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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/06/2021, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 00456/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 456 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan e Alessandro Michielan, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Michielan in Mogliano Veneto, Via Matteotti n. 20/1, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Sartorato e Samantha Girardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Samantha Girardi in Treviso, viale Fratelli Cairoli n. 15, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento in parte qua, previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera di -OMISSIS-, immediatamente dichiarata esecutiva, relativa alla “ -OMISSIS- ”, nella parte concernente la “presa d'atto” di comportamento omissivo ed inerte, asseritamente illegittimo, nella gestione del procedimento amministrativo comunale per il -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale ed endoprocedimentale, ivi compresi i pareri resi dai Responsabili comunali dei Servizi competenti nonché della successiva nota comunale del-OMISSIS-di contestazione degli addebiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo RI e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso non pare suscettibile di accoglimento, stante l’apparente non immediata lesività degli atti impugnati;
Considerato altresì che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti della responsabilità del ricorrente pare riservata al giudice competente per la causa di merito;
Considerato che i profili attinenti alla tutela del diritto alla riservatezza paiono essere oggetto della giurisdizione del giudice ordinario;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto che per la peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo RI | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.