Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
In tema di prescrizione, l'epoca di consumazione del reato può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza. Pertanto in tema di violazioni di sigilli e di agevolazione colposa, può ritenersi in virtù di considerazioni logiche (l'inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza di qualche tempo), di fatti notori (sospensione dell'attività edilizia durante il periodico natalizio ), di massime di esperienza (l'accertamento viene effettuato tempestivamente a seguito, per lo più, di denuncia anonima) che il momento consumativo del delitto coincida con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, che intaccano la detta presunzione rendendo almeno dubbia l'epoca di commissione dei fatti. (Fattispecie di agevolazione colposa in cui i sigilli erano stati apposti il 4 dicembre e la violazione era stata accertata il successivo 19 gennaio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 11430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11430 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIAMMANCO Pietro Presidente del 9/7/1999
1. Dott. RAIMONDI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " HE DO " N. 2747
3. " ON PI " REGISTRO GENERALE
4. " NOVARESE Francesco " N. 3485/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LE ET n. a S. Antonio Abate il 20 aprile 1905
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 novembre Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Nunzio che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Svolgimento del processo
AG NC ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 19 novembre 1998,con la quale veniva condannata per il delitto di agevolazione colposa di violazione di sigilli (art. 350 c.p.),deducendo quali motivi la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, perché, da un lato, il giudice d'appello riconosce la fondatezza delle argomentazioni svolte nell'impugnazione circa l'età della ricorrente, ultranovantenne, e le sue condizioni psicofisiche e, dall'altro, ritiene sussistente l'elemento psicologico del delitto ritenuto in sentenza, la carenza di motivazione circa la dosimetria della pena, nonché la prescrizione del delitto, giacché l'accertamento è successivo all'epoca di consumazione dei fatti e si è in presenza di un reato istantaneo.
Motivi della decisione
I motivi non appaiono fondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Infatti il delitto ritenuto in sentenza è punibile a titolo di colpa e consiste nell'avere reso possibile o comunque agevolato la violazione di sigilli da parte di altri, sicché l'età avanzata della ricorrente, come esattamente osserva la Corte partenopea, "non può considerarsi elemento determinante a far venir meno la consapevolezza degli obblighì cui è tenuto il custode giudiziario", giacché "un minimo di diligenza nell'assicurarsi che i sigilli non venissero violati era certamente attuabile".
Peraltro l'ulteriore argomentazione svolta dalla Corte di appello circa la consuetudine in certe zone del meridione d'Italia di far nominare custodi persona molte anziane per evitare le conseguenze delle violazioni dei sigilli avrebbe potuto comportare in presenza di ulteriori riscontri quali i rapporti di parentela fra i committenti e la custode, il suo grado di cultura e la sottoscrizione della nomina, a ritenere sussistente la volontaria violazione dei sigilli e quindi la più grave fattispecie di cui all'art.349 cpv. c.p.. Il giudice di appello, poi, motiva in maniera adeguata ed esente da vizi logici e giuridici circa la dosimetria della pena, ritenuta congrua "rispetto all'entità del fatto contestato". Infine, nonostante il delitto abbia natura di reato istantaneo, sicché gli eventi ulteriori non assumono rilevanza ai fini della sua sussistenza (cfr. Cass. sez. VI 30 novembre 1988 n. 11675, Mattera rv. 179819 cui adde Cass. sez. VI 26 gennaio 1993 n. 4601, P.M. in proc. Grasso rv. 192960), l'epoca di consumazione può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza, sicché, nella fattispecie, non è decorso il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi.
Ed invero, nella fattispecie, i sigilli sono stati apposti il 4 dicembre 1991 e la relativa violazione è stata accertata il 19 gennaio 1992, onde, in considerazione della difficoltà, in generale, di violare immediatamente gli stessi, perché si teme un controllo ravvicinato anche di ufficio, magari per effettuare altre attività quale ad esempio la notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori, emessa dal Sindaco, del successivo periodo natalizio e festivo nel corso del quale raramente vengono eseguite opere edilizie, e dell'accertamento delle predette violazioni in seguito a denunce da parte di vicini, sicché l'intervento della polizia giudiziaria o urbana è sempre tempestivo, l'epoca dell'accertamento, salvo ipotesi particolari da dimostrare rigorosamente (ex. gr. costruzione in zona isolata, accertata senza alcuna denuncia neppure anonima, ovvero assenza del denunciante per svariati motivi), coincide con quella di commissione del reato, secondo l'id quod plerumque accidit.
Pertanto, in conclusione su questo punto deve affermarsi che, nonostante i delitti di violazione di sigilli e di agevolazione colposa abbiano natura di reati istantanei, in virtù di considerazioni logiche (l'inosservanza dei doveri imposti avviene a di qualche tempo), di fatti notori (durante i periodi invernali o festivi (vacanze di Natale) l'attività edilizia è sospesa), di massime di esperienza (l'accertamento è effettuato in seguito a denuncia, anche se anonima, di qualche vicino, sicché viene eseguito tempestivamente, in giornata o al massimo il giorno successivo) e di indizi gravi, precisi e concordanti riscontrabili nelle differenti fattispecie concrete, il momento consumativo del delitto finisce con il coincidere con quello dell'accertamento, salva l'esistenza di ipotesi anomale e particolari da provare rigorosamente, le quali intaccano le presunzioni e le prove su indicate in modo da rendere almeno dubbia l'epoca di commissione dei predetti delitti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 1999