Articolo 3 della Legge 29 luglio 1971, n. 587
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 settembre 1971
Art. 3.
L'ultimo comma del punto 1) dell' articolo 13 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora la retribuzione corrisposta nel mese risulti inferiore a lire 40.000 il contributo e' sempre commisurato su tale limite minimo".
Entrata in vigore il 1 settembre 1971