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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/04/2024, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 160/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 160/2021 tra le parti:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Giudice, elettivamente Pt_1 C.F._1
domiciliata in Prato, via Pistoiese n. 133 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
2 c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Cautillo, elettivamente domiciliata in Prato, viale Montegrappa n. 282 presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
Decisa a Prato in data 25/04/2024 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: non ha concluso. Nell'atto di citazione «Preliminarmente: Revocare e dichiarare privo di effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 1501/2020, reso dal Tribunale Ordinario di
Prato, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 3189/2020, non esecutivo, dichiarando la domanda improponibile;
nel merito - Revocare modificare e/o porre nel nulla, in tutto o in parte, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 1501/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Prato, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 3189/2020 per i pagina 1 di 7 motivi di cui sopra;
in subordine - Nella non temuta ipotesi di rigetto della presente opposizione, in base ad eventuali prove/adempimenti parziali, rideterminare le somme dovute, anche in base ai risultati probatori del presente giudizio;
ritenuta la somma richiesta sproporzionata per i motivi sopra argomentati, rideterminare secondo equità le somme dovute Con Vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito.»
Opposta: (…) come in comparsa di costituzione e risposta («In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1501/20 Ing. per i motivi enunciati in narrativa in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, in tesi, respingere l'opposizione ex adverso proposta per i titoli e le causali di cui in premessa, con la consequenziale conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto;
in ipotesi, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, rideterminare il credito di 2 nei confronti di secondo criteri di equità. Il tutto con vittoria di Controparte_1 Pt_1
spese funzioni ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, sia del giudizio di opposizione che del procedimento monitorio.»).
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione, con citazione, avverso il decreto ingiuntivo n. 1501/2020 del Pt_1
10/12/2020 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a 2 (di seguito: Controparte_1
«2 ) la somma di € 21.906,17 a titolo di corrispettivo delle opere extracapitolato CP_1
descritte nella fattura n. 250 del 21/10/2020 e nel riepilogo allegato, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
In punto di fatto, l'opponente ha allegato: di avere stipulato con 2 in data CP_1
16/10/2017, un contratto di appalto avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria presso l'immobile di sua proprietà posto in Prato, via Marco Roncioni n. 96, verso il corrispettivo di €
50.500,00; che per tali prestazioni 2 ottenne un decreto ingiuntivo dal Tribunale CP_1
di Prato per il pagamento della fattura a saldo n. 273 del 18/09/2018 di € 14.850,00, decreto che venne opposto dalla stessa committente;
che il giudizio così instaurato n. 3797/2018 r.g. venne definito con la sentenza n. 511/2020 del 19/10/2020, di rigetto dell'opposizione; che già in quella sede l'opposta aveva chiesto il pagamento delle medesime opere extracapitolato di cui in questa sede si discute, domanda dichiarata dal giudice inammissibile;
che non tutte le opere da capitolato sono state eseguite e che gli unici lavori extracapitolato realizzati sono stati già pagati.
In diritto e in via preliminare, l'opponente ha eccepito l'improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, avendo l'opposta avanzato distinte richieste di pagamento in via giudiziale per pretese scaturenti da un unico rapporto - quello sorto dal pagina 2 di 7 contratto d'appalto del 16/10/2017 – e ciò per mera convenienza economica, ossia per evitare di emettere fattura, in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Nel merito contestando il valore probatorio della fattura e del riepilogo, non sottoscritto né Pt_1
accettato dalla committente, prodotti in sede monitoria, ha allegato che gli unici lavori extracapitolato sono stati pagati, come risulta dalla scrittura privata in cui 2 dà CP_1 atto di avere ricevuto € 6.000,00 dalla committente.
L'opponente ha poi eccepito l'esecuzione delle opere non a regola d'arte in quanto l'utilizzo dei bagni risulta poco agevole perché dalle docce fuoriesce acqua e sono state riscontrate diverse anomalie per cui occorrerebbe rifare nuovamente gli allacci degli scarichi doccia, compresi i relativi sifoni, e rimontare il box doccia cristallo, con contestuale rimozione dei piatti doccia.
Si è costituita in giudizio 2 formulando le conclusioni sopra riportate. CP_1
La società opposta ha contestato di avere illegittimamente frazionato il credito, avendo in buona fede proposto la domanda nel primo giudizio di opposizione, tuttavia dichiarata inammissibile, talché in alternativa avrebbe dovuto abbandonare la propria fondata pretesa.
Nel merito ha replicato che l'opponente non ha mai contestato la fattura e i resoconti dei lavori extracapitolato, né ha mai intimato a 2 di non eseguire le predette lavorazioni non CP_1
previste nel contratto di appalto, sebbene fosse presente un direttore dei lavori;
una contestazione delle opere extracapitolato non venne formulata nemmeno nel precedente giudizio n. 3797/2018
r.g..
Quanto ai vizi dell'opera lamentati da la parte opposta ha eccepito la decadenza dalla Pt_1
garanzia rilevando come, trattandosi di vizi palesi, la committente avrebbe dovuto denunciarli entro sessanta giorni dalla consegna dell'opera e comunque, se si trattasse di vizi occulti, la denuncia avrebbe dovuto essere presentata entro sessanta giorni dalla scoperta;
l'opponente, al contrario, non ha mai denunciato vizi e non ha mai contestato i prezzi applicati.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con una c.t.u. disposta dal giudice istruttore supplente volta ad accertare
«quanti e quali lavori sono stati realizzati extracapitolato nel cantiere per cui è causa».
pagina 3 di 7 ***
1. L'eccezione d'improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito non è fondata.
Il principio invocato dall'opponente costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. Unite, n. 23726 del 2007), la quale è consolidata nell'affermare che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili (in questi termini si veda Cass., n. 19898 del 27/07/2018).
È stato ulteriormente affermato che anche in presenza di fatti costitutivi diversi e storicamente distinti, l'avere instaurato separate azioni giudiziali dà luogo ad abusivo frazionamento del credito quando tali fatti si sono verificati nel contesto di un unico rapporto di durata tra le parti e ciò anche se tale rapporto non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti, ma si sia determinato in via di mero fatto nel corso del tempo, come nel caso dell'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture, determinando tra le stesse parti diritti di credito giuridicamente “uguali” (Cass., n. 26493 del 14/09/2023).
La S.C. ha però anche riconosciuto la legittimità di pretese creditorie azionate in separati giudizi, se fondate su diversi fatti costitutivi facenti capo a un unico rapporto complesso, a fronte della dimostrazione della sussistenza, in capo al creditore, di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., n. 25480 del 31/08/2023).
Tale interesse è stato ravvisato, per esempio, nel ricorso a una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione (per la somma già documentalmente provata), potendo poi legittimamente agire in via ordinaria per il residuo senza incorrere in abuso del processo, inteso quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo (Cass., n. 28998 del 6/10/2022).
pagina 4 di 7 Nel caso all'esame, legittimamente 2 ha agito in via monitoria per la parte di CP_1 credito relativa ai lavori oggetto del contratto d'appalto del 16/10/2017, per la quale disponeva di una più solida prova scritta anche in vista di una futura eventuale opposizione – il documento contrattuale, appunto -, rispetto alla parte riferita ai lavori extracapitolato, per i quali poteva produrre soltanto di un mero riepilogo unilaterale non sottoscritto dalla committente e una fattura
(assumendo che la fattura avrebbe dovuto essere emessa alla fine dei lavori e non nell'anno 2020 per non dover versare subito l'IVA). Questa scelta processuale risponde a un interesse obiettivo della parte opposta, meritevole di tutela, non soltanto a una mera comodità.
2. Nel merito l'opposizione è fondata e dev'essere accolta.
2.1. Come rilevato anche dal CTU nella relazione depositata il 29/05/2023, nessuna delle parti ha prodotto l'allegato A richiamato dal contratto d'appalto del 16/10/2017 (cfr. documento intitolato «Capitolato d'appalto» allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della parte opposta, che in realtà contiene il contratto e non un capitolato delle opere) che avrebbe dovuto contenere un preventivo attraverso il quale individuare le opere oggetto di tale accordo.
È condivisibile la deduzione logica del CTU secondo cui, anche in mancanza di tale preventivo, siccome il contratto di appalto è stato stipulato nella stessa data di presentazione della C.I.L.A. edilizia depositata in Comune (P.G. 181162 del 16/10/2017 e busta P.E. 2894/2017 per opere di manutenzione straordinaria consistenti in una diversa distribuzione interna dei vani dovuta alla realizzazione di una dispensa al piano terra e di un guardaroba al piano primo), è altamente probabile che esso prevedesse le opere relative agli interventi previsti da tale pratica amministrativa;
al contempo, poiché l'apertura della porta esterna al posto della finestra necessitava di S.C.I.A. edilizia, successivamente presentata (P.G. 32580 del 16/02/2018 e busta
P.E. 420/2018 per trasformazione di una finestra in porta sul prospetto principale dell'immobile)
e non poteva essere inserita nella C.I.L.A., tale opera (comprensiva di tutte le lavorazioni necessarie: demolizione, telai, ripristino di intonaci e verniciature) è da ritenersi extracapitolato.
Al contrario, la valutazione meramente possibilistica circa il fatto che anche l'intonaco (senza la rete) e la pavimentazione del disimpegno al piano terra non fossero compresi nell'allegato A al contratto d'appalto e costituiscano, quindi, opere extracapitolato non raggiunge il criterio probatorio probabilistico sufficiente all'accertamento giudiziale.
2.2. In ogni caso, in mancanza di documenti riconosciuti da entrambe le parti, è assorbente in quanto fondata l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente, basata sulla scrittura privata prodotta con la citazione, dal seguente tenore: «In data odierna la ditta 2 riceve la somma CP_1 di € 6.000,00 comprensiva di tutte le opere extra capitolato eseguite fino al 20/02/2018 per il
pagina 5 di 7 cantiere sito in Prato via M. Roncioni 96, e comprensivo della fornitura e posa in opera di n. 2 finestre a tetto e la realizzazione di nuova porta al posto della finestra, comprensiva delle mazzette e dei gradini n. 2».
La società opposta, all'udienza ex art. 183 c.p.c., ha eccepito la mancanza della data, la riferibilità della scrittura a opere diverse da quelle elencate nel riepilogo prodotto in sede monitoria e l'errore nell'indicazione della denominazione sociale che renderebbe incerta la paternità dello scritto. Tali eccezioni sono però prive di pregio.
In primo luogo, poiché la stessa parte non ha disconosciuto la scrittura privata nella prima risposta successiva alla sua produzione ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., ossia nella comparsa di costituzione e risposta, la provenienza del documento da 2 è CP_1
giudizialmente accertata.
In secondo luogo, la mancata indicazione della data è irrilevante perché la quietanza di pagamento delimita il proprio ambito temporale facendo riferimento alle opere extracapitolato eseguite fino al 20/02/2018.
Infine, la quietanza include «tutte» le opere extracapitolato, pur specificandone alcune comprese, per cui non è possibile affermare che essa si riferisca a lavorazioni diverse da quelle descritte nella fattura n. 250/2020 e nel riepilogo dei lavori dell'appaltatrice.
2.3. Ciò posto, viene in rilievo il principio granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735
c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (da ultimo v Cass., n. 5945 del 28/02/2023; in termini Cass., n. 32458 del
14/12/2018; Cass., n. 4196 del 21/02/2014).
La società opposta, che non ha eccepito l'errore di fatto o la violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c., per dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, considerato il tenore letterale della dichiarazione scritta sopra riportata, aveva allora l'onere di provare di avere eseguito le lavorazioni descritte nella fattura n. 250 del 21/10/2020 in data successiva al
20/02/2018 e che esse non fossero già comprese nell'allegato A al contratto d'appalto, ossia tra le opere da capitolato per il cui corrispettivo ha agito in separato giudizio.
La prova in questione non è stata fornita da 2 che neppure ha dedotto istanze CP_1
istruttorie idonee allo scopo: i capitoli di prova per testi formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., per la cui ammissione comunque non ha insistito all'udienza di pagina 6 di 7 precisazione delle conclusioni così rinunciandovi, non recano riferimenti cronologici che consentano di collocare nel tempo l'esecuzione degli interventi edilizi.
2.4. Per queste ragioni perde di rilevanza l'accertamento delle opere extracapitolato eseguite da 2
e la determinazione del corrispettivo delle stesse. CP_1
2.5. Resta inoltre assorbita l'eccezione di vizi dell'opera sollevata da Pt_1
2.6. Stante l'accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e dichiarato inefficace.
3. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della parte opposta.
3.1. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
3.2. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
2 ferma la solidarietà tra le parti nei confronti dell'ausiliare. CP_1
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione di revoca e dichiara inefficace il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1501/2020 del 10/12/2020 emesso da questo Tribunale in favore di 2
[...]
Controparte_1
2) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e
IVA come per legge.
Prato, 25/04/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 160/2021 tra le parti:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Giudice, elettivamente Pt_1 C.F._1
domiciliata in Prato, via Pistoiese n. 133 presso lo studio del difensore;
OPPONENTE
2 c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_1
Cautillo, elettivamente domiciliata in Prato, viale Montegrappa n. 282 presso lo studio del difensore;
OPPOSTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
Decisa a Prato in data 25/04/2024 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: non ha concluso. Nell'atto di citazione «Preliminarmente: Revocare e dichiarare privo di effetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 1501/2020, reso dal Tribunale Ordinario di
Prato, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 3189/2020, non esecutivo, dichiarando la domanda improponibile;
nel merito - Revocare modificare e/o porre nel nulla, in tutto o in parte, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il decreto ingiuntivo n. 1501/2020, reso dal Tribunale Ordinario di Prato, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 3189/2020 per i pagina 1 di 7 motivi di cui sopra;
in subordine - Nella non temuta ipotesi di rigetto della presente opposizione, in base ad eventuali prove/adempimenti parziali, rideterminare le somme dovute, anche in base ai risultati probatori del presente giudizio;
ritenuta la somma richiesta sproporzionata per i motivi sopra argomentati, rideterminare secondo equità le somme dovute Con Vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito.»
Opposta: (…) come in comparsa di costituzione e risposta («In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 1501/20 Ing. per i motivi enunciati in narrativa in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
Nel merito, in tesi, respingere l'opposizione ex adverso proposta per i titoli e le causali di cui in premessa, con la consequenziale conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto;
in ipotesi, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, rideterminare il credito di 2 nei confronti di secondo criteri di equità. Il tutto con vittoria di Controparte_1 Pt_1
spese funzioni ed onorari, oltre IVA e CAP come per legge, sia del giudizio di opposizione che del procedimento monitorio.»).
FATTO E DIRITTO ha proposto opposizione, con citazione, avverso il decreto ingiuntivo n. 1501/2020 del Pt_1
10/12/2020 con cui questo Tribunale le ha ingiunto di pagare a 2 (di seguito: Controparte_1
«2 ) la somma di € 21.906,17 a titolo di corrispettivo delle opere extracapitolato CP_1
descritte nella fattura n. 250 del 21/10/2020 e nel riepilogo allegato, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
In punto di fatto, l'opponente ha allegato: di avere stipulato con 2 in data CP_1
16/10/2017, un contratto di appalto avente ad oggetto opere di manutenzione straordinaria presso l'immobile di sua proprietà posto in Prato, via Marco Roncioni n. 96, verso il corrispettivo di €
50.500,00; che per tali prestazioni 2 ottenne un decreto ingiuntivo dal Tribunale CP_1
di Prato per il pagamento della fattura a saldo n. 273 del 18/09/2018 di € 14.850,00, decreto che venne opposto dalla stessa committente;
che il giudizio così instaurato n. 3797/2018 r.g. venne definito con la sentenza n. 511/2020 del 19/10/2020, di rigetto dell'opposizione; che già in quella sede l'opposta aveva chiesto il pagamento delle medesime opere extracapitolato di cui in questa sede si discute, domanda dichiarata dal giudice inammissibile;
che non tutte le opere da capitolato sono state eseguite e che gli unici lavori extracapitolato realizzati sono stati già pagati.
In diritto e in via preliminare, l'opponente ha eccepito l'improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito, avendo l'opposta avanzato distinte richieste di pagamento in via giudiziale per pretese scaturenti da un unico rapporto - quello sorto dal pagina 2 di 7 contratto d'appalto del 16/10/2017 – e ciò per mera convenienza economica, ossia per evitare di emettere fattura, in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.
Nel merito contestando il valore probatorio della fattura e del riepilogo, non sottoscritto né Pt_1
accettato dalla committente, prodotti in sede monitoria, ha allegato che gli unici lavori extracapitolato sono stati pagati, come risulta dalla scrittura privata in cui 2 dà CP_1 atto di avere ricevuto € 6.000,00 dalla committente.
L'opponente ha poi eccepito l'esecuzione delle opere non a regola d'arte in quanto l'utilizzo dei bagni risulta poco agevole perché dalle docce fuoriesce acqua e sono state riscontrate diverse anomalie per cui occorrerebbe rifare nuovamente gli allacci degli scarichi doccia, compresi i relativi sifoni, e rimontare il box doccia cristallo, con contestuale rimozione dei piatti doccia.
Si è costituita in giudizio 2 formulando le conclusioni sopra riportate. CP_1
La società opposta ha contestato di avere illegittimamente frazionato il credito, avendo in buona fede proposto la domanda nel primo giudizio di opposizione, tuttavia dichiarata inammissibile, talché in alternativa avrebbe dovuto abbandonare la propria fondata pretesa.
Nel merito ha replicato che l'opponente non ha mai contestato la fattura e i resoconti dei lavori extracapitolato, né ha mai intimato a 2 di non eseguire le predette lavorazioni non CP_1
previste nel contratto di appalto, sebbene fosse presente un direttore dei lavori;
una contestazione delle opere extracapitolato non venne formulata nemmeno nel precedente giudizio n. 3797/2018
r.g..
Quanto ai vizi dell'opera lamentati da la parte opposta ha eccepito la decadenza dalla Pt_1
garanzia rilevando come, trattandosi di vizi palesi, la committente avrebbe dovuto denunciarli entro sessanta giorni dalla consegna dell'opera e comunque, se si trattasse di vizi occulti, la denuncia avrebbe dovuto essere presentata entro sessanta giorni dalla scoperta;
l'opponente, al contrario, non ha mai denunciato vizi e non ha mai contestato i prezzi applicati.
All'esito dell'udienza ex art. 183 c.p.c. non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con una c.t.u. disposta dal giudice istruttore supplente volta ad accertare
«quanti e quali lavori sono stati realizzati extracapitolato nel cantiere per cui è causa».
pagina 3 di 7 ***
1. L'eccezione d'improponibilità della domanda per violazione del divieto di frazionamento del credito non è fondata.
Il principio invocato dall'opponente costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità
(Cass. Sez. Unite, n. 23726 del 2007), la quale è consolidata nell'affermare che non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione peggiorativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In conseguenza del suddetto principio, pertanto, tutte le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improponibili (in questi termini si veda Cass., n. 19898 del 27/07/2018).
È stato ulteriormente affermato che anche in presenza di fatti costitutivi diversi e storicamente distinti, l'avere instaurato separate azioni giudiziali dà luogo ad abusivo frazionamento del credito quando tali fatti si sono verificati nel contesto di un unico rapporto di durata tra le parti e ciò anche se tale rapporto non ha avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti, ma si sia determinato in via di mero fatto nel corso del tempo, come nel caso dell'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture, determinando tra le stesse parti diritti di credito giuridicamente “uguali” (Cass., n. 26493 del 14/09/2023).
La S.C. ha però anche riconosciuto la legittimità di pretese creditorie azionate in separati giudizi, se fondate su diversi fatti costitutivi facenti capo a un unico rapporto complesso, a fronte della dimostrazione della sussistenza, in capo al creditore, di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., n. 25480 del 31/08/2023).
Tale interesse è stato ravvisato, per esempio, nel ricorso a una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione (per la somma già documentalmente provata), potendo poi legittimamente agire in via ordinaria per il residuo senza incorrere in abuso del processo, inteso quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo (Cass., n. 28998 del 6/10/2022).
pagina 4 di 7 Nel caso all'esame, legittimamente 2 ha agito in via monitoria per la parte di CP_1 credito relativa ai lavori oggetto del contratto d'appalto del 16/10/2017, per la quale disponeva di una più solida prova scritta anche in vista di una futura eventuale opposizione – il documento contrattuale, appunto -, rispetto alla parte riferita ai lavori extracapitolato, per i quali poteva produrre soltanto di un mero riepilogo unilaterale non sottoscritto dalla committente e una fattura
(assumendo che la fattura avrebbe dovuto essere emessa alla fine dei lavori e non nell'anno 2020 per non dover versare subito l'IVA). Questa scelta processuale risponde a un interesse obiettivo della parte opposta, meritevole di tutela, non soltanto a una mera comodità.
2. Nel merito l'opposizione è fondata e dev'essere accolta.
2.1. Come rilevato anche dal CTU nella relazione depositata il 29/05/2023, nessuna delle parti ha prodotto l'allegato A richiamato dal contratto d'appalto del 16/10/2017 (cfr. documento intitolato «Capitolato d'appalto» allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della parte opposta, che in realtà contiene il contratto e non un capitolato delle opere) che avrebbe dovuto contenere un preventivo attraverso il quale individuare le opere oggetto di tale accordo.
È condivisibile la deduzione logica del CTU secondo cui, anche in mancanza di tale preventivo, siccome il contratto di appalto è stato stipulato nella stessa data di presentazione della C.I.L.A. edilizia depositata in Comune (P.G. 181162 del 16/10/2017 e busta P.E. 2894/2017 per opere di manutenzione straordinaria consistenti in una diversa distribuzione interna dei vani dovuta alla realizzazione di una dispensa al piano terra e di un guardaroba al piano primo), è altamente probabile che esso prevedesse le opere relative agli interventi previsti da tale pratica amministrativa;
al contempo, poiché l'apertura della porta esterna al posto della finestra necessitava di S.C.I.A. edilizia, successivamente presentata (P.G. 32580 del 16/02/2018 e busta
P.E. 420/2018 per trasformazione di una finestra in porta sul prospetto principale dell'immobile)
e non poteva essere inserita nella C.I.L.A., tale opera (comprensiva di tutte le lavorazioni necessarie: demolizione, telai, ripristino di intonaci e verniciature) è da ritenersi extracapitolato.
Al contrario, la valutazione meramente possibilistica circa il fatto che anche l'intonaco (senza la rete) e la pavimentazione del disimpegno al piano terra non fossero compresi nell'allegato A al contratto d'appalto e costituiscano, quindi, opere extracapitolato non raggiunge il criterio probatorio probabilistico sufficiente all'accertamento giudiziale.
2.2. In ogni caso, in mancanza di documenti riconosciuti da entrambe le parti, è assorbente in quanto fondata l'eccezione di pagamento sollevata dall'opponente, basata sulla scrittura privata prodotta con la citazione, dal seguente tenore: «In data odierna la ditta 2 riceve la somma CP_1 di € 6.000,00 comprensiva di tutte le opere extra capitolato eseguite fino al 20/02/2018 per il
pagina 5 di 7 cantiere sito in Prato via M. Roncioni 96, e comprensivo della fornitura e posa in opera di n. 2 finestre a tetto e la realizzazione di nuova porta al posto della finestra, comprensiva delle mazzette e dei gradini n. 2».
La società opposta, all'udienza ex art. 183 c.p.c., ha eccepito la mancanza della data, la riferibilità della scrittura a opere diverse da quelle elencate nel riepilogo prodotto in sede monitoria e l'errore nell'indicazione della denominazione sociale che renderebbe incerta la paternità dello scritto. Tali eccezioni sono però prive di pregio.
In primo luogo, poiché la stessa parte non ha disconosciuto la scrittura privata nella prima risposta successiva alla sua produzione ai sensi dell'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., ossia nella comparsa di costituzione e risposta, la provenienza del documento da 2 è CP_1
giudizialmente accertata.
In secondo luogo, la mancata indicazione della data è irrilevante perché la quietanza di pagamento delimita il proprio ambito temporale facendo riferimento alle opere extracapitolato eseguite fino al 20/02/2018.
Infine, la quietanza include «tutte» le opere extracapitolato, pur specificandone alcune comprese, per cui non è possibile affermare che essa si riferisca a lavorazioni diverse da quelle descritte nella fattura n. 250/2020 e nel riepilogo dei lavori dell'appaltatrice.
2.3. Ciò posto, viene in rilievo il principio granitico della giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735
c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione (da ultimo v Cass., n. 5945 del 28/02/2023; in termini Cass., n. 32458 del
14/12/2018; Cass., n. 4196 del 21/02/2014).
La società opposta, che non ha eccepito l'errore di fatto o la violenza ai sensi dell'art. 2732 c.c., per dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, considerato il tenore letterale della dichiarazione scritta sopra riportata, aveva allora l'onere di provare di avere eseguito le lavorazioni descritte nella fattura n. 250 del 21/10/2020 in data successiva al
20/02/2018 e che esse non fossero già comprese nell'allegato A al contratto d'appalto, ossia tra le opere da capitolato per il cui corrispettivo ha agito in separato giudizio.
La prova in questione non è stata fornita da 2 che neppure ha dedotto istanze CP_1
istruttorie idonee allo scopo: i capitoli di prova per testi formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., per la cui ammissione comunque non ha insistito all'udienza di pagina 6 di 7 precisazione delle conclusioni così rinunciandovi, non recano riferimenti cronologici che consentano di collocare nel tempo l'esecuzione degli interventi edilizi.
2.4. Per queste ragioni perde di rilevanza l'accertamento delle opere extracapitolato eseguite da 2
e la determinazione del corrispettivo delle stesse. CP_1
2.5. Resta inoltre assorbita l'eccezione di vizi dell'opera sollevata da Pt_1
2.6. Stante l'accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo dev'essere revocato e dichiarato inefficace.
3. Le spese processuali, in base alla soccombenza, sono poste a carico della parte opposta.
3.1. I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al d.m.
n. 55/2014, in base al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e alla sua complessità, nella misura media per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
3.2. Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
2 ferma la solidarietà tra le parti nei confronti dell'ausiliare. CP_1
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione di revoca e dichiara inefficace il decreto Pt_1
ingiuntivo n. 1501/2020 del 10/12/2020 emesso da questo Tribunale in favore di 2
[...]
Controparte_1
2) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e
IVA come per legge.
Prato, 25/04/2024
Il giudice dott. Giulia Simoni
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