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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/04/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
. R.G. 758/ 202 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente
Dott. Carla BELTRAMINO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 758/ 2023 Avente ad oggetto: diritti di cittadinanza.
PROMOSSA DA
1 , D.N.I. 35.280.241, 27-35280241-2 nata il 17 Parte_1 Parte_2 dicembre 1990, nubile, residente a [...], Torre 3 Oeste, 4 Piano, appartamento
B, Cordoba, Argentina.
2 , D.N.I. , 27-36.631.319-8 nata il 15 Parte_3 NumeroD_1 Parte_2 ottobre 1992, nubile, residente a [...], Torre 3 Oeste, 4 Piano, appartamento
B, Cordoba, Argentina. 3 , D.N.I. 36.631.315, 27-36.631.315-5 nata il 07 Parte_4 Parte_2 luglio1992, nubile, residente in [...], Gral Cabrera, Cordoba, Argentina.
4 , D.N.I. 40.030.478, 27-40.030.478-0 nata il Parte_5 Parte_2
05 giugno 1997, divorziata, residente in [...], Cordoba, Argentina.
5)-LUCIA , D.N.I.41.001.104, 27-41001104-8 nata il 15 luglio Parte_6 Parte_2
1998, nubile, residente a [...], località Chajan, Cordoba, Argentina. 6 , D.N.I. , 27-20.645.168-3 nata Parte_7 NumeroD_2 Parte_2 il 05 settembre 1969, nubile, residente a [...], Chajan, Cordoba, Argentina.
7)-YAMILA , D.N.I. , 27-22.532.084-0 nata il Parte_8 NumeroD_3 Parte_2
24 giugno 1972, residente in [...] n°748 Villa Mercedes, San Luis, Argentina.
8 , D.N.I. 37.108.054, 27-37.108.054-1 nata il 05 Parte_9 Parte_2 maggio 1995, nubile, residente a [...], Las Vertientes, Cordoba, Argentina.
9 , D.N.I. 35.671.965, 23-35.671.965-4 nata il 19 Parte_10 Parte_2 dicembre 1990, nubile, residente a [...], Las Vertientes, Cordoba,
Argentina. 10 , D.N.1.40.202.667, 27-40.202.667-2 nata il123 Parte_11 Parte_2 ottobre 1997, nubile, residente a [...] Villa Mercedes, Provincia di San Luis,
Argentina.
1 11 , D.N.I. 37.167.053, 27-37.167.053-5 nata il 12 Parte_12 Parte_2 marzo 1993, Cordoba 386, Villa Mercedes Provincia di San Luis, Argentina.
12 , D.N.I. , 27-11.435.381-2 nata il 13 CP_1 Parte_13 NumeroD_4 Parte_2 febbraio 1955, coniugata, residente in [...], Chajan, Cordoba, Argentina.
13)-SILVIA , D.N.I. 17.325.570, 27-17.325.570-0 nata il Parte_14 Parte_2
01 giugno1965, coniugata, residente in 3 febbraio 476, Villa Mercedes Provincia di San Luis, Argentina.
14 , D.N.I. 37.620.102, 27-37.620.102-9 nata il20 Parte_15 Parte_2 aprile 1993, nubile, residente a [...]rural O, Chajan, Cordoba, Argentina.
15 , D.N.I. 41.001.119, 20-41.001.119-1nato il 24 febbraio Parte_16 Parte_2
1999, celibe, residente in [...] Febbraio 476, Villa Mercedes, San Luis, Argentina. 16 D.N.I. , 20-38.339.793-7 nato il 03luglio Parte_17 NumeroD_5 Parte_2
1996, celibe, residente in [...] Febbraio 476, Villa Mercedes, San Luis, Argentina.
17 , D.N.I. 45.092.800, 20-45092800- Parte_18 Parte_2
4, nato il [...], celibe, residente in [...]rural Chajan, Cordoba, Argentina.
18)AN , D.N.I. 49.052.286, nato il [...], celibe, residente in Parte_19 calle 51 n 748 di Mercedes Provincia di San Luis, Argentina.
19 46.934.094 nato il [...], celibe, Parte_20 residente in calle 51 n 748 di Mercedes Provincia di San Luis, Argentina;
tutti rappresentati dalla dottoressa - nata a [...] Persona_1 il 11.09.1966 (C.F. ), come da atto notarile n. 3516/69 del 01.06.2021 CodiceFiscale_1 redatto dal Notaio argentino dott.ssa in TULER – Persona_2 rappresentata in giudizio e difesa dall'Avv. Cristian Buttazzoni del Foro di Udine (pec
, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura ad litem Email_1 allegata in calce all'atto di appello unitamente al sopra menzionato atto notarile con traduzione asseverata dalla lingua spagnola APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE
E nel contraddittorio con la Procura Generale
Udienza di precisazione delle conclusioni 20.09.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, dichiarare ognuno dei richiedenti cittadini italiani e ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
accertare e dichiarare a favore dei richiedenti ed in capo ad ognuno di essi lo status civitatis italiano dichiarandoli tutti cittadini italiani ture sanguinis, con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Gli odierni appellati, cittadini argentini, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria il ed il chiedendo venisse Controparte_3 Controparte_4 loro riconosciuta la cittadinanza iure sanguinis per essere discendenti diretti della signora “ Per_3
2 ” nata nel Comune di Villamiroglio (AL) nel Regno d'Italia il 21 marzo 1882, Persona_4 emigrata in Argentina, che non aveva mai perso la cittadinanza italiana.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Tribunale ha deciso la causa (RG n. 2994/2022) con Ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 10.05.2023 e comunicata in data 11.05.2023, respingendo il ricorso.
La prefata ordinanza, è stata tempestivamente impugnata con atto notificato a mezzo pec il 09.06.2023, iscritto a ruolo in pari data, prospettando un unico motivo di impugnazione con il quale si deduce un'errata applicazione della legge laddove ha rigettato il ricorso sul presupposto che la domanda dovesse essere preventivamente evasa in via amministrativa e solo in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Autorità preposta, poteva adirsi l'autorità giudiziaria.
Il è stato ritualmente evocato nel giudizio di appello e non si è costituito. Controparte_2
La P.G. ha depositato atto con il quale ha rinunciato ad intervenire.
All'udienza del 20.09.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata riservata alla decisione assegnato termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
*** *** ***
Deve osservarsi che, in base alla legge n. 555/1912, applicabile ratione temporis, la cittadinanza italiana si trasmette solo per via paterna.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della L. n. 555/1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, perché in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione.
I nati da madre avente cittadinanza italiana - dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948) - hanno da questa ricevuto quindi la cittadinanza italiana, a condizione che la stessa fosse in possesso dello status civitatis al momento della loro nascita.
Per i discendenti per via materna nati prima del 1948, secondo l'orientamento seguito dal
, è però negato il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana in Controparte_2 base al principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esauriti alla data del 1 gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione.
In assenza quindi di una specifica norma di legge, è precluso in sede amministrativa il riconoscimento del diritto ad ottenere il riconoscimento la cittadinanza italiana iure sanguinis per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
La giurisprudenza di legittimità, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, ha tuttavia affermato che la limitazione temporale della dichiarazione
3 d'incostituzionalità al 1° gennaio 1948, non impedisce il riconoscimento del diritto di cittadinanza, in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale (Cass. SS.UU. n. 4466 del
25/02/2009), salvo che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cass. n. 25317 del 24 agosto 2022) ovvero se il diritto sia stato denegato da sentenza passata in giudicato.
Al fine di accertare lo stato di cittadino italiano per via materna da cittadino italiano nato anteriormente al 1° gennaio 1948, e, conseguentemente, ai suoi discendenti, sussiste pertanto l'interesse ad agire direttamente in via giudiziale, atteso che la domanda in sede amministrativa sarebbe senz'altro rigettata sulla base del su delineato orientamento interpretativo consolidato
Nella prospettiva giurisprudenziale richiamata (Cass. SS.UU. n. 4466 del 25/02/2009) deve pertanto ritenersi errata la motivazione fondante il rigetto della domanda sul presupposto che la domanda “deve essere preventivamente evasa in via amministrativa e solo in caso di mancata adozione di un provvedimento da parte dell'Autorità preposta (…) può essere proposto ricorso al giudice. (…) Senonchè i ricorrenti non hanno dato prova di aver presentato al Consolato territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, né che a seguito di idonea presentazione della domanda, la stessa non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro”.
L'Ordinanza gravata, seppure viziata da motivazione errata, deve essere tuttavia confermata nella parte dispositiva.
Benvero la domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano avanzata dagli appellanti in ragione della comune discendenza da “ ”, appare carente di Persona_5 prova.
Deve rilevarsi, infatti, che la proposizione della domanda di accertamento della cittadinanza non si sottrae all'applicazione della regola generale sull'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., necessariamente considerando anche la natura prettamente documentale dei giudizi di riconoscimento di cittadinanza: “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” ( Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n° 25318 del 24.08.2022).
Ritiene il Collegio, che la prova di tale primo e fondamentale requisito, debba essere fornita mediante deposito di “copia integrale dell'atto di nascita” rilasciata dal Comune di nascita del cittadino italiano capostipite la linea di discendenza alla quale assumono di appartenere i richiedenti, perché solo tale documento offre i necessari elementi di riscontro, anche in ordine alla genuinità dell'atto, da vagliare, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., alla luce della ulteriore documentazione sottoposta al suo scrutinio.
Della signora “ ” emigrata in Argentina, i ricorrenti, hanno prodotto Persona_5
(doc. 1) una cattiva scansione a stampa che ne rende ardua finanche la lettura, di un prestampato in lingua francese, recante delle annotazioni manoscritte nella parte superiore solo in parte leggibili, privo di traduzione ed intestazione, su cui è dattiloscritto il nome di
” e non “ ”, come invece indicato nel ricorso Persona_4 Persona_5 introduttivo.
4 Tale documento non soddisfa quindi l'esigenza di consentire al Collegio di svolgere quell'attività critica di ricognizione sostanziale dello status civitatis personae, che il giudice è chiamato a svolgere in rapporto alle diciannove posizioni personali qui sottoposte al suo scrutinio, rendendo così carente la prova della domanda.
Conclusivamente, quindi, la Corte conferma la decisione impugnata, con la diversa motivazione esposta.
Non provvede sulle spese di causa anche del grado di appello nei confronti de , CP_2 rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza, che conferma, del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 10.05.2023 e comunicata in data 11.05.2023, resa nel procedimento iscritto al nr. 2994/2022 di R.G.;
- nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_2
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 24.01.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE d'APPELLO di TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott. Carmela MASCARELLO Presidente
Dott. Carla BELTRAMINO Consigliere
Dott. Pasquale LANDOLFI Consigliere aus. rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. di R.G. 758/ 2023 Avente ad oggetto: diritti di cittadinanza.
PROMOSSA DA
1 , D.N.I. 35.280.241, 27-35280241-2 nata il 17 Parte_1 Parte_2 dicembre 1990, nubile, residente a [...], Torre 3 Oeste, 4 Piano, appartamento
B, Cordoba, Argentina.
2 , D.N.I. , 27-36.631.319-8 nata il 15 Parte_3 NumeroD_1 Parte_2 ottobre 1992, nubile, residente a [...], Torre 3 Oeste, 4 Piano, appartamento
B, Cordoba, Argentina. 3 , D.N.I. 36.631.315, 27-36.631.315-5 nata il 07 Parte_4 Parte_2 luglio1992, nubile, residente in [...], Gral Cabrera, Cordoba, Argentina.
4 , D.N.I. 40.030.478, 27-40.030.478-0 nata il Parte_5 Parte_2
05 giugno 1997, divorziata, residente in [...], Cordoba, Argentina.
5)-LUCIA , D.N.I.41.001.104, 27-41001104-8 nata il 15 luglio Parte_6 Parte_2
1998, nubile, residente a [...], località Chajan, Cordoba, Argentina. 6 , D.N.I. , 27-20.645.168-3 nata Parte_7 NumeroD_2 Parte_2 il 05 settembre 1969, nubile, residente a [...], Chajan, Cordoba, Argentina.
7)-YAMILA , D.N.I. , 27-22.532.084-0 nata il Parte_8 NumeroD_3 Parte_2
24 giugno 1972, residente in [...] n°748 Villa Mercedes, San Luis, Argentina.
8 , D.N.I. 37.108.054, 27-37.108.054-1 nata il 05 Parte_9 Parte_2 maggio 1995, nubile, residente a [...], Las Vertientes, Cordoba, Argentina.
9 , D.N.I. 35.671.965, 23-35.671.965-4 nata il 19 Parte_10 Parte_2 dicembre 1990, nubile, residente a [...], Las Vertientes, Cordoba,
Argentina. 10 , D.N.1.40.202.667, 27-40.202.667-2 nata il123 Parte_11 Parte_2 ottobre 1997, nubile, residente a [...] Villa Mercedes, Provincia di San Luis,
Argentina.
1 11 , D.N.I. 37.167.053, 27-37.167.053-5 nata il 12 Parte_12 Parte_2 marzo 1993, Cordoba 386, Villa Mercedes Provincia di San Luis, Argentina.
12 , D.N.I. , 27-11.435.381-2 nata il 13 CP_1 Parte_13 NumeroD_4 Parte_2 febbraio 1955, coniugata, residente in [...], Chajan, Cordoba, Argentina.
13)-SILVIA , D.N.I. 17.325.570, 27-17.325.570-0 nata il Parte_14 Parte_2
01 giugno1965, coniugata, residente in 3 febbraio 476, Villa Mercedes Provincia di San Luis, Argentina.
14 , D.N.I. 37.620.102, 27-37.620.102-9 nata il20 Parte_15 Parte_2 aprile 1993, nubile, residente a [...]rural O, Chajan, Cordoba, Argentina.
15 , D.N.I. 41.001.119, 20-41.001.119-1nato il 24 febbraio Parte_16 Parte_2
1999, celibe, residente in [...] Febbraio 476, Villa Mercedes, San Luis, Argentina. 16 D.N.I. , 20-38.339.793-7 nato il 03luglio Parte_17 NumeroD_5 Parte_2
1996, celibe, residente in [...] Febbraio 476, Villa Mercedes, San Luis, Argentina.
17 , D.N.I. 45.092.800, 20-45092800- Parte_18 Parte_2
4, nato il [...], celibe, residente in [...]rural Chajan, Cordoba, Argentina.
18)AN , D.N.I. 49.052.286, nato il [...], celibe, residente in Parte_19 calle 51 n 748 di Mercedes Provincia di San Luis, Argentina.
19 46.934.094 nato il [...], celibe, Parte_20 residente in calle 51 n 748 di Mercedes Provincia di San Luis, Argentina;
tutti rappresentati dalla dottoressa - nata a [...] Persona_1 il 11.09.1966 (C.F. ), come da atto notarile n. 3516/69 del 01.06.2021 CodiceFiscale_1 redatto dal Notaio argentino dott.ssa in TULER – Persona_2 rappresentata in giudizio e difesa dall'Avv. Cristian Buttazzoni del Foro di Udine (pec
, presso il quale ha eletto domicilio, giusta procura ad litem Email_1 allegata in calce all'atto di appello unitamente al sopra menzionato atto notarile con traduzione asseverata dalla lingua spagnola APPELLANTE
CONTRO
Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE
E nel contraddittorio con la Procura Generale
Udienza di precisazione delle conclusioni 20.09.2024
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, dichiarare ognuno dei richiedenti cittadini italiani e ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
accertare e dichiarare a favore dei richiedenti ed in capo ad ognuno di essi lo status civitatis italiano dichiarandoli tutti cittadini italiani ture sanguinis, con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e del presente grado di giudizio”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Gli odierni appellati, cittadini argentini, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria il ed il chiedendo venisse Controparte_3 Controparte_4 loro riconosciuta la cittadinanza iure sanguinis per essere discendenti diretti della signora “ Per_3
2 ” nata nel Comune di Villamiroglio (AL) nel Regno d'Italia il 21 marzo 1882, Persona_4 emigrata in Argentina, che non aveva mai perso la cittadinanza italiana.
Il rimaneva contumace. Controparte_2
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Tribunale ha deciso la causa (RG n. 2994/2022) con Ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., pubblicata il 10.05.2023 e comunicata in data 11.05.2023, respingendo il ricorso.
La prefata ordinanza, è stata tempestivamente impugnata con atto notificato a mezzo pec il 09.06.2023, iscritto a ruolo in pari data, prospettando un unico motivo di impugnazione con il quale si deduce un'errata applicazione della legge laddove ha rigettato il ricorso sul presupposto che la domanda dovesse essere preventivamente evasa in via amministrativa e solo in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Autorità preposta, poteva adirsi l'autorità giudiziaria.
Il è stato ritualmente evocato nel giudizio di appello e non si è costituito. Controparte_2
La P.G. ha depositato atto con il quale ha rinunciato ad intervenire.
All'udienza del 20.09.2024 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata riservata alla decisione assegnato termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
*** *** ***
Deve osservarsi che, in base alla legge n. 555/1912, applicabile ratione temporis, la cittadinanza italiana si trasmette solo per via paterna.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della L. n. 555/1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, perché in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione.
I nati da madre avente cittadinanza italiana - dopo l'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948) - hanno da questa ricevuto quindi la cittadinanza italiana, a condizione che la stessa fosse in possesso dello status civitatis al momento della loro nascita.
Per i discendenti per via materna nati prima del 1948, secondo l'orientamento seguito dal
, è però negato il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana in Controparte_2 base al principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esauriti alla data del 1 gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione.
In assenza quindi di una specifica norma di legge, è precluso in sede amministrativa il riconoscimento del diritto ad ottenere il riconoscimento la cittadinanza italiana iure sanguinis per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
La giurisprudenza di legittimità, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, ha tuttavia affermato che la limitazione temporale della dichiarazione
3 d'incostituzionalità al 1° gennaio 1948, non impedisce il riconoscimento del diritto di cittadinanza, in quanto "status" permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale (Cass. SS.UU. n. 4466 del
25/02/2009), salvo che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cass. n. 25317 del 24 agosto 2022) ovvero se il diritto sia stato denegato da sentenza passata in giudicato.
Al fine di accertare lo stato di cittadino italiano per via materna da cittadino italiano nato anteriormente al 1° gennaio 1948, e, conseguentemente, ai suoi discendenti, sussiste pertanto l'interesse ad agire direttamente in via giudiziale, atteso che la domanda in sede amministrativa sarebbe senz'altro rigettata sulla base del su delineato orientamento interpretativo consolidato
Nella prospettiva giurisprudenziale richiamata (Cass. SS.UU. n. 4466 del 25/02/2009) deve pertanto ritenersi errata la motivazione fondante il rigetto della domanda sul presupposto che la domanda “deve essere preventivamente evasa in via amministrativa e solo in caso di mancata adozione di un provvedimento da parte dell'Autorità preposta (…) può essere proposto ricorso al giudice. (…) Senonchè i ricorrenti non hanno dato prova di aver presentato al Consolato territorialmente competente per la rispettiva residenza, la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, né che a seguito di idonea presentazione della domanda, la stessa non ha ricevuto ad oggi alcun riscontro”.
L'Ordinanza gravata, seppure viziata da motivazione errata, deve essere tuttavia confermata nella parte dispositiva.
Benvero la domanda di riconoscimento dello status civitatis italiano avanzata dagli appellanti in ragione della comune discendenza da “ ”, appare carente di Persona_5 prova.
Deve rilevarsi, infatti, che la proposizione della domanda di accertamento della cittadinanza non si sottrae all'applicazione della regola generale sull'onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., necessariamente considerando anche la natura prettamente documentale dei giudizi di riconoscimento di cittadinanza: “a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” ( Civ. SS. UU. n° 25317 del 24.08.2022; conforme SS. UU. n° 25318 del 24.08.2022).
Ritiene il Collegio, che la prova di tale primo e fondamentale requisito, debba essere fornita mediante deposito di “copia integrale dell'atto di nascita” rilasciata dal Comune di nascita del cittadino italiano capostipite la linea di discendenza alla quale assumono di appartenere i richiedenti, perché solo tale documento offre i necessari elementi di riscontro, anche in ordine alla genuinità dell'atto, da vagliare, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., alla luce della ulteriore documentazione sottoposta al suo scrutinio.
Della signora “ ” emigrata in Argentina, i ricorrenti, hanno prodotto Persona_5
(doc. 1) una cattiva scansione a stampa che ne rende ardua finanche la lettura, di un prestampato in lingua francese, recante delle annotazioni manoscritte nella parte superiore solo in parte leggibili, privo di traduzione ed intestazione, su cui è dattiloscritto il nome di
” e non “ ”, come invece indicato nel ricorso Persona_4 Persona_5 introduttivo.
4 Tale documento non soddisfa quindi l'esigenza di consentire al Collegio di svolgere quell'attività critica di ricognizione sostanziale dello status civitatis personae, che il giudice è chiamato a svolgere in rapporto alle diciannove posizioni personali qui sottoposte al suo scrutinio, rendendo così carente la prova della domanda.
Conclusivamente, quindi, la Corte conferma la decisione impugnata, con la diversa motivazione esposta.
Non provvede sulle spese di causa anche del grado di appello nei confronti de , CP_2 rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- Respinge l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza, che conferma, del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 10.05.2023 e comunicata in data 11.05.2023, resa nel procedimento iscritto al nr. 2994/2022 di R.G.;
- nulla sulle spese nei confronti del . Controparte_2
- Dà atto, ai sensi dell'art. 13, del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso dalla Sezione Famiglia e Minorenni della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 24.01.2025.
Il Consigliere aus. estensore Il Presidente
Dott. Pasquale Landolfi Dott. Carmela Mascarello
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