Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 08/05/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n. 1117/2024;
TRA
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso Parte_1
introduttivo, dagli avv.ti Osvaldo Galizia e Arianna Balducci;
RICORRENTE
E
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa, per procura in Controparte_2 calce alla memoria difensiva di costituzione, dall'avv. Gianluca Mastrangelo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/10/2024 il ricorrente impugnava il licenziamento del 5/2/2024, deducendo il carattere discriminatorio e pretestuoso del recesso e la conseguente insussistenza del giustificato motivo oggettivo e la violazione dell'obbligo di repechage. Il ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“In Via Principale:
1
1. accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace perché discriminatorio il licenziamento intimato dalla CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...]
CH EA (Ch) alla Via Torre 8 e conseguentemente disporre, ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, la reintegra del Sig. nel posto di lavoro;
Parte_1
2. per l'effetto condannare, ai sensi del 2° comma dell'art. 18 L. 300/70
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_3
CH EA (Ch) alla Via Torre 8 al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (05.02.24) fino a quello di effettiva reintegra, non inferiore a cinque mensilità oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al versamento dei contributi previdenziali per l'intero periodo;
Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio.
In Via Subordinata
3. accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo il licenziamento intimato dalla in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in CH EA (Ch) alla Via
Torre 8 e conseguentemente disporre, ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, la reintegra del Sig. la nel posto di lavoro;
Pt_1
4. per l'effetto condannare, ai sensi del 4° comma dell'art. 18 L. 300/70
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_3
CH EA (Ch) alla Via Torre 8 al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento (05.02.24) fino a quello di effettiva reintegra, con un massimo di 12 mensilità oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al versamento dei contributi previdenziali per l'intero periodo;
Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio.
In via ulteriormente subordinata
5. accertare e dichiarare in ogni caso nullo e/o illegittimo e/o inefficace per insussistenza del giustificato motivo oggettivo il licenziamento intimato dalla
[... in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_2
sede in CH EA (Ch) alla Via Torre 8 e conseguentemente disporre la risoluzione del rapporto e per l'effetto condannare la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore ai sensi del 5° e
7° comma dell'art. 18 L. 300/70 al pagamento di un'indennità risarcitoria pari
a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e al versamento dei contributi previdenziali per l'intero periodo.
Con vittoria di spese e compensi legali di giudizio”.
1.1. La società resistente, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
1.2. Acquisita la documentazione, escussi i testimoni e disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
***
2. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società resistente il 1° luglio
2005 con qualifica di operaio. A seguito della proposizione di ricorso giudiziale, con sentenza del Tribunale di Chieti del 18/09/2013, al ricorrente è stato riconosciuto l'inquadramento di impiegato di 2° categoria del CCNL Quadri ed
Impiegati Agricoli (doc. 5 ric.). Il 4 giugno 2015 le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale hanno convenuto, stante l'impossibilità concreta di adibire il lavoratore alle mansioni riconosciute in sentenza, l'inquadramento come impiegato addetto al magazzino, con mansioni promiscue anche di addetto all'imbottigliamento e al punto vendita (doc. 6 ric.).
E' pacifico che da giugno 2015 il ricorrente abbia sempre lavorato in cantina, occupandosi di imbottigliamento (con preparazione anche dei relativi materiali) e di pulizia delle vasche e della cantina. Lo svolgimento di tali attività da parte del ricorrente sin dal 2015 è stato confermato anche dai testimoni , Testimone_1
, e . Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
Con lettera del 16/01/2024 il ricorrente è stato licenziato con una motivazione del seguente tenore: “La causa della forte crisi Parte_3
3 produttiva emersa nel corso dell'anno 2023, legata principalmente a fattori climatici ed al fenomeno della peronospora, le cui conseguenze irrimediabili si sono palesate, nelle loro imprevedibili dimensioni, proprio di recente, all'esito dell'ultima vendemmia, con conseguente necessità di ridurre i costi complessivamente sostenuti dalla in ragione Parte_4 dell'enorme calo di produzione e di fatturato – ritiene di dover procedere ad un riassetto organizzativo, per una gestione più economica dell'attività, anche in ragione del fatto che le pesanti conseguenze in termini di produzione spiegheranno i loro effetti anche nelle prossime annualità. Pertanto, dopo aver verificato l'impossibilità di avvalersi della Sua opera in altro settore dell'Azienda
e all'esito negativo della procedura conciliativa ex art. 7 Legge 604/1966, la scrivente, suo malgrado, è costretta a recedere dal rapporto di lavoro per riduzione di personale”.
Il ricorrente, dunque, è stato licenziato a causa della decisione del datore di lavoro di procedere ad un riassetto organizzativo e ad una riduzione di personale per una gestione più economica dell'attività, a seguito di un calo di produzione e di fatturato nell'anno 2023.
2.2. Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella previsione della seconda parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comprende anche l'ipotesi di un riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l'effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificato” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 2874/2012). Si è, inoltre, affermato che “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
4 è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta” (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 752/2023; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 10699/2017; Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 13516/2016).
Si è poi ritenuto che “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost.” (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 15400/2020).
“La modifica della struttura organizzativa che legittima l'irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere colta sia nella esternalizzazione a terzi dell'attività a cui è addetto il lavoratore licenziato, sia nella soppressione della funzione cui il lavoratore è adibito sia nella ripartizione delle mansioni di questi tra più dipendenti già in forze (Cass. n. 21121 del 2004,
Cass. n. 13015 del 2017, Cass. n.24882 del 2017) sia nella innovazione
5 tecnologica che rende superfluo il suo apporto sia nel perseguimento della migliore efficienza gestionale o produttiva o dell'incremento della redditività, fermo restando, da una parte, la non sindacabilità dei profili di congruità ed opportunità delle scelte datoriali (come previsto dall'art. 30, comma 1, della legge n. 183 del 2010, nonché, con lo stesso fine, dagli artt. 27, comma 3, e 69, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall'art. 1, comma 43, della legge n. 92 del 2012) ma, dall'altra, il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso nonché sul nesso causale tra l'accertata ragione e
l'intimato licenziamento” ( Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 10435/2018).
2.3. Posto, quindi, che non è consentito al giudice sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione di libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 cost., nella presente sede occorre unicamente verificare la reale sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a giustificazione del licenziamento.
Ebbene, la documentazione prodotta e le risultanze della prova orale consentono, senza dubbio alcuno, di ritenere pienamente provata la reale sussistenza delle ragioni poste a base del recesso.
2.4. La società resistente ha prodotto in giudizio la stampa dell'elenco delle bolle di conferimento uve, da cui risulta una notevole riduzione del conferimento e, conseguentemente, della produzione nel 2023, che è passata da € 12.430.478 del
2022 (doc. 4 res. pag. 152) a € 1.200.070 del 2023 (doc. 4 res. pag. 161). Il trend negativo rispetto al 2022 si è manifestato anche nel 2024 (doc. 5 res.). Dal bilancio al 31/07/2024, che riflette evidentemente l'andamento della vendemmia dell'autunno 2023, risulta che i ricavi totali sono passati da € 3.213.149 del
31/07/2023 a € 660.156, con una riduzione, quindi, di € 2.552.993. Pienamente provata deve ritenersi pertanto la riduzione di produzione nella vendemmia del
2023 e la conseguente riduzione del fatturato verificatasi tra agosto 2023 e luglio
2024, come comprovata dal bilancio al 31/07/2024 (doc. 6 res.).
Altrettanto provato deve ritenersi il riassetto organizzativo attuato dalla CP_1
resistente per far fronte alla riduzione delle entrate e consistente in una riduzione
6 del personale e dei relativi costi. La società resistente, tra dicembre 2023 e gennaio 2024, ha licenziato, oltre al ricorrente, altri tre dipendenti (
[...]
, e ), il che conferma la Tes_1 Persona_1 Persona_2
sussistenza di una effettiva e significativa riorganizzazione aziendale con riduzione del numero dei dipendenti. I testimoni , Testimone_2 [...]
, e hanno confermato che dopo i Tes_4 Tes_3 Testimone_5
licenziamenti di dicembre 2023 e febbraio 2024 in cantina sono rimasti a lavorare soltanto , enologo, e operaio specializzato con Testimone_2 Tes_3
mansioni di cantiere. I predetti testimoni hanno, inoltre, confermato che le mansioni prima svolte dal ricorrente, dopo il suo licenziamento, sono state assegnate prevalentemente ad ed e, Testimone_2 Tes_3
occasionalmente, anche a e La società Testimone_4 Testimone_5
resistente, del tutto legittimamente, ha deciso di sopprimere il posto di lavoro del ricorrente e di redistribuire le sue mansioni tra gli unici due dipendenti rimasti a lavorare in cantina. Altrettanto legittima deve ritenersi la scelta di licenziare il ricorrente piuttosto che gli altri due dipendenti addetti alla cantina ( e Tes_2
. Questi ultimi, infatti, pur avendo un'anzianità di servizio inferiore Tes_3
rispetto a quella del ricorrente, svolgono mansioni specialistiche, rispettivamente di enologo e cantiniere, che il ricorrente non ha mai svolto e per le quali occorre una specifica formazione che il ricorrente non risulta possedere. Le mansioni che svolgeva il ricorrente, invece, sono meno specialistiche e, come tali, più facili da distribuire tra altri lavoratori.
2.5. Il ricorrente ha dedotto la violazione da parte della società resistente dell'obbligo di repachage ma anche tale deduzione deve ritenersi priva di fondamento.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere (cd. obbligo di "repêchage") è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in
7 altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza” (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n. 1508/2021).
Si è poi affermato che “in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, determinato da ragioni tecniche, produttive e organizzative, l'ambito del sindacato giurisdizionale, con riferimento all'obbligo del "repechage", non può estendersi alla valutazione delle scelte gestionali ed organizzative dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.; ne consegue che il detto obbligo non può ritenersi violato quando l'ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale non è compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte datoriale”
(Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 21715/2018). Infine, si è ritenuto che “l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili, in concreto attribuibili al lavoratore, non incombendo, anche nella vigenza del novellato art.
2103 c.c., alcun obbligo sul datore di organizzare corsi di formazione per la riconversione della professionalità del lavoratore licenziato” (Cass. civ. sez. lavoro, ord. n. 10627/2024).
2.6. Nel caso di specie, non ci si trova in presenza di mansioni fungibili, atteso che tutti i lavoratori ancora in servizio alle dipendenze della resistente CP_1
svolgono mansioni completamente diverse da quelle del ricorrente. Come confermato dai testimoni escussi, è impiegato di 2° livello e Testimone_2
svolge mansioni di enologo, è operaio qualificato di 6° livello e Tes_3
svolge mansioni di cantiniere, è impiegato di 1° livello e svolge Testimone_4
mansioni di responsabile commerciale/amministrativo e responsabile del personale, è impiegata di 1° livello part-time e svolge mansioni di Testimone_6
contabilità interna e di segreteria, è impiegata di 3° livello ed Testimone_7
assunta per poche ore settimanali come addetta ai registri telematici di vinificazione e svolge mansioni di commessa addetta alla Testimone_5
vendita. La non fungibilità delle mansioni esclude anche che vi fosse un obbligo della società resistente di effettuare una comparazione tra i lavoratori prima di procedere ai licenziamenti. Né può assumere rilevanza il fatto che il ricorrente, dieci anni prima del licenziamento abbia svolto mansioni di addetto al punto
8 vendita, trattandosi, appunto di attività che la società resistente ha affidato sin dal
2016 ad altra dipendente e della quale il ricorrente, definitivamente assegnato a mansioni di cantina, non si è più occupato.
2.7. Deve, comunque, ritenersi che la società resistente abbia pienamente assolto all'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di repechage. Con riferimento a tale specifico obbligo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, trattandosi di prova negativa, il datore di lavoro abbia sostanzialmente “l'onere di fornire la prova di fatti e circostanze esistenti, di tipo indiziario o presuntivo, idonei a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato circa l'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (Cass n.
10435/2018). Usualmente si prova che nella fase concomitante e successiva al recesso, per un congruo periodo, non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore” (Cass. n. 6497/2021 in motivazione-punto 6 e, ivi richiamate,
Cass. n. 22417 del 2009; Cass. n. 9369 del 1996; Cass. n. 13134 del 2000; Cass. n.
3040 del 2010).
Ebbene, nel caso di specie, la società resistente non solo ha dimostrato, attraverso la prova testimoniale, che tutte le posizioni lavorative in azienda (in particolare quelle impiegatizie e di addetto al magazzino e/o alle vendite) sono attualmente coperte da lavoratori assunti molto prima che il ricorrente venisse licenziato, ma ha prodotto anche il LUL, dal quale risulta che non sono state effettuate nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il licenziamento del ricorrente. Vi sono state unicamente ad agosto e a settembre 2024 assunzioni di lavoratori stagionali
(braccianti agricoli), da impegnare per le attività legate alla vendemmia, assunzioni che la società resistente ha peraltro effettuato anche negli anni 2020,
2021 e 2022 (doc. 10 res.).
3. Le considerazioni sopra svolte portano ad affermare la legittimità del licenziamento, in quanto fondato su un giustificato motivo oggettivo, e ad escludere la sua natura discriminatoria e/o pretestuosa.
Il ricorso va, pertanto, integralmente rigettato.
9 3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n. 55/14
(cause di lavoro-scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00-valore medio per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente la rimborso in favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate in € 9.257,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti della presente sentenza.
Chieti, 08/05/2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
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