Articolo 159 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 158Articolo 160
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
22 aprile 2006
Art. 159. (( 1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non puo' avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonche' gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, puo' essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilita' di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 puo' essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato puo' chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne puo' ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato puo' sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravita' della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi. ))
Entrata in vigore il 22 aprile 2006
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