Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2002, n. 3189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3189 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
3189 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPCO ITALIAN LA CORTE SUPREM DISASSAZIONE Oggetto Assicurazione per idoneità SEZIONE TERZA CIVILE al volo. Obbligo di collaborazione dell'assicurato. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9075/99 Presidente GIULIANO Dott. Angelo PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron. 7467 Consigliere Rep. 839 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Donato CALABRESE Consigliere - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig SOLE 24 ORE per diritti €1.55 SEN TENZA 6 MAR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE in persona ASSITALIA ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, 1.55 1.3000 dell'Amministratore Delegato dr. Giancarlo Giannini, CANCELLERIA elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato MAZZA' MARIO, che la difende, giusta delega in atti;
708751
- ricorrente -
contro
PO GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato OZZOLA 2001 MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato DI 1819 MARCO DANIELE, giusta delega in atti;
1 controricorrente avversO la sentenza n. 86/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione III CIVILE emessa il 22/12/1998 depositata il 14/01/99; RG.2053/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito l'Avvocato MARIO MAZZA'; udito l'Avvocato GRAZIELLA VITTORI SIMONATO (per delega Avv. Massimo Ozzola); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OS SO che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 19 maggio 1988 EP GI, sottuffi- ciale specializzato degli equipaggi fissi di volo alla base di ALE di Viterbo, stipulava con la Assitalia una polizza decennale a garanzia del rischio della perdita delle idoneità al volo e/o al servizio militare. Nell'anno 1990 il EP, sottoposto ad accerta- menti medici presso la Commissione medico militare, ri- sultava affetto da una serie di patologie ed era esone- rato dal servizio militare. Con citazione del 2 luglio 1992 il sottufficiale conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l'assicuratrice, Ą 2 per sentirla condannare al pagamento dell'indennizzo di 100 milioni oltre rivalutazione ed interessi. L'Assitalia si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che l'assicurato, in viola- zione dell'art. 4 delle condizioni di polizza non si era sottoposto alla visita medica presso i medici dell'assicurazione. Istruita la lite il tribunale di Roma rigettava la domanda dell'assicurato, ma tale decisione era, sull'appello del EP, riformata dalla Corte di ap- pello di Roma, che riteneva fondato l'appello e dovuto, da parte dell'assicuratrice, il pagamento dell'indennizzo, oltre rivalutazione e interessi e con la rifusione delle spese dei due gradi del giudizio. Contro la decisione ricorre l'Assitalia deducendo unico ma articolato motivo;
resiste la controparte con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni. Deduce l'assicuratrice ricorrente, nell'unico moti- vo: a. l'error iuris sull'interpretazione del contratto e delle sue clausole;
b. il vizio della motivazione su punto decisivo, 3 non espressamente indicato, ma desumibile dalla lettura del contesto della censura, nella errata interpretazio- ne della clausola 4 (relativa alla comunicazione alla società della verificazione del rischio assicurato). Quanto al primo aspetto della censura, si Osserva che essa attiene ad una quaestio voluntatis, e cioè ad un accertamento della volontà espressa dalle parti nel- la stipula di un contratto e della interpretazione del contratto e della sua esecuzione secondo buona fede. La Corte, esaminando le clausole contrattuali e la loro funzione, di assicurare un rischio di compromis- sione della salute del militare, in particolare per l'idoneità al volo, ha posto in evidenza (ff. 9 e SS. della motivazione):
1. che il contratto de quo era un contratto per adesione, con clausole e condizioni generali predispo- ste dall'assicuratore, sicchè la comune intenzione del- le parti andava verificata secondo i criteri della buo- na fede;
2. che dal combinato disposto tra l'art. 1 (oggetto del rischio) e l'art. 4 (denuncia di malattia) si evin- ceva che la denuncia aveva natura di onere e non di ob- bligo;
3. che l'onere di informazione dell'assicuratore stato adempiuto con la spedizione della documenta- era 4 M zione medica e le attestazioni della Commissione medica (composta da pubblici ufficiali);
4. che pertanto la clausola 4 doveva intendersi se- condo buona fede e non nel senso ritenuto dall'assicuratore di clausola di favore per la parte contrattualmente forte, che avrebbe avuto un potere di contestazione della documentazione medica militare, ob- bligando il militare a sottoporsi ad ulteriori control- li medici;
B 5. che dalla documentazione medica militare, comu- nicata dal militare chiaramente emergeva che la patolo- gia accertata per la inidoneità al volo ed al servizio militare era inclusa nel rischio assicurato (ff. 15, 16, 17 della motivaz.) sicchè appariva ingiustificata la condotta dell'assicuratrice di procrastinare о ri- fiutare il pagamento dell'indennizzo;
6. che era altresì certa la idoneità del militare al tempo della stipula del contratto. Tale valutazione delle clausole contrattuali espri- me un corretto esame delle clausole contrattuali e dell'elemento causale del contratto, in base al quale il rischio assicurato è in relazione a condizioni di salute medicalmente certe, sia al tempo della stipula che al tempo del realizzarsi del rischio. Tale certezza era documentata in modo esauriente dalla Commissione 5 medica militare e dalle sue attestazioni. Non sussiste dunque alcun vizio di motivazione, tanto meno su punto decisivo, perché la Corte ha ampia- 4 mente ed analiticamente motivato le ragioni giuridiche del proprio convincimento sull'inadempimento contrat- tuale e sulla mala fede contrattuale di parte assicura- trice. Al rigetto del ricorso segue la condanna dell'impresa assicuratrice alla rifusione delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che si li- quidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetto il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione di spese ed onorari del giudizio di cassazio- 100 120. 1027 20,66 ne, che liquida in lire 180.000 (Euro92,96, TOT 149.77 3080.74 per spese ed in lire seimilioni (Euro per onorari. Roma 24 ottobre 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE f Beth i ll лі Auper JunckeАрл и IL CANCELLIERE C1 Gina Gasol Depositata in Cancelleria oggi, nS B-2от E S IL CANCELLIERE C1 Gina Desoll 6