Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 245
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che l'atto di rettifica dell'Agenzia non fosse conforme al dato normativo, poiché non aveva escluso gli impianti funzionali al processo produttivo per le unità immobiliari in questione.

  • Accolto
    Illegittima esclusione delle componenti impiantistiche dal calcolo delle rendite catastali

    La Corte ha ritenuto che gli impianti funzionali al processo produttivo dovessero essere esclusi dalla stima, come previsto dalla normativa, e che l'Agenzia avesse inizialmente errato non procedendo a tale esclusione.

  • Accolto
    Applicazione di un tasso di fruttuosità esorbitante

    La Corte ha ritenuto che il tasso di fruttuosità del 20% non fosse conforme alle previsioni normative e alla giurisprudenza di Cassazione, che stabiliscono tassi inferiori e non discrezionali.

  • Accolto
    Attribuzione di valori esorbitanti ad aree e recinzioni

    La Corte ha ritenuto che l'atto di rettifica fosse illegittimo anche sotto questo profilo, implicitamente accogliendo la doglianza.

  • Accolto
    Domanda subordinata di riduzione del valore

    La Corte ha accolto il ricorso principale, annullando l'atto impugnato, il che implica l'accoglimento della domanda subordinata di riduzione del valore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 245
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 245
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo