Sentenza 7 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2003, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2003 |
Testo completo
ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) REPUBBLICA IT0 18 29 / 0 3 IN NO E EL P POL I LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario ADAMO - Presidente - R.G.N. 11024/00 Consigliere - Cron. 4245 Dott. Walter CELENTANO Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Ud. 19/09/02 Dott. Maria Rosaria COLTRERA - Consigliere - ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: ΜΕΙ AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO CAVALLINI 21, presso 1'avvocato FRANCESCO VANZETTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
IN AN;
- intimate avverso la sentenza n. 1015/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 31/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 1649 udienza del 19/09/2002 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Generale Dott. Rosario RUSSO rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il Svolgimento del processo ME AL, con atto notificato in data 22-1-1998, proponeva impugnazione presso la Corte d'Appello di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 21142/1997, che aveva dichiarato la separazione personale dal coniuge ME GI, deducendo l'eccessività dell'assegno di mantenimento posto a suo carico e a favore dei figli. L'adita Corte, costituitasi l'ME, con la sentenza in esame, dichiarava improcedibile l'appello in quanto proposto, contrariamente al disposto dell'art. 23 della 1. n. 74/1987, con citazione (e non con ricorso) e dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.. Ricorre per cassazione, con un unico motivo il ME;
non ha svolto attività difensiva l'intimata ME. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli art. 342 e 347 c.p.c. nonché 4, dodicesimo comma, della 1. n. 898/1970 e 23 della 1. n. 74/1987, dovendosi ritenere ancora applicabile alla fase introduttiva del giudizio divorzile ed al procedimento in fase di appello la disciplina di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c.. Il ricorso non merita accoglimento. Conformemente, infatti, al costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. S.U. n. 651/1996), premesso che, ai sensi dell'art. 23 della 1. n. 74/1987, ai giudizi di separazione personale tra coniugi devono ritenersi applicabili le regole del rito camerale (introdotte per il giudizio di divorzio dal precedente art. 8) e che, pertanto, l'appello alle sentenze di separazione deve essere introdotto con ricorso e non con atto di citazione, va affermato che, in deroga alla norma ex art. 342 c.p.c., in procedimenti quale quello in questione, l'atto introduttivo del gravame deve avere la forma del ricorso ed il gravame stesso si perfeziona con il deposito del ricorso (nella cancelleria del giudice ad quem) entro i termini perentori di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.. Inoltre, qualora l'appello sia stato impropriamente proposto con citazione anziché con ricorso, in virtù del principio di conservazione degli atti processuali, l'impugnazione è ugualmente valida semprechè il deposito alla citazione stessa (che funge da ricorso) in cancelleria avvenga entro i suddetti termini perentori, rilevando, ai fini della valutazione della tempestività dell'appello, la data del deposito dell'atto e non della notifica, attinendo quest'ultima alla valida instaurazione del contraddittorio. Nella fattispecie in esame, come puntualmente rilevato "di ufficio" dalla Corte territoriale, la sentenza appellata è stata notificata al EJ (nel domicilio eletto presso il difensore costituito) in data 23-12-1997 mentre l'atto introduttivo dell'appello, mediante appunto citazione e non ricorso, è stato depositato in cancelleria il 31-1-1998, e quindi oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., con conseguente improcedibilità dello stesso. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata ME comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase. ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO E
P.Q.M.
DA OGNI ALTRA TASSA (Art.19 Legge 6 marzo 1987 n.74) La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 19-9-2002 Il Presidente L'estensore Mazio Adamag B मार IL CANCELLIERE Andrea Hianchi Dese - 11 2 FEB 2003 ELLIERE