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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 09/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 09/04/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. RINALDI GIOVANNI nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha Parte_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 89/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
WALTER MICELI, FABIO GANCI, NICOLA ZAMPIERI e RINALDI GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, , rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla P.IVA_1 dott.ssa MONTANTI SERENA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, premettendo di avere stipulato due contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e di essere madre dei minori e Persona_1
ha lamentato il mancato riconoscimento dell'esonero contributivo previsto Per_2 dall'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 in favore delle sole lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e non anche a quelle assunte a tempo determinato;
ha contestato la legittimità di tale esclusione, denunciando la violazione della clausola 4 allegate alla direttiva 1999/70/CE nonché la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione consacrati negli artt. 20 e 21 della CDFUE;
ha rappresentato, pertanto, di avere diritto alla restituzione dal Controparte_2
[...
[...] delle somme indebitamente trattenute e ha chiesto, pertanto, all'adito Tribunale
[...]
“previa disapplicazione dell'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/23 (nella parte in cui esclude dall'esonero contributivo i dipendenti precari), per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) e degli artt. 20 e
21 della CDFUE” di accertare e dichiarare “il diritto della ricorrente ad usufruire dello sgravio contributivo previsto dal cit. art. 1, per ogni giorno lavorato a tempo determinato e, conseguentemente, Cont condannarsi il a corrispondere alla sig.ra la quota dei contributi Parte_1 previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice illegittimamente trattenuta alla ricorrente sino al massimo di € 3.000,00 come previsto dalla norma” nonché di condannare “le
Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali” con vittoria di spese.
2. Il , con memoria difensiva tempestivamente Controparte_1 depositata, ha richiesto, in via preliminare, di integrare il contraddittorio con l stante CP_4 la domanda attorea volta all'esonero dei contributi e alla restituzione di quanto trattenuto;
ha escluso l'applicabilità della clausola 4 allegata alla direttiva n. 99/70/CE e ha contestato in diritto il ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa è stata decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente rigettata l'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' eccepita dalla difesa erariale. CP_4
La domanda azionata dalla ricorrente è volta all'accertamento dell'illegittimità della trattenuta previdenziale operata in busta paga ed è finalizzata alla condanna del datore di lavoro al pagamento di importi di natura eminentemente retributiva, quali sono quelli che spetterebbero a parte lavoratrice in caso di accoglimento della richiesta del beneficio di cui all'art. 1, comma 181, della L. n. 213/2023.
In tale ordine di idee, l' deve ritenersi parte estranea alla pretesa fatta valere dalla CP_4 ricorrente;
è stato, infatti, precisato che “legittimato passivo nell'azione di adempimento proposta dal lavoratore al quale dette somme siano state indebitamente trattenute sulla retribuzione è solo il datore di lavoro, al quale il lavoratore può richiedere direttamente il pagamento della percentuale di retribuzione non corrisposta perché indebitamente trattenuta, in quanto il diritto alla integrità della retribuzione non è decurtabile se non nei rigorosi limiti della reale sussistenza della obbligazione contributiva adempiuta”
(Cass. n. 13936/2002), dovendosi evidenziare che “in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l'unico legittimato all'azione di ripetizione nei confronti dell'ente anche con riguardo alla quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l'indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. In merito a tale ultima eventualità, il credito azionato dal lavoratore ha natura retributiva sicché, da un lato, ad esso si applicano la prescrizione quinquennale ex art.
2 2948 n. 4 cod. civ. e l'art. 429 cod. proc. civ. in materia di interessi e rivalutazione e, dall'altro, esso può essere fatto valere indipendentemente dall'avvenuto rimborso in favore del datore di lavoro dei contributi indebitamente versati” (Cass. n. 8175/2001; conforme, Cass. n. 9470/2001); la Suprema Corte ha ancora osservato che “nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore è affatto estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale: lo si desume dall'art. 2115 c.c., comma 2, il quale (con precetto testualmente ribadito dalla L. n. 218 del 1952, art. 19, comma 1), stabilisce che "l'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali", e ne è prova non solo il fatto che il lavoratore non ha alcuna azione nei confronti dell'ente previdenziale per la restituzione di contributi che siano stati indebitamente versati dal datore di lavoro, legittimato attivo della quale è solo quest'ultimo, anche per la parte imputabile al lavoratore (così specialmente Cass. n. 12993 del 1993), ma altresì che la stessa rivalsa operata dal datore di lavoro nei suoi confronti non costituisce adempimento pro quota dell'obbligazione contributiva verso l'ente previdenziale, ma semplice potestà accordata dalla legge nell'ambito del rapporto di lavoro, che non priva le somme trattenute della loro natura strettamente retributiva (così Cass. nn. 12855 del 1995, 13936 del 2002)” (Cass. n. 8789/2022, in motivazione).
Sussiste, pertanto, in ragione del tenore letterale delle domande attoree, la sola legittimazione del e del merito. Controparte_1
5. Nel merito, il thema decidendum sottoposto dalla parte ricorrente a questo Tribunale consiste nel verificare se l'art. 1, commi 180 e 181, della L. n. 213/2023 - nel menzionare le sole lavoratrici madri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato tra i destinatari dell'esonero contributivo - sia conforme o meno alla regola prevista dalla clausola n. 4, par. 1, dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE secondo cui
“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Tale norma, come noto, trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018,
C-315/17, punto 38 e giurisprudenza ivi citata) ed è applicabile anche Persona_3 ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico (cfr. ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, Persona_3 punto 39).
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha costantemente precisato che il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera
3 diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (cfr. sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46). A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno 2018, Grupo
Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha inoltre precisato che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, punto 48).
È stato, inoltre, affermato che la nozione di “ragioni oggettive” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).
6. Ciò premesso in punto di diritto, va in primo luogo rilevato che la parte ricorrente rientra nella nozione di “lavoratore a tempo determinato”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: essa, infatti, ha svolto l'attività di dipendente a tempo determinato del convenuto quale docente, nei termini allegati in ricorso, non oggetto di CP_1 contestazione, e per come risultante dalla documentazione in atti.
Il beneficio dell'esonero contributivo va poi considerato come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha infatti precisato che la nozione di retribuzione, ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 2, TFUE, dev'essere interpretata in modo estensivo, essa comprendendo tutti i vantaggi, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano pagati, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione
4 dell'impiego di quest'ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizione di legge oppure a titolo volontario (sentenze del 6 dicembre 2012, Dittrich e a., C-124/11; C-
125/11 e C-143/11, EU:C:2012:771, punto 35, nonché del 19 settembre 2018, C- Per_4
312/17, EU:C:2018:734, punto 33).
È invero palese che il beneficio dell'esonero contributivo si riverbera con immediatezza sull'ammontare della controprestazione dovuta dal datore di lavoro, sicché appare rientrare nelle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sui rapporti a tempo determinato. Come già evidenziato, si tratta di un meccanismo che, attraverso l'esonero, è finalizzato a riconoscere alle lavoratrici madri una retribuzione maggiore: esso è, pertanto, qualificabile come un beneficio economico direttamente correlato alla prestazione di lavoro e rapportato all'effettivo espletamento della stessa, ed ha chiaramente natura retributiva, incidendo in maniera immediata e diretta sulla retribuzione effettivamente percepita. Del resto, l'esonero contributivo, riguardando la quota a carico del lavoratore, permette in sostanza un “supplemento retributivo” a cui la ricorrente non può accedere a causa della Cont tipologia di contratto a termine stipulato con il .
La situazione della ricorrente risulta comparabile - dal punto di vista della natura del lavoro, delle condizioni di formazione e delle competenze professionali richieste - con quella di un docente assunto a tempo indeterminato;
né pare possa ravvisarsi una ragione oggettiva “nell'orizzonte temporale della prestazione lavorativa” atteso che l'art. 1, comma 181, della L. n. 213/2023, applicabile nella specie, limita l'esonero contributivo al solo periodo dal 1.1.2024 al 31.12.2024; non vi è, in altri termini, una evidente ragione oggettiva atta a giustificare tale differenziazione di trattamento per la sola natura del rapporto (determinato o indeterminato) in tale breve arco temporale.
7. Alla luce delle superiori considerazioni appare, dunque, sussistere la violazione della clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE n. 1999/70/CE del
Consiglio del 28 giugno 1999, posto che la discriminazione in scrutinio riguarda proprio le condizioni di impiego delle lavoratrici precarie, provocando, la negazione dell'esonero contributivo, il riconoscimento di una retribuzione inferiore rispetto a quella delle lavoratrici a tempo indeterminato, nel periodo di operatività del beneficio.
L'art. 1, comma 181, della l. n. 213/2023, pertanto, nella misura in cui appare precludere il riconoscimento del beneficio alle lavoratrici a tempo determinato, va disapplicata, in quanto in contrasto con la clausola 4 comma 1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
UE n. 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
8. Affermata in linea generale la spettanza del diritto, in forza della disapplicazione di cui sopra, occorre rilevare, nel merito ed in concreto, che la ricorrente è madre di due figli (v.
5 certificazione in atti) e che la stessa ha lavorato nell'anno 2024 in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
Il ricorso va dunque accolto, dovendosi riconoscere il diritto di parte lavoratrice di fruire dell'esonero contributivo richiesto ai sensi dell'art. 1, comma 181, della l. n. 213/2023 e dovendosi condannare il datore di lavoro alla restituzione alla ricorrente di quanto trattenuto, nel corso del 2024, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, a titolo di contributi previdenziali, per la quota teoricamente a suo carico, entro il limite massimo di euro 3.000,00 per anno.
9. La novità della questione e la controvertibilità delle questioni sollevate da parte attrice suggerisce l'opportunità di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 181, l. 213/2023, e per l'effetto condanna il al pagamento, in favore della parte ricorrente, di Controparte_1 quanto trattenuto, nel corso dei rapporti di lavoro a tempo determinato dell'anno 2024, a titolo di contributi previdenziali, per la quota teoricamente a suo carico, entro il limite massimo di euro 3.000,00 per anno, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Marsala, il 09/04/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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