassero un sovraccarico dell'arto superiore e/o posture incongrue e/o traumatismi causati dall'uso di macchinari vibranti, il c.t.u. non avrebbe potuto formulare un concreto giudizio diagnostico, difettando la prova, che deve sussistere ex ante, della concreta esposizione al rischio lavorativo, rispetto alla quale il giudizio diagnostico, unico che potrebbe essere formulato dal c.t.u., è un posterius. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio a carico dell'appellante, soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1170/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 13.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 600/2023 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Sbarre inferiori n. 435/B, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Paola Mesiano ( ), dalla quale è rappresentato e C.F._2 difeso appellante CONTRO Controparte_1
C.F. , con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
[...] P.IVA_1 e sede territoriale in Palmi Via Bruno Buozzi n. 56, in persona del per la Controparte_2 Calabria dott.ssa , elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Corso CP_3 Garibaldi n. 635 presso l'Avv. A. Manuela Nucera, CF , che lo C.F._3 rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in Notar da Persona_1
Catanzaro del 16 aprile 2024, recante i numeri 48247 di repertorio e 18366 di raccolta, fax 0965/363206 di fax, pec Email_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 09.07.2019 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
[...]
esponeva di aver svolto attività lavorativa presso con qualifica di Parte_1 CP_4 cameriere, con rapporto di lavoro a tempo determinato dal 21.06.2017 quale addetto ai lavori di preparazione della sala e dei tavoli, accoglienza della clientela, servizio a tavola, mise en place nel comune di Reggio Calabria. Dal 1984 aveva svolto le medesime mansioni ed era stato costretto ad operare con posture incongrue dell'arto superiore, venendo esposto a continui lavori manuali e, in conseguenza dell'esposizione a traumatismo cronico e sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore durante l'attività lavorativa, aveva contratto sindrome del tunnel carpale bilaterale. Poiché tale patologia era stata causata dal lavoro svolto, in data 22.07.2016 aveva presentato all' denuncia per il riconoscimento della malattia professionale e pagamento CP_1 dell'indennizzo per danno biologico. 2
Con provvedimento del 16.09.2016, l comunicava l'impossibilità di accogliere la CP_1 domanda, poiché gli accertamenti effettuati consentivano di escludere l'esistenza di nesso causale tra rischio lavorativo e malattia denunciata. La decisione era stata avversata in data 16.01.2017 con ricorso amministrativo, che era stato respinto con provvedimento del 21.02.2018. In data 16.01.2017 si era sottoposto a visita dal Dott. il quale, con Persona_2 proprio certificato del 16.01.2017, aveva accertato i seguenti postumi: sindrome tunnel carpale bilaterale di natura professionale, riconoscendo un grado di invalidità pari al 7% riconoscendo il nesso eziologico tra malattia contratta e lavoro svolto. Poiché la patologia era da considerarsi contratta nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la patologia della sindrome del tunnel carpale bilaterale rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/65 e pertanto è da considerarsi malattia CP_1 professionale;
2. accertare e dichiarare che il sig. ha diritto Parte_1 all'indennizzo per danno biologico parametrato alla misura pari al 7% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. condannare, l , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo CP_1 corrispondente all'indennizzo per danno biologico oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa”. Costituitosi, l' contestava la domanda per assenza di malattia professionale e CP_1 mancata esposizione a rischio morbigeno;
ne affermava, quindi, l'infondatezza e l'erronea valutazione del danno.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1179/2023 pubblicata il 13/06/2023, il Tribunale rigettava il ricorso. Osservava che il ricorrente, sul quale incombeva l'onere di allegare e provare l'attività di lavoro svolta e le condizioni di esposizione ad un rischio per la denunciata malattia professionale - sindrome del tunnel carpale bilaterale – aveva offerto prova testimoniale con l'audizione di due testi sulle attività svolte. La prova testimoniale aveva solo confermato l'attività di lavoro di cameriere e lo svolgimento di attività della gestione della sala, della somministrazione dei pasti e delle relative attività antecedenti e successive. Era mancata ogni prova di posture incongrue dell'arto superiore, traumatismo cronico, sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore per pesi sollevati e traumi subìti. Nessun elaborato tecnico era stato offerto, esplicativo, sul piano clinico, di specifiche caratteristiche della patologia come causata da ragioni lavorative e non da ragioni comuni. Il certificato del dr. aveva operato solo una diagnosi, senza alcun Per_2 approfondimento motivazionale volto a dimostrare la causa, per cui era privo di significato in punto di nesso causale o concausale. La domanda, in assenza di elementi specifici e oggettivi di condizioni di lavoro che avessero causato o concausato l'infermità denunciata, non poteva essere accolta. Nessuna statuizione doveva essere adottata sulle spese del giudizio, stante la dichiarazione di esonero.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne invocava la Pt_1 riforma. Affermava che la prova testimoniale aveva consentito di provare l'origine professionale della patologia, le mansioni svolte e il traumatismo cronico e del sovraccarico biomeccanico 3
dell'arto superiore correlato all'attività lavorativa svolta, caratterizzata dall'utilizzo delle braccia e delle mani, con movimenti ripetuti, intensità-uso di forza, durata quotidiana, impegno dell'arto e continuità della prestazione stessa. L'esistenza di una malattia professionale andava accertata con l'ausilio della scienza medica, che era dotata di una forte componente valutativa, che sottraeva l'allegazione della sua esistenza al principio di non contestazione (così Cass. n. 5299 del 2007, Cass. nn. 19181 del 2016, 30744 del 2017, 21460 del 2019 e 6172 del 2020). Il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la c.t.u. al fine di ausilio nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitassero specifiche conoscenze. Chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza: 1. accertare e dichiarare che la patologia della sindrome del tunnel carpale bilaterale rientri tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.p.r 1124/65 ed era da considerarsi malattia professionale;
CP_1 2. accertare e dichiarare che il sig. ha diritto all'indennizzo per danno Parte_1 biologico parametrato alla misura pari al 7% ovvero in via subordinata nella misura percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
3. condannare, l , in persona del suo CP_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo corrispondente all'indennizzo per danno biologico oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva l'espletamento di c.t.u.. Costituitosi, l' resisteva all'appello e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Ribadiva che per conseguire il diritto ad una prestazione per malattia professionale, il lavoratore addetto ad una lavorazione non tabellata era tenuto a dimostrare l'avvenuta esposizione a rischio, nonché le particolari caratteristiche dell'affezione che la distinguevano dalle altre patologie di natura comune (Cass. Civ, sez. lav., 21.03.1997 n. 2500). L'appellante non aveva fornito prova delle caratteristiche morbigene delle lavorazioni svolte, né aveva dimostrato in alcun modo la natura tecnopatica delle affezioni lamentate e i rischi dell'attività lavorativa alla cui costante esposizione era da ricondurre la menomazione La malattia oggetto di giudizio non era tabellata per l'attività espletata e, anche ammesso che astrattamente lo fosse, se le lavorazioni non fossero state provate, il sistema tabellare non avrebbe potuto produrre gli effetti di presunzione probatoria. Si opponeva all'espletamento della c.t.u., richiesto dalla controparte, osservando che non essendo stati provati gli elementi sui quali fondare la propria valutazione, essa sarebbe stata esplorativa, non essendo stato fornito alcun riscontro relativo all'esistenza del rischio lavorativo, non potendo assumere quale presupposto che la lamentata patologia fosse in correlazione all'attività lavorativa svolta.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato e va rigettato. La prova testimoniale assunta ha offerto una mera descrizione, generica, delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e, come correttamente rilevato dal giudice a quo, nulla ha dimostrato circa le condizioni di esposizione ad un rischio per la denunciata sindrome del tunnel carpale bilaterale, vale a dire: posture incongrue dell'arto superiore, traumatismo cronico, sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore. Tali elementi erano, invece, necessari per consentire di apprezzare il nesso di causazione fra modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e patologia che il 4
ricorrente/appellante ascrive a malattia professionale, mentre la prova testimoniale si è rivelata carente in punto di esposizione al rischio. Infatti, la prova testimoniale ha consentito di accertare l'attività di lavoro di cameriere e di gestione della sala e somministrazione dei pasti, esplicantesi nel trasporto dei piatti;
nella spinta dei carrelli, nella sistemazione dei tavoli e delle sale, nell'allestimento del buffet e nel lavaggio dei piatti in caso di mancanza di qualcuno degli addetti. Tuttavia, queste mansioni non danno conto di alcun sovraccarico dell'arto superiore e la patologia tabellata, voce 78, è associata a patologie da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore. Né sono emersi altri rischi presenti nell'ambiente di lavoro e, se l'attività si sostanziava nell'espletamento di attività manuali, non è stato provato che esse implicassero lo svolgimento di movimenti ripetitivi delle mani e del polso e/o che richiedessero una certa forza, sì che non è dato poter cogliere la gravosità del lavoro, quale causa della malattia. Dalla prova testimoniale non è dato riscontrare che le lavorazioni svolte imponessero movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano, pressioni prolungate o impatti ripetuti. In conclusione, deve confermarsi non esser stato provato che il ricorrente appellante svolgesse lavorazioni che, sotto il profilo dello sforzo prolungato nel tempo, dell'intensità e della durata avessero potuto determinare con ragionevole certezza la patologia denunciata. In caso di malattie previste in tabella, ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). È proprio questa la prova che, come correttamente affermato dal Tribunale, non è stata raggiunta, vale a dire la prova della correlazione causale fra attività lavorativa e malattia. Né tale carenza avrebbe potuto o potrebbe, in questo grado di giudizio, essere emendata mercé l'espletamento di consulenza medico legale. 5
In assenza di prova sulle modalità dello svolgimento dell'attività lavorativa, non risultando provati movimenti ripetitivi che implicassero un sovraccarico dell'arto superiore e/o posture incongrue e/o traumatismi causati dall'uso di macchinari vibranti, il c.t.u. non avrebbe potuto formulare un concreto giudizio diagnostico, difettando la prova, che deve sussistere ex ante, della concreta esposizione al rischio lavorativo, rispetto alla quale il giudizio diagnostico, unico che potrebbe essere formulato dal c.t.u., è un posterius. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio a carico dell'appellante, soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1170/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 13.03.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti