Articolo 72 della Legge 18 giugno 2009, n. 69
Articolo 71
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5 agosto 2009
Art. 72. (Clausola di salvaguardia) 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti 'nella presente legge nell'esercizio delle potesta' loro attribuite dallo statuto di autonomia.
Entrata in vigore il 5 agosto 2009
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