Decreto cautelare 21 febbraio 2023
Sentenza breve 5 aprile 2023
Ordinanza cautelare 26 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9791 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09791/2025REG.PROV.COLL.
N. 04980/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4980 del 2023, proposto dal signor EO SC in proprio e quale titolare della Ditta “EOCar di EO SC”, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Grattacaso, SC Avagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Gregorio Magno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato SC Armenante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Teknoreti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno n. 00765/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Gregorio Magno e di Teknoreti S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. LU RA e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 138 del 8.03.1994, il signor EO SC ha ricevuto in assegnazione il lotto A3 in Area PIP e, in esecuzione di questa delibera, è stata sottoscritta una convenzione (rep. n. 153 del 18.07.2001), che disciplinava le modalità di utilizzo del lotto.
Il signor EO SC ha utilizzato il lotto assegnato per stoccaggio e logistica di materiali appartenenti alla ditta EOCar di cui è titolare.
Il 02.04.2020 ha presentato una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un capannone artigianale da adibire ad officina meccanica, ai sensi dell'art. 10 DPR 380/2021 che otteneva il parere favorevole dall'ufficio competente.
In data 22.11.2022, ha ricevuto una comunicazione di accertamento e verifica sullo stato di utilizzo del lotto, con cui veniva invitato a regolarizzare il versamento dei tributi dovuti nei confronti del Comune e a depositare la documentazione integrativa necessaria per ottenere le autorizzazioni necessarie per l'utilizzo del lotto assegnato.
Il 16.12.2022, ha richiesto la rateizzazione del Canone P.I.P. richiesto dal Comune di San Gregorio Magno. Il Responsabile Tributi, con provvedimento del 21.12.2022, lo ha autorizzato al pagamento della somma dovuta in 48 rate mensili, a partire dalla data di accoglimento della richiesta. Seguiva il pagamento dei bonifici relativi alle prime due rate.
Il 27.01.2023, il settore Area Tecnica del Comune di San Gregorio Magno ha pubblicato nell'Albo Pretorio il Decreto Dirigenziale n. 8/2023, con il quale veniva dichiarata la decadenza dall’assegnazione, in favore dell’appellante, del lotto 3, individuato come A3, in area PIP e la contestuale risoluzione di diritto della convenzione sottoscritta in data 18.07.2001.
Con il suddetto provvedimento di decadenza veniva contestato che:
- il lotto non sarebbe stato mai utilizzato in conformità al programma di investimento originario;
- i numerosi solleciti del Comune - affinché la ditta interessata avviasse l'attività produttiva prevista nel programma di investimento - non avrebbero avuto esito;
- erano ampiamente decorsi i termini imposti dalla convenzione per l’attuazione del programma di investimento e/o realizzazione delle opere;
- non erano state versate al Comune le somme dovute in relazione all'assegnazione del lotto.
Il signor EO SC ha adito il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, per chiedere l’annullamento del Decreto Dirigenziale n. 8/2023, deducendo:
- il difetto di motivazione e la violazione del giusto procedimento in relazione agli artt. 6 e 10 comma 1 lett. b) della legge n. 241 del 1990 in relazione alla documentazione integrativa trasmessa ma non valutata dal Comune;
- eccesso di potere in quanto la motivazione offerta risulterebbe manifestamente illogica e contraddittoria rispetto alle emergenze documentali ed istruttorie.
Il T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sez. II, con sentenza n. 765/2023 ha respinto il ricorso per le seguenti motivazioni:
- il ricorrente non risulta aver provato - ai sensi dell’art. 64, comma 1, cpa - di aver tempestivamente insediato l’attività produttiva prevista dall’originario programma di investimento, in funzione della quale ha conseguito l’assegnazione del lotto n. A3;
- la relazione istruttoria del 10.01.2023 dell’Ufficio Tecnico Comunale di San Gregorio Magno attesta che il menzionato lotto n. A3 non è stato a tutt’oggi sottoposto ad alcun intervento edilizio da parte dell’assegnatario, il quale non ha dato avvio ad alcuna attività produttiva, così frustrando la stessa causa costitutiva del diritto di superficie concesso in suo favore;
- il sequestro preventivo dell’area, disposto il 16.02.2023 dalla Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di Buccino per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, comprova l’improprio utilizzo della stessa finora tenuto;
- il ricorrente ha presentato istanza di rilascio del permesso di costruire soltanto in data 2.04.2020 e ha predisposto il business plan soltanto in data 21.12.2022, a conferma della sostanziale inerzia protrattasi dalla stipula della convenzione in data 18.07.2001;
- risultano ampiamente scaduti i termini di presentazione della domanda di rilascio del titolo abilitativo e di ultimazione dei lavori di realizzazione dello stabilimento produttivo sull’area PIP assegnata, fissati, rispettivamente, in 6 mesi e 3 anni dall’art. 2 della convenzione;
- legittimamente il Comune ha ravvisato gli estremi per la dichiarazione di decadenza in applicazione dell’art. 2 della convenzione;
- è inammissibile altresì il motivo di censura dedotto avverso l’ulteriore rilievo incentrato sulla morosità nel versamento dei canoni PIP, stante la natura plurimotivata del decreto n. 8/2023.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello il signor EO SC per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Gregorio Magno e la Teknoreti s.r.l. - già presente ed operante nell’area PIP ed interessata alla assegnazione del lotto in contestazione - per resistere all’appello, concludendo per la sua reiezione nel merito, con conferma integrale della sentenza appellata, essendo evidente il grave ed ingiustificato ritardo in cui era incorso l’appellante nella attuazione della convenzione.
Con ordinanza n. 2609 del 26 giugno 2023 il Collegio ha respinto la domanda cautelare proposta dall’appellante osservando che: “ non sussistono elementi di fondatezza idonei a formulare una prognosi favorevole circa l’esito del giudizio in ragione del lungo lasso di tempo in cui si è protratto l’inadempimento agli obblighi convenzionali che appare circostanza dirimente anche rispetto alla allegata indeterminatezza degli elementi integrativi richiesti dal Comune nell’ambito del procedimento finalizzato alla adozione del provvedimento di decadenza ed ai profili di contraddittorietà o di contrasto con l’obbligo di buona fede lamentati dall’appellante. ”.
Alla udienza pubblica del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di memorie conclusive e di replica con cui le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive.
L’appello è infondato.
Il signor EO SC in particolare ha dedotto sei seguenti motivi di appello:
1. Con il primo motivo lamenta: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241/1990. violazione degli artt. 2, 3, 41, 97 della costituzione. violazione degli artt. 1218, 1123, 1176 e 1375 e ss., cc.; artt. 3, comma 6 bis, d.l. n. 6/2020 e 8, comma 4, lett. c), del d.l. 76/2020; eccesso di potere. erronea determinazione e falsità dei presupposti in fatto e in diritto. violazione del principio del clare loqui da parte della p.a.; error in procedendo: violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., del principio del giusto processo e del divieto di integrazione della motivazione in sede processuale ”.
Lo schema della convenzione non sarebbe stato approvato dal Consiglio Comunale, con conseguente illegittimità della decadenza disposta. Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, l'inadempimento agli obblighi di una convenzione può comportare il ricorso ai rimedi civilistici previsti dall'articolo 11, comma 2 L. 241/1990. La decadenza, come sanzione, può essere applicata solo se prevista nel modello di convenzione approvato dal Consiglio Comunale e per obblighi strettamente funzionali agli obiettivi di politica economica e territoriale.
Il vizio riscontrato riguarda la condizione stessa dell'esercizio del potere di decadenza, che dovrebbe essere rilevabile d'ufficio. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza del potere di decadenza in capo alla Pubblica Amministrazione resistente e - constatato che lo schema di convenzione non era stato adottato dal Consiglio Comunale - dichiarare la nullità del provvedimento per mancanza di un requisito fondamentale.
Il motivo è inammissibile in quanto proposto per la prima volta nel grado di appello, in violazione del divieto dei c.d. nova ai sensi dell’art. 104 c.p.a..
In primo grado infatti il Signor EO si è limitato a contestare:
- di avere adempiuto – contrariamente a quanto riportato nel provvedimento di decadenza - a tutto quanto richiesto con la nota comunale n. 9789/2022, attraverso il deposito della documentazione integrativa nonché la rateizzazione ed il pagamento del tributo dovuto, come da bonifici allegati;
- avendo il comune omesso di considerare le iniziative assunte e gli adempimenti posti in essere, sarebbe incorso in un difetto di istruttoria, violando l’art. 6, comma 1, lett. e) della legge n. 241 del 1990; inoltre il provvedimento di decadenza sarebbe anche affetto da difetto di motivazione in relazione alle integrazioni documentali ed agli adempimenti trasmessi dopo la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, in violazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990.
E’ dunque evidente che il primo motivo di appello, incentrato su di una presunta carenza di base legale del provvedimento di decadenza, sia inammissibile perché nuovo rispetto ai motivi di ricorso.
Osserva ancora il Collegio che non è nemmeno configurabile un motivo di nullità della convenzione - come tale rilevabile d’ufficio - nella parte in cui ha previsto una ipotesi di decadenza non contemplata nella delibera giuntale n. 242/bis del 1993 di approvazione dello schema di convenzione, poiché tale discordanza non configura alcuna delle ipotesi di cui all’art. 1325 c.c., applicabile in forza del richiamo contenuto nell’art. 11, comma 2 della legge n. 241 del 1990, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, essendo la convenzione in parola riconducibile allo schema dell’accordo sostitutivo di provvedimento.
Né è configurabile una ipotesi di difetto assoluto di potere, atteso che il Comune è certamente titolare del potere di concludere la convezione attuativa del provvedimento di assegnazione del lotto in ara PIP e, l’eventuale previsione di clausole illegittime, configura, al più, una ipotesi di cattivo esercizio e non di carenza di potere e, tanto meno, di difetto di attribuzione, unica ipotesi, quest’ultima, suscettibile di generare una ipotesi di nullità, secondo il più recente indirizzo del giudice amministrativo e della Corte di Cassazione.
In ogni caso, secondo quanto eccepito dalla difesa comunale, lo schema di convenzione è anche conforme alle previsioni del PIP, approvato con le delibere consiliari n. 146, 148 e 149 del 1993 sicchè non è neppure in astratto configurabile un vizio della convenzione.
2. Con il secondo motivo ha dedotto: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 2, 3, 41, 97 della costituzione. Violazione degli artt. 1218, 1123, 1176 e 1375 e ss., cc.; artt. 3, comma 6 bis, d.l. n. 6/2020 e 8, comma 4, lett. c), del d.l. 76/2020; eccesso di potere. erronea determinazione e falsità dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione del principio del clare loqui da parte della p.a ”.
Il comportamento tenuto dal Comune nel corso dell’istruttoria sarebbe stato contraddittorio, reticente e non ispirato all’obbligo del clare loqui .
Ed infatti dapprima, con la comunicazione di avvio del procedimento del 05.08.2022, il Comune, ritenendo di dover accertare le modalità di utilizzo del detto lotto, si limitava a chiedere chiarimenti.
A tale nota replicava l’appellante rappresentando difficoltà personali e le iniziative in corso.
Con la successiva nota del 20.10.2022 il Comune comunicava l’avvio del procedimento di decadenza e invitava contraddittoriamente l’appellante a presentare entro 30 giorni la documentazione prescritta per ottenere le autorizzazioni necessarie per l’utilizzo del lotto, senza specificare quali documenti fossero indispensabili, né prospettava alcuna decadenza in caso di documentazione inidonea o insufficiente. Inoltre, non venivano motivate le ragioni dell’inidoneità della documentazione. In ogni caso con riferimento alla decadenza quale misura sanzionatoria, occorre verificare - ai fini dell’integrazione dei presupposti - la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, elementi che non ricorrono nel caso di specie in quanto l’appellante, semplice meccanico, non conosce le terminologie tecniche e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi. Egli in buona fede aveva anche presentato un piano di rateizzazione degli importi dovuti ed ottenuto il nulla osta della Commissione Edilizia del 27.12.2022 sulla istanza di rilascio del permesso di costruire presentata due anni prima. Tale comportamento tollerante del Comune avrebbe ingenerato in lui un affidamento immotivatamente disatteso.
Anche questo motivo – incentrato sulla contraddittorietà del comportamento tenuto dal Comune, sulla violazione dell’obbligo del clare loqui e sulla lesione di un affidamento generato dalla condotta di tolleranza tenuta dal Comune nel tempo - è inammissibile in quanto proposto per la prima volta nel grado di appello, in violazione del principio processuale del divieto dei nova , per le motivazioni esposte nella disamina del primo motivo cui si rinvia.
3. Con il terzo motivo ha dedotto: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 2, 3, 41, 97 della costituzione. Violazione degli artt. 1218, 1123, 1176 e 1375 e ss., cc.; artt. 3, comma 6 bis, d.l. n. 6/2020 e 8, comma 4, lett. c), del d.l. 76/2020; eccesso di potere. Erronea determinazione e falsità dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione del principio del clare loqui da parte della p.a. ”.
Lamenta la violazione del principio di buona fede e di solidarietà sociale nella esecuzione della convenzione, per avere il Comune omesso di specificare la documentazione mancante e per avere sanzionato con la decadenza una inerzia giustificata anche dalla tolleranza palesata per lungo tempo dal Comune medesimo.
Anche questo motivo – incentrato sulla violazione della buona fede ai sensi dell’art. 1373 del c.c., asserendone la vincolatività anche in presenza di clausole risolutive espresse - è inammissibile in quanto proposto per la prima volta nel grado di appello, in violazione del richiamato principio processuale del divieto dei nova , per le motivazioni esposte nella disamina del primo motivo cui si rinvia.
4. Con il quarto motivo ha dedotto: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 2, 3, 41, 97 della costituzione. Violazione degli artt. 1218, 1123, 1176 e 1375 e ss., cc.; artt. 3, comma 6 bis, d.l. n. 6/2020 e 8, comma 4, lett. c), del d.l. 76/2020; eccesso di potere. Erronea determinazione e falsità dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione del principio del clare loqui da parte della p.a .”.
Il T.a.r. stigmatizza che il ricorrente avrebbe presentato la richiesta di permesso di costruire solo il 2.04.2020 e il business plan il 21.12.2022, evidenziando una presunta inattività protrattasi nel tempo. Tuttavia, l’appellante rappresenta di aver avuto, nei primi anni dalla sottoscrizione della convenzione, gravi problemi di salute con serie ripercussione sull’attività lavorativa. Seguivano le misure di contenimento della pandemia che impedivano per causa di forza maggiore, normativamente riconosciute, l’avvio di ogni iniziativa di attuazione della convenzione; tale situazione escluderebbe la responsabilità del debitore per ritardi o omessi adempimenti. Quando poi nel 2020 presentava istanza di rilascio del permesso di costruire, il Comune rimaneva silente, sino ad agosto 2022, assumendo una condotta tollerante che contrasta con il provvedimento di decadenza.
Anche questo motivo – incentrato sulla non imputabilità del ritardo contestato, per ragioni di salute e a causa delle misure di contenimento prescritte durante la crisi pandemica - è inammissibile in quanto proposto per la prima volta nel grado di appello, in violazione del richiamato principio processuale del divieto dei nova , per le motivazioni esposte nella disamina del primo motivo cui si rinvia.
5. Con il quinto motivo ha dedotto: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 2, 3, 41, 97 della costituzione. Violazione degli artt. 1218, 1123, 1176 e 1375 e ss., cc.; artt. 3, comma 6 bis, d.l. n. 6/2020 e 8, comma 4, lett. c), del d.l. 76/2020; eccesso di potere. erronea determinazione e falsità dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione del principio del clare loqui da parte della p.a.; error in procedendo: violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., del principio del giusto processo e del divieto di integrazione della motivazione in sede processuale ”.
L’appellante contesta la legittimità del provvedimento di decadenza anche per carenza motivazionale e istruttoria, sostenendo di aver utilizzato il lotto in conformità con l’atto di concessione. Il T.a.r. avrebbe ignorato questo tema, concentrandosi sul fatto che il lotto sarebbe stato sottoposto a sequestro preventivo per la presenza di rifiuti. Tuttavia, questa deduzione è stata introdotta dal Comune solo nella memoria ex art. 55, comma 5 cpa, mediante una inammissibile integrazione della motivazione in giudizio.
Piuttosto il rinvenimento di pneumatici usati, tardivamente contestato dal Comune, dimostrerebbe che, in realtà, l’attività imprenditoriale veniva esercitata in loco: trattasi di pneumatici usati (e, contemporaneamente, vi sono le relative fatture di acquisto recanti le date del 04.01.2022, 31.03.2022, 20.05.2022, 14.11.2022 e 09.12.2022), a riprova che in tali luoghi il ricorrente esercitava effettivamente la propria attività imprenditoriale e che gli stessi non fossero affatto abbandonati.
Inoltre, l’appellante rappresenta di aver chiesto l’intervento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti, dimostrando la serietà nella gestione del lotto. Tali aspetti escludono il presunto comportamento negligente e dimostrano la serietà nella gestione dell'attività imprenditoriale.
Le deduzioni della appellante sono irrilevanti con conseguente infondatezza del motivo che riprende le difese del primo grado laddove il ricorrente ha sostenuto che “ il lotto è stato utilizzato…. in conformità con quanto previsto dall’atto di convenzione con il Comune di San Gregorio Magno ed, altresì, il programma di investimento concordato è stato correttamente intrapreso, come da richiesta di permesso di costruire del 02.04.2020 con prot. 2790/2020. ”.
Senonchè la decadenza è stata decretata per manata osservanza dei termini di adempimento previsti dall’art. 2 della convenzione e tale circostanza non solo è inoppugnabile ma è sostanzialmente incontestata.
I lotti in questione sono stati assegnati con delibera di G.C. n. 138 dell’8 marzo 1994.
All’appellante, in particolare, veniva assegnato il lotto individuato come A3 dell’area P.I.P. Forluso.
Seguiva la sottoscrizione di apposita convenzione per la concessione dei diritti di superficie (rep. 153 del 18 luglio 2001), in cui venivano disciplinate le modalità di utilizzo del lotto.
L’art. 2 della convenzione prevedeva che: “ L’assegnatario dell’area PIP è obbligato a richiedere la concessione ad edificare entro 6 (sei) mesi dalla data di stipula della convenzione, pena la decadenza dal diritto all’assegnazione ”.
Dalla data di sottoscrizione della convenzione e sino al 2020 è decorso quasi un ventennio prima che l’appellante presentasse istanza di rilascio del permesso di costruire.
E’ dunque irrilevante che il ricorrente abbia sempre utilizzato il lotto assegnato quale stoccaggio e logistica di materiali appartenenti alla propria ditta “EOCar poiché la convenzione prevedeva la costruzione sul lotto di un capannone industriale mai realizzato.
6. Con il sesto motivo ha dedotto: “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 2, 3, 41, 97 della costituzione. Violazione degli artt. 1218, 1123, 1176 e 1375 e ss., cc.; artt. 3, comma 6 bis, d.l. n. 6/2020 e 8, comma 4, lett. c), del d.l. 76/2020; eccesso di potere. erronea determinazione e falsità dei presupposti in fatto e in diritto. Violazione del principio del clare loqui da parte della p.a ”.
La giurisprudenza amministrativa ha stabilito che il mancato pagamento degli oneri non invalida il titolo edilizio né ha impatti sulla proprietà. Inoltre il T.a.r. non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le giustificazioni addotte dal ricorrente e neppure il tempestivo riscontro alle richieste comunali: in particolare mediante la nota del 21.12.2022 il ricorrente provvedeva ad adempiere a tutto quanto richiesto dall’Amministrazione, salvo poi ricevere, nel mese di gennaio 2023, la notifica del provvedimento di decadenza.
Il T.a.r. avrebbe omesso di esaminare la dedotta censura di difetto di motivazione e di istruttoria in relazione ai puntuali adempimenti posti in essere dal ricorrente in risposta alle richieste del Comune.
Il motivo è infondato.
E’ dirimente, in particolare, quanto già osservato in relazione al quinto motivo di appello circa la gravità dell’inadempimento in cui è incorso l’appellante, in relazione alle previsioni dell’art. 2 della convenzione.
Il fatto che dopo 19 anni egli si sia attivato per la richiesta di permesso di costruire e che il Comune abbia verificato la posizione del signor EO rispetto agli obblighi convenzionali assunti chiedendo chiarimenti e documenti, tramessi dall’interessato, non consente di superare la gravità dell’inadempimento che rappresenta il fulcro della motivazione del provvedimento di decadenza idonea a superare, anche rispetto all’obbligo di motivazione rispetto alle risultanze procedimentali, ogni rilevanza delle tardive iniziative in quanto in evidente contrasto con la chiara previsione dell’art. 2 su cui non incide in alcun modo neppure il tardivo pagamento dei debiti tributari connessi all’utilizzo del lotto.
Anche i motivi di salute e le limitazioni derivanti dalle misure di contenimento durante la pandemia, per quanto tardivamente ed inammissibilmente dedotte, non potevano giustificare un ritardo ventennale che inficia gravemente la finalità pubblicistica di utilizzo e di valorizzazione del lotto a sostegno dello sviluppo di iniziative imprenditoriali e rendeva doverosa l’adozione del provvedimento di revoca.
L’art. 27 della legge n. 865 del 1971 consente ai Comuni di destinare determinate zone a insediamenti produttivi, garantendo l'accesso a operatori economici che assicurino tale funzione produttiva. L'assegnazione dei lotti a prezzi inferiori a quelli di mercato costituisce uno strumento di promozione mediante abbattimento di costi, con effetto economicamente equivalente a un incentivo finanziario per la realizzazione di stabilimenti produttivi.
Una inerzia protratta per quasi vent’anni è oggettivamente incompatibile con tale finalità e rende doverosa, come si è detto, l’adozione del provvedimento di revoca.
Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve, pertanto, essere respinto con conferma integrale della sentenza appellata.
Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra l’appellante ed il Comune resistente e si liquidano come da dispositivo, mentre possono essere compensate nei rapporti tra l’appellante e la Teknoreti s.r.l. sussistendo giusti motivi in tal senso, atteso che nel giudizio ha assunto una posizione a sostegno delle ragioni addotte dal Comune a fondamento della legittimità della decadenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna il signor EO SC in proprio e nella spiegata qualità, alla rifusione, in favore del Comune di San Gregorio Magno delle spese del grado che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge. Compensa le spese del grado nei rapporti tra l’appellante e la Teknoreti s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG CA, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
LU RA, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU RA | IG CA |
IL SEGRETARIO