Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n.485/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. CARAMIA ANTONIO -c.f. ; C.F._2
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa Controparte_1 dell'avv. LANZILAO ANDREA -c.f. ; C.F._3
-parte opposta-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_2
; C.F._4
-parte opposta- all'udienza del 27/05/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con il ricorso depositato in data 27/01/2020 la parte opponente in epigrafe meglio individuata proponeva nei confronti dell' e dell' opposizione CP_2 Controparte_1 avverso l'intimazione di pagamento n.01420199019210814000 notificata in data 17/12/2019 per gli importi e per le causali specificati nelle cartelle di pagamento (n.0142007000090389000,
n.01420070091341941000, n.01420080066616254000,
n.01420090006752945000) e negli avvisi di addebito
1
n.31420130003275670000, n.31420130004268144000,
n.31420130005655359000, n.31420130005656167000,
n.31420130005657278000, n.31420150004606647000,
n.31420150005328613000, n.31420150006578752000,
n.31420160008123747000, n.31420170005951469000) elencati nello stesso atto di intimazione di pagamento, contestando l'intervenuta prescrizione quinquennale rispetto ai crediti contributivi riportati nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito, per i quali non sarebbero stati notificati né i corrispondenti titoli stragiudiziali né medio tempore alcun ulteriore atto interruttivo del decorso del termine prescrizionale.
II. - Costituitisi in giudizio, l' e l'agente della CP_2 riscossione hanno chiesto: in via pregiudiziale, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione in ragione del dedotto decorso del termine di decadenza;
nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
III. - In via preliminare, deve essere affermata la legittimazione passiva sia dell' (quale ente impositore titolare del credito CP_2 contributivo), sia dell' (quale Controparte_3 soggetto deputato alla riscossione dei crediti contributivi per conto dell' ). CP_2
III.1. - Ancora in via pregiudiziale, si ritiene che con riguardo alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato vada, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione, in quanto è decorso il termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n.46 del 1999 per spiegare opposizione avverso gli stessi titoli stragiudiziali innanzi specificati menzionati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
III.1.1. - Invero, dall'esame degli atti di causa, che non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, si evince che le notificazioni sono state eseguite
2 nei confronti della stessa parte opponente (o di un familiare convivente) nelle seguenti date:
1. cartella di pagamento n.0142007000090389000 è stata notificata in data 20/09/2007 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.3 del fascicolo dell' ; Controparte_1
2. cartella di pagamento n.01420070091341941000 è stata notificata in data 26/01/2008 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.4 del fascicolo dell' Controparte_1
);
[...]
3. cartella di pagamento n.01420080066616254000 è stata notificata in data 27/11/2008 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.5 del fascicolo dell' Controparte_1
);
[...]
4. cartella di pagamento n.01420090006752945000 è stata notificata in data 16/04/2009 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.6 del fascicolo dell' Controparte_1
);
[...]
5. avviso di addebito n.31420112000945531000 è stato notificato in data 10/10/2011 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.I del fascicolo dell' ); CP_2
6. avviso di addebito n.31420120004673826000 è stato notificato in data 08/10/2012 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.II del fascicolo dell' ); CP_2
7. avviso di addebito n.31420130003275670000 è stato notificato in data 19/11/2013 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.III del fascicolo dell' ); CP_2
8. avviso di addebito n. 31420130004268144000 è stato notificato in data 16/12/2013 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.IV del fascicolo dell' ); CP_2
9. avviso di addebito n.31420130005655359000 è stato notificato in data 09/01/2014 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.V del fascicolo dell' ); CP_2
10. avviso di addebito n.31420130005656167000 è stato notificato in data 09/01/2014 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.VI del fascicolo dell' ), CP_2
3 11. avviso di addebito n.31420130005657278000 è stato notificato in data 09/01/2014 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.VII del fascicolo dell' ); CP_2
12. avviso di addebito n.31420150004606647000 è stato notificato in data 30/10/2015 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.VIII del fascicolo dell' ); CP_2
13. avviso di addebito n.31420150005328613000 è stato notificato in data 12/11/2015 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.IX del fascicolo dell' ); CP_2
14. avviso di addebito n.31420150006578752000 è stato notificato in data 29/01/2016 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.X del fascicolo dell' ); CP_2
15. avviso di addebito n.31420160008123747000 è stato notificato in data 17/11/2016 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.XI del fascicolo dell' ); CP_2
16. avviso di addebito n.31420170005951469000 è stato notificato in data 24/11/2017 (avviso di ricevimento della raccomandata – all.XII del fascicolo dell' ). CP_2
III.1.2. - Non c'è dubbio che la perentorietà del termine per l'istaurazione del giudizio di opposizione avverso le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito è desumibile – anche in assenza di una previsione espressa in conformità all'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi – dalla funzione dagli stessi assolta, ovverosia quella di contemperare l'esigenza di tutela del diritto di difesa del privato con quella di garanzia della certezza delle situazioni giuridiche che coinvolgono la pubblica amministrazione (cfr.
Cass., Sez. Lav., Sent. n. 17978/08).
III.1.3. - È evidente, quindi, che, essendo stato depositato il ricorso soltanto in data 27/01/2020 abbondantemente oltre il predetto termine di decadenza, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione con riferimento alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sopra menzionati.
IV. - Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, occorre premettere che il precedente
4 orientamento della giurisprudenza di legittimità [Cass. Cass. Sez.
Lav., Sentenza n. 4338 del 20/12/2013, data deposito 24/02/2014] – secondo cui «a mente della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, il termine di prescrizione per la contribuzione previdenziale di che trattasi è fissato in cinque anni;
deve però considerarsi che, secondo quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n.
46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo (cfr, ex plurimis, 14692/2007; 17978/2008; 2835/2009; 8931/2011); ne consegue che, una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi;
riguardo alla quale, in difetto di diverse disposizioni (e in sostanziale conformità a quanto previsto per l'actio iudicati ai sensi dell'art. 2953
c.c.), trova applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario di cui all'art. 2946 c.c. (cfr, per arg., Cass., n.
17051/2004, in motivazione)» – è stato definitivamente superato dal successivo orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso a Sezioni Unite, che non si ha ragione di disattendere
[Cass. Sez. Un., Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 (Rv. 641632 -
01)], secondo cui «La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre
5 impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n.
335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, CP_2 dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del CP_4
d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)».
IV.1. - Ciò premesso, occorre rimarcare che, a fronte della dedotta definitività delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito per mancata opposizione nel termine di giorni 40 dalle date della loro effettiva notificazione (come comprovate attraverso la produzione di idonea documentazione da parte dell' e dell' ), il decorso del CP_2 Controparte_5 termine di prescrizione quinquennale risulta tempestivamente interrotto.
IV.2. - Invero, dopo le notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (avvenute nelle date sopra meglio specificate) sono intervenute con effetto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale, prima, l'istanza di rateizzazione accolta in data 30/11/2011 con riferimento ai titoli stragiudiziali relativi ai crediti contributivi anni 2004, 2005,
2006, 2007 e 2010 (cartelle di pagamento n.0142007000090389000,
n.01420070091341941000, n.01420080066616254000 e n.01420090006752945000; avviso di addebito n.31420112000945531000)
e l'istanza di rateizzazione accolta in data 23/04/2014 con riferimento ai titoli stragiudiziali relativi ai crediti contributivi anni 2011, 2012 e somme aggiuntive e interessi di mora anno 2006 (avvisi di addebito n.31420120004673826000,
n.31420130003275670000, n.31420130004268144000,
6 n.31420130005655359000, n.31420130005656167000 e n.31420130005657278000); successivamente, il termine di prescrizione quinquennale è stato nuovamente interrotto tempestivamente (rispetto agli stessi titoli stragiudiziali) con la notifica eseguita in data 28/11/2017 dell'atto di intimazione di pagamento n.01420179010568825000.
IV.3. - Né possono trovare accoglimento le censure di nullità e/o inesistenza delle predette notificazioni sollevate dalla parte opponente, in quanto sono state eseguite correttamente con consegna nelle mani della parte interessata o di un familiare convivente a mezzo del servizio postale, atteso che il D.P.R.
n.602 del 1973, art.26, prevede che la notificazione dei titoli stragiudiziali possa realizzarsi con varie modalità e così, tra l'altro, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi (messi comunali, agenti della polizia municipale…) ma direttamente ad opera del Concessionario "mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Trattasi, in quest'ultimo caso, della ordinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001, che all'art. 32 dispone che: "Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta…", mentre al successivo art. 39 prevede che: "Sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario, anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi e i collaboratori familiari e, se vi è servizio di portierato, il portiere" (così
Cass., Sez. 5, Sent. n. 11708/2011).
IV.4. - Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale, dopo la notificazione dell'atto di intimazione di pagamento n.01420179010568825000 intervenuta in data 28/11/2017, sarebbe decorso non prima del 28/11/2022.
IV.4.1. - Ne discende che la notificazione dell'atto di intimazione di pagamento oggetto della spiegata impugnazione ha tempestivamente interrotto di nuovo il suo decorso, in quanto è stata eseguita in data 17/12/2019.
7 IV.5. - Per le ragioni innanzi esposte, la valutazione dell'inammissibilità della spiegata opposizione per omessa opposizione delle predette cartelle di pagamento e dei predetti avvisi di addebito menzionati nell'atto di intimazione di pagamento ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori profili della domanda, che riguardano gli stessi titoli stragiudiziali.
V. - Infine, per completezza occorre evidenziare che, non essendo stato provato il pagamento delle prime sette rate scadute, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito (n.31420150004606647000,
n.31420150005328613000, n.31420150006578752000,
n.31420160008123747000 e n.31420170005951469000) inclusi nella
Definizione agevolata (“rottamazione-quater”) del 25/03/2023.
VI. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 52.000,01-260.000,00) secondo valori prossimi ai minimi in ragione della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di alcuna attività istruttoria orale – seguono la prevalente soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-rigetta integralmente l'opposizione;
-condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell' CP_2
e dell' delle spese di lite, Controparte_1 che liquida per ciascuno di essi in complessivi Euro 4.201,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA, se dovuti, come per legge.
Trani, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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