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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 858/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12488/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03976 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2025
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 6787 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso:
-la nota prot. 03976/2025 del 19/05/2025, con cui l'Ufficio Contributo Unificato del TAR Lazio- Roma, Sezione
Prima, nella persona del Dirigente, ha invitato l'odierna ricorrente al pagamento del contributo unificato di euro 650,00, in relazione al ricorso per motivi aggiunti formulato dalla ricorrente nel giudizio R.G. n. 868/2025 pendente dinanzi al medesimo Tribunale;
- la nota prot. 6787 del 28/05/2025, con cui il medesimo ufficio ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente avverso la nota prot. 3976/2025.
2.La ricorrente prospetta:
- di avere impugnato l'Atto del Governo n. 228 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il
2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo»”, nonché i preavvisi di rigetto e le successive note di conferma del rigetto da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (R.G. n. 865/2025), pagando un contributo unificato di euro 650,00;
- di aver successivamente impugnato il D.P.C.M. di ripartizione della quota dell'otto per mille per il 2023 adottato dalla Presidenza del Consiglio in data 15/01/2025 con cui sono state formalmente recepite e confermate la ripartizione dei contributi e l'esclusione della ricorrente previste nello Schema di ripartizione;
- che i suddetti motivi aggiunti erano solo "formali”, in quanto si è limitata ad eccepire l'illegittimità derivata del D.P.C.M., senza proporre alcun nuovo o diverso motivo di censura rispetto a quelli già formulati nel ricorso introduttivo;
- che tenuto conto del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e il successivo atto di formale recepimento e conferma adottato dalla Presidenza del Consiglio oggetto del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente non ha versato l'importo del contributo unificato per i motivi aggiunti, motivando puntualmente le ragioni del mancato versamento in relazione all'identico perimetro del thema decidendum, sotto alcun profilo esteso dai motivi aggiunti formali;
- che con istanza inviata a mezzo PEC in data 20/05/2025, la ricorrente ha chiesto all'Ufficio del TAR Roma di annullare in autotutela la richiesta di pagamento del contributo unificato in relazione ai motivi aggiunti, rappresentando la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità- dipendenza tra lo Schema di ripartizione della quota dell'otto per mille per il 2023 (impugnato con il ricorso introduttivo) e il successivo D.P.C.M. di formale recepimento dello Schema di ripartizione (impugnato con i motivi aggiunti) - che riporta il medesimo contenuto del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo - essendosi la ricorrente limitata a censurare la mera “illegittimità derivata” del D.P.C.M.;
- che in data 28/05/2025, l'Ufficio del TAR Roma ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela ribadendo l'invito al pagamento del contributo unificato, sull'erroneo assunto che con i motivi aggiunti la ricorrente avrebbe proposto “impugnazioni di provvedimento ulteriore rispetto a quelli gravati con il ricorso principale”;
3. Nel merito deduce l'illegittimità, nullità e/o inesistenza dell'invito al pagamento per violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6/10/2015, resa nella causa c-61/14.
Lamenta che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione de CUI aggiuntivo è stata effettuata da un soggetto incompetente mancando una valutazione giurisdizionale dell'ampliamento della controversia;
deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 115/2002; violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione;
eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza.
4. Si è costituito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma che con riferimento all'oggetto del ricorso con cui è contestata la debenza del contributo unificato relativamente al ricorso con motivi aggiunti, sull'assunto che tali ulteriori impugnazioni non avrebbero determinato alcun considerevole ampliamento dell'oggetto del giudizio amministrativo a quo ha argomentato e richiesto il rigetto del ricorso in quanto i motivi aggiunti hanno determinato un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, ponendosi così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l'impugnazione dell'atto originario.
5. La causa è passata in decisione all'udienza dell'11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato.
Va premesso che in tema di contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015,
C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause.
Tenendo conto dell'indirizzo espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia, CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 202; Cons.Stato Sez. IV,
27 novembre 2010, n. 8251; Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564) ritiene sussistenti i tratti della connessione oggettiva "forte" quando sia possibile osservare un legame di consequenzialità necessaria tra i provvedimenti e cioè quando un atto costituisce il fondamento di un altro atto, sicché l'illegittimità di quello pregiudiziale provoca l'illegittimità di quello dipendente. In questa ipotesi, il Giudice amministrativo, laddove l'invalidità dell'atto presupposto sia considerata causa invalidante consequenziale dell'atto applicativo, riconosce che sussiste un "unico oggetto del giudizio", sia pure preordinato all'adozione di una pluralità di statuizioni di annullamento.
7. Nel caso in esame pare sussistere tale fattispecie in quanto l'atto impugnato con i motivi aggiunti si pone in rapporto di pregiudizialità - dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato non autonomamente lesivo. Non può escludersi che tra gli atti impugnati con il ricorso e quelli impugnati con i motivi aggiunti sussista quel nesso di connessione “forte” che, sempre a giudizio della Suprema Corte di Cassazione, può giustificare la non assoggettabilità dei motivi aggiunti impropri al contributo unificato.
Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti pur non consistendo nella mera riproduzione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille, costituisce un provvedimento adottato all'esito del completamento dell'istruttoria da parte dell'Amministrazione.
Invero, assieme al decreto recante l'assegnazione e la ripartizione dei fondi destinati alla categoria mella quale è ente solidaristico, la ricorrente ha altresì provveduto all'impugnazione dell'elenco delle istanze presentate e delle istanze escluse o non idonee al finanziamento, unitamente alla relativa motivazione, nonché della graduatoria finale dei progetti per l'anno 2023.
Si tratti di atti appartenenti all'evidenza alla medesima sequenza procedimentale, quindi di atti connessi e conseguenziali a quelli precedentemente impugnati perché tendenti a incidere sul medesimo “bene della vita”; il ricorrente nei motivi aggiunti reitera le medesime censure proposte con il ricorso introduttivo, facendo valere l'illegittimità derivata del D.P.C.M. senza svolgere alcun nuovo e diverso motivo di doglianza ma limitandosi ad eccepire la mera illegittimità derivata del D.P.C.M. di ripartizione della quota dell'otto per mille per il 2023 con i relativi allegati.
8. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12488/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
elettivamente domiciliato presso tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Arenula 00100 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 03976 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2025
- RIFIUTO AUTOTUTELA FACOLTATIVA n. 6787 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma avverso:
-la nota prot. 03976/2025 del 19/05/2025, con cui l'Ufficio Contributo Unificato del TAR Lazio- Roma, Sezione
Prima, nella persona del Dirigente, ha invitato l'odierna ricorrente al pagamento del contributo unificato di euro 650,00, in relazione al ricorso per motivi aggiunti formulato dalla ricorrente nel giudizio R.G. n. 868/2025 pendente dinanzi al medesimo Tribunale;
- la nota prot. 6787 del 28/05/2025, con cui il medesimo ufficio ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente avverso la nota prot. 3976/2025.
2.La ricorrente prospetta:
- di avere impugnato l'Atto del Governo n. 228 recante “Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il
2023 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo»”, nonché i preavvisi di rigetto e le successive note di conferma del rigetto da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri (R.G. n. 865/2025), pagando un contributo unificato di euro 650,00;
- di aver successivamente impugnato il D.P.C.M. di ripartizione della quota dell'otto per mille per il 2023 adottato dalla Presidenza del Consiglio in data 15/01/2025 con cui sono state formalmente recepite e confermate la ripartizione dei contributi e l'esclusione della ricorrente previste nello Schema di ripartizione;
- che i suddetti motivi aggiunti erano solo "formali”, in quanto si è limitata ad eccepire l'illegittimità derivata del D.P.C.M., senza proporre alcun nuovo o diverso motivo di censura rispetto a quelli già formulati nel ricorso introduttivo;
- che tenuto conto del rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e il successivo atto di formale recepimento e conferma adottato dalla Presidenza del Consiglio oggetto del ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente non ha versato l'importo del contributo unificato per i motivi aggiunti, motivando puntualmente le ragioni del mancato versamento in relazione all'identico perimetro del thema decidendum, sotto alcun profilo esteso dai motivi aggiunti formali;
- che con istanza inviata a mezzo PEC in data 20/05/2025, la ricorrente ha chiesto all'Ufficio del TAR Roma di annullare in autotutela la richiesta di pagamento del contributo unificato in relazione ai motivi aggiunti, rappresentando la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità- dipendenza tra lo Schema di ripartizione della quota dell'otto per mille per il 2023 (impugnato con il ricorso introduttivo) e il successivo D.P.C.M. di formale recepimento dello Schema di ripartizione (impugnato con i motivi aggiunti) - che riporta il medesimo contenuto del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo - essendosi la ricorrente limitata a censurare la mera “illegittimità derivata” del D.P.C.M.;
- che in data 28/05/2025, l'Ufficio del TAR Roma ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela ribadendo l'invito al pagamento del contributo unificato, sull'erroneo assunto che con i motivi aggiunti la ricorrente avrebbe proposto “impugnazioni di provvedimento ulteriore rispetto a quelli gravati con il ricorso principale”;
3. Nel merito deduce l'illegittimità, nullità e/o inesistenza dell'invito al pagamento per violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6/10/2015, resa nella causa c-61/14.
Lamenta che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione de CUI aggiuntivo è stata effettuata da un soggetto incompetente mancando una valutazione giurisdizionale dell'ampliamento della controversia;
deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 115/2002; violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione;
eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza.
4. Si è costituito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma che con riferimento all'oggetto del ricorso con cui è contestata la debenza del contributo unificato relativamente al ricorso con motivi aggiunti, sull'assunto che tali ulteriori impugnazioni non avrebbero determinato alcun considerevole ampliamento dell'oggetto del giudizio amministrativo a quo ha argomentato e richiesto il rigetto del ricorso in quanto i motivi aggiunti hanno determinato un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia, che si verifica allorché, con il ricorso aggiuntivo, sia chiesto l'annullamento di uno o più provvedimenti autonomamente lesivi, ponendosi così in rapporto di connessione cd. debole, ossia meramente fattuale, con l'impugnazione dell'atto originario.
5. La causa è passata in decisione all'udienza dell'11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è fondato.
Va premesso che in tema di contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., la distinzione tra motivi aggiunti propri, che consentono al ricorrente principale ed incidentale di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ed impropri, volti all'impugnazione di uno o più provvedimenti connessi a quello già impugnato, non è rilevante ai fini della ricorrenza del presupposto impositivo, poiché, conformemente alla giurisprudenza dell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015,
C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino (o meno) un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause.
Tenendo conto dell'indirizzo espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia, CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14, anche la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 202; Cons.Stato Sez. IV,
27 novembre 2010, n. 8251; Cons. Stato, Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1564) ritiene sussistenti i tratti della connessione oggettiva "forte" quando sia possibile osservare un legame di consequenzialità necessaria tra i provvedimenti e cioè quando un atto costituisce il fondamento di un altro atto, sicché l'illegittimità di quello pregiudiziale provoca l'illegittimità di quello dipendente. In questa ipotesi, il Giudice amministrativo, laddove l'invalidità dell'atto presupposto sia considerata causa invalidante consequenziale dell'atto applicativo, riconosce che sussiste un "unico oggetto del giudizio", sia pure preordinato all'adozione di una pluralità di statuizioni di annullamento.
7. Nel caso in esame pare sussistere tale fattispecie in quanto l'atto impugnato con i motivi aggiunti si pone in rapporto di pregiudizialità - dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato non autonomamente lesivo. Non può escludersi che tra gli atti impugnati con il ricorso e quelli impugnati con i motivi aggiunti sussista quel nesso di connessione “forte” che, sempre a giudizio della Suprema Corte di Cassazione, può giustificare la non assoggettabilità dei motivi aggiunti impropri al contributo unificato.
Il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti pur non consistendo nella mera riproduzione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille, costituisce un provvedimento adottato all'esito del completamento dell'istruttoria da parte dell'Amministrazione.
Invero, assieme al decreto recante l'assegnazione e la ripartizione dei fondi destinati alla categoria mella quale è ente solidaristico, la ricorrente ha altresì provveduto all'impugnazione dell'elenco delle istanze presentate e delle istanze escluse o non idonee al finanziamento, unitamente alla relativa motivazione, nonché della graduatoria finale dei progetti per l'anno 2023.
Si tratti di atti appartenenti all'evidenza alla medesima sequenza procedimentale, quindi di atti connessi e conseguenziali a quelli precedentemente impugnati perché tendenti a incidere sul medesimo “bene della vita”; il ricorrente nei motivi aggiunti reitera le medesime censure proposte con il ricorso introduttivo, facendo valere l'illegittimità derivata del D.P.C.M. senza svolgere alcun nuovo e diverso motivo di doglianza ma limitandosi ad eccepire la mera illegittimità derivata del D.P.C.M. di ripartizione della quota dell'otto per mille per il 2023 con i relativi allegati.
8. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
La peculiarità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.