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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 14789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14789 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da GA AN - Presidente - Sent. n. sez. 55/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 14/01/2025 EL DI SI R.G.N. 31822/2024 EMANUELA GA BI NI ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: EO CO nato a [...] il [...], NO TI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/03/2024 della Corte d'appello di Genova Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO TO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore di fiducia di TI NO, Avv. NI RU, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso della sua assistita. 1.CO EO e TI NO ricorrono per l’annullamento della sentenza del 21 marzo 2024 della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del 10 giugno 2021 del Giudice per l’udienza preliminare Penale Sent. Sez. 3 Num. 14789 Anno 2025 Presidente: AN GA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/01/2025 2 del locale Tribunale, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e da loro impugnata: a) ha ridotto la pena inflitta in primo grado a CO EO rideterminandola nella misura di tre anni e otto mesi di reclusione e ha eliminato le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante la pena;
b) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per il delitto di cui al capo Y contestato a TI NO e disposto la trasmissione degli atti al Giudice per l’udienza preliminare per detto reato, ha confermato nel resto la sentenza impugnata e, in particolare, per quanto qui riguarda, la condanna della NO alla pena, ridotta per il rito, di due anni di reclusione per i reati di cui ai capi A (art. 416 cod. pen.), Z (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), AA (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e BB (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), ha quindi deciso il mantenimento del sequestro preventivo, perché relativo anche al reato di cui al capo Y, dei beni in sequestro diversi dal denaro già oggetto di confisca. 2.CO EO propone un solo motivo con il quale lamenta l’omessa motivazione in ordine alle ragioni che, pur a fronte di una rinuncia ai motivi e alla richiesta di concordato sulla pena, avrebbero potuto escludere un suo possibile proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.TI NO articola tre motivi. 3.1.Con il primo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla condanna per il reato associativo. 3.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 546 e 323 cod. proc. pen. osservando, al riguardo, che il GUP non aveva affatto omesso di pronunciare sul capo Y come risulta dall’esame della sentenza di primo grado e dal fatto che di tale reato si era tenuto conto nel calcolo della pena. Si è trattato, afferma, di un evidente caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione nel quale prevale il primo sulla seconda, con la conseguenza che deve ritenersi che per il reato di cui al capo Y sia stata ormai irrevocabilmente assolta. 3.3.Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 323 cod. proc. pen. La Corte di appello, afferma, non avrebbe potuto mantenere il sequestro preventivo dei beni e delle somme di denaro per un valore eccedente l’ammontare di euro 37.533,29 corrispondente al profitto del reato di cui al capo Y. 4.Con memoria dell’8 gennaio 2025 il difensore di TI NO, Avv. NI RU, ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso della propria assistita. 3 1.I ricorsi sono inammissibili. 2.Il ricorso di CO EO. Avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non è consentito proporre ricorso per cassazione. Inoltre il ricorrente si limita ad affermare che la Corte di appello non ha valutato la possibilità di proscioglierlo ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., ma non indica gli specifici indicatori dell’evidenza della sua innocenza asseritamente negletti. Ed invero, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01). 3.Il ricorso di TI NO. 3.1.Il primo motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.2.La ricorrente, da un lato neglige gli argomenti specificamente indicati dalla Corte di appello a sostegno della ribadita condanna per il delitto associativo (che non si fondano solo sul numero di autovetture acquistate dalla ricorrente dalle società “cartiere”, ma anche su testimonianze, intercettazioni e chiamate in correità nemmeno citate nel ricorso), dall’altro affida le proprie doglianze a quanto emerge “dagli atti di causa” in tal modo sollecitando l’estensione dello scrutinio di legittimità oltre i limiti consentiti dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in assenza di denunzia del travisamento degli elementi di fatto sui quali si basa la decisione. 3.3.E’ noto che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della 4 decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 4.Il secondo motivo è manifestamente infondato perché assolutamente mal posto. 4.1.Non si tratta, nel caso di specie, di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado, bensì di vera e propria assenza, nel dispositivo, di pronuncia su uno dei capi di imputazione, il capo Y, in relazione al quale il Giudice aveva indicato le ragioni della condanna (non dell’assoluzione), tanto che ne aveva tenuto conto ai fini del calcolo della pena. 4.2.Ed, invero, la sentenza che sia priva, anche parzialmente, del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato su un capo per il quale ne sia stato disposto il rinvio a giudizio è inesistente, ed il vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato, sostanziandosi, a fronte dell'esercizio dell'azione penale in un non consentito al giudicante, vizio per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 42331 del 28/09/2023, Hyggon, Rv. 285329 - 01; Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Rv. 271710 - 01; Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Ferrari, Rv. 251027 - 01; Sez. 6, n. 8677 del 18/05/1993, Leonardi, Rv. 195995 - 01). 4.3.Correttamente la Corte di appello ha restituito gli atti al Giudice di primo grado in relazione al capo Y della rubrica. 5.Il terzo motivo è inammissibile perché non poteva essere proposto in questa sede. 5.1.La sentenza ha disposto il mantenimento in sequestro dei beni diversi dal denaro già oggetto di confisca in quanto i beni in sequestro riguardano anche il reato di cui al capo Y. 5.2.La ricorrente se ne duole ma avrebbe dovuto proporre appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., posto che il titolo di ablazione resta, per tali beni, il decreto di sequestro preventivo, non essendo la sentenza suscettibile di passare in cosa giudicata 5.3.La sentenza impugnata, infatti, non ha ordinato la confisca dei beni dei quali la ricorrente lamenta la mancata restituzione, ma ha provveduto sui beni oggetto di sequestro mantenendo il vincolo sugli stessi. Il sequestro, dunque, costituisce al momento l’unico titolo che legittima la mancata restituzione dei beni. La ricorrente avrebbe dovuto pertanto, proporre, appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., nei termini (già spirati al momento del ricorso) e modi stabiliti dall’art. 310 cod. proc. pen. 5 6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO TO GA AZ
udita la relazione svolta dal Consigliere DO TO;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore di fiducia di TI NO, Avv. NI RU, che ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso della sua assistita. 1.CO EO e TI NO ricorrono per l’annullamento della sentenza del 21 marzo 2024 della Corte di appello di Genova che, in parziale riforma della sentenza del 10 giugno 2021 del Giudice per l’udienza preliminare Penale Sent. Sez. 3 Num. 14789 Anno 2025 Presidente: AN GA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 14/01/2025 2 del locale Tribunale, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e da loro impugnata: a) ha ridotto la pena inflitta in primo grado a CO EO rideterminandola nella misura di tre anni e otto mesi di reclusione e ha eliminato le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante la pena;
b) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per il delitto di cui al capo Y contestato a TI NO e disposto la trasmissione degli atti al Giudice per l’udienza preliminare per detto reato, ha confermato nel resto la sentenza impugnata e, in particolare, per quanto qui riguarda, la condanna della NO alla pena, ridotta per il rito, di due anni di reclusione per i reati di cui ai capi A (art. 416 cod. pen.), Z (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), AA (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) e BB (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), ha quindi deciso il mantenimento del sequestro preventivo, perché relativo anche al reato di cui al capo Y, dei beni in sequestro diversi dal denaro già oggetto di confisca. 2.CO EO propone un solo motivo con il quale lamenta l’omessa motivazione in ordine alle ragioni che, pur a fronte di una rinuncia ai motivi e alla richiesta di concordato sulla pena, avrebbero potuto escludere un suo possibile proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. 3.TI NO articola tre motivi. 3.1.Con il primo deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla condanna per il reato associativo. 3.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 546 e 323 cod. proc. pen. osservando, al riguardo, che il GUP non aveva affatto omesso di pronunciare sul capo Y come risulta dall’esame della sentenza di primo grado e dal fatto che di tale reato si era tenuto conto nel calcolo della pena. Si è trattato, afferma, di un evidente caso di contrasto tra il dispositivo e la motivazione nel quale prevale il primo sulla seconda, con la conseguenza che deve ritenersi che per il reato di cui al capo Y sia stata ormai irrevocabilmente assolta. 3.3.Con il terzo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 323 cod. proc. pen. La Corte di appello, afferma, non avrebbe potuto mantenere il sequestro preventivo dei beni e delle somme di denaro per un valore eccedente l’ammontare di euro 37.533,29 corrispondente al profitto del reato di cui al capo Y. 4.Con memoria dell’8 gennaio 2025 il difensore di TI NO, Avv. NI RU, ha concluso insistendo per l’accoglimento del ricorso della propria assistita. 3 1.I ricorsi sono inammissibili. 2.Il ricorso di CO EO. Avverso le sentenze pronunciate ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non è consentito proporre ricorso per cassazione. Inoltre il ricorrente si limita ad affermare che la Corte di appello non ha valutato la possibilità di proscioglierlo ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., ma non indica gli specifici indicatori dell’evidenza della sua innocenza asseritamente negletti. Ed invero, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01). 3.Il ricorso di TI NO. 3.1.Il primo motivo è inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 3.2.La ricorrente, da un lato neglige gli argomenti specificamente indicati dalla Corte di appello a sostegno della ribadita condanna per il delitto associativo (che non si fondano solo sul numero di autovetture acquistate dalla ricorrente dalle società “cartiere”, ma anche su testimonianze, intercettazioni e chiamate in correità nemmeno citate nel ricorso), dall’altro affida le proprie doglianze a quanto emerge “dagli atti di causa” in tal modo sollecitando l’estensione dello scrutinio di legittimità oltre i limiti consentiti dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in assenza di denunzia del travisamento degli elementi di fatto sui quali si basa la decisione. 3.3.E’ noto che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della 4 decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01). 4.Il secondo motivo è manifestamente infondato perché assolutamente mal posto. 4.1.Non si tratta, nel caso di specie, di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado, bensì di vera e propria assenza, nel dispositivo, di pronuncia su uno dei capi di imputazione, il capo Y, in relazione al quale il Giudice aveva indicato le ragioni della condanna (non dell’assoluzione), tanto che ne aveva tenuto conto ai fini del calcolo della pena. 4.2.Ed, invero, la sentenza che sia priva, anche parzialmente, del dispositivo per omessa statuizione decisoria nei confronti dell'imputato su un capo per il quale ne sia stato disposto il rinvio a giudizio è inesistente, ed il vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato, sostanziandosi, a fronte dell'esercizio dell'azione penale in un non consentito al giudicante, vizio per sanare il quale deve procedersi ad un nuovo giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 42331 del 28/09/2023, Hyggon, Rv. 285329 - 01; Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Rv. 271710 - 01; Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Ferrari, Rv. 251027 - 01; Sez. 6, n. 8677 del 18/05/1993, Leonardi, Rv. 195995 - 01). 4.3.Correttamente la Corte di appello ha restituito gli atti al Giudice di primo grado in relazione al capo Y della rubrica. 5.Il terzo motivo è inammissibile perché non poteva essere proposto in questa sede. 5.1.La sentenza ha disposto il mantenimento in sequestro dei beni diversi dal denaro già oggetto di confisca in quanto i beni in sequestro riguardano anche il reato di cui al capo Y. 5.2.La ricorrente se ne duole ma avrebbe dovuto proporre appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., posto che il titolo di ablazione resta, per tali beni, il decreto di sequestro preventivo, non essendo la sentenza suscettibile di passare in cosa giudicata 5.3.La sentenza impugnata, infatti, non ha ordinato la confisca dei beni dei quali la ricorrente lamenta la mancata restituzione, ma ha provveduto sui beni oggetto di sequestro mantenendo il vincolo sugli stessi. Il sequestro, dunque, costituisce al momento l’unico titolo che legittima la mancata restituzione dei beni. La ricorrente avrebbe dovuto pertanto, proporre, appello ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen., nei termini (già spirati al momento del ricorso) e modi stabiliti dall’art. 310 cod. proc. pen. 5 6.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO TO GA AZ