Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/05/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice Unico Dott. Antonella Cerretti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3322/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione notificato 05/03/2020 da
P.IV , con sede legale a LL (VA), Via Parte_1 P.IV_1
Pianezzo n.38, , in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore
[...]
C.F.: – con gli avvocati Andrea Oliva e Controparte_1 C.F._1
Federica Lombardo presso lo Studio dei quali sito in Como, Via Fontana n. 1, pec:
è Email_1 Email_2
elettivamente domiciliata. attrice contro
, C.F.: , nato ad [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
residente a Todi (PG) Fraz.Vasciano, Voc. Palombaro n.38 - elettivamente domiciliato in Todi (PG), Via della Carità n. 7 presso lo studio dell'avv. Claudio Ferretti (C.F.:
[...]
, pec: fax 075.8942823. C.F._3 Email_3
convenuta
C.F. e P. VA , con sede in Controparte_3 P.IV_2 P.IV_3
Erbusco (BS), via Vittorio Emanuele n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. in qualità di Presidente del Consiglio di Controparte_4
Amministrazione e Legale Rappresentante - con gli avv.ti Augusto Azzini (C.F.
) e Nadia Marcoli (C.F. ) entrambi del C.F._4 C.F._5
Foro di Brescia, telefax n. 030.3758423, pec: con Email_4
domicilio eletto presso il loro Studio, in Brescia, Piazza Loggia n.5.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 05.03.2020, la società conveniva in Parte_1
1
Brescia, al fine di chiedere la condanna del Sig. alla restituzione della somma di CP_2
€. 6.954,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, indebitamente percepita e non restituita.
In data 28.05.2020 si costituiva in giudizio chiedendo “l'efficacia Controparte_5 liberatoria del pagamento effettuato e l'integrale refusione delle spese e competenze professionali”.
In data 17.06.2020, si costituiva in giudizio anche il Sig. , chiedendo Controparte_2
“la nullità dell'atto di citazione notificato per inosservanza del termine di cui all'art.
163 bis co. 1 c.p.c. in conseguenza alla sospensione dei termini processuali e, per
l'effetto, fissare nuova udienza per consentire il rispetto dei termini a comparire”
In data 31.10.2020, il Sig. si ricostituiva in giudizio con comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta, chiedendo, “in via preliminare, l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita da parte di
[...]
in via principale, di accertare e dichiarare illegittima, inammissibile e Pt_1 comunque infondata l'azione surrogatoria promossa da Parte_1 Parte_2 [...]
non ricorrendo i presupposti di legge per l'esercizio della suddetta CP_3 azione e per l'effetto dichiarare inesistente il diritto della società attrice di agire ex art.
2900 c.c. e respingere la relativa domanda;
“ il convenuto dava atto che “costituendosi in giudizio con comparsa depositata in data
28.05.2020 la convenuta ha qualificato quale “creditore Controparte_3 Parte_1 effettivo” ed ha riconosciuto il diritto della stessa di ottenere dal sig. Parte_1 CP_2
il pagamento, con effetto liberatorio, della somma di € 6.954,00 da essa CP_3
erroneamente pagata al convenuto, prendere atto che il Sig. intende Controparte_2
provvedere al pagamento in favore dell'attrice del suindicato importo di Parte_1
€. 6.954,00, somma che il convenuto offre banco iudicis e che si impegna a corrispondere entro la data del 30 novembre 2020; con vittoria di spese e compensi del giudizio o comunque, in subordine, con integrale compensazione delle spese di lite”.
Con provvedimento in data 05/11/2020 il Giudice disponeva l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita, che si concludeva negativamente in data
12/01/2021.
Con note scritte in data 25.02.2021 il Sig. comunicava di aver Controparte_2
restituito integralmente la somma erroneamente accreditata sul suo conto da
[...]
in favore di , CP_5 Parte_1
Con provvedimento reso all'udienza cartolare del 26.02.2021 il Giudice invitava le parti
2 a prendere specifica posizione circa il pagamento effettuato dal Sig. e Controparte_2
fissava udienza per il giorno 12.04.2021, in modalità cartolare, anche al fine di un'eventuale conciliazione, concedendo termine per note scritte fino al 07.04.2021.
In data 06.04.2021, con note di trattazione scritta, comunicava Parte_1
l'intervenuto pagamento parziale da parte del Sig. , mediante n. 2 Controparte_2
bonifici bancari in data 04.12.2020 (per €. 2.318,00) e 19.02.2021 (per €. 4.636,00), insistendo nell'accoglimento delle proprie conclusioni per il pagamento delle spese legali, tenuto conto delle somme corrisposte da parte convenuta.
In data 07.04.2021, il Sig. , con note di trattazione scritta, dichiarava Controparte_2
l'intervenuto pagamento integrale della somma di €. 6.954,00, a titolo di restituzione del capitale, senza interessi legali e senza pagamento dei compensi professionali in quanto non richiesti da parte attrice.
In data 07.04.2021, con note di trattazione scritta, rilevava Controparte_3
l'interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo il riconoscimento del diritto alla totale rifusione delle spese legali.
Viste le posizioni assunte dalle rispettive parti e la richiesta di prosecuzione del giudizio, con fissazione dei termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., concedeva i richiesti termini invitando nuovamente le parti le parti a considerare la possibilità di una conciliazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza assumere prove, precisate le conclusioni come da fogli depositati telematicamente la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Parte attrice afferma che a seguito dell'esecuzione di lavori di finitura decorativa su mobili di proprietà della emetteva a quest'ultima fattura n. 3 del Controparte_3
04.04.2019 dell'importo di € 6.954,00 (doc. n. 2 attrice), indicando, per mero errore materiale, le coordinate bancarie del Sig. (precedentemente venditore Controparte_2
di una piastra per camino acquistata dalla Sig.ra legale Controparte_1
rappresentante di , soggetto del tutto estraneo al rapporto obbligatorio nato Parte_1
tra e Parte_1 Controparte_5
Tale circostanza risulta confermata dalla documentazione in atti, sia dalla lettera dell'avv. Claudio Ferretti in data 26/07/2019 (doc. n. 10 att.) che riconosceva il debito del Sig. , dichiarando che al momento il cliente non disponeva della somma di € CP_2
6.954,00, proponendo un pagamento rateale, sia dalla lettera del 06/08/2019 che l'avv.
Andrea Oliva, per conto dell'attrice, inviava al collega Ferretti ed a (doc. CP_5
3 n.11 att.) chiedendo il pagamento della somma totale specificando che il pagamento poteva essere effettuato alla società o, in alternativa, a Pt_1 CP_3
Con mail del 30/08/2019 l'avv. Ferretti ribadiva l'offerta di pagamento rateale (doc.n. 2 conv.).
Con mail del proprio legale in data 24/09/2019, il sig. chiedeva a CP_2 CP_3
che gli venisse confermato che il versamento poteva essere a loro effettuato (doc. n. 3 convenuto) alla quale seguiva la mail inviata in data 11/10/2019 dall'avv. Oliva all'avv.
Ferretti, nella quale ribadiva che il versamento poteva essere effettuato anche a
[...]
della quale indicava le coordinate bancarie. CP_3
Il Sig. non provvedeva a versare alcuna somma né all'attrice né a CP_2 CP_3
Dalla corrispondenza fra le parti sopracitata emerge la mancata volontà del di CP_2
effettuare versamenti.
Parte attrice, visto che non esercitava alcuna azione per ottenere dal CP_3
la restituzione della somma a lui versata erroneamente, come previsto ai sensi CP_2
dell'art. 2033 c.c., agiva in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. promuovendo la causa in oggetto, esercitando i diritti e le azioni che sarebbero spettate a nei CP_3
confronti del Sig. . CP_2
Veniva citata in giudizio anche come previsto dall'art. 2900 del Codice CP_3
civile, il quale prevede che il creditore, se agisce in giudizio, deve citare anche il debitore.
Il requisito della citazione del debitore è stato interpretato dalla Corte di Cassazione come un requisito di forma necessario, che determina un litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo debitore di quest'ultimo. Ciò significa che la causa deve essere giudicata necessariamente con la partecipazione di tutti e tre i soggetti, e non può essere portata avanti senza la loro partecipazione (Cassazione civile sez. II -
20/06/2019, n. 16623).
Va pertanto respinta la contestazione effettuata da relativa alla inutilità CP_3
della propria citazione.
Nel corso del Giudizio il Sig. provvedeva ad effettuare un versamento in data CP_2
03/12/2020 per € 2.318,00 ed il secondo in data 19/02/2021 per € 4.636,00, per un totale di € 6.954,00, non rispettando, quindi, il termine indicato nella comparsa di risposta al 30/11/202, non offriva, inoltre, di versare interessi legali né spese, affermando, invece, che non fossero dovuti perché non richiesti (memoria ex art. 183 comma 6, n, 1, cpc, comparsa conclusionale).
A questo proposito affermava che “Nessuna richiesta di interessi legali, né di spese
4 della procedura di mediazione è stata avanzata in quella sede da ”. Parte_1
Per quanto attiene ad interessi e spese legali, va rilevato che, invece, parte attrice le ha chieste sia in atto di citazione che in tutti i propri atti, memorie e comparsa conclusionale mentre la procedura di negoziazione si è conclusa negativamente.
Il convenuto bene avrebbe fatto se si fosse prodigato sin dalla prima richiesta a restituire la somma, o se avesse aderito alla negoziazione e, da ultimo, se avesse preso in considerazione l'invito del Giudice alla conciliazione fra le parti, proposto per ben due volte, tutte opportunità che gli avrebbero consentito di risparmiare sulle spese.
Ma ciò non è stato fatto.
Va pertanto condannato al pagamento degli interessi legali dalla disponibilità della somma sul proprio conto corrente sino ai pagamenti effettuati in restituzione.
Va condannato anche al pagamento delle spese legali dell'attrice, nonché a quelle della convenuta che vengono parzialmente compensate, nella misura del 60% CP_3
a favore di quest'ultima, non avendo la stessa dimostrato di avere fatto tutto il possibile per recuperare la somma erroneamente pagata, anche se l'errore di indicazione dell'Iban su cui effettuare il versamento proveniva da Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, Seconda Sezione Civile, ogni diversa istanza od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
- Accerta e dichiara il diritto di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, Sig.ra (C.F.: Controparte_1
), ad agire in via surrogatoria per conto di C.F._1 CP_5
nei confronti del Sig. al fine di ottenere il pagamento
[...] Controparte_2 degli interessi legali maturati sulla somma di €. 6.945,00;
- Accerta e dichiara l'intervenuta restituzione, nelle more del presente procedimento, della somma capitale per €. 6.954,00= da parte di
[...]
; CP_2
- Condanna parte convenuta Sig. (C.F.: Controparte_2
), al pagamento degli interessi legali maturati sulla C.F._2 somma di €. 6.945,00= dal dovuto (17.05.2019) al saldo, fino al 03/12/2020
(data del primo versamento) sull'intera somma e sino al 19/02/2021 (data del secondo versamento) su € 4.636,00, per le causali esposte in parte motiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite a favore Controparte_2
5 dell'attrice e per essa agli avv.ti Andrea Oliva e Avv. Parte_1
Federica Lombardo – dichiaratisi antistatari, che liquida in € 4.500,00 oltre a spese esenti, oltre al 15% per spese generali, IV e CPA, per il presente giudizio, oltre ad € 1.323,00 oltre a spese esenti, oltre al 15% per spese generali,
IV e CPA, per il procedimento di negoziazione assistita;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2
, che liquida in € 4.000,00 e compensa parzialmente Controparte_3 con pagamento nella misura del 60% e così per € 2.400,00 (4.000,00 - 1.600,00
- 2.400,00) oltre a spese esenti, oltre al 15% per spese generali, IV e CPA;
- Sentenza esecutiva.
Così deciso in Brescia lì, 20 Maggio 2025
Il Giudice
Dott. Antonella Cerretti
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