Art. 1.
Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123 , concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione, sono prorogate sino a tutto l'esercizio 1959-60.
Le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529 , modificata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1123 , concernente l'autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione, sono prorogate sino a tutto l'esercizio 1959-60.