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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 553/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:42, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 553/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_1 C.F._1
NC
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
) (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “in via preliminare si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 361 2025 00000800 90 000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pagina 1 di 3 pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente;
- nel merito si chiede, ritenuta illegittima ed infondata la pretesa CP_ dell' l'annullamento dell'avviso di addebito n. 361 2025 00000800 90 000, con ogni conseguente provvedimento”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente che la pretesa creditoria fatta valere dall' traeva origine da un controllo sulla posizione contributiva del effettuata CP_1 Parte_1 sulla dichiarazione dei redditi 2021 per l'anno di imposta 2020, relativamente al periodo compreso tra il 01/2020 e il 12/2020. Deduceva quindi l'odierno attore che, in forza di detto accertamento, la differenza tra il contributo previdenziale versato e quello accertato dall' veniva quantificato in CP_1 euro 4.924,86. Lamentava il ricorrente che l' aveva erroneamente considerato Controparte_3 ai fini previdenziali gli utili percepiti dallo stesso ricorrente derivanti da una mera partecipazione
(senza lavoro) in una società di capitali non considerando, per contro, che il c.d. regime della
“trasparenza fiscale” valeva solo ai fini fiscali senza incidere sulla base contributiva del singolo socio.
Si costituiva l' resistente il quale, preso atto delle argomentazioni del ricorrente, si dichiarava CP_1 disponibile a procedere alle opportune verifica al fine una possibile definizione bonaria della lite.
L' rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica. Controparte_4
Alla udienza odierna, poi, i procuratori costituiti concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere stante il provvedimento di sgravio medio tempore intervenuto, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto annullamento d'ufficio del debito del e dell'avviso di addebito per cui è Parte_1 causa (cfr. provvedimento di sgravio depositato dall' in data 20.10.2025), elimina l'interesse CP_1 alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale e quindi debbono essere poste a carico dell' essendo incontroverso che al momento del deposito e della notifica CP_1 del ricorso l'avviso di addebito non era stato revocato, mentre il provvedimento di annullamento è datato 20 ottobre 2025. Dette spese sono complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/14, in relazione a natura della causa (cause di previdenza) e suo valore (tra euro pagina 2 di 3 1.101,00 ed euro 5.200,00), secondo l'impegno in concreto profuso ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia (e tenuto conto che l' già con la CP_1 costituzione si era reso disponibile ad una possibile definizione bonaria della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidandole CP_1
complessivamente in misura pari ad euro 1.000,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario,
Iva e Cpa.
Livorno, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:42, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 553/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_1 C.F._1
NC
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
) (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.5.2025 adiva il Giudice del lavoro affinché Parte_1 fossero accolte le seguenti conclusioni “in via preliminare si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 361 2025 00000800 90 000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pagina 1 di 3 pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente;
- nel merito si chiede, ritenuta illegittima ed infondata la pretesa CP_ dell' l'annullamento dell'avviso di addebito n. 361 2025 00000800 90 000, con ogni conseguente provvedimento”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente che la pretesa creditoria fatta valere dall' traeva origine da un controllo sulla posizione contributiva del effettuata CP_1 Parte_1 sulla dichiarazione dei redditi 2021 per l'anno di imposta 2020, relativamente al periodo compreso tra il 01/2020 e il 12/2020. Deduceva quindi l'odierno attore che, in forza di detto accertamento, la differenza tra il contributo previdenziale versato e quello accertato dall' veniva quantificato in CP_1 euro 4.924,86. Lamentava il ricorrente che l' aveva erroneamente considerato Controparte_3 ai fini previdenziali gli utili percepiti dallo stesso ricorrente derivanti da una mera partecipazione
(senza lavoro) in una società di capitali non considerando, per contro, che il c.d. regime della
“trasparenza fiscale” valeva solo ai fini fiscali senza incidere sulla base contributiva del singolo socio.
Si costituiva l' resistente il quale, preso atto delle argomentazioni del ricorrente, si dichiarava CP_1 disponibile a procedere alle opportune verifica al fine una possibile definizione bonaria della lite.
L' rimaneva contumace nonostante la regolarità della notifica. Controparte_4
Alla udienza odierna, poi, i procuratori costituiti concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere stante il provvedimento di sgravio medio tempore intervenuto, le loro conclusioni divergendo solo in punto di spese (cfr. verbale di udienza odierna).
Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto annullamento d'ufficio del debito del e dell'avviso di addebito per cui è Parte_1 causa (cfr. provvedimento di sgravio depositato dall' in data 20.10.2025), elimina l'interesse CP_1 alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Quanto alle spese di lite esse sono regolate secondo la soccombenza virtuale e quindi debbono essere poste a carico dell' essendo incontroverso che al momento del deposito e della notifica CP_1 del ricorso l'avviso di addebito non era stato revocato, mentre il provvedimento di annullamento è datato 20 ottobre 2025. Dette spese sono complessivamente regolate avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/14, in relazione a natura della causa (cause di previdenza) e suo valore (tra euro pagina 2 di 3 1.101,00 ed euro 5.200,00), secondo l'impegno in concreto profuso ed applicando la riduzione della metà ai sensi dell'art. 4, co. 1, dello stesso D.M. in ragione della non elevata complessità delle questioni alla luce della odierna natura della pronuncia (e tenuto conto che l' già con la CP_1 costituzione si era reso disponibile ad una possibile definizione bonaria della lite).
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente liquidandole CP_1
complessivamente in misura pari ad euro 1.000,00 oltre 15% per rimborso spese forfettario,
Iva e Cpa.
Livorno, 30 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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