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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/02/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12840/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12840/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in CORSO CAVOUR N. 31 70121 BARI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti BALDUCCI CATALDO (C.F. ) e COZZI GIUSEPPE C.F._1
(C.F. ) C.F._2
OPPONENTE
contro
(già ) (C.F. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
1 elettivamente domicil. in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA N. 41/A 70121 BARI;
rappres.
e dif. dall'Avv. DI CECCO GIUSTINO (C.F. ) C.F._3
OPPOSTA
All'udienza del 17.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2013, la ha proposto Parte_1
opposizione averso il decreto ingiuntivo n. 701/2013, emesso dal Tribunale di Bari –
Sezione Distaccata di Modugno - in data 9.7.2013 (e notificato in data 6.8.2013), con il quale, ad istanza della , le era stato ingiunto il pagamento della Controparte_3
somma di € 13.643,43 (oltre a interessi e spese di procedura), quale importo dovuto in ragione delle fatture n. ZA00219083 (scaduta il 17.5.2012), n. AC05146259 (scaduta il 2.5.2012), n. AC03662898 (scaduta il 30.3.2012), n. AC00659375 (scaduta l'1.2.2012), n. AB14159776 (scaduta il 5.12.2011), n. AB11304905 (scaduta il
4.10.2011) e n. AB08525794 (scaduta il 2.8.2011) emesse per la fornitura di servizi di telefonia mobile e trasmissione dati.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto:
- di aver sottoscritto, in data 22.11.2010, con la società opposta un contratto per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e mobile;
servizi che, fin dal principio, la compagnia telefonica non era stata in grado di fornire per mancanza di copertura di
2 rete, arrecando danno alla società, impossibilitata per tale ragione, per circa un anno, ad operare sul mercato;
- che detta anomalia era stata immediatamente ed inutilmente contestata dalla
[...]
con numerose missive che non avevano sortito alcun effetto, se non quello Parte_1
di far constatare dai tecnici della compagnia telefonica il malfunzionamento della linea, senza alcun intervento risolutivo dell'odierna opposta;
- che, con nota del 28.4.2011, l'opponente aveva formalmente diffidato la
[...]
ad effettuare un intervento risolutivo che consentisse l'utilizzo dei telefoni CP_3
aziendali; nota anch'essa rimasta senza riscontro;
- che, dato il perdurare dell'inadempimento contrattuale, in data 28.7.2011, aveva nuovamente diffidato l'opposta dal non attivarsi per la risoluzione del problema, informandola che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., avrebbe sospeso il pagamento delle fatture;
anche quest'ultima diffida era rimasta priva di riscontro;
- di avere, in data 3.10.2011, notificato alla una diffida ex art. Controparte_3
1454 c.c., intimando alla compagnia telefonica di adempiere esattamente nel termine di quindici giorni al contratto sottoscritto in data 22.11.2010, con avvertimento che, in mancanza, il contratto si sarebbe risolto di diritto;
nel termine indicato, la compagnia non si era attivata per alcun intervento risolutivo;
- che con nota del 4.11.2011 la – nonostante l'intervenuta risoluzione CP_3
contrattuale – aveva contestato all'opponente di avere rifiutato, in data 31.10.2011, un intervento tecnico e, al fine di comporre bonariamente la vicenda, aveva proposto lo storno di una fattura di importo pari ad € 2.313,94; di aver contestato la suddetta nota, poichè l'intervento tecnico non era stato concordato:
- che, nonostante l'intervenuta risoluzione contrattuale, la aveva chiesto ed CP_3
ottenuto dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Modugno – di ingiungerle il pagamento delle fatture emesse successivamente alla cessazione del contratto per un
3 importo di € 9.747,77 e, precisamente, delle fatture n. ZA00219083 (scaduta il
17.5.2012), n. AC05146259 (scaduta il 2.5.2012), n. AC03662898 (scaduta il
30.3.2012), n. AC00659375 (scaduta l'1.2.2012) e n. AB14159776 (scaduta il
5.12.2011).
L'opponente ha, pertanto, chiesto, in via preliminare, di dichiarare che il contratto sottoscritto in data 22.11.2010 con la si era risolto ex art. 1454 Controparte_3
c.c. con decorrenza 28.10.2011 per grave inadempimento contrattuale della compagnia telefonica opposta e, per l'effetto, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
701/2013, annullando e/o revocando quest'ultimo; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito Controparte_3
dell'accertato inadempimento contrattuale, quantificati in € 14.508,68, di cui €
4.508,68, quale somma indebitamente corrisposta all'opposta in relazione alle fatture emesse per servizi mai attivati ed € 10.000,00 quale danno d'immagine subito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e per la perdita di opportunità lavorative, ovvero nel diverso importo che ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 25.2.2014, si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione CP_3
del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 701/2013 e il rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso formulata;
in via subordinata, ha chiesto, in caso di revoca, annullamento, nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, di accertare il suo adempimento nonché l'esistenza e l'ammontare del conseguente credito nei suoi confronti della opponente e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma dovuta;
con vittoria di spese della fase monitoria e del presente giudizio.
4 A fondamento delle proprie pretese, l'opposta ha dedotto che:
- nelle fatture azionate era riportato l'intero dettaglio delle prestazioni effettivamente fornite all'odierna opponente (canoni e traffico), in particolare nella sezione del Conto
Telefonico denominata “Dettaglio per Voce di Spesa della Fattura SIM/servizi propri dell'azienda”;
- dall'analisi delle suddette voci emergeva che nel solo periodo compreso tra il 10.5.2011
e il 9.7.2011 (arco di tempo contabilizzato nella fattura n. AB08525794, la prima di quelle rimaste insolute), l'opponente aveva generato circa 140 ore di traffico voce da
SIM card, 99 ore di traffico voce da rete fissa e 115 KB di traffico dati;
tale mole di traffico si riscontrava anche nelle fatture successivamente rimaste insolute;
- l'art.
3.3 delle condizioni generali prevedeva la non assunzione, da parte della società fornitrice dei servizi, di alcuna responsabilità nei casi di mancanza di copertura della rete telefonica, in quanto stabiliva che “ non assume alcuna responsabilità CP_3
nei casi di imperfetta ricetrasmissione provocata da fonti esterne, interferenze, particolari condizioni atmosferiche o d ostacoli quali costruzioni, vegetazione e rilievi”;
- la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno era sfornita di prova.
La causa - rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assunta prova per testi e disposta CTU tecnica, a cura dell'Ing.
[...]
- è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 17.12.2024, fissata per Per_1
la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Parte opponente ha dedotto di aver sottoscritto, in data 22.11.2010, con l'operatore telefonico un contratto per la fornitura di servizi di telefonia fissa CP_3
5 e mobile mai forniti secondo le modalità prescritte in quanto la zona in cui è situato il proprio immobile è risultata priva della necessaria copertura di rete.
Deduce, altresì, che il contratto si è risolto ex art. 1454 cc in data 28.10.2011 e di aver pagato alla società telefonica opposta € 4.508,68 (dalle fatture allegate all'atto di opposizione emerge che la stessa ha pagato le fatture relative al periodo 10 novembre
2010 - 9.5.2011), di cui chiede la restituzione.
Deduce di nulla dovere con riferimento alle fatture n. ZA00219083 (scaduta il
17.5.2012), n. AC05146259 (scaduta il 2.5.2012), n. AC03662898 (scaduta il
30.3.2012), n. AC00659375 (scaduta l'1.2.2012) e n. AB14159776 (scaduta il
5.12.2011), ammontanti a € 9.747,77, in quanto successive alla risoluzione del contratto intervenuta il 28.10.2011.
Le suddette fatture sono state poste dalla unitamente alle fatture n. CP_3
AB11304905 e n. AB08525794, a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo.
L'opponente afferma di non dovere € 9.747,77, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per € 13.643,43; nulla deduce, invece, in ordine alle fatture n. AB11304905
(scaduta il 4.10.2011) e n. AB08525794 (scaduta il 2.8.2011), anteriori alla dedotta risoluzione del contratto e pure poste dalla a base del ricorso monitorio. CP_3
In sostanza, dall'esame congiunto della parte motiva e delle conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, emerge che l'opponente, a fronte di un importo ingiunto di 13.643,43, afferma di non dovere solo € 9.747,77 somma richiesta dall'opposta per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, salvo poi richiedere la restituzione di € 4.508,68 corrisposti alla controparte in virtù di n. 3 fatture emesse con riguardo al periodo antecedente la detta risoluzione, da novembre 2010 al
6 9.5.2011. Sostiene, infatti, che la dal momento della stipula del contratto del CP_3
2010, non ha mai fornito i servizi concordati.
Ciò chiarito in ordine alle domande delle parti, si osserva che la parte opponente produce, come allegato n. 1 alla citazione in opposizione, il report del sopralluogo dei tecnici della datato 17.2.2011, effettuato a seguito di richiesta di intervento CP_3
da parte della del 14.2.2011. Parte_1
Detto report attesta il livello di segnale esterno a << -77 >> nonchè l'assenza di segnale interno. I tecnici per risolvere la problematica riscontrata prevedono CP_3
l'installazione di << antenne di copertura interna >> da installare a 18 metri di altezza, sul terrazzo del fabbricato della società opponente.
Nonostante i numerosi solleciti da parte della società opponente, la non ha CP_3
provveduto alla suddetta installazione e, pertanto, non ha provveduto a risolvere i disservizi segnalati (mancanza di copertura di rete).
Il ctu, a conferma delle deduzioni della ha concluso affermando che Parte_1
<< il disservizio lamentato dalla ditta opponente è in parte acclarato dalla documentazione prodotta in atti dalla parte opposta ed è stato tale che non ha garantito, per il periodo compreso fra il 22 novembre 2010 … e il 17 maggio 2012,
l'uso continuo e/o la piena efficienza funzionale della copertura della rete interna al fabbricato ove ubicata la sede della >>; ha aggiunto, però, di non Parte_1
potere determinare in che misura la società opposta garantì la copertura necessaria a consentire l'uso della rete.
I testi escussi hanno riferito che, una volta passato il servizio telefonico della società Con opponente da a al << centralino non riuscivano ad arrivare le chiamate CP_3
in entrata. I clienti ed i fornitori chiamavano il titolare sul cellulare … >> (teste Tes_1
7 centralinista della società opponente) e che << la Società si è Tes_2 Parte_1
trovata nell'impossibilità di comunicare con i telefoni aziendali e con la clientela.
Avevamo problemi a comunicare tra noi dipendenti tramite la linea interna. Il telefono era mutuo. Per la linea esterna, la centralinista , forse ma non ne Tes_1 Per_2
sono certo, mi diceva che arrivavano della mail dei clienti i quali riferivano di non riuscire a comunicare telefonicamente. All'epoca, per sopperire a questa problematica lasciai il mio numero privato >> (teste , impiegato della società Testimone_3
opponente).
2.2 Premesso quanto sopra, si osserva, com'è noto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (Cass., 2023/19944; 2003/17371).
Nel caso in esame, la , su cui gravava l'onere di provare di aver Controparte_3
fornito integralmente il servizio di cui chiede il pagamento, non ha dimostrato il pieno adempimento ma si è limitata ad affermare che dal dettaglio del traffico fatturato emerge il volume delle chiamate effettuate dalle sim card (Servizi Voce Rete Mobile), il totale degli sms/msm inviati verso i clienti e i servizi i cellulari di altri CP_3
operatori di telefonia mobile e le relative ricevute di ritorno (servizi messaggistica rete mobile), il volume del traffico internet effettuato in Italia (servizi dati rete mobile)
8 nonché il numero e la durata complessiva di tutte le telefonate effettuate dalle linee di rete fissa intestate alla cliente (servizi voce e connettività rete fissa).
Le suddette ore di traffico non sono state contestate dalla opponente.
L'opposta ha, poi, affermato di non rispondere contrattualmente della mancanza di copertura della rete telefonica nella zona in cui l'opponente svolge la propria attività in virtù dell'art.
3.3 delle condizioni generali che stabilisce che “ non assume CP_3
alcuna responsabilità nei casi di imperfetta ricetrasmissione provocata da fonti esterne, interferenze, particolari condizioni atmosferiche o d ostacoli quali costruzioni, vegetazione e rilievi”.
L'eccezione è infondata.
L'opposta, a fronte dell'acquisita prova dell'adempimento solo parziale al contratto stipulato con la controparte (come illustrato nel paragrafo n. 2.1), non ha, infatti, dimostrato che l'imperfetta ricezione sia, nel caso di specie, derivata da fonti esterne, interferenze, particolari condizioni atmosferiche o d ostacoli quali costruzioni, vegetazione e rilievi.
Come sopra detto, la non ha dimostrato di aver reso pienamente Controparte_3
la fornitura promessa;
anzi, l'istruttoria espletata ha provato il suo parziale inadempimento;
non avendo, però, la società opponente contestato i dati del traffico indicati nelle fatture emesse dall'opposta, alla prima vanno addebitati i costi, indicati nella prima pagina di ogni fattura, corrispondenti alle diciture, laddove sussistenti, di:
“corrispettivo per disattivazioni anticipate”, “traffico” e “telefoni e/o dispositivi”, oltre ad iva, tassa governativa e spese di spedizione, eventuali anticipi e bolli, con esclusione di tutte le altre voci, quali i canoni, collegati verosimilmente a servizi non resi.
Peraltro, la non ha prodotto il contratto del novembre 2022 né ha dedotto CP_3
9 quali servizi comprendesse la voce canone.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la Parte_1
va condanna a pagare le fatture non contestate, emesse in costanza di rapporto contrattuale, e, precisamente, la n. AB11304905 (scaduta il 4.10.2011) e la n.
AB08525794 (scaduta il 2.8.2011) dell'importo complessivo di € 4.566,98, iva compresa, oltre agli interessi moratori richiesti dalla ai sensi della legge al CP_3
dlgs 231/2002.
Le altre fatture vanno poste a carico della società opponente nei limiti delle voci sopra indicate come dovute, per i motivi indicati nel paragrafo che segue.
La va, invece, condannata a restituire alla controparte la somma di € 4.508,68 CP_3
di cui alle fatture nn. AB03152118, AB05813694 e AB0055305, oltre agli interessi legali dalla domanda, detratte, però, le somme corrispondenti alle voci dovute, come sopra indicate.
2.3 Il contratto stipulato tra le parti va dichiarato risolto, ex art. 1454 cc, in data
28.10.2011.
Invero, a seguito della diffida ad adempiere inviata dalla la società Pt_1 Pt_1
opposta non si è attivata nel termine fissato.
Peraltro, è rimasta indimostrata la circostanza, contestata dalla opponente, secondo cui la aveva concordato con la un sopralluogo per il 31.10.2011. CP_3 Parte_1
Inoltre, l'inadempimento della va considerato non di scarsa importanza CP_3
avuto riguardo all'interesse della controparte.
Sul punto si osserva che, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, rimasta senza esito, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento, verificando, in
10 particolare, sotto il profilo oggettivo, che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 cod. civ. (Cass.
2012/21237).
Nel caso in esame, l'incapacità della di fornire un'adeguata copertura di rete CP_3
fa venir certamente meno l'interesse dell'altra parte a mantenere in vita un contratto che avrebbe dovuto garantire proprio la detta copertura.
In ogni caso, alla spetta il pagamento dei servizi resi anche successivamente CP_3
alla risoluzione del contratto, se non a titolo contrattuale (venuto meno), a titolo di ingiustificato arricchimento, nei limiti delle voci elencate nel superiore paragrafo sub
2.2; l'ammontare delle dette voci può ritenersi corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dall'opposta nei limiti dell'arricchimento della opponente.
Invero, il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, non è in alcun modo condizionato dalle formule adottate in concreto dalla parte, dovendo egli tener conto, al fine di identificare correttamente l'oggetto sostanziale della emananda pronuncia (desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio), del solo contenuto effettivo della pretesa (oltre che del provvedimento richiesto in concreto), senza conoscere altri limiti che quelli del rispetto del principio di consonanza tra il chiesto ed il pronunciato (principio affermato dalla S.C. nel confermare la pronuncia con cui il giudice di appello, in accoglimento del "petitum" sostanziale del convenuto in riconvenzionale - che chiedeva accertarsi, in base ai bilanci, l'entità della propria quota di socio con condanna del consocio alla restituzione delle somme a questi corrisposte in eccedenza - aveva condannato l'attore alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza a titolo di indebito oggettivo parziale, così modificando la pronuncia di primo grado del tribunale, che aveva invece fondato la
11 medesima condanna alla restituzione su di un presunto "dolus incidens" dell'attore)
(Cass., 1999/383).
La società opponente va, pertanto, condannata a pagare le sole voci corrispondenti alle diciture “corrispettivo per disattivazioni anticipate”, “traffico” e “telefoni e/o dispositivi” oltre ad iva, tassa governativa e spese di spedizione, eventuali anticipi e bolli indicate nelle fatture, successive alla risoluzione del contratto, n. ZA00219083
(scaduta il 17.5.2012), n. AC05146259 (scaduta il 2.5.2012), n. AC03662898 (scaduta il 30.3.2012), n. AC00659375 (scaduta l'1.2.2012) e n. AB14159776 (scaduta il
5.12.2011).
Su dette somme, liquidate a titolo di indennizzo costituente debito di valore, spettano con decorrenza dalla scadenza delle fatture e fino alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza, la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nonché, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali;
quest'ultimi vanno calcolati sulla somma riconosciuta, rivalutata però anno per anno secondo i citati indici istat, dalla scadenza delle fatture fino al passaggio in giudicato.
2.4 La domanda risarcitoria avanzata dalla opponente conseguente all'inadempimento della società opposta va rigettata in quanto non provata.
Infatti, dimostrato che i clienti e i fornitori della società opponente non riuscivano a mettersi in comunicazione con la società opponente nel periodo in cui i servizi telefonici vennero forniti dalla la non ha fornito alcun CP_3 Parte_1
elemento al fine di verificare che a quanto sopra sia conseguito il dedotto danno all'immagine e da perdita di opportunità lavorative e al fine di consentirne eventualmente la quantificazione.
12 Né è possibile esercitare il potere di cui all'art. 1226 cc.
Ed invero, la liquidazione equitativa è ammissibile solo quando il danno sia certo nella sua esistenza ontologica e quando l'attore fornisca elementi ovvero dati di fatto che diano quantomeno un'idea della sua entità (Cass., 1986/69).
Inoltre, il giudice può esercitare il potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 2056 cc, in combinato disposto con l'art. 1226 c.c., solo ove ricorra l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare.
Come sottolineato, infatti, dalla giurisprudenza, detto potere giudiziale di liquidazione equitativa “non esonera la parte dal fornire elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno” (Cass. 28.6.2000 n. 8795; Cass.
1799/1995; Cass. 3090/1988; Cass. 1212/1986). Diversamente, il giudice sopperirebbe al mancato assolvimento, ad opera delle parti, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti in considerazione dell'esito del presente giudizio che vede l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il parziale accoglimento della domanda avanzata dalla . Controparte_1
Le spese di ctu, funzionali all'accertamento del parziale inadempimento della società telefonica opposta, vanno poste interamente a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
13 accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 701/2013, emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di
Modugno - in data 9.7.2013, ad istanza della e, per l'effetto: Controparte_3
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la a pagare alla la Parte_1 Controparte_1
somma di € 4.566,98, oltre ad interessi moratori ai sensi del dlgs
231/2002, di cui alla fattura n. AB11304905 (scaduta il 4.10.2011) ed alla fattura n. AB08525794 (scaduta il 2.8.2011);
c) condanna la a pagare alla le sole Parte_1 Controparte_1
voci corrispondenti alle diciture “corrispettivo per disattivazioni anticipate”, “traffico” e “telefoni e/o dispositivi” oltre ad iva, tassa governativa e spese di spedizione, eventuali anticipi e bolli indicate nelle fatture n. ZA00219083 (scaduta il 17.5.2012), n. AC05146259
(scaduta il 2.5.2012), n. AC03662898 (scaduta il 30.3.2012), n.
AC00659375 (scaduta l'1.2.2012) e n. AB14159776 (scaduta il
5.12.2011), oltre agli accessori indicati in motivazione;
d) condanna la a rimborsare alla la Controparte_1 Parte_1
somma di € 4.508,68, oltre ad interessi legali dalla domanda, corrisposta in pagamento delle fatture nn AB03152118, AB05813694
e AB0055305, detratte le somme corrispondenti alle voci indicate sub c);
e) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla Parte_1
f) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
pone a carico della le spese di ctu. Controparte_1
14 Così deciso il 13 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12840/2013 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domicil. in CORSO CAVOUR N. 31 70121 BARI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti BALDUCCI CATALDO (C.F. ) e COZZI GIUSEPPE C.F._1
(C.F. ) C.F._2
OPPONENTE
contro
(già ) (C.F. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
1 elettivamente domicil. in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA N. 41/A 70121 BARI;
rappres.
e dif. dall'Avv. DI CECCO GIUSTINO (C.F. ) C.F._3
OPPOSTA
All'udienza del 17.12.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 25.10.2013, la ha proposto Parte_1
opposizione averso il decreto ingiuntivo n. 701/2013, emesso dal Tribunale di Bari –
Sezione Distaccata di Modugno - in data 9.7.2013 (e notificato in data 6.8.2013), con il quale, ad istanza della , le era stato ingiunto il pagamento della Controparte_3
somma di € 13.643,43 (oltre a interessi e spese di procedura), quale importo dovuto in ragione delle fatture n. ZA00219083 (scaduta il 17.5.2012), n. AC05146259 (scaduta il 2.5.2012), n. AC03662898 (scaduta il 30.3.2012), n. AC00659375 (scaduta l'1.2.2012), n. AB14159776 (scaduta il 5.12.2011), n. AB11304905 (scaduta il
4.10.2011) e n. AB08525794 (scaduta il 2.8.2011) emesse per la fornitura di servizi di telefonia mobile e trasmissione dati.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha dedotto:
- di aver sottoscritto, in data 22.11.2010, con la società opposta un contratto per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e mobile;
servizi che, fin dal principio, la compagnia telefonica non era stata in grado di fornire per mancanza di copertura di
2 rete, arrecando danno alla società, impossibilitata per tale ragione, per circa un anno, ad operare sul mercato;
- che detta anomalia era stata immediatamente ed inutilmente contestata dalla
[...]
con numerose missive che non avevano sortito alcun effetto, se non quello Parte_1
di far constatare dai tecnici della compagnia telefonica il malfunzionamento della linea, senza alcun intervento risolutivo dell'odierna opposta;
- che, con nota del 28.4.2011, l'opponente aveva formalmente diffidato la
[...]
ad effettuare un intervento risolutivo che consentisse l'utilizzo dei telefoni CP_3
aziendali; nota anch'essa rimasta senza riscontro;
- che, dato il perdurare dell'inadempimento contrattuale, in data 28.7.2011, aveva nuovamente diffidato l'opposta dal non attivarsi per la risoluzione del problema, informandola che, ai sensi dell'art. 1460 c.c., avrebbe sospeso il pagamento delle fatture;
anche quest'ultima diffida era rimasta priva di riscontro;
- di avere, in data 3.10.2011, notificato alla una diffida ex art. Controparte_3
1454 c.c., intimando alla compagnia telefonica di adempiere esattamente nel termine di quindici giorni al contratto sottoscritto in data 22.11.2010, con avvertimento che, in mancanza, il contratto si sarebbe risolto di diritto;
nel termine indicato, la compagnia non si era attivata per alcun intervento risolutivo;
- che con nota del 4.11.2011 la – nonostante l'intervenuta risoluzione CP_3
contrattuale – aveva contestato all'opponente di avere rifiutato, in data 31.10.2011, un intervento tecnico e, al fine di comporre bonariamente la vicenda, aveva proposto lo storno di una fattura di importo pari ad € 2.313,94; di aver contestato la suddetta nota, poichè l'intervento tecnico non era stato concordato:
- che, nonostante l'intervenuta risoluzione contrattuale, la aveva chiesto ed CP_3
ottenuto dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Modugno – di ingiungerle il pagamento delle fatture emesse successivamente alla cessazione del contratto per un
3 importo di € 9.747,77 e, precisamente, delle fatture n. ZA00219083 (scaduta il
17.5.2012), n. AC05146259 (scaduta il 2.5.2012), n. AC03662898 (scaduta il
30.3.2012), n. AC00659375 (scaduta l'1.2.2012) e n. AB14159776 (scaduta il
5.12.2011).
L'opponente ha, pertanto, chiesto, in via preliminare, di dichiarare che il contratto sottoscritto in data 22.11.2010 con la si era risolto ex art. 1454 Controparte_3
c.c. con decorrenza 28.10.2011 per grave inadempimento contrattuale della compagnia telefonica opposta e, per l'effetto, accogliere l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
701/2013, annullando e/o revocando quest'ultimo; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito Controparte_3
dell'accertato inadempimento contrattuale, quantificati in € 14.508,68, di cui €
4.508,68, quale somma indebitamente corrisposta all'opposta in relazione alle fatture emesse per servizi mai attivati ed € 10.000,00 quale danno d'immagine subito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e per la perdita di opportunità lavorative, ovvero nel diverso importo che ritenuto di giustizia;
con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Con comparsa depositata in data 25.2.2014, si è costituita in giudizio la
[...]
chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione CP_3
del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 701/2013 e il rigetto della domanda riconvenzionale ex adverso formulata;
in via subordinata, ha chiesto, in caso di revoca, annullamento, nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, di accertare il suo adempimento nonché l'esistenza e l'ammontare del conseguente credito nei suoi confronti della opponente e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma dovuta;
con vittoria di spese della fase monitoria e del presente giudizio.
4 A fondamento delle proprie pretese, l'opposta ha dedotto che:
- nelle fatture azionate era riportato l'intero dettaglio delle prestazioni effettivamente fornite all'odierna opponente (canoni e traffico), in particolare nella sezione del Conto
Telefonico denominata “Dettaglio per Voce di Spesa della Fattura SIM/servizi propri dell'azienda”;
- dall'analisi delle suddette voci emergeva che nel solo periodo compreso tra il 10.5.2011
e il 9.7.2011 (arco di tempo contabilizzato nella fattura n. AB08525794, la prima di quelle rimaste insolute), l'opponente aveva generato circa 140 ore di traffico voce da
SIM card, 99 ore di traffico voce da rete fissa e 115 KB di traffico dati;
tale mole di traffico si riscontrava anche nelle fatture successivamente rimaste insolute;
- l'art.
3.3 delle condizioni generali prevedeva la non assunzione, da parte della società fornitrice dei servizi, di alcuna responsabilità nei casi di mancanza di copertura della rete telefonica, in quanto stabiliva che “ non assume alcuna responsabilità CP_3
nei casi di imperfetta ricetrasmissione provocata da fonti esterne, interferenze, particolari condizioni atmosferiche o d ostacoli quali costruzioni, vegetazione e rilievi”;
- la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno era sfornita di prova.
La causa - rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assunta prova per testi e disposta CTU tecnica, a cura dell'Ing.
[...]
- è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del 17.12.2024, fissata per Per_1
la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
2) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Parte opponente ha dedotto di aver sottoscritto, in data 22.11.2010, con l'operatore telefonico un contratto per la fornitura di servizi di telefonia fissa CP_3
5 e mobile mai forniti secondo le modalità prescritte in quanto la zona in cui è situato il proprio immobile è risultata priva della necessaria copertura di rete.
Deduce, altresì, che il contratto si è risolto ex art. 1454 cc in data 28.10.2011 e di aver pagato alla società telefonica opposta € 4.508,68 (dalle fatture allegate all'atto di opposizione emerge che la stessa ha pagato le fatture relative al periodo 10 novembre
2010 - 9.5.2011), di cui chiede la restituzione.
Deduce di nulla dovere con riferimento alle fatture n. ZA00219083 (scaduta il
17.5.2012), n. AC05146259 (scaduta il 2.5.2012), n. AC03662898 (scaduta il
30.3.2012), n. AC00659375 (scaduta l'1.2.2012) e n. AB14159776 (scaduta il
5.12.2011), ammontanti a € 9.747,77, in quanto successive alla risoluzione del contratto intervenuta il 28.10.2011.
Le suddette fatture sono state poste dalla unitamente alle fatture n. CP_3
AB11304905 e n. AB08525794, a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo.
L'opponente afferma di non dovere € 9.747,77, a fronte di un decreto ingiuntivo emesso per € 13.643,43; nulla deduce, invece, in ordine alle fatture n. AB11304905
(scaduta il 4.10.2011) e n. AB08525794 (scaduta il 2.8.2011), anteriori alla dedotta risoluzione del contratto e pure poste dalla a base del ricorso monitorio. CP_3
In sostanza, dall'esame congiunto della parte motiva e delle conclusioni dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, emerge che l'opponente, a fronte di un importo ingiunto di 13.643,43, afferma di non dovere solo € 9.747,77 somma richiesta dall'opposta per il periodo successivo alla risoluzione del contratto, salvo poi richiedere la restituzione di € 4.508,68 corrisposti alla controparte in virtù di n. 3 fatture emesse con riguardo al periodo antecedente la detta risoluzione, da novembre 2010 al
6 9.5.2011. Sostiene, infatti, che la dal momento della stipula del contratto del CP_3
2010, non ha mai fornito i servizi concordati.
Ciò chiarito in ordine alle domande delle parti, si osserva che la parte opponente produce, come allegato n. 1 alla citazione in opposizione, il report del sopralluogo dei tecnici della datato 17.2.2011, effettuato a seguito di richiesta di intervento CP_3
da parte della del 14.2.2011. Parte_1
Detto report attesta il livello di segnale esterno a << -77 >> nonchè l'assenza di segnale interno. I tecnici per risolvere la problematica riscontrata prevedono CP_3
l'installazione di << antenne di copertura interna >> da installare a 18 metri di altezza, sul terrazzo del fabbricato della società opponente.
Nonostante i numerosi solleciti da parte della società opponente, la non ha CP_3
provveduto alla suddetta installazione e, pertanto, non ha provveduto a risolvere i disservizi segnalati (mancanza di copertura di rete).
Il ctu, a conferma delle deduzioni della ha concluso affermando che Parte_1
<< il disservizio lamentato dalla ditta opponente è in parte acclarato dalla documentazione prodotta in atti dalla parte opposta ed è stato tale che non ha garantito, per il periodo compreso fra il 22 novembre 2010 … e il 17 maggio 2012,
l'uso continuo e/o la piena efficienza funzionale della copertura della rete interna al fabbricato ove ubicata la sede della >>; ha aggiunto, però, di non Parte_1
potere determinare in che misura la società opposta garantì la copertura necessaria a consentire l'uso della rete.
I testi escussi hanno riferito che, una volta passato il servizio telefonico della società Con opponente da a al << centralino non riuscivano ad arrivare le chiamate CP_3
in entrata. I clienti ed i fornitori chiamavano il titolare sul cellulare … >> (teste Tes_1
7 centralinista della società opponente) e che << la Società si è Tes_2 Parte_1
trovata nell'impossibilità di comunicare con i telefoni aziendali e con la clientela.
Avevamo problemi a comunicare tra noi dipendenti tramite la linea interna. Il telefono era mutuo. Per la linea esterna, la centralinista , forse ma non ne Tes_1 Per_2
sono certo, mi diceva che arrivavano della mail dei clienti i quali riferivano di non riuscire a comunicare telefonicamente. All'epoca, per sopperire a questa problematica lasciai il mio numero privato >> (teste , impiegato della società Testimone_3
opponente).
2.2 Premesso quanto sopra, si osserva, com'è noto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi (Cass., 2023/19944; 2003/17371).
Nel caso in esame, la , su cui gravava l'onere di provare di aver Controparte_3
fornito integralmente il servizio di cui chiede il pagamento, non ha dimostrato il pieno adempimento ma si è limitata ad affermare che dal dettaglio del traffico fatturato emerge il volume delle chiamate effettuate dalle sim card (Servizi Voce Rete Mobile), il totale degli sms/msm inviati verso i clienti e i servizi i cellulari di altri CP_3
operatori di telefonia mobile e le relative ricevute di ritorno (servizi messaggistica rete mobile), il volume del traffico internet effettuato in Italia (servizi dati rete mobile)
8 nonché il numero e la durata complessiva di tutte le telefonate effettuate dalle linee di rete fissa intestate alla cliente (servizi voce e connettività rete fissa).
Le suddette ore di traffico non sono state contestate dalla opponente.
L'opposta ha, poi, affermato di non rispondere contrattualmente della mancanza di copertura della rete telefonica nella zona in cui l'opponente svolge la propria attività in virtù dell'art.
3.3 delle condizioni generali che stabilisce che “ non assume CP_3
alcuna responsabilità nei casi di imperfetta ricetrasmissione provocata da fonti esterne, interferenze, particolari condizioni atmosferiche o d ostacoli quali costruzioni, vegetazione e rilievi”.
L'eccezione è infondata.
L'opposta, a fronte dell'acquisita prova dell'adempimento solo parziale al contratto stipulato con la controparte (come illustrato nel paragrafo n. 2.1), non ha, infatti, dimostrato che l'imperfetta ricezione sia, nel caso di specie, derivata da fonti esterne, interferenze, particolari condizioni atmosferiche o d ostacoli quali costruzioni, vegetazione e rilievi.
Come sopra detto, la non ha dimostrato di aver reso pienamente Controparte_3
la fornitura promessa;
anzi, l'istruttoria espletata ha provato il suo parziale inadempimento;
non avendo, però, la società opponente contestato i dati del traffico indicati nelle fatture emesse dall'opposta, alla prima vanno addebitati i costi, indicati nella prima pagina di ogni fattura, corrispondenti alle diciture, laddove sussistenti, di:
“corrispettivo per disattivazioni anticipate”, “traffico” e “telefoni e/o dispositivi”, oltre ad iva, tassa governativa e spese di spedizione, eventuali anticipi e bolli, con esclusione di tutte le altre voci, quali i canoni, collegati verosimilmente a servizi non resi.
Peraltro, la non ha prodotto il contratto del novembre 2022 né ha dedotto CP_3
9 quali servizi comprendesse la voce canone.
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la Parte_1
va condanna a pagare le fatture non contestate, emesse in costanza di rapporto contrattuale, e, precisamente, la n. AB11304905 (scaduta il 4.10.2011) e la n.
AB08525794 (scaduta il 2.8.2011) dell'importo complessivo di € 4.566,98, iva compresa, oltre agli interessi moratori richiesti dalla ai sensi della legge al CP_3
dlgs 231/2002.
Le altre fatture vanno poste a carico della società opponente nei limiti delle voci sopra indicate come dovute, per i motivi indicati nel paragrafo che segue.
La va, invece, condannata a restituire alla controparte la somma di € 4.508,68 CP_3
di cui alle fatture nn. AB03152118, AB05813694 e AB0055305, oltre agli interessi legali dalla domanda, detratte, però, le somme corrispondenti alle voci dovute, come sopra indicate.
2.3 Il contratto stipulato tra le parti va dichiarato risolto, ex art. 1454 cc, in data
28.10.2011.
Invero, a seguito della diffida ad adempiere inviata dalla la società Pt_1 Pt_1
opposta non si è attivata nel termine fissato.
Peraltro, è rimasta indimostrata la circostanza, contestata dalla opponente, secondo cui la aveva concordato con la un sopralluogo per il 31.10.2011. CP_3 Parte_1
Inoltre, l'inadempimento della va considerato non di scarsa importanza CP_3
avuto riguardo all'interesse della controparte.
Sul punto si osserva che, anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, rimasta senza esito, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento, verificando, in
10 particolare, sotto il profilo oggettivo, che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'art. 1455 cod. civ. (Cass.
2012/21237).
Nel caso in esame, l'incapacità della di fornire un'adeguata copertura di rete CP_3
fa venir certamente meno l'interesse dell'altra parte a mantenere in vita un contratto che avrebbe dovuto garantire proprio la detta copertura.
In ogni caso, alla spetta il pagamento dei servizi resi anche successivamente CP_3
alla risoluzione del contratto, se non a titolo contrattuale (venuto meno), a titolo di ingiustificato arricchimento, nei limiti delle voci elencate nel superiore paragrafo sub
2.2; l'ammontare delle dette voci può ritenersi corrispondente alla diminuzione patrimoniale subita dall'opposta nei limiti dell'arricchimento della opponente.
Invero, il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, non è in alcun modo condizionato dalle formule adottate in concreto dalla parte, dovendo egli tener conto, al fine di identificare correttamente l'oggetto sostanziale della emananda pronuncia (desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio), del solo contenuto effettivo della pretesa (oltre che del provvedimento richiesto in concreto), senza conoscere altri limiti che quelli del rispetto del principio di consonanza tra il chiesto ed il pronunciato (principio affermato dalla S.C. nel confermare la pronuncia con cui il giudice di appello, in accoglimento del "petitum" sostanziale del convenuto in riconvenzionale - che chiedeva accertarsi, in base ai bilanci, l'entità della propria quota di socio con condanna del consocio alla restituzione delle somme a questi corrisposte in eccedenza - aveva condannato l'attore alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza a titolo di indebito oggettivo parziale, così modificando la pronuncia di primo grado del tribunale, che aveva invece fondato la
11 medesima condanna alla restituzione su di un presunto "dolus incidens" dell'attore)
(Cass., 1999/383).
La società opponente va, pertanto, condannata a pagare le sole voci corrispondenti alle diciture “corrispettivo per disattivazioni anticipate”, “traffico” e “telefoni e/o dispositivi” oltre ad iva, tassa governativa e spese di spedizione, eventuali anticipi e bolli indicate nelle fatture, successive alla risoluzione del contratto, n. ZA00219083
(scaduta il 17.5.2012), n. AC05146259 (scaduta il 2.5.2012), n. AC03662898 (scaduta il 30.3.2012), n. AC00659375 (scaduta l'1.2.2012) e n. AB14159776 (scaduta il
5.12.2011).
Su dette somme, liquidate a titolo di indennizzo costituente debito di valore, spettano con decorrenza dalla scadenza delle fatture e fino alla data del passaggio in giudicato della presente sentenza, la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati nonché, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali;
quest'ultimi vanno calcolati sulla somma riconosciuta, rivalutata però anno per anno secondo i citati indici istat, dalla scadenza delle fatture fino al passaggio in giudicato.
2.4 La domanda risarcitoria avanzata dalla opponente conseguente all'inadempimento della società opposta va rigettata in quanto non provata.
Infatti, dimostrato che i clienti e i fornitori della società opponente non riuscivano a mettersi in comunicazione con la società opponente nel periodo in cui i servizi telefonici vennero forniti dalla la non ha fornito alcun CP_3 Parte_1
elemento al fine di verificare che a quanto sopra sia conseguito il dedotto danno all'immagine e da perdita di opportunità lavorative e al fine di consentirne eventualmente la quantificazione.
12 Né è possibile esercitare il potere di cui all'art. 1226 cc.
Ed invero, la liquidazione equitativa è ammissibile solo quando il danno sia certo nella sua esistenza ontologica e quando l'attore fornisca elementi ovvero dati di fatto che diano quantomeno un'idea della sua entità (Cass., 1986/69).
Inoltre, il giudice può esercitare il potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 2056 cc, in combinato disposto con l'art. 1226 c.c., solo ove ricorra l'impossibilità o l'estrema difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare.
Come sottolineato, infatti, dalla giurisprudenza, detto potere giudiziale di liquidazione equitativa “non esonera la parte dal fornire elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno” (Cass. 28.6.2000 n. 8795; Cass.
1799/1995; Cass. 3090/1988; Cass. 1212/1986). Diversamente, il giudice sopperirebbe al mancato assolvimento, ad opera delle parti, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti in considerazione dell'esito del presente giudizio che vede l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il parziale accoglimento della domanda avanzata dalla . Controparte_1
Le spese di ctu, funzionali all'accertamento del parziale inadempimento della società telefonica opposta, vanno poste interamente a carico di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
13 accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 701/2013, emesso dal Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di
Modugno - in data 9.7.2013, ad istanza della e, per l'effetto: Controparte_3
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la a pagare alla la Parte_1 Controparte_1
somma di € 4.566,98, oltre ad interessi moratori ai sensi del dlgs
231/2002, di cui alla fattura n. AB11304905 (scaduta il 4.10.2011) ed alla fattura n. AB08525794 (scaduta il 2.8.2011);
c) condanna la a pagare alla le sole Parte_1 Controparte_1
voci corrispondenti alle diciture “corrispettivo per disattivazioni anticipate”, “traffico” e “telefoni e/o dispositivi” oltre ad iva, tassa governativa e spese di spedizione, eventuali anticipi e bolli indicate nelle fatture n. ZA00219083 (scaduta il 17.5.2012), n. AC05146259
(scaduta il 2.5.2012), n. AC03662898 (scaduta il 30.3.2012), n.
AC00659375 (scaduta l'1.2.2012) e n. AB14159776 (scaduta il
5.12.2011), oltre agli accessori indicati in motivazione;
d) condanna la a rimborsare alla la Controparte_1 Parte_1
somma di € 4.508,68, oltre ad interessi legali dalla domanda, corrisposta in pagamento delle fatture nn AB03152118, AB05813694
e AB0055305, detratte le somme corrispondenti alle voci indicate sub c);
e) rigetta la domanda risarcitoria avanzata dalla Parte_1
f) compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
pone a carico della le spese di ctu. Controparte_1
14 Così deciso il 13 febbraio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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