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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2022 depositato il 01/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022FG0035310 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento catastale 2022FG0032201 per rideterminazione della rendita catastale con procedura “ docfa “ delle unità immobiliari distinte al Indirizzo_2 e Indirizzo_3 ai fini dell'espunzione dalla stima delle componenti impiantistiche ai sensi dell'art. 1 co. 22 l. 208/2015.
Ha eccepito il difetto di motivazione, l'illegittima esclusione - dal calcolo delle rendite catastali - delle componenti impiantistiche, l' applicazione di un tasso di fruttuosità esorbitante ( pari al 20% ) e l'attribuzione alle aree ed alle recinzioni di valori anch'essi esorbitanti.
Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto o in subordine la riduzione del valore attribuito, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, ha comunicato di avere parzialmente accolto il reclamo della società con riferimento alla componente impiantistica relativa alla Indirizzo_3 ed ha chiesto il rigetto del ricorso per il resto.
All'odierna udienza, la causa viene trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società cooperativa, con due distinte procedure “ docfa” presentate rispettivamente in data 08/7/2021
( prot. n. FG0068236 ) per la Indirizzo_3 destinata al trattamento per il recupero di rifiuti inerti ed in data 13/7/2021 ( prot. n. FG0070948 ) per la Indirizzo_2 destinata al trattamento delle acque meteoriche e lo stoccaggio del percolato riveniente dai lotti adibiti a discarica, chiedeva la rideterminazione della rendita catastale. Per il saggio di fruttuosità veniva utilizzato il valore di 0,02.
Con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni “docfa” presentate dalla ricorrente.
E' opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 1 comma 21 della l. n. 208/2015 a decorrere dal 01/01/2016 la rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale -come quello in esame- è effettuata tramite stima diretta, previa esclusione dal computo dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti funzionali al processo produttivo.
Tanto premesso, l'atto di rettifica dell'Agenzia non appare conforme al dato normativo poiché, dalla stima, non sono stati esclusi gli impianti per il recupero di rifiuti inerti ( Indirizzo_3 ) e quelli per il trattamento delle acque meteoriche e lo stoccaggio del percolato ( Indirizzo_2). Eppure trattasi, pacificamente, di macchinari ed attrezzature funzionali al processo produttivo che andavano esclusi, per legge, dal valore di stima.
L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia successivamente, parzialmente emendato l'originaria erronea determinazione scorporando l'impianto di frantumazione presente sulla Indirizzo_3.
E' invece ingiustificata ed immotivata l'inclusione nella stima, degli impianti finalizzati all'attività della discarica ( Indirizzo_2) pacificamente destinati al processo produttivo.
Il saggio di fruttuosità del 20% non appare conforme alle previsioni di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142.
Si è affermato a tal proposito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25555 del 03/12/2014 ) che “ In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo senza che l'UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione. Ne consegue che l'UTE, in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell'immobile (a fondamento dell'attribuzione della rendita catastale ai sensi del d.m.
20 gennaio 1990, applicabile "ratione temporis"), non può eccedere il tasso di fruttuosità (stabilito come variabile solo fra l'1 per cento e il 3 per cento) proprio dei fabbricati ad uso industriale e pari al 2 per cento, ed applicare un differente tasso, esorbitante dalla misura massima consentita. (Fattispecie in cui era stato applicato un tasso di fruttuosità del 3% per un immobile di categoria D, mentre andava obbligatoriamente individuato nella misura fissa del 2%).
Con riferimento anche a questo aspetto, gli atti risultano illegittimi e vanno annullati.
Stante la particolare natura della controversia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2022 depositato il 01/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2022FG0035310 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento catastale 2022FG0032201 per rideterminazione della rendita catastale con procedura “ docfa “ delle unità immobiliari distinte al Indirizzo_2 e Indirizzo_3 ai fini dell'espunzione dalla stima delle componenti impiantistiche ai sensi dell'art. 1 co. 22 l. 208/2015.
Ha eccepito il difetto di motivazione, l'illegittima esclusione - dal calcolo delle rendite catastali - delle componenti impiantistiche, l' applicazione di un tasso di fruttuosità esorbitante ( pari al 20% ) e l'attribuzione alle aree ed alle recinzioni di valori anch'essi esorbitanti.
Ha chiesto quindi l'annullamento dell'atto o in subordine la riduzione del valore attribuito, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, ha comunicato di avere parzialmente accolto il reclamo della società con riferimento alla componente impiantistica relativa alla Indirizzo_3 ed ha chiesto il rigetto del ricorso per il resto.
All'odierna udienza, la causa viene trattata e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società cooperativa, con due distinte procedure “ docfa” presentate rispettivamente in data 08/7/2021
( prot. n. FG0068236 ) per la Indirizzo_3 destinata al trattamento per il recupero di rifiuti inerti ed in data 13/7/2021 ( prot. n. FG0070948 ) per la Indirizzo_2 destinata al trattamento delle acque meteoriche e lo stoccaggio del percolato riveniente dai lotti adibiti a discarica, chiedeva la rideterminazione della rendita catastale. Per il saggio di fruttuosità veniva utilizzato il valore di 0,02.
Con l'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni “docfa” presentate dalla ricorrente.
E' opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 1 comma 21 della l. n. 208/2015 a decorrere dal 01/01/2016 la rideterminazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale -come quello in esame- è effettuata tramite stima diretta, previa esclusione dal computo dei macchinari, dei congegni, delle attrezzature e degli altri impianti funzionali al processo produttivo.
Tanto premesso, l'atto di rettifica dell'Agenzia non appare conforme al dato normativo poiché, dalla stima, non sono stati esclusi gli impianti per il recupero di rifiuti inerti ( Indirizzo_3 ) e quelli per il trattamento delle acque meteoriche e lo stoccaggio del percolato ( Indirizzo_2). Eppure trattasi, pacificamente, di macchinari ed attrezzature funzionali al processo produttivo che andavano esclusi, per legge, dal valore di stima.
L'Agenzia delle Entrate ha tuttavia successivamente, parzialmente emendato l'originaria erronea determinazione scorporando l'impianto di frantumazione presente sulla Indirizzo_3.
E' invece ingiustificata ed immotivata l'inclusione nella stima, degli impianti finalizzati all'attività della discarica ( Indirizzo_2) pacificamente destinati al processo produttivo.
Il saggio di fruttuosità del 20% non appare conforme alle previsioni di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142.
Si è affermato a tal proposito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25555 del 03/12/2014 ) che “ In tema di reddito dei fabbricati a fini fiscali, il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento l'art. 29 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione del capitale fondiario, è indicato uniformemente ed autoritativamente per ciascun gruppo senza che l'UTE abbia alcun potere discrezionale nella sua individuazione. Ne consegue che l'UTE, in mancanza di contestazioni riguardanti il gruppo di appartenenza o il valore di mercato dell'immobile (a fondamento dell'attribuzione della rendita catastale ai sensi del d.m.
20 gennaio 1990, applicabile "ratione temporis"), non può eccedere il tasso di fruttuosità (stabilito come variabile solo fra l'1 per cento e il 3 per cento) proprio dei fabbricati ad uso industriale e pari al 2 per cento, ed applicare un differente tasso, esorbitante dalla misura massima consentita. (Fattispecie in cui era stato applicato un tasso di fruttuosità del 3% per un immobile di categoria D, mentre andava obbligatoriamente individuato nella misura fissa del 2%).
Con riferimento anche a questo aspetto, gli atti risultano illegittimi e vanno annullati.
Stante la particolare natura della controversia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.