Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Lecce n. 2800 del 28.09/8.11.2023 Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cuna Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Orsete Manzi CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 6.3.2020, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito Parte_1
n. 359 2019 0004496379 000 notificato il 28 gennaio 2020, emesso per il pagamento della somma di
€ 21.597,18 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti dell' sul reddito eccedente CP_1
il minimale per l'anno 2013. Eccepiva la estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale e il difetto di motivazione dell'atto impugnato e chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito opposto. CP_ Si costituiva in giudizio l' rilevando che l'avviso di addebito impugnato era stato emesso sulla base dell'accertamento unificato TVM010302038, notificato all'opponente dalla Amministrazione finanziaria in data 5.08.2018, avverso il quale era stato proposto ricorso alla Commissione Tributaria
e il giudizio si era concluso con sentenza del 20.07.2020, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Concludeva per il rigetto del ricorso.
1
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola per i seguenti motivi: 1) aveva Parte_1 errato il Tribunale nell'utilizzare, ai fini della decisione, la documentazione prodotta in giudizio dall' in quanto tardiva, considerato che -nonostante la tempestiva notifica del ricorso CP_1 introduttivo presso la sede di Lecce per l'udienza fissata il 18.02.2022- l' si era costituito CP_1 CP_2 in giudizio solo l'8.10.2021, a seguito di rinnovo della notifica disposto dal Tribunale presso la sede di Roma;
2) aveva errato il Tribunale a ritenere che il termine di prescrizione quinquennale, CP_1
decorrente dal 16.04.2014, fosse stato interrotto dal verbale di accertamento TVM010302038, della cui notifica, peraltro, non era stata fornita prova sufficiente;
3) il Tribunale aveva omesso di pronunciare in merito alla dedotta violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000. Ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, la riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L' si è costituito in giudizio sin dalla fase cautelare reiterando le difese svolte nel giudizio di CP_1 primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, all'udienza del 07.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
È infondato il primo motivo di appello, con cui si censura la decisione impugnate perchè fondata su documentazione inammissibile in quanto prodotta dall' a seguito della tardiva costituzione in CP_1
giudizio, avvenuta successivamente al rinnovo della notifica del ricorso.
Sul punto vale rammentare che nel presente giudizio non si tratta di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dirette al conseguimento di prestazioni -per le quali trova applicazione il regime speciale derogatorio, valido solo per le ipotesi tassativamente indicate, per cui gli atti introduttivi dei giudizi (di cognizione, esecutivi e cautelari) vanno notificati agli uffici periferici (d.lgs. n. 269/2003, art. 44)- ma si tratta di opposizione ad avviso di addebito inerente alle
2 obbligazioni contributive e relative sanzioni, che soggiace alla regola generale tracciata dall'art. 19
c.p.c. (Cass. n. 14271/2022).
Pertanto, deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia disposto il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (inizialmente effettuata presso la sede provinciale) presso la sede legale dell' , con l'effetto che la costituzione in giudizio dell' -avvenuta in CP_1 CP_2 data 8.10.2021, nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata per il 21.10.2021- è tempestiva e la documentazione prodotta è ammissibile.
***
È infondato anche il secondo motivo di appello, con cui l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Invero, dagli atti di causa risulta che: -l'avviso di addebito n. 359 2019 0004496379 000 è stato emesso per il pagamento della somma di € 21.597,18 dovuta alla gestione commercianti a titolo di contributi eccedenti il minimale per l'anno 2013 (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte dell' ) ed è stato notificato il 28.01.2020; -l'avviso suddetto è stato emesso a seguito del verbale CP_1 di accertamento fiscale dell'Agenzia delle Entrate TVM010302038, notificato al contribuente il
5.08.2018 (cfr. verbale allegato al fascicolo di parte dell' ), avverso cui lo stesso ha proposto CP_1
ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Lecce con ricorso depositato il 14.06.2019
(per come emerge dalla sentenza della Commissione Tributaria allegata in atti).
Va ancora precisato che, sullo specifico tema del dies a quo del termine di prescrizione dei contributi a percentuale sul reddito, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato anzitutto che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (l.n. 233/90 ex art. 1, comma 4), quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
e in secondo luogo che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della l. n. 335/95, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento (cfr. tra le tante Cass. n. 5949/2020; n.13463/2017), laddove, ai sensi dell'art. 18, co. 4,
d.lgs. n. 241/97, “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Nella specie, come già detto, i contributi in relazione ai quali è stato emesso l'avviso di addebito opposto nel giudizio di primo grado sono relativi a contributi eccedenti il minimale per l'anno 2013, il cui pagamento, sulla scorta delle norme e dei principi sopra richiamati, veniva a scadenza entro il
3 16 giugno 2014 (cfr. circolare n. 74 del 6.06.2014). CP_1
Tutto ciò premesso, deve prendersi atto del principio più volte espresso dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, l'Agenzia delle Entrate svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis
(a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle CP_1
Entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' (cfr. tra le tante Cass. n. 24623/2023). CP_1
In ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte, allora, deve ritenersi che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 16.06.2014, sia stato efficacemente interrotto con la notifica del verbale dell'Agenzia delle Entrate in data 5.08.2018 ovvero in data 14.06.2019 (ove si voglia considerare data certa di conoscenza del verbale di accertamento la data del deposito del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria, per come risultante dalla sentenza della Commissione
Tributaria n. 970 del 13.01.2020, allegata in atti), e che da tale data abbia ricominciato a decorrere il nuovo termine quinquennale, ancora una volta, efficacemente interrotto dalla notifica dell'avviso di addebito in data 28.01.2020.
***
In ultimo, è infondato anche il terzo motivo di appello riferito alla omessa pronuncia circa la eccepita violazione dell'art. 7 l. n. 212/2000.
Sul punto vale evidenziare che la Suprema Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. tra le tante
Cass. n. 6672/2012) che, ai fini del contenuto minimo della cartella di pagamento (e, dunque, anche dell'avviso di addebito), il D.M. n. 321/99, agli artt. 1 e 6, richiede l'indicazione "sintetica" degli elementi di iscrizione a ruolo, non occorrendo quindi, per la regolarità del documento esattoriale, una indicazione "analitica" di quegli elementi. Nella specie l'avviso di addebito opposto contiene l'espresso richiamo all'avviso di accertamento TVM010302038, il cui contenuto era sicuramente conosciuto dall'appellante che, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado, aveva già provveduto ad impugnarlo innanzi alla Commissione Tributaria.
Per tutto quanto detto l'appello deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
4 Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 04/05/2024 da nei confronti di , avverso la sentenza del 08/11/2023 n. 2800/2023 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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