CASS
Sentenza 22 maggio 2023
Sentenza 22 maggio 2023
Massime • 1
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, pur provvedendo alla rideterminazione della pena in termini complessivamente inferiori a quelli stabiliti dalla sentenza impugnata, applica alla pena base l'aumento per un'aggravante in misura superiore rispetto a quanto disposto dal giudice di primo grado. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione nella quale, pur essendo stata ridotta la pena complessivamente irrogata in primo grado per effetto del riconoscimento di un'attenuante, era stata aumentata la pena base misura massima della metà per il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, applicata, invece, dal primo giudice con aumento di pena di un terzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2023, n. 22032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22032 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2023 |
Testo completo
22032-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: GEPPINO RAGO - Presidente - Sent. n. sez. 835/2023 UP 16/03/2023 LU RI PIERLUIGI CIANFROCCA R.G.N. 22720/2022 DONATO D'AURIA FABIO DI PISA Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AV AR nato a [...] il [...] RD AS nato a [...] il [...] DE LU VI PI nato a [...] il [...] D'NG MA AN nato a [...] il [...] PR IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
1 سط udito gli Avvocati MASSIMILIANO GAETANO MARI e ROLANDO SEPE, in difesa di VI PI DE LU, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 17/11/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, all' esito di giudizio abbreviato, in data 22/12/2020, confermava l'affermazione della penale responsabilità di IO LE e RI PI De UC in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. di cui al capo 3) dell'imputazione e del solo De UC anche per il reato di cui al capo 4) (art. 4 L. 110/1975) e, riconosciuta ai predetti l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rideterminava il trattamento sanzionatorio a loro carico;
confermava, poi, la condanna alla pena ritenuta di giustizia nei confronti di RD IA e AS AR in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. rispettivamente ascritti nonché la condanna nei confronti di MM ND D' GE relativamente al menzionato reato di cui al capo 3).
2. Contro detta pronuncia propongono ricorsi per cassazione tutti i suindicati imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1. RD IA formula due motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Assume che i giudici di appello, sul punto, aveva adottato una motivazione gravemente carente e lacunosa non facendo corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte quanto alla sussistenza dei presupposti integranti detta aggravante sub specie del c.d. metodo mafioso". Rileva che, nel caso in questione, secondo quanto desumibile dalle complessive emergenze processuali, l'imputato aveva inteso fornire solamente un aiuto di natura personale ad un parente e la condotta in esame risultava del tutto disancorata da logiche mafiose. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Osserva che, del tutto immotivatamente, la Corte di appello non aveva adeguatamente valutato la circostanza che l'imputato si era adoperato spontaneamente per risarcire il danno cagionato alla persona offesa mediante offerta reale, sia pure rifiutata dalla stessa. 2 سال Rileva che la Corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta di riconoscimento della seconda ipotesi di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. applicabile in favore del soggetto adoperatosi, dopo la commissione del reato, per elidere le conseguenze dannose o pericolose riferibili al bene tutelato dalla norma incriminatrice, diverse da quelle patrimoniali contemplate dalla prima parte della norma citata.
2.2. AR AS propone cinque motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che difettavano gli elementi per ritenere integrato il metodo mafioso posto che nessuno dei coimputati faceva parte del sodalizio noto come "società foggiana", come confermato dal collaboratore di giustizia LO OS e che risultava evidente che le presunte pressioni erano state poste in essere senza avvalersi della forza di intimidazione di un vincolo associativo di natura mafiosa. Rileva che le argomentazioni della Corte territoriale si ponevano in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e che i giudici di appello avevano omesso di considerare che la medesima vittima conosceva uno degli estorsori il IA, cognato del mafioso OC OR, ma non aveva ritenuto nè questi né gli altri estorsori quali soggetti vicini a compagini mafiose, assumendo, altresì, che del tutto erronea era la ricostruzione dei giudici di merito che aveva collegato la tentata estorsione aggravata in questione con la precedente condotta estorsiva presuntivamente operata dal predetto OR. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. Osserva che ai fini della configurabilità di detta aggravante è necessaria la presenza di almeno tre soggetti e che la Corte di merito non aveva considerato che alla presenza contestuale del ricorrente e del IA non aveva fatto seguito una contestuale e cumulativa condotta qualificabile come minaccia. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma primo lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Assume che detta attenuante andava riconosciuta posto che la persona offesa non aveva espressamente rifiutato l'offerta reale di euro 1.000,00, da ritenere pienamente satisfattiva. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione all' esclusione dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. Rileva che la Corte di appello, omettendo di esaminare gli specifici motivi di appello, non aveva considerato che il contributo del ricorrente nella vicenda in esame era stato di minima importanza. 3 Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio. Evidenzia che la Corte di appello, valutate tutte le circostanze del caso concreto e gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., avrebbe potuto mitigare il trattamento sanzionatorio.
2.3. IO LE formula i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' intervenuta minima riduzione della pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Osserva che i giudici di appello, senza alcuna motivazione e senza nemmeno adottare alcuna clausola di stile, avevano ridotto irragionevolmente la pena in misura minima pari ad 1/5. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. Rileva che del tutto ingiustificatamente e con motivazione contraddittoria era stata esclusa detta attenuante nonostante il valore irrisorio della richiesta pari ad euro 200,00. 2.4. RI PI De UC propone i seguenti motivi. Con i primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, deduce inosservanza o erronea applicazione di legge penale per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione del divieto di reformatio in peius. Osserva che sebbene, la Corte di appello aveva in concreto ridotto la pena complessiva, in assenza di appello del P.M., violando il principio del devoluto e con motivazione contraddittoria, pur a fronte del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., aveva aumentato la pena base per effetto del riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso nella misura massima della metà mentre il primo giudice aveva aggravato la pena base nella misura di 1/3. Con il quinto ed il sesto motivo, fra loro connessi, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all' intervenuta riduzione della pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Osserva che i giudici di appello, senza alcuna motivazione e senza tenere conto della riduzione operata dal primo giudice quanto alle concesse attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, irragionevolmente aveva ridotto la pena in misura minima.
2.5. MM ND D'GE, con un unico motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato di estorsione aggravata contestato. Lamenta che la Corte di merito, nel ritenere comprovata la condotta addebitata non aveva preso in esame le specifiche censure formulate con le quali era stato dedotto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia OS erano del tutto generiche quanto alla pozione del ricorrente e che non era dato comprendere come lo stesso avesse potuto partecipare alle attività estorsive in questione in ragione del suo stato detentivo. 4 де CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva questa Corte che avendo taluni dei ricorrenti sollevato motivi di censura comuni appare opportuno procedere preliminarmente alla disamina congiunta di tali censure. 2. "L'aggravante del c.d. metodo mafioso".
2.1. Va premesso che questa Corte ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.
1. cod. pen.), configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima che ricorre nel caso di specie riguarda il reato - commesso da colui che appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. si avvale del c.d. "metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova - dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione;
la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta - di essa, - richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515-01). La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione. Occorre rilevare che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze. Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090/2015, cit.) o che - - agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima. Va detto, pervero, che la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema riconosce che l'aggravante anzidetta ricorre nel delitto di estorsione se in esso si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, 5 sia espressione di capacità persuasiva, in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa, e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà (Sez. 2, n. 10467 del 10.2.2016, Letizia Rv. 266654; Sez. 5, sent. n. 28442 del 17/04/2009, Russo ed altri Rv. 244333).
2.2. Orbene, risulta evidente che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito le richieste estorsive nei confronti della persona offesa, ND TU, si ricollegavano ad una precedente pretesa estorsiva di tale OR OC jr. (soggetto vicino all' organizzazione di stampo mafioso facente parte della c.d. "società foggiana", denunziato in precedenza dal medesimo TU e detenuto in carcere all' epoca dei fatti) ed alle esigenze di quest' ultimo (che la vittima sapeva essere in carcere), secondo un sistema tipicamente mafioso quanto alla richiesta di somme di denaro in favore di soggetti detenuti, proveniente da un gruppo del quale facevano parte individui, due dei quali (il IA ed il AR) congiunti del predetto OR, soggetto malavitoso noto alla vittima. I giudici di appello hanno posto l' accento sulle modalità degli atti intimidatori posti in essere di giorno dai coimputati i quali, dopo avere raggiunto la vittima nel suo negozio con il pretesto di acquistare della merce, avevano provveduto a fermarlo per strada, facendolo scendere dal mezzo con cui viaggiava e chiedendogli di lasciare il suo cellulare, pure evidenziando il grave stato di prostrazione della vittima che, originariamente, non aveva denunziato l' occorso, salvo, poi, farlo non appena convocato dalle forze dell' ordine venute a conoscenza dei fatti. Non si può, quindi, affatto sostenere, come fanno i ricorrenti, la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell' aggravante contestata ex 416-bis.1 cod. pen., avendo i giudici di merito, ai fini della affermazione della sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutato il contesto ambientale in cui sono maturate le richieste di denaro in contestazione, rilevando come le medesime modalità del fatto (la richiesta di denaro in favore di un malavitoso noto e temuto nel contesto foggiano con la spendita del nome dello stesso nel segno che bisognava "sistemare la questione di OC") non potevano che deporre per la consapevolezza in capo a chi chiedeva le somme di agire in un contesto di intimidazione riferibile ad esponenti mafiosi. Né assume rilievo il fatto che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata esplicitamente menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.
2.3. Per quanto concerne le specifiche censure formulate da RD IA il quale ha, in primo luogo, dedotto di essere del tutto estraneo a compagini mafiose va osservato che tale dato non inficia in alcun modo il ragionamento dei giudici di merito posto che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema, «la circostanza aggravante del cosiddetto 6 metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto>> (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065). Parimenti non coglie nel segno la tesi secondo cui mancavano modalità concrete per connotare la condotta in questione quale espressiva del metodo mafioso dal momento che il TU non aveva in alcun modo ceduto alla pretesa estorsiva ma aveva collaborato con la P.G. fornendo i dettagli richiesti: ai fini della configurazione dell'aggravante de qua non è, invero, necessario che l'autore del reato riesca poi effettivamente a coartare la volontà della persona offesa, giacché la capacità soverchiante della condotta aggressiva evocativa del sodalizio criminoso deve essere valutata ex ante come astrattamente idonea ad incidere maggiormente sulla libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. Sez. 1 del 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731). 11Risulta, infine, evidente che l'affermazione del predetto ricorrente secondo cui: la condotta del presente procedimento appare teleologicamente protesa a fornire un aiuto di natura squisitamente personale ad un parente apparendo nitidamente disancorata da logiche di cooperativismo ed associazionismo mafioso" rappresenta un mero tentativo di una ricostruzione alternativa delle complessive emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità.
2.4. In ordine alle censure proposte da AS AR va osservato che il ricorso prova a contrastare la concludenza dei dati probatori, adducendone il travisamento con specifico riferimento alle dichiarazioni del collaboratore OS - che aveva escluso che gli imputati facevano parte della "società foggiana" - ed alla omessa valutazione del fatto che il OR, all' epoca dei fatti, non risultava partecipe ad alcuna associazione criminale e che, in ogni caso, la precedente estorsione a lui riferibile era stata contestata quale estorsione semplice. Occorre, tuttavia, tenere presente che, per la configurabilità del vizio di travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco del dato probatorio (dichiarazione, conversazione intercettata, documento e così via) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del relativo significato probatorio (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702). Nello specifico, un siffatto sovvertimento del significato di quei risultati probatori non è in alcun modo ravvisabile: i giudici di merito, nel ritenere chiaramente non significative le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, hanno correttamente "contestualizzato" la condotta in questione collegata ad un soggetto noto malavitoso, ritenendo irrilevante la circostanza che i coimputati non fossero soggetti mafiosi, in tal modo facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. 7 سطو Il dato secondo cui al OR in precedenza era stata contestata la estorsione semplice non inficia, poi, in alcun modo il ragionamento dei giudici di merito: la Corte di appello ha valorizzato il fatto che la richiesta di denaro in questione fosse consapevolmente legata alle esigenze di OR OC jr, ristretto in carcere, soggetto vicino all' organizzazione mafiosa in ragione dei suoi legami familiari con OR OC "suo avo", capo della batteria OR- AN e AS OR, suo padre, all'epoca dei fatti all' epoca dei fatti "reggente" del sodalizio. Le censure formulate, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, quindi ritenersi del tutto infondate, sovente inquadrabili in una mera valutazione di merito preclusa nel giudizio di legittimità. 3. "L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen." 3.1. Va premesso che l'art. 62 n. 6 cod. pen. configura una attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Trattasi di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale. Ma perché il ravvedimento del reo possa essere ritenuto, e quindi perché l'attenuante possa trovare applicazione, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva, non accompagnata anche dal risarcimento del danno dalla stessa subito. (Fattispecie relativa a diniego dell'attenuante per il mancato risarcimento integrale dei danni, essendo risultato che il motorino aveva riportato danni per 70/80.000 lire). (Sez. 2, Sentenza n. 1096 del 07/01/1993, Rv. 193505). In particolare è stato osservato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'attenuante, di natura soggettiva, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale). (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019 - dep. 19/12/2019, C, Rv. 27836802). 8 E' stato, altresì, precisato che ai fini del riconoscimento dell'attenuante della integrale riparazione del danno, prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'attenuante presuppone una dimostrazione di spontaneo ravvedimento, non condizionata dall'andamento del dibattimento). (Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016 - dep. 06/05/2016, 5, Rv. 26657901).
3.2. Nella fattispecie in esame i giudici di merito hanno chiarito, con congrue argomentazioni, le ragioni per le quali l'offerta di euro 1.000,00 degli imputati non poteva in alcun modo ritenersi congrua (v. f. 21). A parte ogni questione circa la tempestività della relativa istanza va osservato che gli imputati IA e AR si sono limitati a chiederne l' applicazione della circostanza attenuante in questione senza, tuttavia, allegare alcunché in ordine alla tempestività ed integralità del risarcimento, carenze che appaiono, peraltro, ravvisabili anche in questa sede (essendosi entrambi i ricorrenti limitati ad affermazioni di principio di carattere generale), con conseguente manifesta infondatezza della suddetta comune censura.
3.3. Occorre, infine, precisate che la circostanza attenuante comune del "ravvedimento attivo" (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.), concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato, non è applicabile ai reati contro il patrimonio per i quali l'attenuazione della pena esige l'integrale risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale da parte dell'imputato. (Sez. 5, Sentenza n. 45646 del 26/10/2010, Rv. 249144 - 01). Vertendosi in ipotesi di reato contro il patrimonio non coglie, quindi, in alcun modo la censura formulata dal IA il quale ha lamentato che la Corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta di riconoscimento della seconda ipotesi di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso di RD IA il quale ha formulato solamente motivi come sopra indicati, mentre in ordine agli ulteriori ricorsi va osservato quanto segue.
5. Il ricorso di AS AR è inammissibile.
5.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso sono da ritenere manifestamente infondati per le ragioni già indicate ai §§. 2-3. 5.2. Il secondo motivo, relativo alla configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite, è manifestamente infondato. Premesso che, per giurisprudenza pacifica ai fini della configurabilità di detta aggravante è sufficiente la presenza di due soggetti, non coglie in alcun modo nel segno la tesi di parte ricorrente secondo cui nel caso in esame detta aggravante non poteva, comunque, essere 9 riconosciuta perché "alla presenza contestuale di entrambi gli imputati non ha fatto seguito una contestuale e cumulativa condotta qualificabile come minaccia". -Invero ricorre l'aggravante delle più persone riunite circostanza che potenzia l'efficacia dell'azione criminosa in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica. (vedi Sez. 2 -, Sentenza n. 8324 del 04/02/2022, Rv. 282785 - 01).
5.4. Il quarto motivo, riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., è manifestamente infondato. La motivazione non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria nella parte in cui ha disatteso la censura oggi reiterata rilevando che il AR, lungi dal fornire un contributo di minima importanza, aveva concorso a pieno titolo nell' azione criminosa de qua intervenendo reiteratamente con le richieste estorsive.
5.5. L'ultimo motivo con il quale l'imputato ha denunziato, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio non calibrato in modo adeguato in relazione alla funzione rieducativa della pena, è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. In ordine alla graduazione della pena va ribadito che il relativo potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame.
6. Il ricorso di IO LE è inammissibile.
6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243). Alla luce dei cennati principi non appare censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, riconosciuta la suddetta attenuante, senza procedere alla massima 10 de riduzione ha stabilito la pena in misura, comunque, contenuta tenuto conto della gravità del fatto contestato.
6.2. Il secondo motivo è, anch' esso, manifestamente infondato. La Corte di merito, nel negare il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ha rilevato come la richiesta di denaro riguardava un rateo di euro 200,00 mensile "ad libitum" sicchè era da ritenere tutt' altro che irrisoria, richiamando, altresì, il principio per cui l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima. (Sez.
2 - Sentenza n. ' 46504 del 13/09/2018, Rv. 274080-01), con la precisazione che nel caso in esame risultava comprovato il grave stato di ansia della vittima e la grave privazione della libertà morale subita dalla stessa.
7. Il ricorso di RI PI De UC può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.
7.1. Osserva questa Corte che appare fondata la censura relativa alla sussistenza di una reformatio in pejus in violazione del disposto di cui all'art. 597 comma 3 c.p.p. L'imputato lamenta che sebbene i giudici di appello avevano, in concreto, ridotto la pena complessiva irrogata in primo grado, tuttavia in assenza di appello del P.M., gli stessi, violando il principio del devoluto e con motivazione contraddittoria, pur a fronte del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., aveva aumentato la pena base per effetto del riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso nella misura massima della metà mentre il primo giudice aveva aggravato la pena base nella misura di 1/3. 7.2. Occorre richiamare il principio di diritto secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066 01. Si è, correttamente, affermato che il divieto della "reformatio in peius" in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicchè, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi. (Sez. 5, Sentenza n. 14991 del 12/01/2012, Rv. 252326 - 01. 11 La Corte di appello, quindi, nel procedere al ricalcolo della pena doveva muovere dalla pena base come stabilita dal primo giudice, applicando in ragione dell'aggravate del metodo mafioso l'aumento nella disposta misura di 1/3 e non già della metà: conseguentemente sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio.
7.3. Richiamati i principi di cui al § 6.1. va rilevata, infine, la manifesta infondatezza delle censure relative alla riduzione della pena per effetto della concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n.6 c.p.
8. Il ricorso di MM D'GE è inammissibile.
8.1. Occorre ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, IA, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Va, ancora, ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - 12 ре dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve, inoltre, essere rilevato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).
8.2. Muovendo dalle superiori premesse le censure in esame devono ritenersi prive di pregio alcuno: invero la Corte di Appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con i motivi di ricorso in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che la responsabilità dell' odierno imputato, quale concorrente nella condotta estorsiva posta in essere da IO LE ed altri risultava, pienamente riscontrata in ragione dei frequenti contatti telefonici fra l' imputato e IO LE quattro minuti dopo che era stata consegnata la lettera minatoria alla persona offesa e da quanto emerso nell'ambito delle intercettazioni ambientali all' interno della sala colloqui del carcere di Foggia ove era stato chiaramente menzionato il suo coinvolgimento quanto all'episodio estorsivo in questione. Nell' operare tale ragionamento, la Corte di appello, non è incorsa in manifeste illogicità, che, del resto, non sono indicate nel ricorso il cui contenuto reitera deduzioni già sviluppate nell'atto di appello e con le quali la sentenza impugnata non ha mancato di confrontarsi. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotte delittuose in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la corresponsabilità dell' imputata, le contestazioni formulate con detti censure non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte di una differente ricostruzione dei fatti (in relazione alla asserita assoluta estaneità - ai fatti del ricorrente in quanto agli arresti domiciliari) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.
9. In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di RI PI De UC limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto da operare alla luce dei principi di diritto sopra richiamati;
per il resto va dichiarata la inammissibilità del ricorso e l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità del predetto imputato. 13 9.1. I ricorsi di IO LE, RD IA, AS AR e MM ND D'GE devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di De UC RI PI limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione della responsabilità; dichiara inammissibili i ricorsi di LE IO, IA RD, AR AS e D'GE MM ND che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023 Il Presidente Il Consigliere Estensore ZbyDi Pisa Geppino Rago DEF ATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 MAG. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL 11 Funzionario giudiziario dott.ssa Vincenta Stefania FIUMARA 14
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
1 سط udito gli Avvocati MASSIMILIANO GAETANO MARI e ROLANDO SEPE, in difesa di VI PI DE LU, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 17/11/2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari, all' esito di giudizio abbreviato, in data 22/12/2020, confermava l'affermazione della penale responsabilità di IO LE e RI PI De UC in relazione al reato di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. di cui al capo 3) dell'imputazione e del solo De UC anche per il reato di cui al capo 4) (art. 4 L. 110/1975) e, riconosciuta ai predetti l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., rideterminava il trattamento sanzionatorio a loro carico;
confermava, poi, la condanna alla pena ritenuta di giustizia nei confronti di RD IA e AS AR in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. rispettivamente ascritti nonché la condanna nei confronti di MM ND D' GE relativamente al menzionato reato di cui al capo 3).
2. Contro detta pronuncia propongono ricorsi per cassazione tutti i suindicati imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
2.1. RD IA formula due motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Assume che i giudici di appello, sul punto, aveva adottato una motivazione gravemente carente e lacunosa non facendo corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalla Suprema Corte quanto alla sussistenza dei presupposti integranti detta aggravante sub specie del c.d. metodo mafioso". Rileva che, nel caso in questione, secondo quanto desumibile dalle complessive emergenze processuali, l'imputato aveva inteso fornire solamente un aiuto di natura personale ad un parente e la condotta in esame risultava del tutto disancorata da logiche mafiose. Con il secondo motivo lamenta, ex art. 606 comma primo lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Osserva che, del tutto immotivatamente, la Corte di appello non aveva adeguatamente valutato la circostanza che l'imputato si era adoperato spontaneamente per risarcire il danno cagionato alla persona offesa mediante offerta reale, sia pure rifiutata dalla stessa. 2 سال Rileva che la Corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta di riconoscimento della seconda ipotesi di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. applicabile in favore del soggetto adoperatosi, dopo la commissione del reato, per elidere le conseguenze dannose o pericolose riferibili al bene tutelato dalla norma incriminatrice, diverse da quelle patrimoniali contemplate dalla prima parte della norma citata.
2.2. AR AS propone cinque motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Lamenta che i giudici di merito non avevano considerato che difettavano gli elementi per ritenere integrato il metodo mafioso posto che nessuno dei coimputati faceva parte del sodalizio noto come "società foggiana", come confermato dal collaboratore di giustizia LO OS e che risultava evidente che le presunte pressioni erano state poste in essere senza avvalersi della forza di intimidazione di un vincolo associativo di natura mafiosa. Rileva che le argomentazioni della Corte territoriale si ponevano in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e che i giudici di appello avevano omesso di considerare che la medesima vittima conosceva uno degli estorsori il IA, cognato del mafioso OC OR, ma non aveva ritenuto nè questi né gli altri estorsori quali soggetti vicini a compagini mafiose, assumendo, altresì, che del tutto erronea era la ricostruzione dei giudici di merito che aveva collegato la tentata estorsione aggravata in questione con la precedente condotta estorsiva presuntivamente operata dal predetto OR. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite di cui all'art. 628, comma secondo, cod. pen. Osserva che ai fini della configurabilità di detta aggravante è necessaria la presenza di almeno tre soggetti e che la Corte di merito non aveva considerato che alla presenza contestuale del ricorrente e del IA non aveva fatto seguito una contestuale e cumulativa condotta qualificabile come minaccia. Con il terzo motivo deduce, ex art. 606 comma primo lett. b) cod. proc. pen., violazione di legge in relazione alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Assume che detta attenuante andava riconosciuta posto che la persona offesa non aveva espressamente rifiutato l'offerta reale di euro 1.000,00, da ritenere pienamente satisfattiva. Con il quarto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione anche per travisamento della prova in relazione all' esclusione dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. Rileva che la Corte di appello, omettendo di esaminare gli specifici motivi di appello, non aveva considerato che il contributo del ricorrente nella vicenda in esame era stato di minima importanza. 3 Con il quinto motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio. Evidenzia che la Corte di appello, valutate tutte le circostanze del caso concreto e gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., avrebbe potuto mitigare il trattamento sanzionatorio.
2.3. IO LE formula i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' intervenuta minima riduzione della pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Osserva che i giudici di appello, senza alcuna motivazione e senza nemmeno adottare alcuna clausola di stile, avevano ridotto irragionevolmente la pena in misura minima pari ad 1/5. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n. 4 c.p. Rileva che del tutto ingiustificatamente e con motivazione contraddittoria era stata esclusa detta attenuante nonostante il valore irrisorio della richiesta pari ad euro 200,00. 2.4. RI PI De UC propone i seguenti motivi. Con i primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, deduce inosservanza o erronea applicazione di legge penale per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione del divieto di reformatio in peius. Osserva che sebbene, la Corte di appello aveva in concreto ridotto la pena complessiva, in assenza di appello del P.M., violando il principio del devoluto e con motivazione contraddittoria, pur a fronte del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., aveva aumentato la pena base per effetto del riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso nella misura massima della metà mentre il primo giudice aveva aggravato la pena base nella misura di 1/3. Con il quinto ed il sesto motivo, fra loro connessi, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione all' intervenuta riduzione della pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. Osserva che i giudici di appello, senza alcuna motivazione e senza tenere conto della riduzione operata dal primo giudice quanto alle concesse attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, irragionevolmente aveva ridotto la pena in misura minima.
2.5. MM ND D'GE, con un unico motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione ordine all' affermazione della penale responsabilità dell'imputato quanto al reato di estorsione aggravata contestato. Lamenta che la Corte di merito, nel ritenere comprovata la condotta addebitata non aveva preso in esame le specifiche censure formulate con le quali era stato dedotto che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia OS erano del tutto generiche quanto alla pozione del ricorrente e che non era dato comprendere come lo stesso avesse potuto partecipare alle attività estorsive in questione in ragione del suo stato detentivo. 4 де CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva questa Corte che avendo taluni dei ricorrenti sollevato motivi di censura comuni appare opportuno procedere preliminarmente alla disamina congiunta di tali censure. 2. "L'aggravante del c.d. metodo mafioso".
2.1. Va premesso che questa Corte ha osservato che l'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in Legge 12 giugno 1991, n. 203 (oggi art. 416-bis.
1. cod. pen.), configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima che ricorre nel caso di specie riguarda il reato - commesso da colui che appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. si avvale del c.d. "metodo mafioso", per la cui sussistenza non è necessaria la prova - dell'esistenza dell'associazione criminosa, essendo, invece, sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione;
la seconda, al contrario, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta - di essa, - richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione medesima (Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515-01). La ratio legis sottesa alla prima ipotesi risiede, dunque, nella evidente finalità di contrastare in maniera più decisa l'atteggiamento di quei soggetti che, stante la loro maggiore pericolosità e proclività a delinquere, partecipi o non partecipi di un'associazione criminosa, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi" oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sulla vittima quella particolare coartazione e pressione psicologica, nonché quel particolare effetto intimidatorio proprio delle organizzazioni in questione. Occorre rilevare che ai fini della sussistenza dell'aggravante è sufficiente che l'associazione, in quanto evocata dall'agente, pur rimanendo sullo sfondo, spinga la vittima a piegarsi, solo in apparenza "spontaneamente", al volere dell'aggressore e ad abbandonare ogni velleità di resistenza o difesa per timore di ritorsioni o, comunque, di più gravi conseguenze. Difatti, l'aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l'agente appartenga ad un'associazione mafiosa sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090/2015, cit.) o che - - agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa, Rv. 228195) è alla base del peculiare stato di soggezione, omertà e vulnerabilità, che facilitano l'esecuzione del reato, rendendone più difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell'associazione medesima. Va detto, pervero, che la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema riconosce che l'aggravante anzidetta ricorre nel delitto di estorsione se in esso si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, 5 sia espressione di capacità persuasiva, in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa, e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà (Sez. 2, n. 10467 del 10.2.2016, Letizia Rv. 266654; Sez. 5, sent. n. 28442 del 17/04/2009, Russo ed altri Rv. 244333).
2.2. Orbene, risulta evidente che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principi di diritto sin qui evocati, senza incorrere in alcun vizio di motivazione sul punto. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito le richieste estorsive nei confronti della persona offesa, ND TU, si ricollegavano ad una precedente pretesa estorsiva di tale OR OC jr. (soggetto vicino all' organizzazione di stampo mafioso facente parte della c.d. "società foggiana", denunziato in precedenza dal medesimo TU e detenuto in carcere all' epoca dei fatti) ed alle esigenze di quest' ultimo (che la vittima sapeva essere in carcere), secondo un sistema tipicamente mafioso quanto alla richiesta di somme di denaro in favore di soggetti detenuti, proveniente da un gruppo del quale facevano parte individui, due dei quali (il IA ed il AR) congiunti del predetto OR, soggetto malavitoso noto alla vittima. I giudici di appello hanno posto l' accento sulle modalità degli atti intimidatori posti in essere di giorno dai coimputati i quali, dopo avere raggiunto la vittima nel suo negozio con il pretesto di acquistare della merce, avevano provveduto a fermarlo per strada, facendolo scendere dal mezzo con cui viaggiava e chiedendogli di lasciare il suo cellulare, pure evidenziando il grave stato di prostrazione della vittima che, originariamente, non aveva denunziato l' occorso, salvo, poi, farlo non appena convocato dalle forze dell' ordine venute a conoscenza dei fatti. Non si può, quindi, affatto sostenere, come fanno i ricorrenti, la carente, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sussistenza dell' aggravante contestata ex 416-bis.1 cod. pen., avendo i giudici di merito, ai fini della affermazione della sussistenza di tale circostanza, adeguatamente valutato il contesto ambientale in cui sono maturate le richieste di denaro in contestazione, rilevando come le medesime modalità del fatto (la richiesta di denaro in favore di un malavitoso noto e temuto nel contesto foggiano con la spendita del nome dello stesso nel segno che bisognava "sistemare la questione di OC") non potevano che deporre per la consapevolezza in capo a chi chiedeva le somme di agire in un contesto di intimidazione riferibile ad esponenti mafiosi. Né assume rilievo il fatto che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata esplicitamente menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.
2.3. Per quanto concerne le specifiche censure formulate da RD IA il quale ha, in primo luogo, dedotto di essere del tutto estraneo a compagini mafiose va osservato che tale dato non inficia in alcun modo il ragionamento dei giudici di merito posto che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte Suprema, «la circostanza aggravante del cosiddetto 6 metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto>> (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065). Parimenti non coglie nel segno la tesi secondo cui mancavano modalità concrete per connotare la condotta in questione quale espressiva del metodo mafioso dal momento che il TU non aveva in alcun modo ceduto alla pretesa estorsiva ma aveva collaborato con la P.G. fornendo i dettagli richiesti: ai fini della configurazione dell'aggravante de qua non è, invero, necessario che l'autore del reato riesca poi effettivamente a coartare la volontà della persona offesa, giacché la capacità soverchiante della condotta aggressiva evocativa del sodalizio criminoso deve essere valutata ex ante come astrattamente idonea ad incidere maggiormente sulla libertà di autodeterminazione della vittima (Cass. Sez. 1 del 6 marzo 2009, n. 14951, Izzo, Rv. 243731). 11Risulta, infine, evidente che l'affermazione del predetto ricorrente secondo cui: la condotta del presente procedimento appare teleologicamente protesa a fornire un aiuto di natura squisitamente personale ad un parente apparendo nitidamente disancorata da logiche di cooperativismo ed associazionismo mafioso" rappresenta un mero tentativo di una ricostruzione alternativa delle complessive emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità.
2.4. In ordine alle censure proposte da AS AR va osservato che il ricorso prova a contrastare la concludenza dei dati probatori, adducendone il travisamento con specifico riferimento alle dichiarazioni del collaboratore OS - che aveva escluso che gli imputati facevano parte della "società foggiana" - ed alla omessa valutazione del fatto che il OR, all' epoca dei fatti, non risultava partecipe ad alcuna associazione criminale e che, in ogni caso, la precedente estorsione a lui riferibile era stata contestata quale estorsione semplice. Occorre, tuttavia, tenere presente che, per la configurabilità del vizio di travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco del dato probatorio (dichiarazione, conversazione intercettata, documento e così via) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del relativo significato probatorio (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702). Nello specifico, un siffatto sovvertimento del significato di quei risultati probatori non è in alcun modo ravvisabile: i giudici di merito, nel ritenere chiaramente non significative le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, hanno correttamente "contestualizzato" la condotta in questione collegata ad un soggetto noto malavitoso, ritenendo irrilevante la circostanza che i coimputati non fossero soggetti mafiosi, in tal modo facendo corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. 7 سطو Il dato secondo cui al OR in precedenza era stata contestata la estorsione semplice non inficia, poi, in alcun modo il ragionamento dei giudici di merito: la Corte di appello ha valorizzato il fatto che la richiesta di denaro in questione fosse consapevolmente legata alle esigenze di OR OC jr, ristretto in carcere, soggetto vicino all' organizzazione mafiosa in ragione dei suoi legami familiari con OR OC "suo avo", capo della batteria OR- AN e AS OR, suo padre, all'epoca dei fatti all' epoca dei fatti "reggente" del sodalizio. Le censure formulate, a fronte di una congrua motivazione giudiziale, devono, quindi ritenersi del tutto infondate, sovente inquadrabili in una mera valutazione di merito preclusa nel giudizio di legittimità. 3. "L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen." 3.1. Va premesso che l'art. 62 n. 6 cod. pen. configura una attenuante condizionata al fatto che il colpevole prima del giudizio abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni. Trattasi di una attenuante di natura squisitamente soggettiva, che trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale. Ma perché il ravvedimento del reo possa essere ritenuto, e quindi perché l'attenuante possa trovare applicazione, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva, non accompagnata anche dal risarcimento del danno dalla stessa subito. (Fattispecie relativa a diniego dell'attenuante per il mancato risarcimento integrale dei danni, essendo risultato che il motorino aveva riportato danni per 70/80.000 lire). (Sez. 2, Sentenza n. 1096 del 07/01/1993, Rv. 193505). In particolare è stato osservato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'attenuante, di natura soggettiva, trovando la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa quanto nel rilievo che il risarcimento del danno prima del giudizio rappresenta una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale). (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019 - dep. 19/12/2019, C, Rv. 27836802). 8 E' stato, altresì, precisato che ai fini del riconoscimento dell'attenuante della integrale riparazione del danno, prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., il risarcimento deve intervenire prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. (In motivazione, la Corte ha osservato che l'attenuante presuppone una dimostrazione di spontaneo ravvedimento, non condizionata dall'andamento del dibattimento). (Sez. 3, n. 18937 del 19/01/2016 - dep. 06/05/2016, 5, Rv. 26657901).
3.2. Nella fattispecie in esame i giudici di merito hanno chiarito, con congrue argomentazioni, le ragioni per le quali l'offerta di euro 1.000,00 degli imputati non poteva in alcun modo ritenersi congrua (v. f. 21). A parte ogni questione circa la tempestività della relativa istanza va osservato che gli imputati IA e AR si sono limitati a chiederne l' applicazione della circostanza attenuante in questione senza, tuttavia, allegare alcunché in ordine alla tempestività ed integralità del risarcimento, carenze che appaiono, peraltro, ravvisabili anche in questa sede (essendosi entrambi i ricorrenti limitati ad affermazioni di principio di carattere generale), con conseguente manifesta infondatezza della suddetta comune censura.
3.3. Occorre, infine, precisate che la circostanza attenuante comune del "ravvedimento attivo" (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.), concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato, non è applicabile ai reati contro il patrimonio per i quali l'attenuazione della pena esige l'integrale risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale da parte dell'imputato. (Sez. 5, Sentenza n. 45646 del 26/10/2010, Rv. 249144 - 01). Vertendosi in ipotesi di reato contro il patrimonio non coglie, quindi, in alcun modo la censura formulata dal IA il quale ha lamentato che la Corte di appello aveva omesso di pronunziarsi sulla richiesta di riconoscimento della seconda ipotesi di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso di RD IA il quale ha formulato solamente motivi come sopra indicati, mentre in ordine agli ulteriori ricorsi va osservato quanto segue.
5. Il ricorso di AS AR è inammissibile.
5.1. Il primo ed il terzo motivo del ricorso sono da ritenere manifestamente infondati per le ragioni già indicate ai §§. 2-3. 5.2. Il secondo motivo, relativo alla configurabilità dell'aggravante delle più persone riunite, è manifestamente infondato. Premesso che, per giurisprudenza pacifica ai fini della configurabilità di detta aggravante è sufficiente la presenza di due soggetti, non coglie in alcun modo nel segno la tesi di parte ricorrente secondo cui nel caso in esame detta aggravante non poteva, comunque, essere 9 riconosciuta perché "alla presenza contestuale di entrambi gli imputati non ha fatto seguito una contestuale e cumulativa condotta qualificabile come minaccia". -Invero ricorre l'aggravante delle più persone riunite circostanza che potenzia l'efficacia dell'azione criminosa in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica. (vedi Sez. 2 -, Sentenza n. 8324 del 04/02/2022, Rv. 282785 - 01).
5.4. Il quarto motivo, riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., è manifestamente infondato. La motivazione non appare né carente né gravemente illogica né contraddittoria nella parte in cui ha disatteso la censura oggi reiterata rilevando che il AR, lungi dal fornire un contributo di minima importanza, aveva concorso a pieno titolo nell' azione criminosa de qua intervenendo reiteratamente con le richieste estorsive.
5.5. L'ultimo motivo con il quale l'imputato ha denunziato, violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio non calibrato in modo adeguato in relazione alla funzione rieducativa della pena, è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. In ordine alla graduazione della pena va ribadito che il relativo potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame.
6. Il ricorso di IO LE è inammissibile.
6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale. (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243). Alla luce dei cennati principi non appare censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello, riconosciuta la suddetta attenuante, senza procedere alla massima 10 de riduzione ha stabilito la pena in misura, comunque, contenuta tenuto conto della gravità del fatto contestato.
6.2. Il secondo motivo è, anch' esso, manifestamente infondato. La Corte di merito, nel negare il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ha rilevato come la richiesta di denaro riguardava un rateo di euro 200,00 mensile "ad libitum" sicchè era da ritenere tutt' altro che irrisoria, richiamando, altresì, il principio per cui l'attenuante del danno di speciale tenuità non è configurabile in riferimento al delitto di estorsione, di natura plurioffensiva, quando, seppur derivato dalle azioni violente o minacciose un pregiudizio patrimoniale di modesto valore economico, lo stesso sia accompagnato però da rilevanti conseguenze sulla libertà e integrità fisica e morale della vittima. (Sez.
2 - Sentenza n. ' 46504 del 13/09/2018, Rv. 274080-01), con la precisazione che nel caso in esame risultava comprovato il grave stato di ansia della vittima e la grave privazione della libertà morale subita dalla stessa.
7. Il ricorso di RI PI De UC può trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.
7.1. Osserva questa Corte che appare fondata la censura relativa alla sussistenza di una reformatio in pejus in violazione del disposto di cui all'art. 597 comma 3 c.p.p. L'imputato lamenta che sebbene i giudici di appello avevano, in concreto, ridotto la pena complessiva irrogata in primo grado, tuttavia in assenza di appello del P.M., gli stessi, violando il principio del devoluto e con motivazione contraddittoria, pur a fronte del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., aveva aumentato la pena base per effetto del riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso nella misura massima della metà mentre il primo giudice aveva aggravato la pena base nella misura di 1/3. 7.2. Occorre richiamare il principio di diritto secondo cui nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066 01. Si è, correttamente, affermato che il divieto della "reformatio in peius" in appello riguarda non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena, sicchè, in caso di accoglimento dell'appello dell'imputato in ordine alle circostanze o al concorso di reati, discende non solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata per singoli elementi. (Sez. 5, Sentenza n. 14991 del 12/01/2012, Rv. 252326 - 01. 11 La Corte di appello, quindi, nel procedere al ricalcolo della pena doveva muovere dalla pena base come stabilita dal primo giudice, applicando in ragione dell'aggravate del metodo mafioso l'aumento nella disposta misura di 1/3 e non già della metà: conseguentemente sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio.
7.3. Richiamati i principi di cui al § 6.1. va rilevata, infine, la manifesta infondatezza delle censure relative alla riduzione della pena per effetto della concessione dell'attenuante di cui all' art. 62 n.6 c.p.
8. Il ricorso di MM D'GE è inammissibile.
8.1. Occorre ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né, la Suprema Corte può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, IA, Rv. 241214). In tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico- giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Va, ancora, ricordato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - 12 ре dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Deve, inoltre, essere rilevato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107).
8.2. Muovendo dalle superiori premesse le censure in esame devono ritenersi prive di pregio alcuno: invero la Corte di Appello, nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con i motivi di ricorso in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, nel confermare la ricostruzione operata dai giudici di primo grado, ha rilevato che la responsabilità dell' odierno imputato, quale concorrente nella condotta estorsiva posta in essere da IO LE ed altri risultava, pienamente riscontrata in ragione dei frequenti contatti telefonici fra l' imputato e IO LE quattro minuti dopo che era stata consegnata la lettera minatoria alla persona offesa e da quanto emerso nell'ambito delle intercettazioni ambientali all' interno della sala colloqui del carcere di Foggia ove era stato chiaramente menzionato il suo coinvolgimento quanto all'episodio estorsivo in questione. Nell' operare tale ragionamento, la Corte di appello, non è incorsa in manifeste illogicità, che, del resto, non sono indicate nel ricorso il cui contenuto reitera deduzioni già sviluppate nell'atto di appello e con le quali la sentenza impugnata non ha mancato di confrontarsi. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotte delittuose in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la corresponsabilità dell' imputata, le contestazioni formulate con detti censure non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte di una differente ricostruzione dei fatti (in relazione alla asserita assoluta estaneità - ai fatti del ricorrente in quanto agli arresti domiciliari) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.
9. In conclusione va disposto l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di RI PI De UC limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto da operare alla luce dei principi di diritto sopra richiamati;
per il resto va dichiarata la inammissibilità del ricorso e l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità del predetto imputato. 13 9.1. I ricorsi di IO LE, RD IA, AS AR e MM ND D'GE devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di De UC RI PI limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto;
dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione della responsabilità; dichiara inammissibili i ricorsi di LE IO, IA RD, AR AS e D'GE MM ND che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023 Il Presidente Il Consigliere Estensore ZbyDi Pisa Geppino Rago DEF ATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE 22 MAG. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL 11 Funzionario giudiziario dott.ssa Vincenta Stefania FIUMARA 14