CASS
Sentenza 12 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/01/2023, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IG GI AR, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/02/2021,della Corte di cassazione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE GA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di GI AR IG ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 dicembre 2020, di conferma di quella con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato per il reato di estorsione (per avere costretto NC Penale Sent. Sez. 6 Num. 835 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 12/12/2022 TI a consegnargli la somma di 5.000 euro, dopo averlo informato che un gruppo di albanesi, da lui conosciuti, aveva ricevuto l'importo di 10.000 euro per "spezzargli le gambe", e che lui avrebbe potuto convincerli a non procedere a tanto se avesse ricevuto 10.000 euro da corrispondere loro, e nell'avere subito dopo inviato a costui una serie di messaggi minatori volti a conseguire quell'obiettivo). IG deduceva la violazione di legge quanto al diniego della Corte territoriale della riapertura dell'istruttoria dibattimentale per assumere come testimone TI, del quale davanti al Giudice per l'udienza preliminare non era stato acquisito, perché non allegato dal P.M. agli atti del proprio fascicolo, il verbale di dichiarazioni rese il 9 settembre 2019 (nel quale costui aveva escluso di aver ricevuto da IG la richiesta di denaro, al di fuori di quella riguardante un prestito di 2.000 euro, che si sarebbe impegnato a restituire dopo circa un mese, e non aveva fatto alcun cenno a danni fisici che avrebbe potuto ricevere da presunti 'albanesi'), la cui esistenza era emersa il 3 aprile 2020, dopo la pronuncia di condanna del 18 marzo 2020, allorché ne era avvenuto il deposito in sede cautelare in altro procedimento. Egli aveva formulato in primo grado richiesta principale di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, condizionandola alla escussione della persona offesa, e in subordine senza alcuna condizione. Ma, poiché soltanto dopo la definizione del processo era emerso il verbale anzidetto, la sua conoscenza avrebbe orientato diversamente la richiesta, essendo tale da incidere sulla attendibilità della vittima, sicché non avrebbe avanzato la subordinata;
lo stesso Giudice per l'udienza preliminare avrebbe verosimilmente potuto decidere in modo differente in ordine alla condizione posta se avesse avuto la disponibilità di quell'atto. La Corte territoriale aveva acquisito il relativo verbale ma aveva escluso l'audizione della persona offesa, limitandosi ad interpretare le contrastanti dichiarazioni con motivazione ritenuta viziata da contraddittorietà e illogicità in ordine alla affermata attendibilità della persona offesa, nonostante le incoerenze di quanto dalla stessa riferito nei vari verbali di dichiarazioni rese. La Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 22 febbraio 2022 n. 14275, ha rigettato il ricorso ritenendone infondati i motivi. In particolare, la Corte ricordava che, per consolidato e condiviso orientamento (Sez. 6, n. 25256 del 29/05/2018, Romano, Rv. 273106; v. anche Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 Bell'Arte, Rv. 253211) "l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova", atteso che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio "è deducibile in sede di gravame ed è emendabile con la sua assunzione in grado d'appello". Di talché, i rilievi difensivi non apparivano idonei a ribaltare quanto deciso dalla Corte felsinea sul diniego dell'esame della persona offesa in contraddittorio. Considerata la natura di giudizio allo stato degli atti propria di questo rito, accompagnata dalla circostanza che al momento della richiesta formulata nell'interesse del ricorrente agli atti non vi era il documento ritenuto rilevante nella prospettazione difensiva, cioè il verbale della persona offesa del 9 settembre 2019, correttamente si era ritenuto che la richiesta formulata in subordine di procedere col rito 9 abbreviato ordinario, una volta respinta l'istanza condizionata, non poteva che costituire l'esito di una consapevole scelta dell'imputato alla luce del peso probatorio attribuito agli atti di indagine e alle dichiarazioni della persona offesa in quel momento disponibili. Una volta che in sede di appello è emerso l'anzidetto verbale, congrua e coerente era la motivazione di secondo grado secondo cui quelle sintetiche informazioni non collidevano con le successive accuse di TI: l'iniziale mancata denuncia della vittima si spiegava col timore derivato da quanto a lui detto da IG e con l'incertezza sul comportamento da tenere. Alla stregua di una complessiva valutazione di tutti i verbali delle dichiarazioni della persona offesa (nonché dei riscontri oggettivi che ne avevano confermato il racconto: lo scambio di messaggi, le modalità dell'incontro per la riscossione della somma, le informazioni di altre persone circa l'ascolto delle minacce e lo stato di agitazione di TI), la Corte territoriale aveva ravvisato la non sussistenza dei presupposti per accogliere l'istanza di rinnovazione della prova. Infine, la tesi difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe avanzato la subordinata, fermandosi all'istanza di abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa, qualora avesse conosciuto il verbale del 9 settembre 2019, perché avrebbe puntato con decisione a far emergere le presunte contraddizioni della vittima, non era condivisibile perché non teneva conto del limite della valutazione da operare all'atto della richiesta - e fino al momento dell'ammissione della stessa da parte del Giudice per l'udienza preliminare - costituito dagli atti in quel momento disponibili. 2. Avverso la sentenza n. 14275 del 2022 il difensore di IG, premessa l'analitica ricostruzione storico-procedurale della vicenda, ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo l'omesso rilievo da parte del Giudice di legittimità "del pregiudizio legato alla valutazione espressa a suo tempo dal G.u.p. rispetto alla rilevanza della condizione posta dall'imputato e dalla sua difesa, consistente nell'audizione della p. o., non essendo a conoscenza del verbale di s.i.t. rese dalla stessa p.o. il 9/9/2019, incomprensibilmente non inserito nel fascicolo del P.M.". L'assenza di quel verbale avrebbe compromesso tanto la pienezza della scelta della difesa, che non avrebbe proposto la richiesta subordinata di rito abbreviato semplice, quanto l'apprezzamento del Giudice per l'udienza preliminare sull'ammissibilità del rito condizionato all'audizione della persona offesa al fine di saggiarne l'effettiva attendibilità. La S.C. avrebbe perciò omesso di considerare la vicenda nella prospettiva - non solo della scelta dell'imputato, bensì - della corretta valutazione e decisione del Giudice per l'udienza preliminare circa l'effettiva rilevanza della condizione posta al rito speciale dalla difesa dell'imputato, consistita nell'audizione della persona offesa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato non essendo ravvisabile alcun errore materiale o di fatto. La Suprema Corte, con la sentenza reiettiva del ricorso dell'imputato, n. 14275 del 2022, ha invero correttamente rimarcato l'assunto fondamentale per cui la richiesta subordinata del rito abbreviato ordinario, una volta respinta dal Giudice per l'udienza preliminare quella condizionata, peraltro revocabile fino all'ammissione, era stata inevitabilmente frutto di una ponderazione da parte dell'imputato e del suo difensore circa la valenza probatoria dell'intero coacervo degli atti di indagine, ivi comprese le propalazioni della persona offesa, che peraltro - come si è affermato dalla Corte di appello - neppure collidevano con le concise dichiarazioni rese da questa nell'immediatezza dei fatti nel verbale del 9 settembre 2019, pure acquisito in epoca successiva, tenuto conto del timore derivato da quanto rappresentatogli dal ricorrente. Per altro verso, con riguardo all'asserita compromissione della prospettiva e della valutazione del Giudice per l'udienza preliminare, ha esattamente rilevato la Suprema Corte che l'eventuale vizio della sentenza di condanna, derivante dalla mancata assunzione della prova dichiarativa cui era stato condizionato il giudizio abbreviato, era comunque deducibile ed emendabile in grado d'appello. Il che è puntualmente avvenuto nel caso in esame. La presunta violazione di legge è stata infatti concretamente dedotta dalla difesa del ricorrente con un apposito motivo dell'atto di appello, proponendo altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'audizione della persona offesa. Ma la relativa censura difensiva è stata disattesa da quel Collegio alla stregua di un diffuso apparato argonnentativo che la Suprema Corte ha giudicato adeguato e logico, sia in fatto che in diritto. Di talché, a ben vedere, sembra che il ricorrente, nel denunziare un preteso errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 14275 del 2022, intenda rimetterne in discussione la ratio decidendi e il decisum invocando in realtà un inammissibile ulteriore grado di giudizio. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LE GA che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di GI AR IG ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 dicembre 2020, di conferma di quella con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato per il reato di estorsione (per avere costretto NC Penale Sent. Sez. 6 Num. 835 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 12/12/2022 TI a consegnargli la somma di 5.000 euro, dopo averlo informato che un gruppo di albanesi, da lui conosciuti, aveva ricevuto l'importo di 10.000 euro per "spezzargli le gambe", e che lui avrebbe potuto convincerli a non procedere a tanto se avesse ricevuto 10.000 euro da corrispondere loro, e nell'avere subito dopo inviato a costui una serie di messaggi minatori volti a conseguire quell'obiettivo). IG deduceva la violazione di legge quanto al diniego della Corte territoriale della riapertura dell'istruttoria dibattimentale per assumere come testimone TI, del quale davanti al Giudice per l'udienza preliminare non era stato acquisito, perché non allegato dal P.M. agli atti del proprio fascicolo, il verbale di dichiarazioni rese il 9 settembre 2019 (nel quale costui aveva escluso di aver ricevuto da IG la richiesta di denaro, al di fuori di quella riguardante un prestito di 2.000 euro, che si sarebbe impegnato a restituire dopo circa un mese, e non aveva fatto alcun cenno a danni fisici che avrebbe potuto ricevere da presunti 'albanesi'), la cui esistenza era emersa il 3 aprile 2020, dopo la pronuncia di condanna del 18 marzo 2020, allorché ne era avvenuto il deposito in sede cautelare in altro procedimento. Egli aveva formulato in primo grado richiesta principale di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, condizionandola alla escussione della persona offesa, e in subordine senza alcuna condizione. Ma, poiché soltanto dopo la definizione del processo era emerso il verbale anzidetto, la sua conoscenza avrebbe orientato diversamente la richiesta, essendo tale da incidere sulla attendibilità della vittima, sicché non avrebbe avanzato la subordinata;
lo stesso Giudice per l'udienza preliminare avrebbe verosimilmente potuto decidere in modo differente in ordine alla condizione posta se avesse avuto la disponibilità di quell'atto. La Corte territoriale aveva acquisito il relativo verbale ma aveva escluso l'audizione della persona offesa, limitandosi ad interpretare le contrastanti dichiarazioni con motivazione ritenuta viziata da contraddittorietà e illogicità in ordine alla affermata attendibilità della persona offesa, nonostante le incoerenze di quanto dalla stessa riferito nei vari verbali di dichiarazioni rese. La Seconda sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza del 22 febbraio 2022 n. 14275, ha rigettato il ricorso ritenendone infondati i motivi. In particolare, la Corte ricordava che, per consolidato e condiviso orientamento (Sez. 6, n. 25256 del 29/05/2018, Romano, Rv. 273106; v. anche Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 Bell'Arte, Rv. 253211) "l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile all'esito di una nuova valutazione che escluda la rilevanza della prova", atteso che il vizio della sentenza derivante dalla mancata assunzione della prova cui era stato condizionato il giudizio "è deducibile in sede di gravame ed è emendabile con la sua assunzione in grado d'appello". Di talché, i rilievi difensivi non apparivano idonei a ribaltare quanto deciso dalla Corte felsinea sul diniego dell'esame della persona offesa in contraddittorio. Considerata la natura di giudizio allo stato degli atti propria di questo rito, accompagnata dalla circostanza che al momento della richiesta formulata nell'interesse del ricorrente agli atti non vi era il documento ritenuto rilevante nella prospettazione difensiva, cioè il verbale della persona offesa del 9 settembre 2019, correttamente si era ritenuto che la richiesta formulata in subordine di procedere col rito 9 abbreviato ordinario, una volta respinta l'istanza condizionata, non poteva che costituire l'esito di una consapevole scelta dell'imputato alla luce del peso probatorio attribuito agli atti di indagine e alle dichiarazioni della persona offesa in quel momento disponibili. Una volta che in sede di appello è emerso l'anzidetto verbale, congrua e coerente era la motivazione di secondo grado secondo cui quelle sintetiche informazioni non collidevano con le successive accuse di TI: l'iniziale mancata denuncia della vittima si spiegava col timore derivato da quanto a lui detto da IG e con l'incertezza sul comportamento da tenere. Alla stregua di una complessiva valutazione di tutti i verbali delle dichiarazioni della persona offesa (nonché dei riscontri oggettivi che ne avevano confermato il racconto: lo scambio di messaggi, le modalità dell'incontro per la riscossione della somma, le informazioni di altre persone circa l'ascolto delle minacce e lo stato di agitazione di TI), la Corte territoriale aveva ravvisato la non sussistenza dei presupposti per accogliere l'istanza di rinnovazione della prova. Infine, la tesi difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe avanzato la subordinata, fermandosi all'istanza di abbreviato condizionato all'audizione della persona offesa, qualora avesse conosciuto il verbale del 9 settembre 2019, perché avrebbe puntato con decisione a far emergere le presunte contraddizioni della vittima, non era condivisibile perché non teneva conto del limite della valutazione da operare all'atto della richiesta - e fino al momento dell'ammissione della stessa da parte del Giudice per l'udienza preliminare - costituito dagli atti in quel momento disponibili. 2. Avverso la sentenza n. 14275 del 2022 il difensore di IG, premessa l'analitica ricostruzione storico-procedurale della vicenda, ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo l'omesso rilievo da parte del Giudice di legittimità "del pregiudizio legato alla valutazione espressa a suo tempo dal G.u.p. rispetto alla rilevanza della condizione posta dall'imputato e dalla sua difesa, consistente nell'audizione della p. o., non essendo a conoscenza del verbale di s.i.t. rese dalla stessa p.o. il 9/9/2019, incomprensibilmente non inserito nel fascicolo del P.M.". L'assenza di quel verbale avrebbe compromesso tanto la pienezza della scelta della difesa, che non avrebbe proposto la richiesta subordinata di rito abbreviato semplice, quanto l'apprezzamento del Giudice per l'udienza preliminare sull'ammissibilità del rito condizionato all'audizione della persona offesa al fine di saggiarne l'effettiva attendibilità. La S.C. avrebbe perciò omesso di considerare la vicenda nella prospettiva - non solo della scelta dell'imputato, bensì - della corretta valutazione e decisione del Giudice per l'udienza preliminare circa l'effettiva rilevanza della condizione posta al rito speciale dalla difesa dell'imputato, consistita nell'audizione della persona offesa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato non essendo ravvisabile alcun errore materiale o di fatto. La Suprema Corte, con la sentenza reiettiva del ricorso dell'imputato, n. 14275 del 2022, ha invero correttamente rimarcato l'assunto fondamentale per cui la richiesta subordinata del rito abbreviato ordinario, una volta respinta dal Giudice per l'udienza preliminare quella condizionata, peraltro revocabile fino all'ammissione, era stata inevitabilmente frutto di una ponderazione da parte dell'imputato e del suo difensore circa la valenza probatoria dell'intero coacervo degli atti di indagine, ivi comprese le propalazioni della persona offesa, che peraltro - come si è affermato dalla Corte di appello - neppure collidevano con le concise dichiarazioni rese da questa nell'immediatezza dei fatti nel verbale del 9 settembre 2019, pure acquisito in epoca successiva, tenuto conto del timore derivato da quanto rappresentatogli dal ricorrente. Per altro verso, con riguardo all'asserita compromissione della prospettiva e della valutazione del Giudice per l'udienza preliminare, ha esattamente rilevato la Suprema Corte che l'eventuale vizio della sentenza di condanna, derivante dalla mancata assunzione della prova dichiarativa cui era stato condizionato il giudizio abbreviato, era comunque deducibile ed emendabile in grado d'appello. Il che è puntualmente avvenuto nel caso in esame. La presunta violazione di legge è stata infatti concretamente dedotta dalla difesa del ricorrente con un apposito motivo dell'atto di appello, proponendo altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale mediante l'audizione della persona offesa. Ma la relativa censura difensiva è stata disattesa da quel Collegio alla stregua di un diffuso apparato argonnentativo che la Suprema Corte ha giudicato adeguato e logico, sia in fatto che in diritto. Di talché, a ben vedere, sembra che il ricorrente, nel denunziare un preteso errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione con la sentenza n. 14275 del 2022, intenda rimetterne in discussione la ratio decidendi e il decisum invocando in realtà un inammissibile ulteriore grado di giudizio. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/12/2022