CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 21/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 234/2024 RG promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante ( ) domiciliata elettivamente presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. BIANCON che la rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. GIOVANNELLI PAOLO appellante CONTRO
( ) domiciliata elettivamente presso CP_1 C.F._1 lo studio dell'avv. ZANI ENNIO che la rappresenta e difende per procura in atti. appellata E in persona del legale Controparte_2 mente presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. ROMANO STEVANO che lo rappresenta e difende per procura in atti appellato-appellante incidentale Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 530/2023, emessa in data 18.12.2023, il Tribunale di Tempio Pausania condannava la società e il Parte_1
Controparte_2 CP_1
la somma di euro 29.998,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in
[...]
ad un incendio scoppiato il 21.11.2019 nell'appartamento di proprietà della società Euroimmibiliare srl sito nel complesso di proprietà della
[...]
. Parte_1
In particolare, il tribunale gravato – disattese le pregiudiziali eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e di difetto di legittimazione attiva in capo alla la quale agiva in via di surroga rispetto al CP_1 creditore/danneggiato per avere anticipato i costi necessari ad eliminare i danni – riteneva sussistente la responsabilità delle due società convenute, ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, e liquidava i danni subiti dal mobilio, esclusi quelli all'immobile già indennizzati dall'assicurazione, in forza della c.t.u. espletata in corso di causa per un totale di euro 29.998,00. La società ha proposto appello contestando la Parte_1 sentenza: i) nella parte in cui affermava la sussistenza della legittimazione attiva della quale surrogante dei pretesi diritti della proprietaria società CP_1
Euroimmobiliare srl;
ii) nella parte in cui riconosceva la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. nella causazione dei danni, peraltro del tutto indimostrati;
iii) nella parte in cui disattendeva l'eccezione di nullità della citazione per genericità. si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha chiesto CP_1 il rigetto perché infondato ed eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dello stesso perché avente per oggetto le medesime eccezioni già rigettate in primo grado. Infine, si è costituito il proponendo a sua Controparte_2 volta appello incidental censure avanzate nell'appello principale ed in specie, in ordine: i) al difetto di legittimazione attiva della ii) all'insussistenza di qualsiasi responsabilità del CP_1
Condominio; iii) al difetto di prova dei danni. L'appellante principale ha, quindi, eccepito la tardività dell'appello incidentale con note in data 24.1.2025. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc. Sono innanzi tutto prive di pregio sia l'eccezione di inammissibilità dell'appello, svolta dalla sia quella di nullità dell'atto di citazione di primo grado, CP_1 riproposta dall'appellante principale. Quanto alla prima - così formulata: “in punto di inammissibilità dell'appello, che fin d'ora qui si eccepisce, posto che le medesime eccezioni sono già state rigettate con motivazione assolutamente esaustiva” (pag. 2 comparsa di costituzione) - in disparte la eccessiva stringatezza della deduzione con conseguente difficoltà di comprendere esattamente la ratio della doglianza, è sufficiente rilevare come il fatto di per sé che con l'appello siano state riproposte le medesime eccezioni già rigettate in primo grado non può configurarsi quale causa di inammissibilità, posto che l'appello ha proprio la finalità di ottenere dal giudice di merito il riesame delle stesse. Peraltro, è possibile affermare che verosimilmente l'eccezione non aveva neppure per oggetto la presente causa dato che immediatamente dopo si legge una frase del tutto avulsa dall'oggetto del procedimento (“Le prestazioni professionali di cui l'odierna appellante reclama a il pagamento (tenuta della contabilità sociale e assistenza fiscale e contabile) sarebbero state svolte in favore della odierna appellata “…dall'anno 2011 all'ano 2013” (v. pag. 2 atto di citazione)”). Quanto invece all'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, disattesa dal tribunale e qui riproposta, giova innanzi tutto sottolineare come il mancato
“inquadramento giuridico-sistematico” della pretesa fatta valere dalla CP_1 non è sufficiente a fondare una valutazione di genericità. Pertanto, n essere considerata indeterminata la domanda formulata con l'atto di citazione (“accertata la responsabilità delle convenute nell'incendio del 21.09.2009 condannarle al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari ad € 61.133,01, salvo diversa somma di giustizia, in solido o secondo la rispettiva quota di responsabilità che verrà accertata, come in narrativa”), solo perché la CP_1 non indicava specificatamente la sua qualificazione giuridica, da inquad base ai fatti costitutivi posti a sostegno della domanda (nel caso di specie, danni subiti dall'appartamento posto nel complesso di proprietà delle società convenute e cagionati da un incendio le cui conseguenze, secondo gli assunti della erano state aggravate da specifiche condotte delle due società). CP_1
Tanto basta per disattendere l'eccezione. È, infine, infondata anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo formulata dall'appellante principale con le note in data 24.1.2025, sul presupposto che, secondo l'assunto dell'appellante principale,
“l'interesse del ad impugnare la sentenza di cui è causa non deriva CP_2 dall'impugnazione principale”. Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 10477/24) che “In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale”: vedi sul punto anche Cass. Sez. Un. n. 8486/24). Nel caso di specie, secondo quanto dedotto dallo stesso appellante principale nelle note 24.1.2025, “ e il Parte_1 [...] sar Controparte_2 danni occorsi alla Sig.ra sviluppatosi in data 21-11-2009 alle ore 9.15 CP_1 all'interno dell'appartamento di proprietà della Euroimmobiliare”. Pertanto, con tutta evidenza, a prescindere dalla diversità delle condotte imputabili a ciascuna delle due debitrici in solido, l'impugnazione principale ha messo in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, dal momento che il suo accoglimento comporta inevitabilmente che la condanna al risarcimento del danno rimane a carico del solo , con conseguente interesse di CP_2 quest'ultimo a proporre appello incidentale. Tanto premesso, nel merito, l'appello principale e quello incidentale sono, invece, fondati quanto alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva della con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione CP_1 attinente al merito. La agiva nei confronti della società proprietaria del complesso CP_1 residenziale e del Condominio assumendo di essersi surrogata nei diritti della società proprietaria dell'appartamento in cui era divampato l'incendio – peraltro a causa di un corto circuito elettrico interno allo stesso - ed i cui danni erano stati indennizzati dalla assicurazione solo per il fabbricato e non per gli arredi. In particolare, la assumeva che i danni ulteriori non CP_1 indennizzati, ed ammontanti ad euro 61.133,01, erano stati dalla stessa
“pagati di tasca sua….per il riallestimento dell'immobile”, avendo anticipato “la provvista necessaria”, e la si era, quindi, “surrogata nei diritti di CP_1 credito” della società propriet bene “per ottenere il rimborso delle spese sostenute nonché di ogni ulteriore risarcimento del danno connesso e conseguente all'incendio” (vedi atto di citazione primo grado). A sostegno di tali allegazioni depositava un verbale di assemblea 26.10.2011 della Euroimmobiliare srl con cui l'assemblea aveva deliberato di surrogarla nei diritti della società. Pur espressamente eccepito il difetto di legittimazione attiva, il tribunale disattendeva l'eccezione pregiudiziale sulla base delle seguenti argomentazioni: “In via preliminare, in relazione alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della attrice, si osserva che in tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento, che rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell'originario creditore (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/03/2022, n. 7852). Non risulta in atti l'avvenuto pagamento da parte attrice;
Tuttavia, nel doc. n. 5, prodotto da parte attrice si legge ”l'assemblea delibera alla unanimità di surrogare l'amministratore nei diritti della società in CP_3 relazione all'ulteriore danno subito dalla stes conseguenza dell'incendio, sia per quanto dalla stessa pagato e non rimborsato dall'assicurazione sia per ogni ulteriore ragione di credito della società in conseguenza dell'incendio e per quanto occorre possa cederli allo stesso prendendo atto e conoscenza del conflitto di interessi tra Amministratore e società sul punto ed approvando comunque la delibera”; Rimane pertanto la legittimazione attiva in relazione a “ogni ulteriore ragione di credito della società in conseguenza dell'incendio”; l'eccezione di carenza di legittimazione attiva pertanto non è fondata”. Tali argomentazioni, come correttamente eccepito negli atti di appello, principale ed incidentale, sono contraddittorie ed illogiche ed in contrasto con la norma di cui all'art. 1201 c.c. ed i principi di diritto richiamati, peraltro, dallo stesso giudice di primo grado. Secondo, infatti, quanto chiarito nella giurisprudenza citata dallo stesso tribunale (Cass. n. 7852/2022) “In tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento, che rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell'originario creditore”. Ciononostante, pur avendo espressamente evidenziato che nel caso di specie la non dimostrava alcunchè in relazione a tale pagamento (“Non risulta in CP_1 venuto pagamento da parte attrice”), incomprensibilmente, posto che le ulteriori argomentazioni sul punto risultano difficilmente intellegibili, il giudice di primo grado riteneva sussistenti i presupposti per la surroga sulla base di una mera dichiarazione del creditore contenuta nel verbale di assemblea 26.10.2011, senza alcun ulteriore elemento di conforto in ordine all'effettività dell'esborso e tanto meno alla consistenza dello stesso. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, principale ed incidentale, e totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , con conseguente rigetto di ogni CP_1 pretesa avanzata dalla imento di ogni ulteriore questione Pt_2 relativa al merito. Infine, vanno accolte le domande di restituzione di quanto versato alla CP_1 in esecuzione della sentenza riformata e proposte nel medesimo atto di appello da entrambe le appellanti, principale ed incidentale (Cfr Cass. n. 23972/20:
“Nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata”), per euro 15.483,15 ciascuna, come da documenti attestanti i relativi esborsi (vedi doc. n. 3 fascicoli appello), oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo (vedi Cass. n. 34011/21: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”). Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 in base al minimo, in difetto di questioni di particolare complessità e stante la natura della decisione, dello scaglione di valore della causa (euro 26.000,00/euro 52.000,00).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del primo motivo di appello, principale ed incidentale, e totale riforma della sentenza impugnata n. 530/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, dichiara il difetto di legittimazione attiva di e, per CP_1
l'effetto, rigetta le domande dalla stessa proposte e condanna a CP_1 restituire alla società ed Parte_1 [...]
la somma di euro 15.483,15 ciascuna, oltre Controparte_2 sborso al saldo;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali di CP_1 entrambi i gradi di re dell'appellante principale e di quella incidentale che liquida in complessivi euro 8.805,00 per ciascuna, di cui euro 3.809,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per l'appello, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 21/3/2025
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
( ) domiciliata elettivamente presso CP_1 C.F._1 lo studio dell'avv. ZANI ENNIO che la rappresenta e difende per procura in atti. appellata E in persona del legale Controparte_2 mente presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. ROMANO STEVANO che lo rappresenta e difende per procura in atti appellato-appellante incidentale Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con sentenza n. 530/2023, emessa in data 18.12.2023, il Tribunale di Tempio Pausania condannava la società e il Parte_1
Controparte_2 CP_1
la somma di euro 29.998,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in
[...]
ad un incendio scoppiato il 21.11.2019 nell'appartamento di proprietà della società Euroimmibiliare srl sito nel complesso di proprietà della
[...]
. Parte_1
In particolare, il tribunale gravato – disattese le pregiudiziali eccezioni di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e di difetto di legittimazione attiva in capo alla la quale agiva in via di surroga rispetto al CP_1 creditore/danneggiato per avere anticipato i costi necessari ad eliminare i danni – riteneva sussistente la responsabilità delle due società convenute, ricondotta nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, e liquidava i danni subiti dal mobilio, esclusi quelli all'immobile già indennizzati dall'assicurazione, in forza della c.t.u. espletata in corso di causa per un totale di euro 29.998,00. La società ha proposto appello contestando la Parte_1 sentenza: i) nella parte in cui affermava la sussistenza della legittimazione attiva della quale surrogante dei pretesi diritti della proprietaria società CP_1
Euroimmobiliare srl;
ii) nella parte in cui riconosceva la sua responsabilità ex art. 2043 c.c. nella causazione dei danni, peraltro del tutto indimostrati;
iii) nella parte in cui disattendeva l'eccezione di nullità della citazione per genericità. si è costituita in giudizio resistendo al gravame di cui ha chiesto CP_1 il rigetto perché infondato ed eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dello stesso perché avente per oggetto le medesime eccezioni già rigettate in primo grado. Infine, si è costituito il proponendo a sua Controparte_2 volta appello incidental censure avanzate nell'appello principale ed in specie, in ordine: i) al difetto di legittimazione attiva della ii) all'insussistenza di qualsiasi responsabilità del CP_1
Condominio; iii) al difetto di prova dei danni. L'appellante principale ha, quindi, eccepito la tardività dell'appello incidentale con note in data 24.1.2025. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa ex art. 281 sexies cpc. Sono innanzi tutto prive di pregio sia l'eccezione di inammissibilità dell'appello, svolta dalla sia quella di nullità dell'atto di citazione di primo grado, CP_1 riproposta dall'appellante principale. Quanto alla prima - così formulata: “in punto di inammissibilità dell'appello, che fin d'ora qui si eccepisce, posto che le medesime eccezioni sono già state rigettate con motivazione assolutamente esaustiva” (pag. 2 comparsa di costituzione) - in disparte la eccessiva stringatezza della deduzione con conseguente difficoltà di comprendere esattamente la ratio della doglianza, è sufficiente rilevare come il fatto di per sé che con l'appello siano state riproposte le medesime eccezioni già rigettate in primo grado non può configurarsi quale causa di inammissibilità, posto che l'appello ha proprio la finalità di ottenere dal giudice di merito il riesame delle stesse. Peraltro, è possibile affermare che verosimilmente l'eccezione non aveva neppure per oggetto la presente causa dato che immediatamente dopo si legge una frase del tutto avulsa dall'oggetto del procedimento (“Le prestazioni professionali di cui l'odierna appellante reclama a il pagamento (tenuta della contabilità sociale e assistenza fiscale e contabile) sarebbero state svolte in favore della odierna appellata “…dall'anno 2011 all'ano 2013” (v. pag. 2 atto di citazione)”). Quanto invece all'eccezione di nullità dell'atto di citazione di primo grado per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, disattesa dal tribunale e qui riproposta, giova innanzi tutto sottolineare come il mancato
“inquadramento giuridico-sistematico” della pretesa fatta valere dalla CP_1 non è sufficiente a fondare una valutazione di genericità. Pertanto, n essere considerata indeterminata la domanda formulata con l'atto di citazione (“accertata la responsabilità delle convenute nell'incendio del 21.09.2009 condannarle al risarcimento dei danni subiti dall'attrice pari ad € 61.133,01, salvo diversa somma di giustizia, in solido o secondo la rispettiva quota di responsabilità che verrà accertata, come in narrativa”), solo perché la CP_1 non indicava specificatamente la sua qualificazione giuridica, da inquad base ai fatti costitutivi posti a sostegno della domanda (nel caso di specie, danni subiti dall'appartamento posto nel complesso di proprietà delle società convenute e cagionati da un incendio le cui conseguenze, secondo gli assunti della erano state aggravate da specifiche condotte delle due società). CP_1
Tanto basta per disattendere l'eccezione. È, infine, infondata anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo formulata dall'appellante principale con le note in data 24.1.2025, sul presupposto che, secondo l'assunto dell'appellante principale,
“l'interesse del ad impugnare la sentenza di cui è causa non deriva CP_2 dall'impugnazione principale”. Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 10477/24) che “In base al principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è ammissibile, sia quando riveste la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale”: vedi sul punto anche Cass. Sez. Un. n. 8486/24). Nel caso di specie, secondo quanto dedotto dallo stesso appellante principale nelle note 24.1.2025, “ e il Parte_1 [...] sar Controparte_2 danni occorsi alla Sig.ra sviluppatosi in data 21-11-2009 alle ore 9.15 CP_1 all'interno dell'appartamento di proprietà della Euroimmobiliare”. Pertanto, con tutta evidenza, a prescindere dalla diversità delle condotte imputabili a ciascuna delle due debitrici in solido, l'impugnazione principale ha messo in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza, dal momento che il suo accoglimento comporta inevitabilmente che la condanna al risarcimento del danno rimane a carico del solo , con conseguente interesse di CP_2 quest'ultimo a proporre appello incidentale. Tanto premesso, nel merito, l'appello principale e quello incidentale sono, invece, fondati quanto alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva della con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione CP_1 attinente al merito. La agiva nei confronti della società proprietaria del complesso CP_1 residenziale e del Condominio assumendo di essersi surrogata nei diritti della società proprietaria dell'appartamento in cui era divampato l'incendio – peraltro a causa di un corto circuito elettrico interno allo stesso - ed i cui danni erano stati indennizzati dalla assicurazione solo per il fabbricato e non per gli arredi. In particolare, la assumeva che i danni ulteriori non CP_1 indennizzati, ed ammontanti ad euro 61.133,01, erano stati dalla stessa
“pagati di tasca sua….per il riallestimento dell'immobile”, avendo anticipato “la provvista necessaria”, e la si era, quindi, “surrogata nei diritti di CP_1 credito” della società propriet bene “per ottenere il rimborso delle spese sostenute nonché di ogni ulteriore risarcimento del danno connesso e conseguente all'incendio” (vedi atto di citazione primo grado). A sostegno di tali allegazioni depositava un verbale di assemblea 26.10.2011 della Euroimmobiliare srl con cui l'assemblea aveva deliberato di surrogarla nei diritti della società. Pur espressamente eccepito il difetto di legittimazione attiva, il tribunale disattendeva l'eccezione pregiudiziale sulla base delle seguenti argomentazioni: “In via preliminare, in relazione alla eccezione di carenza di legittimazione attiva della attrice, si osserva che in tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento, che rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell'originario creditore (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 10/03/2022, n. 7852). Non risulta in atti l'avvenuto pagamento da parte attrice;
Tuttavia, nel doc. n. 5, prodotto da parte attrice si legge ”l'assemblea delibera alla unanimità di surrogare l'amministratore nei diritti della società in CP_3 relazione all'ulteriore danno subito dalla stes conseguenza dell'incendio, sia per quanto dalla stessa pagato e non rimborsato dall'assicurazione sia per ogni ulteriore ragione di credito della società in conseguenza dell'incendio e per quanto occorre possa cederli allo stesso prendendo atto e conoscenza del conflitto di interessi tra Amministratore e società sul punto ed approvando comunque la delibera”; Rimane pertanto la legittimazione attiva in relazione a “ogni ulteriore ragione di credito della società in conseguenza dell'incendio”; l'eccezione di carenza di legittimazione attiva pertanto non è fondata”. Tali argomentazioni, come correttamente eccepito negli atti di appello, principale ed incidentale, sono contraddittorie ed illogiche ed in contrasto con la norma di cui all'art. 1201 c.c. ed i principi di diritto richiamati, peraltro, dallo stesso giudice di primo grado. Secondo, infatti, quanto chiarito nella giurisprudenza citata dallo stesso tribunale (Cass. n. 7852/2022) “In tema di surrogazione per volontà del creditore, la dichiarazione di surroga non è di per sé sufficiente a dimostrare l'intervenuto pagamento, che rappresentando ulteriore e distinto elemento costitutivo della fattispecie, deve essere specificamente provato da chi affermi di essere stato surrogato nei diritti dell'originario creditore”. Ciononostante, pur avendo espressamente evidenziato che nel caso di specie la non dimostrava alcunchè in relazione a tale pagamento (“Non risulta in CP_1 venuto pagamento da parte attrice”), incomprensibilmente, posto che le ulteriori argomentazioni sul punto risultano difficilmente intellegibili, il giudice di primo grado riteneva sussistenti i presupposti per la surroga sulla base di una mera dichiarazione del creditore contenuta nel verbale di assemblea 26.10.2011, senza alcun ulteriore elemento di conforto in ordine all'effettività dell'esborso e tanto meno alla consistenza dello stesso. Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, principale ed incidentale, e totale riforma della sentenza impugnata, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva di , con conseguente rigetto di ogni CP_1 pretesa avanzata dalla imento di ogni ulteriore questione Pt_2 relativa al merito. Infine, vanno accolte le domande di restituzione di quanto versato alla CP_1 in esecuzione della sentenza riformata e proposte nel medesimo atto di appello da entrambe le appellanti, principale ed incidentale (Cfr Cass. n. 23972/20:
“Nel giudizio di appello l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova ex art. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata”), per euro 15.483,15 ciascuna, come da documenti attestanti i relativi esborsi (vedi doc. n. 3 fascicoli appello), oltre interessi legali dalla data dell'esborso al saldo (vedi Cass. n. 34011/21: “L'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento”). Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex dm 147/22 in base al minimo, in difetto di questioni di particolare complessità e stante la natura della decisione, dello scaglione di valore della causa (euro 26.000,00/euro 52.000,00).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del primo motivo di appello, principale ed incidentale, e totale riforma della sentenza impugnata n. 530/2023 del Tribunale di Tempio Pausania, dichiara il difetto di legittimazione attiva di e, per CP_1
l'effetto, rigetta le domande dalla stessa proposte e condanna a CP_1 restituire alla società ed Parte_1 [...]
la somma di euro 15.483,15 ciascuna, oltre Controparte_2 sborso al saldo;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali di CP_1 entrambi i gradi di re dell'appellante principale e di quella incidentale che liquida in complessivi euro 8.805,00 per ciascuna, di cui euro 3.809,00 per il primo grado ed euro 4.996,00 per l'appello, oltre 15% spese generali ed accessori di legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 21/3/2025
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni