Sentenza breve 30 giugno 2025
Decreto collegiale 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 30/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 01147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2025, proposto da
FL ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Malossini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catanzaro in data 29 marzo 2025, codice pratica P-CZ/L/Q/2024/100957, con il quale è stata rigettata l'istanza presentata da FL ER in data 21 marzo 2024, volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- per quanto occorrer possa, del preavviso di rigetto emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catanzaro in data 10 marzo 2025, codice pratica P-CZ/L/Q/2024/100957;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Osservato in fatto che:
a) lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catanzaro ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per la voro subordinato, presentata da FL Barberi in data 21 marzo 2024;
b) l’unica motivazione del provvedimento risiede nel fatto che, alla data di presentazione dell’istanza, il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero era scaduto;
c) l’interessato ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale, domandando l’annullamento del diniego; ha dedotto la violazione dell’art. 24 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e delle circolari applicative; l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; la violazione dei princìpi di buona amministrazione, di ragionevolezza, proporzionalità e di favor integrationis ;
d) ha resistito il Ministero dell’Interno;
f) alla camera di consiglio del 25 giugno 2025, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Ritenuto in diritto che:
g) le censure di parte ricorrente, avverso la ritenuta rilevanza decisiva della scadenza del permesso di soggiorno al momento della presentazione della domanda di rinnovo, sono fondate, anche alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale (da ultimo: TAR Calabria - Catanzaro, Sez. II, 18 febbraio 2025, n. 344; Id. 19 maggio 2025, n. 854);
h) è stato, infatti, riconosciuto – con argomentazioni che il Collegio ribadisce – che sul punto, invero, l’azione amministrativa si è posta in contrasto con i principi della materia, come chiariti dalla giurisprudenza amministrativa, ormai orientata a ritenere che il formale superamento del termine di validità del permesso di soggiorno da convertire non possa precludere ex se la conversione del titolo (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 5 settembre 2016 n. 3884, secondo il quale «il carattere decadenziale del termine in questione non è affermato esplicitamente dalla legge; l’amministrazione ha ritenuto di poterlo desumere razionalmente dal sistema, anche per considerazioni di ordine pratico […]; la supposta natura decadenziale del termine non appare invece coerente con il sistema, dato che quest’ultimo, all’art. 5, comma 5, del t.u., impone di tenere in considerazione, in favore del rilascio del permesso di soggiorno, gli “elementi sopravvenuti” e insieme vieta di considerare preclusive le “irregolarità amministrative sanabili »; cfr. anche Cons. Stato, Sez. III, 7 giugno 2023 n. 5604);
i) applicando tali principi al particolare caso concreto oggetto di questo giudizio, se ne desume che l’amministrazione, pur dinanzi alla scadenza del permesso di soggiorno sulla cui base era stata presentata l’istanza di conversione, conservava poteri discrezionali in ordine alla valutazione dei requisiti previsti dalla legge per il rilascio del nuovo titolo invocato: valutazione dalla quale non poteva esimersi per il mero rilievo dell’avvenuta scadenza del permesso di soggiorno, tanto più che questo risultava scaduto da pochi giorni al momento della presentazione della domanda di conversione;
j) quale effetto della presente sentenza, l’amministrazione dovrà senza indugio riavviare il procedimento esaminando la posizione del ricorrente e consentendogli la partecipazione procedimentale, al fine di verificare tutti gli altri presupposti per l’eventuale conversione, senza considerare la suddetta scadenza del permesso di soggiorno al momento della presentazione della relativa domanda;
k) il ricorso è accolto, mentre le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto che la parte ricorrente ha richiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
l) quest’ultima domanda, infatti, va accolta, sussistendone tutti i presupposti, riservando la liquidazione dei compensi dovuti al difensore ad altro provvedimento, previa presentazione di apposita istanza di liquidazione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) ammette preliminarmente FL ER al patrocinio a spese dello Stato;
b) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla provvedimento emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catanzaro in data 29 marzo 2025, codice pratica P-CZ/L/Q/2024/100957;
c) compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza all’Ufficio finanziario competente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO