Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 11430
CASS
Sentenza 9 luglio 1999

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Massime1

In tema di prescrizione, l'epoca di consumazione del reato può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza. Pertanto in tema di violazioni di sigilli e di agevolazione colposa, può ritenersi in virtù di considerazioni logiche (l'inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell'attività edilizia durante il periodico natalizio ), di massime di esperienza (l'accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo più, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, che intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l'epoca di commissione dei fatti. (Fattispecie di agevolazione colposa in cui i sigilli erano stati apposti il 4 dicembre e la violazione era stata accertata il successivo 19 gennaio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 11430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11430
    Data del deposito : 9 luglio 1999

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