Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/06/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5752/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Domenico Pellegrini Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Matteo Gatti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5752/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
CAMOZZINI, 4/2 A 16158 GENOVA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. Parte_2
) che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti. C.F._2
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in VIA XII OTTOBRE 2/131 16121 GENOVA presso lo studio dell''avv. Pt_3
(C.F. ), che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...] C.F._4
PARTE CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
sede di GENOVA Controparte_2
TERZA CHIAMATA NON COSTITUITA
Chiede che il Tribunale
1) Voglia disporre ex art. 9 l. 898/70 e succ. modifiche in favore della ricorrente, tenuto conto della durata del rapporto coniugale, il riconoscimento della percentuale di almeno il 60% o in quella meglio vista del trattamento pensionistico di reversibilità di cui è titolare la convenuta per effetto della morte del marito signor a far data dal gondo del decesso di Parte_4 quest'ultimo;
2) A) condannare la signora lla restituzione alla ricorrente delle somme erogate dall' a CP_1 CP_2 titolo di pensione di reversibilità di cui è titolare la convenuta per effetto del decesso del coniuge signor nella percentuale di spettanza della signora a Persona_1 Parte_1 far data dal giorno del decesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata
2 B) condannare l' ricalcolato l'importo della pensione di reversibilità riconosciuto in seguito al CP_2 decesso del signor e spettante ai coniugi superstiti, provvedere alla Persona_1 liquidazione delle somme spettanti alla ricorrente, a far data dal decesso dello stesso nella percentuale di sua spettanza oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3 Ordinare all' di erogare a far data dall'emananda decisione, alla NOa la CP_2 Parte_1 quota percentuale di pensione di reversibilità riconosciuta in seguito al decesso del signor
Persona_1
Seguono istanze istruttorie
Vinte le spese.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, per i motivi di cui in narrativa ed in forza delle norme meglio viste e ritenute, in via principale, rigettare tutte le domande svolte dalla ricorrente NOa nel proprio Parte_1 ricorso ex art. 9 e ss. L. 898/1970 in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto e in diritto sia in punto an debeatur che in punto quantum debeatur e comunque non provate;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte ricorrente in punto an debeatur, riconoscere alla NOa una quota della pensione di Parte_1 reversibilità spettante al coniuge superstite del Sig. non superiore al 10% dell'importo Persona_1 pieno previsto per legge della suddetta pensione, ponendo comunque qualsivoglia esborso a tale titolo, anche in via retroattiva e di conguaglio, a carico esclusivamente dell' e non della NOa e CP_2 CP_1 senza intaccare in ogni caso la quota attuale e futura di detta pensione di spettanza di quest'ultima. in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, anche forfettarie, oltre CPA ed IVA come per legge”.
seguono istanze istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 05.06.2024 la signora allegava che in data 20.12.1970 Parte_1 aveva contratto matrimonio in Tiglieto (GE) con il sor che dall'unione Persona_1 non sono nati figli;
che con Sentenza n. 2536 del 07.07.1994 questo Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi;
che ivi era previsto che il marito versasse in favore della moglie un assegno di £ 250.0000 mensili;
che i coniugi divorziavano come da Sentenza n. 411 del 11.02.1998 ove veniva confermata la somma prevista in sede di separazione, ma chiaramente a titolo di assegno divorzile;
che il signor n data 27.06.1998 contraeva nuovo matrimonio con Persona_1 la signora che il predetto ha cessato la propria attività lavorativa Controparte_1 presso maturando il diritto alla pensione;
che il predetto decedeva in data CP_3
16.01.2019; che la signora beneficia del trattamento di reversibilità in quanto coniuge CP_1 superstite;
che il relativo importo tuttavia non è noto. Tutto ciò premesso, la signora Pt_1 formulava le domande di cui in epigrafe.
Con comparsa del 27.09.2024 si costituiva la signora allegando che la relazione CP_1 con il signor era iniziata ben prima della celebrazione del matrimonio e Persona_1 precisamente nel 1981, quando il predetto, pur coniugato con la NOa aveva lasciato Pt_1 la casa coniugale e si era trasferito presso l'abitazione della propria madre a Tiglieto (GE), Loc. Bacini, in Via Caduti di Tutte le Guerre n. 94, ove aveva iniziato una prima fase di convivenza con la NOa che dal 01/10/1983, il NO andava a risiedere con CP_1 Persona_1 quest'ultima a Tiglieto (GE), in Case Sparse Montecalvo 23/A; che la predetta, pur abitando insieme al NO dal 01/10/1983, acquisiva la residenza presso tale indirizzo in Persona_1 data 27/07/1984; che la coppia, poi, a partire dal 08/04/1988, si trasferiva in Genova, in Via Briscata 28/20, ove ancora oggi risiede la convenuta;
che la permanenza del vincolo matrimoniale tra la NOa e il NO non aveva compromesso la solidità del Pt_1 Persona_1 rapporto tra quest'ultimo e la signora tanto che, in data 29/07/1987, nasceva il figlio CP_1 della coppia, che la signora aveva, di fatto, accettato Persona_2 Pt_1
l'allontanamento del marito dalla casa coniugale, come rilevato anche nella sentenza di separazione: “[…] il comportamento della moglie (la quale né negli scritti difensivi né davanti al G.I. ha, neppure genericamente, contestato la situazione matrimoniale descritta dal marito al Presidente) in tutti gli anni della separazione di fatto che hanno preceduto la presentazione del ricorso, comportamento di totale acquiescenza di fronte all'allontanamento del marito, denota indubbiamente l'inesistenza di quell'affectio maritalis da parte della che sola può alimentare la convivenza coniugale” (vds. pag. 4 Sentenza Pt_1
Tribunale di Genova n. 2536 del 08/07/1994); che, pertanto, nel momento in cui venne emessa la sentenza di separazione dei coniugi, la signora ed il signor erano già Pt_1 Persona_1 separati di fatto da circa dodici anni, durante i quali il predetto aveva convissuto stabilmente con la convenuta da cui aveva avuto un figlio;
che circostanza viene riportate sia nella sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Genova in data 08/07/1994, sia in quella di divorzio pronunciata dal medesimo Tribunale in data 11/02/1998; che nella prima pronuncia si dà atto che
“[…] le affermazioni dei coniugi, lo stato di separazione che di fatto vigeva da diversi anni prima della presentazione del ricorso, il comportamento tenuto dalle parti nel corso del procedimento fanno ritenere l'esistenza del requisito dell'intollerabilità della convivenza”, mentre nella seconda si dà atto che “in effetti entrambi i coniugi in sede di comparizione personale nel corso del procedimento hanno ammesso concordemente di essersi separati di fatto sin dal 1982” e che “il ha costituito da svariati anni un Persona_1 nuovo nucleo familiare ed ha avuto nel 1987 un figlio dalla sua compagna”; che pertanto è pacifico che il NO e la prima moglie fossero già separati di fatto almeno dal 1982; che vi è Persona_1 dunque uno lasso di tempo di circa diciassette anni che differenzia la durata legale del matrimonio tra la NOa e il NO (dal 20/12/1970 all'11/02/1998) e la durata Pt_1 Persona_1 effettiva della loro convivenza matrimoniale, terminata dopo undici anni dalla celebrazione del matrimonio;
che a tale lasso di tempo corrisponde la concomitante convivenza della coppia formata dalla NOa dal NO iniziata non appena quest'ultimo ha CP_1 Persona_1 lasciato la casa coniugale e protrattasi per diciassette anni, sino alla celebrazione del matrimonio;
che nel corso di tale convivenza more uxorio è nato il figlio della coppia;
il loro matrimonio è stato poi celebrato il 27/06/1998, non appena intervenuta la sentenza di divorzio ed è durato fino alla morte del signor avvenuta il 16/01/2019; che la signora ha quindi ha Persona_1 CP_1 trascorso trentasette anni della propria vita con il NO che ha anche assistito Persona_1 essendo affetto da un cancro insorto nel 2018 e fino al suo decesso;
che pertanto la separazione di fatto dei coniugi è intervenuta dopo soli undici anni di matrimonio e ha comportato la cessazione di qualsivoglia rapporto tra gli stessi per i successivi diciassette anni;
che la signora Pt_1 non ha mai svolto attività lavorativa neanche durante gli anni della “separazione di fatto”; che il Tribunale solo alla luce della disponibilità del NO ha disposto un assegno in Persona_1 favore della signora pari a £ 250.000 mensili, oggettivamente esiguo in proporzione al Pt_1 reddito percepito all'epoca dal NO he, nel 1989, era di £ 57.759.000, somma poi Persona_1 confermata in sede di divorzio;
che ad oggi la predetta percepisce i redditi indicati nella documentazione fiscale prodotta nonché è titolare di un rilevante patrimonio immobiliare, consistente in ben sette immobili siti nel Comune di Masone (GE); che la carriera lavorativa del NO ha subìto un notevole miglioramento nel periodo successivo al divorzio Persona_1 dalla NOa d in particolare a partire dal 2002, anno in cui ha iniziato a svolgere la Pt_1 propria attività in guadagnando una cifra superiore rispetto allo stipendio percepito CP_3 negli anni precedenti al divorzio;
che la signora non beneficia della pensione di CP_1 reversibilità nella sua interezza, in quanto dopo la morte del marito intervenuta nel 2019, è entrata a far parte del consiglio di amministrazione della società fondata dal marito nel 2002 CP_3
e di cui il figlio è amministratore delegato e per tale qualifica percepisce un emolumento come da DDRR prodotte e conseguente decurtazione della pensione di reversibilità attualmente ammontante ad € 699,56 con decorrenza da agosto 2024.
All'udienza del 29.10.2024 sono state sentite le parti le quali hanno reso le seguenti dichiarazioni:
“La sinora dichiara: il matrimonio è stato celebrato nel 1970 e poi la separazione giudiziale, Pt_1 come da sentenza del 1994. Mio marito andava e veniva quindi lui si assentava da casa per dei periodi più o meno lunghi anche per il suo lavoro. Lui lavorava sulle navi ogni tanto partiva per lavoro. Ultimamente come assegno divorzile prendevo euro 190,00 circa mensili. Io ho una pensione di euro 470,00 io ero coadiutrice dei miei genitori che avevano un negozio. Vivo nella casa che ho ereditato dai miei genitori e vi abito da sola. Ho due appartamenti a Masone che sono sfitti da molti anni perché ho dovuto affrontare dei lavori e poi gli inquilini non pagavano. L'altro era già sfitto. Avrei intenzione di affittarli se capiterà l'occasione. I miei genitori mi hanno lasciato un po' di risparmi, altrimenti, chiaramente, non potrei vivere solo con la pensione. Poi sono proprietaria di un negozio sempre a Masone che è chiuso da moltissimi anni, poi c'è un appartamentino sopra e anche quello è sfitto da anni e poi ho questo appartamento dove come detto gli inquilini non mi pagavano l'affitto e infine ho due garage che sono occupati dal marito di una mia amica che ha problemi di salute e lo usa senza che io tragga un canone perché ha fatto l'impianto elettrico.
LC
La convenuta dichiara: faccio presente che la convivenza con il signor è iniziata nel 1981 e Persona_1 abbiamo avuto una figlia che è nata nel 1986 e che purtroppo è mancata e poi un figlio che è nato nel 1987. Mio marito ha deciso di lasciare la casa ex coniugale alla morte del padre e da quel momento abbiamo iniziato a vivere assieme e non è più tornato dalla moglie, era il 1981/82. Andava fuori per lavoro ma non era un marittimo, aveva un'attività in proprio e seguiva le navi ed i dipendenti che aveva. A volte faceva delle trasferte, ma sono certa ed escludo che sia mai più tornato dalla ex moglie. nel 1986/87 abbiamo comprato la casa dove vivo tuttora ed è stata intestata a me mentre il mutuo era intestato a lui perché io non lavoravo. Poi ho ripreso a lavorare dopo diversi anni nell'azienda che abbiamo costituito con mio marito nel 2000. Era un'azienda che si occupava di riparazioni navali. Io lavoro ancora e prendo un emolumento per l'attività che sto tuttora svolgendo in azienda e sono euro 1.800,00 al mese. Ora nell'azienda ci siamo io e mio figlio. Sulla casa il mutuo è finito e vi abito io. Per come ho ricostruito io, la pensione che mio marito prenderebbe adesso sarebbe di euro 1.740,00 circa e la reversibilità è il 60%”
***
Quanto al merito della domanda, vista la documentazione prodotta si rileva in particolare che:
- con sentenza n. 411/1998 emessa in data 11.02.1998 questo Tribunale di Genova ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Tiglieto (GE) in data 20/12/1970 tra la NOa e il NO riconoscendo in favore della prima Parte_1 Persona_1 un assegno divorzile pari ad £ 250.000 oltre a rivalutazione Istat;
- pertanto, al momento della morte del NO avvenuta in data 16/01/2019, la Persona_1
NOa era titolare di assegno divorzile;
Parte_1
- la NOa non è passata a nuove nozze;
Parte_1
- il NO era beneficiario di pensione da lavoro erogata da e la NOa Persona_1 CP_2
in qualità di coniuge superstite, ha chiesto ed ottenuto il riconoscimento della CP_1 quota di reversibilità.
In questo quadro, sussistono i presupposti di cui all'art. 9, co. III della Legge n. 898/1979 per il riconoscimento in favore della NOa di una quota della pensione di reversibilità Pt_1 dell'ex coniuge NO Persona_1
Per quanto riguarda la determinazione del quantum della ripartizione, le ricorrenti hanno formulato le conclusioni di cui in epigrafe.
Come è noto, ai fini della ripartizione dovrà farsi riferimento, oltre ai criteri dettati dalla norma sopra richiamata, anche ai criteri correttivi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità quali la durata effettiva della convivenza matrimoniale, l'entità dell'assegno divorzile, le condizioni economiche delle parti e la vicinanza al de cuius prima della sua morte: l'art. 9, co. III della Legge n. 898/1970, nel testo novellato dall'art. 13 della Legge n. 74/1987, riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato, prevede espressamente come parametro di riferimento la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, dalla cui valutazione il Giudice non può quindi prescindere.
La Corte Costituzionale, però, con sentenza interpretativa di rigetto n. 419/1999 ha ritenuto che il criterio prevalente della durata del rapporto debba essere opportunamente corretto e mitigato attraverso la considerazione di altri criteri perequativi, non potendo ridursi l'apprezzamento del giudice ad un mero calcolo aritmetico che, in tal caso, avrebbe ben potuto essere operato direttamente dall'ente che eroga la pensione.
In tale ottica, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di individuare dei criteri correttivi che possono essere valutati in vario modo in relazione alla particolarità del caso concreto, come la durata dei rapporti prematrimoniali, l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e le condizioni economiche dei due aventi diritto attesa la finalità solidaristica, propria del trattamento pensionistico: ovviamente non tutti devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (cfr. per tutte Cass. n. 1627/2004).
Nel caso in questione, il matrimonio della ricorrente con il NO è Persona_1 durato poco meno di 24 anni, tenendo conto del periodo compreso dalla data del matrimonio del 20.12.1970 fino alla sentenza di separazione del 08.07.1994, mentre il matrimonio con la signora durato poco meno di 21 anni, dal 27.06.1998 fino al decesso del predetto avvenuto in CP_1 data 16.01.2019.
In questa situazione, un'applicazione rigorosa del criterio matematico riferito alla durata dei matrimoni porterebbe ad una ripartizione in senso favorevole alla signora CP_1
Occorre peraltro considerare da un lato l'importo relativamente esiguo dell'assegno divorzile riconosciuto alla prima moglie e dall'altro il raffronto fra le condizioni economico-patrimoniali delle parti, da cui emerge una condizione migliore per la coniuge superstite quanto ai redditi percepiti, dovendo però tale elemento essere bilanciato anche dai rispettivi impegni familiari, dalla mancanza di patrimonio immobiliare di cui è invece titolare la coniuge divorziata che tuttavia, come detto percepisce un reddito mensile nettamente inferiore rispetto a quello della signora entrambe, infine, sono prive di oneri alloggiativi. CP_1
In questo quadro, ritiene il Collegio di ripartire la pensione di reversibilità nella misura del 50% ciascuna.
Quanto alla decorrenza, si osserva brevemente quanto segue.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 158/1998 resa a Sezioni Unite ha sancito che il regime fissato dall'art. 9 della Legge sul divorzio “si uniforma alla disciplina positiva dettata dai vari ordinamenti previdenziali in tema di trattamento di reversibilità al coniuge superstite” sicché il trattamento di reversibilità ha il suo fondamento ed il suo presupposto non già in una situazione di vivenza a carico del pensionato o di stato di bisogno, ma nell'incidenza dell'apporto (diretto od indiretto) di ciascuno dei coniugi alla formazione non solo del patrimonio comune ma anche a quello dell'altro coniuge e nel conseguente diritto del coniuge superstite al trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla sorte del rapporto matrimoniale.
Da ciò discende che il diritto al trattamento sorge nel coniuge divorziato in via autonoma ed automatica nel momento della morte del pensionato in forza di una aspettativa maturata nel corso della vita matrimoniale, insuscettibile d'essere vanificata dal successivo decorso degli eventi relativi al rapporto matrimoniale. Il diritto in esame non è pertanto la continuazione, mutato il debitore, del diritto all'assegno divorzile del quale era titolare, ma è un autonomo diritto - di natura squisitamente previdenziale - collegato automaticamente alla fattispecie legale, prescindendo da ogni pronunzia giurisdizionale che, ove necessaria, ha natura meramente dichiarativa (v. Cass. n. 146/1988, 2003/1990, 7079/1990, S.U. 5939/1991, 4897/1992, 13041/1992, 9528/1994; v. anche Corte Costituzionale, 7 luglio 1988 n. 777 e 17 marzo 1995 n. 87)”.
In altre parole, la normativa in esame ha introdotto, quale nuovo soggetto titolare di quel trattamento, il coniuge divorziato al quale ha esteso integralmente il trattamento previsto per il coniuge superstite sempre che sussistano gli ulteriori requisiti della titolarità dell'assegno di divorzio, del mancato passaggio a nuove nozze e della preesistenza alla sentenza di divorzio del rapporto da cui trae origine il diritto dell'ex coniuge alla pensione.
Da ciò si impone l'affermazione del principio che il coniuge divorziato è titolare di un autonomo diritto al trattamento di reversibilità che l'ordinamento attribuisce al coniuge sopravvissuto, solo che questo diritto, potenzialmente all'intero trattamento, è limitato quantitativamente dall'omologo diritto spettante al coniuge superstite. Quindi, sia il coniuge divorziato che quello superstite sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità e ciascuno di questi diritti è autonomo (perché non deriva dall'altro, né sussiste nei confronti dell'altro) e concorre in pari grado con quello dell'altro: in questo senso è, appunto, un diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
Circa il momento in cui sorge tale diritto in capo al coniuge divorziato la Corte di Cassazione ha ritenuto che ove l'Ente abbia già corrisposto i ratei di pensione in favore del coniuge superstite non può essere esposto al rischio di dover duplicare i pagamenti, sicché l'attribuzione della quota di pensione avrebbe dovuto avere effetto solo dalla data di pronunzia del provvedimento camerale di natura chiaramente costitutiva ovvero gli arretrati avrebbero dovuto essere posti solo a carico del coniuge superstite che nel frattempo li aveva percepiti per intero e non pro quota, essendo evidente che, trattandosi di attribuzione di una quota di pensione di reversibilità, l'Ente non potesse considerarla cogente se non in presenza di un provvedimento camerale di natura costitutiva e, quindi, dalla data della sentenza del Tribunale (v. Cass. n. 9528/1994).
Successivamente, però, la Corte, mutando il proprio orientamento, ha stabilito invece che la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità fra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato, avendo carattere costitutivo, ha efficacia ex nunc salvo che la legge non disponga diversamente.
L'art. 9 della Legge sul divorzio nell'estendere al coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al giudice la ripartizione di essa fra ex coniuge divorziato e coniuge superstite, non ne ha modificato la decorrenza che è rimasta quella stabilita dalle singole leggi pensionistiche, da ritenersi implicitamente richiamate. Ne deriva che la decorrenza del trattamento di reversibilità nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore, in conformità di quanto stabilito da tali leggi, alle quali deve conformarsi il disposto della sentenza che ripartisce detto trattamento.
Nel caso di specie, trattandosi di pensione INPS, troverà applicazione l'art. 5 del D. Lgs. Luog. 18 gennaio 1945 n. 39 “la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o del pensionato”. (v. Cass. n. 15837/).
In osservanza a tali consolidati principi, sia al coniuge superstite (NOa che all'ex CP_1 coniuge divorziato (NOa spetta un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, Pt_1 nel caso di specie riconosciuto nella misura del 50% ciascuna, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso del pensionato.
Essendo pacifica e comunque documentata in atti la corresponsione della pensione di reversibilità in favore della vedova NOa decorrere dal 01/02/2019 (mese successivo al decesso CP_1 del NO , anche nei confronti della ricorrente la pensione di reversibilità spetta Per_1 necessariamente dalla medesima data, con gli arretrati, nella misura del 50% e con gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda e fino al saldo. Non spetta invece la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
L' dovrà quindi pagare alla ricorrente quanto a lei spettante in base alla ripartizione delle CP_2 quote stabilite con la presente sentenza e potrà poi recuperare dalla NOa e somme CP_1 eventualmente versatele in eccesso.
La natura necessaria della presente pronuncia costitutiva giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa
DICHIARA il diritto della NOa all'attribuzione della reversibilità della Parte_1 pensione INPS del NO nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1 in Genova in data 16/01/2019 nella misura del 50% a decorrere dall'01/02/2019, e per l'effetto
CONDANNA l' al versamento della quota sopra indicata a decorrere dall'01/02/2019, oltre CP_2 interessi legali dalla data delle singole scadenze al saldo;
DICHIARA integralmente compensate le spese processuali fra le parti.
Si comunichi.
Genova, lì 06/05/2025
Il Giudice Delegato Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Domenico Pellegrini