TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/10/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3732/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t.,Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentate e difese dall' Avv. Gianfranco Mobilio;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto De Nicola;
Controparte_1
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, le società indicate in epigrafe proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2024 emesso il 20.5.2024 dal Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva loro ingiunto, in solido, il pagamento di euro 15.112,49, oltre accessori e spese del monitorio, in favore di CP_1
a titolo di trattamento di fine rapporto maturato da quest'ultima nel corso del
[...]
rapporto di lavoro svoltosi dal 16.6.2004 al 8.3.2015 alle dipendenze della
[...]
precedentemente al passaggio, per affitto di azienda, alle dipendenze della Parte_1
cessionaria A sostegno dell'opposizione, le società eccepivano la Parte_1 prescrizione quinquennale del credito decorrente dal 9.3.2015 ovvero dalla cessazione del rapporto con la in virtù dell'affitto di azienda;
deducevano altresì Controparte_2
che la aveva omesso di riferire di un accordo transattivo sottoscritto in data CP_1
19.9.2023 dinanzi all'Ispettorato di Lavoro di Salerno ed avente ad oggetto retribuzione per mensilità arretrate e trattamento di fine rapporto maturate nei confronti della Parte_1
per il rapporto di lavoro tra esse intercorso, evidenziando che in quella sede la
[...]
lavoratrice nulla aveva dedotto in ordine a crediti maturati nei confronti della
[...]
Le società infine deducevano che il credito non era fondato su prova scritta Parte_1
e contestavano la somma ingiunta stante la incomprensibilità della quantificazione dell'importo richiesto.
Concludevano pertanto chiedendo per le ragioni dedotte l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite,
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo in base ad articolate argomentazioni il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o in subordine la condanna delle società opponenti al pagamento della diversa somma riconosciuta come dovuta in giudizio oltre accessori. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi e condanna delle società opponenti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 29.10.2025.
La opposizione è parzialmente fondata per le ragioni e nei limiti di cui alla seguente motivazione.
In punto di diritto va premesso che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale cosiccchè, nella specie secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore (opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto
(opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte,
Cass., SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Ciò posto si osserva che nella specie la lavoratrice attrice in senso Controparte_1
sostanziale, ha documentalmente provato: di aver lavorato alle dipendenze della dal 22.6.2004 al 8.3.2015 Parte_1
con formale inquadramento come operaia livello E2 (buste paga, estratto contributivo); che con contratto del 14.1.2015 la ha posto in essere con la Parte_1
una operazione di affitto di azienda (comunicazione del 15.1.2025 della Parte_1
alla lavoratrice); Parte_1
che, in virtù del predetto affitto di azienda, a decorrere dal 9.3.2015 il rapporto di lavoro della ricorrente è transitato, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della “cessionaria” con cessazione al 12.4.2023 per CP_3 Parte_1
dimissioni della lavoratrice per giusta causa (comunicazione del 15.1.2025 della Parte_1
alla lavoratrice, estratto contributivo, buste paga, comunicazione di dimissioni per giusta causa); che con verbale di conciliazione monocratica del 19.9.2023 dinanzi all'
[...]
la società cessionaria si è obbligata a Controparte_4 Parte_1
corrispondere alla (ex) lavoratrice dipendente l'importo di € 12.183,03 a titolo di CP_1
XIII mensilità 2022 e retribuzione per mensilità di gennaio-marzo 2023 e la lavoratrice ha dichiarato, salva puntuale esecuzione dell'impegno assunto dalla società, di non avere più nulla a pretendere “per le causali sopra riportate” in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti (processo verbale di conciliazione monocratica del 19.9.2023).
Ciò posto con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la lavoratrice Controparte_1
-ammesso il pagamento da parte della cessionaria del TFR maturato nel Parte_1
corso del lavoro svolto alle dipendenze di quest'ultima, ovvero dal 9.3.2015 al 11.4.2023- ha chiesto alle società e il pagamento, in solido, Parte_1 Parte_1
dell'importo di € 15.112,49 a titolo di quota di trattamento di fine rapporto maturata nel corso del lavoro svolto dal 22.6.2004 al 8.3.2015 alle dipendenze della cedente
[...]
Per la quantificazione di tale credito ha fatto ricorso all'importo del TFR Parte_1
emergente dal modello CUD 2016 riferito all'anno 2015. Pur in assenza del modello CUD
2015 riferito all'anno 2014 (citato dalla ma non prodotto né negli atti del CP_1
monitorio né negli atti dell'odierno giudizio di merito) deve ritenersi provato dalla lavoratrice opposta, sulla base della documentazione prodotta, sia il diritto al trattamento di fine rapporto maturato nel corso del (provato) lavoro prestato alle dipendenze della cedente (dal 22.6.2004 al 8.3.2015) sia l'obbligo solidale ai sensi Parte_1
dell'art. 2112 c.c. della cessionaria per il pagamento del predetto Parte_1
emolumento. Ciò posto, occorre tuttavia esaminare i motivi di opposizione proposti dalle società ricorrente volti a provare fatti estintivi/modificativi/impeditivi della avversa pretesa creditoria fatta valere con decreto ingiuntivo.
Con il primo motivo di opposizione le società e Parte_1 Parte_1
rispettivamente cedente e cessionaria rispetto al rapporto di lavoro instaurato con la lavoratrice , hanno eccepito la prescrizione del credito da TFR rivendicato Controparte_1
da quest'ultima sul presupposto della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 comma 1 n. 5 c.c. dal 9.3.2015 ovvero dalla (documentata) data del trasferimento del rapporto di lavoro dalla cedente alla cessionaria Parte_1
Parte_1
Ciò posto, è noto che l'art. 2112 c.c. (applicabile, per espressa previsione di legge, anche alla fattispecie rilevante nella specie di affitto di azienda ed espressamente richiamato dalle parti di causa ai fini della sua applicazione) prevede che <In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano> (comma primo) e stabilisce, tra l'altro, che <Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento> (comma secondo).
Pacifica e documentata nella specie la applicabilità delle previsioni di tale norma alle parti di causa e la continuità del rapporto di lavoro della lavoratrice dalla cedente CP_1
alla deve rilevarsi che con riferimento al Parte_1 Parte_1
trattamento di fine rapporto (anche per la quota maturata presso la società cedente) il relativo termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere –tanto nei confronti della cedente quanto nei confronti della cessionaria- al momento della cessazione del rapporto
(con la cessionaria), trattandosi di emolumento che, seppure maturato anno per anno nel corso del rapporto di lavoro, non è esigibile dal lavoratore prima del predetto momento.
Si rammenta sotto tale profilo che la Corte di Cassazione ha affermato che “il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 cod. civ. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto. Ne consegue che la prescrizione del diritto al t.f.r. decorre soltanto dalla cessazione del rapporto lavorativo” (Cass. 3894/2010). Conseguentemente,
“in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo al trasferimento stesso, al pagamento delle quote di t.f.r. maturate fino alla data del trasferimento d'azienda e per tale credito del lavoratore sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2; invece quest'ultimo, quale datore di lavoro cessionario, è
l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto, quanto alla quota di t.f.r. maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento d'azienda” (Cass. 19291/2011, Cass.
11479/2013, Cass. 20837/2013, Cass. 164/2016).
Nello stesso senso si è espressa, anche più recentemente, la Corte di Cassazione affermando che: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto, che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l'azienda, essendo creditore del medesimo (Cass. 27507/2019).
Alla luce di tali principi è evidente che, essendo nella specie il rapporto di lavoro con la cessionaria cessato in data 11.4.2023, il termine di prescrizione Parte_1
quinquennale del trattamento di fine rapporto (anche per la parte, oggetto di causa, maturata nel corso del rapporto di lavoro con la cedente e anche con riferimento alla domanda di pagamento fatta alla cedente stessa) risulta utilmente interrotto con la notifica alle due società, in data 27.5.2024, del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Ad ogni modo, pur non essendo necessario per quanto finora detto, si rileva che, avuto riguardo alla data in cui la lavoratrice è transitata senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria (ovvero dal 9.3.2015), risultano agli atti Parte_1
richieste infraquinquennali di pagamento del trattamento di fine rapporto inoltrate dalla ad entrambe le società prima della cessazione del rapporto di lavoro con la CP_1
cessionaria, e da queste ultime specificamente ricevute il 14.2.2020/18.2.2020 (doc. 4).
La eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
Con ulteriore motivo di opposizione, le società opponenti hanno dedotto la infondatezza della pretesa creditoria della in riferimento al contenuto di accordo transattivo CP_1
sottoscritto tra la lavoratrice e la società cessionaria il 19.9.2023 dinanzi Parte_1
all' di Salerno (accordo per la verità non prodotto dalle società Controparte_4
opponenti ma il cui contenuto è conoscibile in causa stante la produzione dello stesso da parte della lavoratrice opposta).
Ebbene, posto che nel ricorso per decreto ingiuntivo la lavoratrice ha espressamente riconosciuto il pagamento da parte della cessionaria della quota di Parte_1
trattamento di fine rapporto maturata nel corso del lavoro svolto alle dipendenze di quest'ultima, si evidenzia che nel verbale di conciliazione del 19.9.2023 in questione -come già sopra si è dato atto nel riportarne il contenuto- la società cessionaria si Parte_1 è obbligata a corrispondere alla lavoratrice l'importo di € 12.183,03 a titolo di retribuzione per la tredicesima mensilità 2022 e per le mensilità di gennaio-marzo 2023 e la lavoratrice ha dichiarato, salva puntuale esecuzione dell'impegno assunto dalla società, di non avere più nulla a pretendere “per le causali sopra riportate” in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Nel verbale in questione, come emerge inequivocabilmente dall'esame dello stesso, non si fa alcun cenno né al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della cedente né a quello maturato alle dipendenze della cessionaria Parte_1 Parte_1
né vi è una espressa rinuncia a tale emolumento da parte della lavoratrice sicchè è
[...]
evidente che l'accordo in questione non esplica alcuna efficacia ostativa alla domanda di pagamento proposta dalla lavoratrice con il decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.
Superato, stante la infondatezza, il predetto motivo di opposizione e procedendo oltre si rileva che le società opponenti hanno eccepito la mancanza di prova scritta del credito azionato con decreto ingiuntivo e comunque contestato l'importo ingiunto in quanto sfornito, a loro dire, di supporto probatorio per la quantificazione.
Ebbene, sotto tale profilo deve evidenziarsi che per un verso il decreto ingiuntivo è stato regolarmente emesso, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., sulla base di prova scritta del credito da
TFR data dal modello CUD 2016 -riferito all'anno 2015 e contenente quindi la quantificazione della quota TFR maturata dalla lavoratrice da giugno 2004 al 31.12.2015-
e che per altro verso proprio tale prova scritta rivela la inesatta quantificazione del credito da parte della e la fondatezza, in parte qua, del relativo motivo di opposizione CP_1
proposto dalle società ricorrenti.
Sotto tale ultimo profilo si osserva invero che, avendo la lavoratrice rivendicato con decreto ingiuntivo il credito da trattamento di fine rapporto maturato dal giugno 2004 all'8.3.2015 nel corso del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della cedente
[...]
e avendo ella espressamente riconosciuto di aver ricevuto dalla Parte_1 Parte_1
il trattamento di fine rapporto maturato dal 9.3.2015 alla cessazione del rapporto di
[...]
lavoro del 11.4.2023, è evidente che il trattamento di fine rapporto quantificato al
31.12.2015 nel predetto modello CUD anno 2015 in € 15.112,49 contiene una parte del TFR -ovvero quella riferita al periodo dal 9.3.2015 al 31.12.2015- non pertinente al rapporto di lavoro con la cedente e inoltre già corrisposta -come dalla lavoratrice stessa dichiarato- dalla cessionaria (che invece il predetto modello CUD anno Parte_1
2015, pur rilasciato dalla contenga la quantificazione del TFR maturato Parte_1
dalla sin dalla instaurazione del rapporto di lavoro a giugno 2004 con la cedente CP_1
è reso evidente oltre che dalla continuità del rapporto di lavoro Parte_1
anche dalla entità della somma del TFR -€ 15.112,49- certamente non maturata nel solo anno 2015 di riferimento ma già nel corso degli anni di lavoro precedenti alle dipendenze della cedente . Parte_1
Ne deriva che dall'importo richiesto con decreto ingiuntivo va scomputata la predetta quota di trattamento di fine rapporto maturata dal 9.3.2015 al 31.12.2015 dalla CP_1
alle dipendenze della (e da quest'ultima corrisposta) che, sulla base dei dati Parte_1
retributivi emergenti dall'estratto contributivo -in atti-, va quantificata in € 1.241,00 (€
16.754,00/13,5).
La opposizione risulta pertanto fondata con riferimento alla contestazione in questione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. secondo comma c.p.c. e rideterminazione del credito in favore della parte opposta nella misura complessivamente pari ad € 13.871,49 al lordo delle ritenute di legge (€ 15.112,49 –
1241,00) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate a far data dalla maturazione del credito (11.4.2023 -data di cessazione del rapporto di lavoro-
) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia e della posizione processuale sostanziale delle parti in causa, vengono compensate per un terzo e per la residua parte poste in solido a carico delle società opponenti con liquidazione in dispositivo secondo le tariffe vigenti e avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
345/2024 emesso dal Tribunale di Salerno il 20.5.2024; 2. condanna la e la in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_1
favore di della complessiva somma di € 13.871,49 al lordo delle ritenute Controparte_1
di legge a titolo di quota trattamento di fine rapporto maturata dal 22.6.2004 al 8.3.2015 alle dipendenze della oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
legali sulle somme via via rivalutate a far data dalla maturazione del credito del 11.4.2023 fino all'effettivo soddisfo;
3. compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e pone a carico della e Parte_1
della in solido, la residua parte delle spese di lite che liquida, già Parte_1
ridotto l'importo, in € 981,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 29.10.2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3732/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t.,Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentate e difese dall' Avv. Gianfranco Mobilio;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto De Nicola;
Controparte_1
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.7.2024, le società indicate in epigrafe proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2024 emesso il 20.5.2024 dal Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, con cui veniva loro ingiunto, in solido, il pagamento di euro 15.112,49, oltre accessori e spese del monitorio, in favore di CP_1
a titolo di trattamento di fine rapporto maturato da quest'ultima nel corso del
[...]
rapporto di lavoro svoltosi dal 16.6.2004 al 8.3.2015 alle dipendenze della
[...]
precedentemente al passaggio, per affitto di azienda, alle dipendenze della Parte_1
cessionaria A sostegno dell'opposizione, le società eccepivano la Parte_1 prescrizione quinquennale del credito decorrente dal 9.3.2015 ovvero dalla cessazione del rapporto con la in virtù dell'affitto di azienda;
deducevano altresì Controparte_2
che la aveva omesso di riferire di un accordo transattivo sottoscritto in data CP_1
19.9.2023 dinanzi all'Ispettorato di Lavoro di Salerno ed avente ad oggetto retribuzione per mensilità arretrate e trattamento di fine rapporto maturate nei confronti della Parte_1
per il rapporto di lavoro tra esse intercorso, evidenziando che in quella sede la
[...]
lavoratrice nulla aveva dedotto in ordine a crediti maturati nei confronti della
[...]
Le società infine deducevano che il credito non era fondato su prova scritta Parte_1
e contestavano la somma ingiunta stante la incomprensibilità della quantificazione dell'importo richiesto.
Concludevano pertanto chiedendo per le ragioni dedotte l'accoglimento della opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite,
Regolarmente instaurato il contraddittorio, la parte opposta si costituiva in giudizio chiedendo in base ad articolate argomentazioni il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o in subordine la condanna delle società opponenti al pagamento della diversa somma riconosciuta come dovuta in giudizio oltre accessori. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi e condanna delle società opponenti al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c..
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti e concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 29.10.2025.
La opposizione è parzialmente fondata per le ragioni e nei limiti di cui alla seguente motivazione.
In punto di diritto va premesso che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione in cui parte opposta, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è attore in senso sostanziale cosiccchè, nella specie secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., spetta al lavoratore, che agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza del rapporto di lavoro, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dal datore (opponente) nei cui confronti è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto
(opponente), sia quelli in ordine ai quali il convenuto medesimo (opponente) nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte,
Cass., SS.UU., n. 761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Ciò posto si osserva che nella specie la lavoratrice attrice in senso Controparte_1
sostanziale, ha documentalmente provato: di aver lavorato alle dipendenze della dal 22.6.2004 al 8.3.2015 Parte_1
con formale inquadramento come operaia livello E2 (buste paga, estratto contributivo); che con contratto del 14.1.2015 la ha posto in essere con la Parte_1
una operazione di affitto di azienda (comunicazione del 15.1.2025 della Parte_1
alla lavoratrice); Parte_1
che, in virtù del predetto affitto di azienda, a decorrere dal 9.3.2015 il rapporto di lavoro della ricorrente è transitato, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della “cessionaria” con cessazione al 12.4.2023 per CP_3 Parte_1
dimissioni della lavoratrice per giusta causa (comunicazione del 15.1.2025 della Parte_1
alla lavoratrice, estratto contributivo, buste paga, comunicazione di dimissioni per giusta causa); che con verbale di conciliazione monocratica del 19.9.2023 dinanzi all'
[...]
la società cessionaria si è obbligata a Controparte_4 Parte_1
corrispondere alla (ex) lavoratrice dipendente l'importo di € 12.183,03 a titolo di CP_1
XIII mensilità 2022 e retribuzione per mensilità di gennaio-marzo 2023 e la lavoratrice ha dichiarato, salva puntuale esecuzione dell'impegno assunto dalla società, di non avere più nulla a pretendere “per le causali sopra riportate” in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti (processo verbale di conciliazione monocratica del 19.9.2023).
Ciò posto con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, la lavoratrice Controparte_1
-ammesso il pagamento da parte della cessionaria del TFR maturato nel Parte_1
corso del lavoro svolto alle dipendenze di quest'ultima, ovvero dal 9.3.2015 al 11.4.2023- ha chiesto alle società e il pagamento, in solido, Parte_1 Parte_1
dell'importo di € 15.112,49 a titolo di quota di trattamento di fine rapporto maturata nel corso del lavoro svolto dal 22.6.2004 al 8.3.2015 alle dipendenze della cedente
[...]
Per la quantificazione di tale credito ha fatto ricorso all'importo del TFR Parte_1
emergente dal modello CUD 2016 riferito all'anno 2015. Pur in assenza del modello CUD
2015 riferito all'anno 2014 (citato dalla ma non prodotto né negli atti del CP_1
monitorio né negli atti dell'odierno giudizio di merito) deve ritenersi provato dalla lavoratrice opposta, sulla base della documentazione prodotta, sia il diritto al trattamento di fine rapporto maturato nel corso del (provato) lavoro prestato alle dipendenze della cedente (dal 22.6.2004 al 8.3.2015) sia l'obbligo solidale ai sensi Parte_1
dell'art. 2112 c.c. della cessionaria per il pagamento del predetto Parte_1
emolumento. Ciò posto, occorre tuttavia esaminare i motivi di opposizione proposti dalle società ricorrente volti a provare fatti estintivi/modificativi/impeditivi della avversa pretesa creditoria fatta valere con decreto ingiuntivo.
Con il primo motivo di opposizione le società e Parte_1 Parte_1
rispettivamente cedente e cessionaria rispetto al rapporto di lavoro instaurato con la lavoratrice , hanno eccepito la prescrizione del credito da TFR rivendicato Controparte_1
da quest'ultima sul presupposto della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 comma 1 n. 5 c.c. dal 9.3.2015 ovvero dalla (documentata) data del trasferimento del rapporto di lavoro dalla cedente alla cessionaria Parte_1
Parte_1
Ciò posto, è noto che l'art. 2112 c.c. (applicabile, per espressa previsione di legge, anche alla fattispecie rilevante nella specie di affitto di azienda ed espressamente richiamato dalle parti di causa ai fini della sua applicazione) prevede che <In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano> (comma primo) e stabilisce, tra l'altro, che <Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento> (comma secondo).
Pacifica e documentata nella specie la applicabilità delle previsioni di tale norma alle parti di causa e la continuità del rapporto di lavoro della lavoratrice dalla cedente CP_1
alla deve rilevarsi che con riferimento al Parte_1 Parte_1
trattamento di fine rapporto (anche per la quota maturata presso la società cedente) il relativo termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere –tanto nei confronti della cedente quanto nei confronti della cessionaria- al momento della cessazione del rapporto
(con la cessionaria), trattandosi di emolumento che, seppure maturato anno per anno nel corso del rapporto di lavoro, non è esigibile dal lavoratore prima del predetto momento.
Si rammenta sotto tale profilo che la Corte di Cassazione ha affermato che “il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 cod. civ. matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, mentre soltanto l'esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto. Ne consegue che la prescrizione del diritto al t.f.r. decorre soltanto dalla cessazione del rapporto lavorativo” (Cass. 3894/2010). Conseguentemente,
“in caso di trasferimento d'azienda e di prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario ex art. 2112 cod. civ. il datore di lavoro cedente è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, successivo al trasferimento stesso, al pagamento delle quote di t.f.r. maturate fino alla data del trasferimento d'azienda e per tale credito del lavoratore sussiste il vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario previsto dall'art. 2112 c.c., comma 2; invece quest'ultimo, quale datore di lavoro cessionario, è
l'unico obbligato al trattamento di fine rapporto, quanto alla quota di t.f.r. maturata nel periodo del rapporto successivo al trasferimento d'azienda” (Cass. 19291/2011, Cass.
11479/2013, Cass. 20837/2013, Cass. 164/2016).
Nello stesso senso si è espressa, anche più recentemente, la Corte di Cassazione affermando che: “in caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto, che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l'azienda, essendo creditore del medesimo (Cass. 27507/2019).
Alla luce di tali principi è evidente che, essendo nella specie il rapporto di lavoro con la cessionaria cessato in data 11.4.2023, il termine di prescrizione Parte_1
quinquennale del trattamento di fine rapporto (anche per la parte, oggetto di causa, maturata nel corso del rapporto di lavoro con la cedente e anche con riferimento alla domanda di pagamento fatta alla cedente stessa) risulta utilmente interrotto con la notifica alle due società, in data 27.5.2024, del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Ad ogni modo, pur non essendo necessario per quanto finora detto, si rileva che, avuto riguardo alla data in cui la lavoratrice è transitata senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria (ovvero dal 9.3.2015), risultano agli atti Parte_1
richieste infraquinquennali di pagamento del trattamento di fine rapporto inoltrate dalla ad entrambe le società prima della cessazione del rapporto di lavoro con la CP_1
cessionaria, e da queste ultime specificamente ricevute il 14.2.2020/18.2.2020 (doc. 4).
La eccezione di prescrizione è pertanto infondata.
Con ulteriore motivo di opposizione, le società opponenti hanno dedotto la infondatezza della pretesa creditoria della in riferimento al contenuto di accordo transattivo CP_1
sottoscritto tra la lavoratrice e la società cessionaria il 19.9.2023 dinanzi Parte_1
all' di Salerno (accordo per la verità non prodotto dalle società Controparte_4
opponenti ma il cui contenuto è conoscibile in causa stante la produzione dello stesso da parte della lavoratrice opposta).
Ebbene, posto che nel ricorso per decreto ingiuntivo la lavoratrice ha espressamente riconosciuto il pagamento da parte della cessionaria della quota di Parte_1
trattamento di fine rapporto maturata nel corso del lavoro svolto alle dipendenze di quest'ultima, si evidenzia che nel verbale di conciliazione del 19.9.2023 in questione -come già sopra si è dato atto nel riportarne il contenuto- la società cessionaria si Parte_1 è obbligata a corrispondere alla lavoratrice l'importo di € 12.183,03 a titolo di retribuzione per la tredicesima mensilità 2022 e per le mensilità di gennaio-marzo 2023 e la lavoratrice ha dichiarato, salva puntuale esecuzione dell'impegno assunto dalla società, di non avere più nulla a pretendere “per le causali sopra riportate” in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Nel verbale in questione, come emerge inequivocabilmente dall'esame dello stesso, non si fa alcun cenno né al trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze della cedente né a quello maturato alle dipendenze della cessionaria Parte_1 Parte_1
né vi è una espressa rinuncia a tale emolumento da parte della lavoratrice sicchè è
[...]
evidente che l'accordo in questione non esplica alcuna efficacia ostativa alla domanda di pagamento proposta dalla lavoratrice con il decreto ingiuntivo oggetto della odierna opposizione.
Superato, stante la infondatezza, il predetto motivo di opposizione e procedendo oltre si rileva che le società opponenti hanno eccepito la mancanza di prova scritta del credito azionato con decreto ingiuntivo e comunque contestato l'importo ingiunto in quanto sfornito, a loro dire, di supporto probatorio per la quantificazione.
Ebbene, sotto tale profilo deve evidenziarsi che per un verso il decreto ingiuntivo è stato regolarmente emesso, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., sulla base di prova scritta del credito da
TFR data dal modello CUD 2016 -riferito all'anno 2015 e contenente quindi la quantificazione della quota TFR maturata dalla lavoratrice da giugno 2004 al 31.12.2015-
e che per altro verso proprio tale prova scritta rivela la inesatta quantificazione del credito da parte della e la fondatezza, in parte qua, del relativo motivo di opposizione CP_1
proposto dalle società ricorrenti.
Sotto tale ultimo profilo si osserva invero che, avendo la lavoratrice rivendicato con decreto ingiuntivo il credito da trattamento di fine rapporto maturato dal giugno 2004 all'8.3.2015 nel corso del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della cedente
[...]
e avendo ella espressamente riconosciuto di aver ricevuto dalla Parte_1 Parte_1
il trattamento di fine rapporto maturato dal 9.3.2015 alla cessazione del rapporto di
[...]
lavoro del 11.4.2023, è evidente che il trattamento di fine rapporto quantificato al
31.12.2015 nel predetto modello CUD anno 2015 in € 15.112,49 contiene una parte del TFR -ovvero quella riferita al periodo dal 9.3.2015 al 31.12.2015- non pertinente al rapporto di lavoro con la cedente e inoltre già corrisposta -come dalla lavoratrice stessa dichiarato- dalla cessionaria (che invece il predetto modello CUD anno Parte_1
2015, pur rilasciato dalla contenga la quantificazione del TFR maturato Parte_1
dalla sin dalla instaurazione del rapporto di lavoro a giugno 2004 con la cedente CP_1
è reso evidente oltre che dalla continuità del rapporto di lavoro Parte_1
anche dalla entità della somma del TFR -€ 15.112,49- certamente non maturata nel solo anno 2015 di riferimento ma già nel corso degli anni di lavoro precedenti alle dipendenze della cedente . Parte_1
Ne deriva che dall'importo richiesto con decreto ingiuntivo va scomputata la predetta quota di trattamento di fine rapporto maturata dal 9.3.2015 al 31.12.2015 dalla CP_1
alle dipendenze della (e da quest'ultima corrisposta) che, sulla base dei dati Parte_1
retributivi emergenti dall'estratto contributivo -in atti-, va quantificata in € 1.241,00 (€
16.754,00/13,5).
La opposizione risulta pertanto fondata con riferimento alla contestazione in questione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. secondo comma c.p.c. e rideterminazione del credito in favore della parte opposta nella misura complessivamente pari ad € 13.871,49 al lordo delle ritenute di legge (€ 15.112,49 –
1241,00) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate a far data dalla maturazione del credito (11.4.2023 -data di cessazione del rapporto di lavoro-
) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia e della posizione processuale sostanziale delle parti in causa, vengono compensate per un terzo e per la residua parte poste in solido a carico delle società opponenti con liquidazione in dispositivo secondo le tariffe vigenti e avuto riguardo al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente la opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
345/2024 emesso dal Tribunale di Salerno il 20.5.2024; 2. condanna la e la in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_1
favore di della complessiva somma di € 13.871,49 al lordo delle ritenute Controparte_1
di legge a titolo di quota trattamento di fine rapporto maturata dal 22.6.2004 al 8.3.2015 alle dipendenze della oltre rivalutazione monetaria ed interessi Parte_1
legali sulle somme via via rivalutate a far data dalla maturazione del credito del 11.4.2023 fino all'effettivo soddisfo;
3. compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e pone a carico della e Parte_1
della in solido, la residua parte delle spese di lite che liquida, già Parte_1
ridotto l'importo, in € 981,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Salerno, 29.10.2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca D'Antonio