Articolo 6 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1549
Articolo 5Articolo 7
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29 novembre 1962
Art. 6. (Piano generale di utilizzazione)

Le aree delle zone riservate per magazzini ed attrezzature o destinate al sorgere e allo sviluppo di aziende industria e commerciali, saranno comprese in un piano generale di utilizzazione, dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, previo consenso dei Comuni interessati, e da approvarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'industria e Commercio.
Alle espropriazioni tali aree sono estese, le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge e dell' articolo 3 della la legge 21 agosto 1941, n. 1044 .
Gli oneri relativi agli espropri e agli acquisti degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detto piano per la parte riferentesi alla zona da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende commerciali o industriali, nonche' tutte le opere di urbanizzazione resteranno a carico del Consorzio e ad esso rimarranno in corrispettivo gli eventuali benefici della alienazione o concessione in godimento degli immobili stessi.
I progetti delle opere di urbanizzazione devono essere approvati dai Comuni interessati.
Le strade, gli impianti di fognatura, di approvigionamento idrico, di trasporto e di distribuzione di energia, per uso industriale e di illuminazione, su richiesta dei Comuni sono dal Consiglio ceduti gratuitamente in proprieta' e in gestione dei medesimi.
Entrata in vigore il 29 novembre 1962