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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4680/2024 R.G. promossa da nata in [...] il [...] e , nato in [...] il Parte_1 Parte_2 20.10.1969, entrambi residenti in [...] elettivamente domiciliati in Siena Viale P. Toselli n. 112, presso lo Studio dell'Avv. Filomena D'Amora (C.F.
), che l i rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso C.F._1 RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 chiedevano l'omologa della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.4.2014 nel Comune di Monteriggioni, che dalla loro relazione nascevano tre figli a nome: , nata Controparte_1 in Poggibonsi il 6.1.2011, nata durante la loro relazione prima di contrarre matrimonio,
[...]
nata in [...] il [...] e nata in [...] il Persona_1 Controparte_2
22.5.2008, queste ultime in costanza di matrimonio;
che nel tempo il rapporto si era gravemente deteriorato tanto da rendere difficile la prosecuzione della convivenza.
Chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni
1) I comparenti, che vivono già di fatto separati, continueranno a vivere in tal modo con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, comprensiva di mobili e suppellettili, sita in Monteriggioni (SI), Via della Libertà n. 39 condotta in locazione con contratto intestato alla Sig.ra resta assegnata Pt_1 alla medesima che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli. Il canone resterà a carico della sig.ra Pt_1 3) Considerando che le prime due figlie sono ormai maggiorenni sebbene non ancora autosufficienti, e che pertanto devono ritenersi libere come meglio credono di gestirsi i rapporti con i rispettivi genitori, si regoleranno come meglio riterranno e sentendosi libere di frequentare il padre tutte le volte che vorranno;
4) Ai sensi dell'art. 155 c.c., i ricorrenti stabiliscono che l'ultimogenita ancora minorenne venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
5) Riconoscendo la fondamentale importanza della frequentazione dei due genitori da parte della figlia minore le parti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé la figlia tutte le volte che lo desidera, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e comunque dandone avviso all'altro coniuge almeno due giorni prima;
così anche tutte le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive che la figlia trascorrerà con il padre, considerata l'età della stessa, saranno stabilite in base alle necessità e agli impegni della minore;
6) Il Sig. erserà a titolo di concorso per il mantenimento delle tre figlie l'importo di Euro Pt_2
450,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal deposito del ricorso mediante bonifico da accreditare sul conto corrente di cui la Sig.ra comunicherà le relative Pt_1 coordinate IBAN;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Ciascun coniuge provvederà, inoltre, a rimborsare all'altro, entro il mese solare successivo alla loro effettuazione, il 50% delle spese di natura straordinaria secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siena.
8) Quanto alla posizione economica e reddituale dei coniugi, il Sig. in procinto di essere Pt_2 assunto presso una struttura alberghiera mentre la Sig.ra presta attività di Pt_1 commerciante ambulante. Pertanto, i predetti si dichiarano autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richiedere somme per il loro mantenimento;
9) I coniugi si concedono, sin da ora, il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e prestano reciproco consenso al disbrigo delle formalità amministrative necessarie al rilascio od al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio della figlia minore.
10) Le parti dichiarano inoltre di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione e di aver regolato e risolto ogni questione giuridica ed economica per quanto riguarda l'aspetto economico e patrimoniale.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità ( entrambi sono cittadini stranieri ma hanno contratto matrimonio in Italia ), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambi i coniugi hanno vissuto insieme in Monteriggioni ove risultano tuttora residenti.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473-bis.51 c.p.c. dispone che la domanda “si propone … al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte” e, nel caso di specie - come detto -, le parti risultano ancora entrambe residenti in [...], all'interno del territorio del Tribunale di Siena.
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione la legge italiana, per come espressamente scelta dalle parti, ai sensi dell'art. 5 Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III), secondo cui “I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile … alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo…”.
Nel merito le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli minori.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Monteriggioni in data 10.4.2014 con atto trascritto al n. 16 parte 2 serie B per l'anno 2014
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteriggioni di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4680/2024 R.G. promossa da nata in [...] il [...] e , nato in [...] il Parte_1 Parte_2 20.10.1969, entrambi residenti in [...] elettivamente domiciliati in Siena Viale P. Toselli n. 112, presso lo Studio dell'Avv. Filomena D'Amora (C.F.
), che l i rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso C.F._1 RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2024 chiedevano l'omologa della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.4.2014 nel Comune di Monteriggioni, che dalla loro relazione nascevano tre figli a nome: , nata Controparte_1 in Poggibonsi il 6.1.2011, nata durante la loro relazione prima di contrarre matrimonio,
[...]
nata in [...] il [...] e nata in [...] il Persona_1 Controparte_2
22.5.2008, queste ultime in costanza di matrimonio;
che nel tempo il rapporto si era gravemente deteriorato tanto da rendere difficile la prosecuzione della convivenza.
Chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni
1) I comparenti, che vivono già di fatto separati, continueranno a vivere in tal modo con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, comprensiva di mobili e suppellettili, sita in Monteriggioni (SI), Via della Libertà n. 39 condotta in locazione con contratto intestato alla Sig.ra resta assegnata Pt_1 alla medesima che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli. Il canone resterà a carico della sig.ra Pt_1 3) Considerando che le prime due figlie sono ormai maggiorenni sebbene non ancora autosufficienti, e che pertanto devono ritenersi libere come meglio credono di gestirsi i rapporti con i rispettivi genitori, si regoleranno come meglio riterranno e sentendosi libere di frequentare il padre tutte le volte che vorranno;
4) Ai sensi dell'art. 155 c.c., i ricorrenti stabiliscono che l'ultimogenita ancora minorenne venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
5) Riconoscendo la fondamentale importanza della frequentazione dei due genitori da parte della figlia minore le parti stabiliscono che il padre potrà tenere con sé la figlia tutte le volte che lo desidera, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e comunque dandone avviso all'altro coniuge almeno due giorni prima;
così anche tutte le festività natalizie e pasquali e le vacanze estive che la figlia trascorrerà con il padre, considerata l'età della stessa, saranno stabilite in base alle necessità e agli impegni della minore;
6) Il Sig. erserà a titolo di concorso per il mantenimento delle tre figlie l'importo di Euro Pt_2
450,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal deposito del ricorso mediante bonifico da accreditare sul conto corrente di cui la Sig.ra comunicherà le relative Pt_1 coordinate IBAN;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) Ciascun coniuge provvederà, inoltre, a rimborsare all'altro, entro il mese solare successivo alla loro effettuazione, il 50% delle spese di natura straordinaria secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Siena.
8) Quanto alla posizione economica e reddituale dei coniugi, il Sig. in procinto di essere Pt_2 assunto presso una struttura alberghiera mentre la Sig.ra presta attività di Pt_1 commerciante ambulante. Pertanto, i predetti si dichiarano autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richiedere somme per il loro mantenimento;
9) I coniugi si concedono, sin da ora, il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti e prestano reciproco consenso al disbrigo delle formalità amministrative necessarie al rilascio od al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio della figlia minore.
10) Le parti dichiarano inoltre di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione e di aver regolato e risolto ogni questione giuridica ed economica per quanto riguarda l'aspetto economico e patrimoniale.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità ( entrambi sono cittadini stranieri ma hanno contratto matrimonio in Italia ), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambi i coniugi hanno vissuto insieme in Monteriggioni ove risultano tuttora residenti.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473-bis.51 c.p.c. dispone che la domanda “si propone … al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte” e, nel caso di specie - come detto -, le parti risultano ancora entrambe residenti in [...], all'interno del territorio del Tribunale di Siena.
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione la legge italiana, per come espressamente scelta dalle parti, ai sensi dell'art. 5 Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III), secondo cui “I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile … alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo…”.
Nel merito le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli minori.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Monteriggioni in data 10.4.2014 con atto trascritto al n. 16 parte 2 serie B per l'anno 2014
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Monteriggioni di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 24.3.2025
Il Presidente
Paolo Bernardini
Il Giudice est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi