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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
n.r.g. 5200/2025 TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE
Sezione specializzata in materia di imprese
Il G.o.p., dott.ssa Marta Mascellino, all'esito dell'udienza cartolare del giorno 18.11.2025 nel giudizio pendente tra
Parte_1 contro
Controparte_1
e
Controparte_2 lette le note conclusionali depositate dalle parti lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. visto l'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. il G.o.p. pone la causa in decisione.
Si comunichi.
Palermo, 18.11.2025
Il G.o.p. dott.ssa Marta Mascellino
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Marta Mascellino, della
Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5200/2025 pendente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Palermo Piazza Vittorio Veneto
n. 3 presso lo studio degli Avv.ti Gaspare Spedale, C.F.: C.F._2
( ed Alberto Spedale, C.F.: Email_1 C.F._3
( , che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che Email_2 disgiuntamente
- ricorrente
CONTRO
1 - , C.F.: nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giuseppe
Alessi n. 25, presso lo studio dell'Avv. Antonino Soresi, C.F.: , che C.F._5 lo rappresenta, assiste e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro
Conigliaro, C.F.: C.F._6
- resistente
- , C.F. nato a [...] il giorno Controparte_2 C.F._7
27.2.1987 ivi residente in [...]
- resistente contumace
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
18.11.2025
FATTO
Il sig. ha depositato ricorso nei confronti del sig. e del Parte_1 Controparte_1 di lui figlio per veder convalidare l'offerta per intimazione di pagamento Controparte_2 notificata in data 4.4.2025.
A mezzo del ricorso il sig. ha rappresentato: di essere titolare della quota Controparte_1 di partecipazione di € 4.000,00 pari al 40% del capitale sociale della società Parte_2 sedente in Palermo via Mariano Stabile n. 122; di avere formalizzato l'offerta per intimazione di pagamento ex art. 1208 c.c., in data 4.4.2025, al fine di adempiere l'obbligazione assunta a mezzo dell'atto di transazione stipulato con i convenuti in data
26.2.2025; che, in ragione della mancata adesione del creditore - sig. Controparte_1 alla predetta offerta si rendeva necessaria l'adozione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di convalida.
Per meglio specificare le ragioni della pretesa il sig. ha riferito che, con atto di Pt_1 transazione del 26.2.2025 aveva convenuto, unitamente ai sigg.ri e CP_1 [...]
di estinguere l'obbligazione assunta, nei confronti del sig. con CP_2 Controparte_1 la scrittura privata del 28.6.2023, cedendo la propria quota di partecipazione alla Pt_2 del valore nominale di € 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale, a titolo di datio in
[...] solutum allo stesso ovvero a persona da lui indicata, convenendo quale Controparte_1 termine ultimo per la stipula dell'atto di cessione quote il giorno 3.3.2025.
Spirato il termine pattuito e notificato ai convenuti atto stragiudiziale di diffida ad adempiere con contestuale offerta per intimazione ex art. 1209 c.c., stante la mancata adesione senza giustificato motivo da parte del sig. , il ricorrente ha adito l'autorità Controparte_1 giudiziaria per ottenere una pronuncia dichiarativa di convalida dell'offerta ai sensi degli artt. 1208, 1214 c.c. con la conseguente costituzione in mora del creditore, sig. CP_1
, ex art. 1206 c.c., manlevando in tal modo il ricorrente da ogni responsabilità a
[...] qualsiasi titolo connessa con la mancata stipula dell'atto di cessione quote.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
2 Con comparsa di costituzione del 5.09.2025 si è costituito in giudizio il sig. CP_1
il quale, contestando le ragioni del ricorso, ha chiesto di dichiarare l'offerta per
[...] intimazione presentata dal ricorrente in data 4.4.2025 non aderente alle caratteristiche della legge e, per l'effetto, di rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese compensi.
Il sig. benché ritualmente convenuto in giudizio è rimasto contumace. Controparte_2
Con decreto del 5.05.2025 veniva indicata per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 16.09.2025.
Alla prefata udienza concessi alle parti i termini di cui all'art. 281-duodecies c.p.c. la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. alla data del 17.11.2025 nelle modalità della trattazione scritta.
Con provvedimento del 20.10.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che provvedeva con decreto del 30.10.2025 al differimento per il giorno 18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per un corretto inquadramento giuridico della vicenda de quo va preliminarmente osservato che l'offerta per intimazione di pagamento è istituto che tutela il debitore il quale dimostra di voler adempiere correttamente l'obbligazione, anche in presenza di un rifiuto ingiustificato del creditore ovvero della inerzia dello stesso, permettendogli di liberarsi con effetti solutori dall'obbligazione laddove l'offerta rispetti i canoni dell'art. 1208 c.c. .
Più segnatamente: “Affinché l'offerta sia valida è necessario:1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato (art. 1208 c.c.).
La ratio è quella di permettere al debitore di liberarsi dall'obbligazione attraverso un'offerta precisa e formale, facendo così cessare la sua responsabilità per inadempimento e costituendo il creditore in mora qualora rifiuti l'adempimento senza motivo legittimo.
E' normativamente sancito che quando l'offerta riguarda cose mobili da consegnare in luogo diverso ex art. 1209, comma 2, c.c. la stessa viene fatta mediante atto notificato al creditore nelle forme prescritte per gli atti di citazione ovvero, come stabilito art. 75 disp. att. c.c.
“L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli articoli 1209, secondo comma, 1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora
3 indicati nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.”
Orbene per tutto quanto ut supra osservato la domanda del ricorrente va accolta.
Dalla disamina dei documenti offerti dalle parti del giudizio è emerso che l'offerta per intimazione presentata dal sig. in data 4.4.2025 è conforme a quanto previsto Parte_1 dagli artt. 1208, 1209 c.c. nonché dall'art. 75 disp. att. c.c. avendo l'offerente rispettato i requisiti, anche formali, di validità prescritti dalla legge.
L'offerta presentata in data 4.4.2025 dal ricorrente ha effetti solutori di tutti i Pt_1 rapporti negoziali relativi alle parti dell'odierno giudizio e ciò in quanto: è stata presentata da persona che può validamente adempiere l'obbligazione, è indirizzata al creditore, nonché al di lui figlio - soggetto indicato dal creditore quale cessionario delle Controparte_2 quote - ed ha ad oggetto la totalità della somma o delle cose dovute, circostanze tutte provate dalla documentazione versata in atti (vedasi raccomandata allegata al ricorso documento n.
3).
Non v'è dubbio che l'offerta comprenda la totalità della somma dovuta dal sig. Pt_1 in quanto recepisce e richiama in tutto il suo contenuto gli accordi presi in seno alla
[...] transazione del 26.2.2025.
Orbene è dato osservare che il prefato atto di transazione del 26.2.2025 sottoscritto dal sig. personalmente e nella qualità di socio della dal sig. Parte_1 Parte_2 [...]
quale socio ed amministratore p.t. della e dal sig. CP_2 Parte_2 CP_1
ha inteso regolare le obbligazioni derivanti dalla scrittura privata di
[...] riconoscimento del debito datata 28.6.2023.
Le parti dunque hanno espressamente pattuito che la cessione al sig. Controparte_1 della quota del sig. pari al 40% del capitale sociale della veniva Pt_1 Parte_2 eseguita a titolo di datio in solutum ovvero hanno convenuto di sostituire, nel solo rapporto tra il ricorrente ed il resistente, la prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa, attribuendo a tale diversa prestazione effetti liberatori (all'art. 3 della transazione del 26.2.2025 si legge “il sig. si obbliga ad estinguere il debito della soc. Parte_1
nei confronti del dott. , per la porzione da esso garantita con la Pt_2 CP_1 scrittura privata del 28.6.23 (euro 19.040,00), cedendo al creditore o ad altro soggetto che lo stesso si riserva di nominare prima della sottoscrizione dell'atto di cessione, le sue quote di partecipazione nella stessa società del valore nominale di euro 4.000,00 Parte_2 pari al 40% del capitale sociale, dunque ad espresso titolo di datio in solutum”).
E' fuor di dubbio che le odierne parti, nel pieno esercizio del proprio potere negoziale, abbiano scientemente deciso di limitare gli effetti della scrittura privata del 26.2.2025 ai soli rapporti obbligatori intercorrenti tra i sottoscrittori dell'accordo ed abbiano recepito e trasferito tale volontà nella offerta per intimazione.
Nessuna statuizione riguardante rapporti di debito o credito tra la società ed Parte_2 il sig. è rinvenibile nella scrittura privata del 26.2.2025 ed essendo la predetta Parte_1
4 un autonomo soggetto giuridico, è evidente che eventuali pretese debitorie o Parte_2 creditorie vantate dalla stessa nei confronti di terzi debbano essere avanzate dal soggetto giuridicamente legittimato a presentarle, ovvero l'amministratore p.t. sig. Controparte_2 soggetto, peraltro, rimasto contumace nell'odierno giudizio.
Conseguentemente non può condividersi la interpretazione di parte convenuta laddove riconosce agli accordi presi in seno alla scrittura privata del 26.2.2025 “effetto tombale” anche in relazione ai rapporti intercorrenti tra il sig. e la società . Pt_1 Parte_2
E' altresì fuor di dubbio che la pronuncia dell'odierno decidente sia limitata al petitum del ricorso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 112 c.p.c. e non possa avere un contenuto che, andando ultra petita, superi e si sostituisca al libero esercizio dell'autonomia privata esprimendo una volontà - quale quella di definire i rapporti tra la società ed il Parte_2 sig. - che le parti, pur potendo esprimere, non hanno fino ad ora manifestato. Parte_1
Infine, quale effetto della convalida dell'offerta per intimazione di pagamento il creditore sig. è costituito in mora, ex art. 1207, comma 3, c.c. . Controparte_1
Va rilevato che la costituzione in mora del creditore avviene quando lo stesso senza motivo legittimo non riceve il pagamento offertogli ma anche quando - il creditore- non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (art. 1206 c.c.).
E' emerso dai documenti prodotti in giudizio che l' impossibilità per il debitore di Pt_1 eseguire la prestazione è discesa dal rifiuto del sig. di aderire alla offerta Controparte_1 ricevuta (con pec del 16.4.2025 il procuratore del sig. anticipava che il Controparte_1 suo cliente non avrebbe aderito all'invito ricevuto dal giacché “ non sussistono, Pt_1 allo stato, valide ragioni per procedere al perfezionamento di un atto di cessione di quote sociali, in considerazione della mancanza di presupposto”).
Alla luce delle suesposte motivazioni va accolta la domanda del ricorrente.
Quanto alle spese di lite, che seguono la soccombenza, devono porsi a carico del sig.
ed in favore del sig. e vanno liquidate secondo i Controparte_1 Parte_1 parametri del D. M. 55/2014, operando una riduzione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale in ragione della ridotta attività istruttoria, rispetto ai valori medi indicati nello scaglione valoriale di riferimento, in Euro 2.540,00 e così specificate € 460,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 istruttoria e/o di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA, CPA.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
- Convalida l'offerta per intimazione di pagamento datata 4.4.2025 presentata dal sig. Pt_1 ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c.;
[...]
- Dichiara la costituzione in mora del sig. a far data dal 4.4.2025 ai sensi Controparte_1 dell'art. 1207 comma 3, c.c.;
5 - Dichiara che ai sensi dell'art. 1207, comma 1, c.c. per effetto della costituzione in mora del creditore sig. allo stesso non sono più dovuti gli interessi né i frutti della Controparte_1 cosa che non siano stati percepiti dal debitore;
- Condanna il sig. a pagare al sig. le spese di lite liquidate Controparte_3 Parte_1 come in parte motiva in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali
15%, IVA e CPA.
Così deciso in Palermo il 25.11.2025
Il G.O.P dott.ssa Marta Mascellino
6
Sezione specializzata in materia di imprese
Il G.o.p., dott.ssa Marta Mascellino, all'esito dell'udienza cartolare del giorno 18.11.2025 nel giudizio pendente tra
Parte_1 contro
Controparte_1
e
Controparte_2 lette le note conclusionali depositate dalle parti lette le note di trattazione scritta depositate per l'udienza ex art. 127-ter c.p.c. visto l'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c. il G.o.p. pone la causa in decisione.
Si comunichi.
Palermo, 18.11.2025
Il G.o.p. dott.ssa Marta Mascellino
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del G.o.p. dott.ssa Marta Mascellino, della
Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 5200/2025 pendente
TRA
, C.F.: , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Palermo Piazza Vittorio Veneto
n. 3 presso lo studio degli Avv.ti Gaspare Spedale, C.F.: C.F._2
( ed Alberto Spedale, C.F.: Email_1 C.F._3
( , che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che Email_2 disgiuntamente
- ricorrente
CONTRO
1 - , C.F.: nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._4 residente in [...], elettivamente domiciliato in Palermo, Via Giuseppe
Alessi n. 25, presso lo studio dell'Avv. Antonino Soresi, C.F.: , che C.F._5 lo rappresenta, assiste e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro
Conigliaro, C.F.: C.F._6
- resistente
- , C.F. nato a [...] il giorno Controparte_2 C.F._7
27.2.1987 ivi residente in [...]
- resistente contumace
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
18.11.2025
FATTO
Il sig. ha depositato ricorso nei confronti del sig. e del Parte_1 Controparte_1 di lui figlio per veder convalidare l'offerta per intimazione di pagamento Controparte_2 notificata in data 4.4.2025.
A mezzo del ricorso il sig. ha rappresentato: di essere titolare della quota Controparte_1 di partecipazione di € 4.000,00 pari al 40% del capitale sociale della società Parte_2 sedente in Palermo via Mariano Stabile n. 122; di avere formalizzato l'offerta per intimazione di pagamento ex art. 1208 c.c., in data 4.4.2025, al fine di adempiere l'obbligazione assunta a mezzo dell'atto di transazione stipulato con i convenuti in data
26.2.2025; che, in ragione della mancata adesione del creditore - sig. Controparte_1 alla predetta offerta si rendeva necessaria l'adozione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di convalida.
Per meglio specificare le ragioni della pretesa il sig. ha riferito che, con atto di Pt_1 transazione del 26.2.2025 aveva convenuto, unitamente ai sigg.ri e CP_1 [...]
di estinguere l'obbligazione assunta, nei confronti del sig. con CP_2 Controparte_1 la scrittura privata del 28.6.2023, cedendo la propria quota di partecipazione alla Pt_2 del valore nominale di € 4.000,00, pari al 40% del capitale sociale, a titolo di datio in
[...] solutum allo stesso ovvero a persona da lui indicata, convenendo quale Controparte_1 termine ultimo per la stipula dell'atto di cessione quote il giorno 3.3.2025.
Spirato il termine pattuito e notificato ai convenuti atto stragiudiziale di diffida ad adempiere con contestuale offerta per intimazione ex art. 1209 c.c., stante la mancata adesione senza giustificato motivo da parte del sig. , il ricorrente ha adito l'autorità Controparte_1 giudiziaria per ottenere una pronuncia dichiarativa di convalida dell'offerta ai sensi degli artt. 1208, 1214 c.c. con la conseguente costituzione in mora del creditore, sig. CP_1
, ex art. 1206 c.c., manlevando in tal modo il ricorrente da ogni responsabilità a
[...] qualsiasi titolo connessa con la mancata stipula dell'atto di cessione quote.
Il tutto con vittoria di spese e compensi.
2 Con comparsa di costituzione del 5.09.2025 si è costituito in giudizio il sig. CP_1
il quale, contestando le ragioni del ricorso, ha chiesto di dichiarare l'offerta per
[...] intimazione presentata dal ricorrente in data 4.4.2025 non aderente alle caratteristiche della legge e, per l'effetto, di rigettare le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese compensi.
Il sig. benché ritualmente convenuto in giudizio è rimasto contumace. Controparte_2
Con decreto del 5.05.2025 veniva indicata per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 16.09.2025.
Alla prefata udienza concessi alle parti i termini di cui all'art. 281-duodecies c.p.c. la causa veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. alla data del 17.11.2025 nelle modalità della trattazione scritta.
Con provvedimento del 20.10.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che provvedeva con decreto del 30.10.2025 al differimento per il giorno 18.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per un corretto inquadramento giuridico della vicenda de quo va preliminarmente osservato che l'offerta per intimazione di pagamento è istituto che tutela il debitore il quale dimostra di voler adempiere correttamente l'obbligazione, anche in presenza di un rifiuto ingiustificato del creditore ovvero della inerzia dello stesso, permettendogli di liberarsi con effetti solutori dall'obbligazione laddove l'offerta rispetti i canoni dell'art. 1208 c.c. .
Più segnatamente: “Affinché l'offerta sia valida è necessario:1) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui;
2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere;
3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario;
4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore;
5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione;
6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio;
7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato (art. 1208 c.c.).
La ratio è quella di permettere al debitore di liberarsi dall'obbligazione attraverso un'offerta precisa e formale, facendo così cessare la sua responsabilità per inadempimento e costituendo il creditore in mora qualora rifiuti l'adempimento senza motivo legittimo.
E' normativamente sancito che quando l'offerta riguarda cose mobili da consegnare in luogo diverso ex art. 1209, comma 2, c.c. la stessa viene fatta mediante atto notificato al creditore nelle forme prescritte per gli atti di citazione ovvero, come stabilito art. 75 disp. att. c.c.
“L'atto di intimazione, nei casi previsti dagli articoli 1209, secondo comma, 1216, primo comma, del codice, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui il debitore intende procedere alla consegna delle cose mobili o al rilascio dell'immobile a favore del creditore, con rispetto di un intervallo non minore di giorni tre.
La mancata comparizione del creditore o il suo rifiuto di accettare l'offerta sono accertati con verbale redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario nel luogo, nel giorno e nell'ora
3 indicati nell'atto di intimazione, con tutte le altre indicazioni prescritte dal primo comma dell'articolo precedente, e da tale giorno decorrono gli effetti della mora.”
Orbene per tutto quanto ut supra osservato la domanda del ricorrente va accolta.
Dalla disamina dei documenti offerti dalle parti del giudizio è emerso che l'offerta per intimazione presentata dal sig. in data 4.4.2025 è conforme a quanto previsto Parte_1 dagli artt. 1208, 1209 c.c. nonché dall'art. 75 disp. att. c.c. avendo l'offerente rispettato i requisiti, anche formali, di validità prescritti dalla legge.
L'offerta presentata in data 4.4.2025 dal ricorrente ha effetti solutori di tutti i Pt_1 rapporti negoziali relativi alle parti dell'odierno giudizio e ciò in quanto: è stata presentata da persona che può validamente adempiere l'obbligazione, è indirizzata al creditore, nonché al di lui figlio - soggetto indicato dal creditore quale cessionario delle Controparte_2 quote - ed ha ad oggetto la totalità della somma o delle cose dovute, circostanze tutte provate dalla documentazione versata in atti (vedasi raccomandata allegata al ricorso documento n.
3).
Non v'è dubbio che l'offerta comprenda la totalità della somma dovuta dal sig. Pt_1 in quanto recepisce e richiama in tutto il suo contenuto gli accordi presi in seno alla
[...] transazione del 26.2.2025.
Orbene è dato osservare che il prefato atto di transazione del 26.2.2025 sottoscritto dal sig. personalmente e nella qualità di socio della dal sig. Parte_1 Parte_2 [...]
quale socio ed amministratore p.t. della e dal sig. CP_2 Parte_2 CP_1
ha inteso regolare le obbligazioni derivanti dalla scrittura privata di
[...] riconoscimento del debito datata 28.6.2023.
Le parti dunque hanno espressamente pattuito che la cessione al sig. Controparte_1 della quota del sig. pari al 40% del capitale sociale della veniva Pt_1 Parte_2 eseguita a titolo di datio in solutum ovvero hanno convenuto di sostituire, nel solo rapporto tra il ricorrente ed il resistente, la prestazione originariamente dovuta con una di natura diversa, attribuendo a tale diversa prestazione effetti liberatori (all'art. 3 della transazione del 26.2.2025 si legge “il sig. si obbliga ad estinguere il debito della soc. Parte_1
nei confronti del dott. , per la porzione da esso garantita con la Pt_2 CP_1 scrittura privata del 28.6.23 (euro 19.040,00), cedendo al creditore o ad altro soggetto che lo stesso si riserva di nominare prima della sottoscrizione dell'atto di cessione, le sue quote di partecipazione nella stessa società del valore nominale di euro 4.000,00 Parte_2 pari al 40% del capitale sociale, dunque ad espresso titolo di datio in solutum”).
E' fuor di dubbio che le odierne parti, nel pieno esercizio del proprio potere negoziale, abbiano scientemente deciso di limitare gli effetti della scrittura privata del 26.2.2025 ai soli rapporti obbligatori intercorrenti tra i sottoscrittori dell'accordo ed abbiano recepito e trasferito tale volontà nella offerta per intimazione.
Nessuna statuizione riguardante rapporti di debito o credito tra la società ed Parte_2 il sig. è rinvenibile nella scrittura privata del 26.2.2025 ed essendo la predetta Parte_1
4 un autonomo soggetto giuridico, è evidente che eventuali pretese debitorie o Parte_2 creditorie vantate dalla stessa nei confronti di terzi debbano essere avanzate dal soggetto giuridicamente legittimato a presentarle, ovvero l'amministratore p.t. sig. Controparte_2 soggetto, peraltro, rimasto contumace nell'odierno giudizio.
Conseguentemente non può condividersi la interpretazione di parte convenuta laddove riconosce agli accordi presi in seno alla scrittura privata del 26.2.2025 “effetto tombale” anche in relazione ai rapporti intercorrenti tra il sig. e la società . Pt_1 Parte_2
E' altresì fuor di dubbio che la pronuncia dell'odierno decidente sia limitata al petitum del ricorso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 112 c.p.c. e non possa avere un contenuto che, andando ultra petita, superi e si sostituisca al libero esercizio dell'autonomia privata esprimendo una volontà - quale quella di definire i rapporti tra la società ed il Parte_2 sig. - che le parti, pur potendo esprimere, non hanno fino ad ora manifestato. Parte_1
Infine, quale effetto della convalida dell'offerta per intimazione di pagamento il creditore sig. è costituito in mora, ex art. 1207, comma 3, c.c. . Controparte_1
Va rilevato che la costituzione in mora del creditore avviene quando lo stesso senza motivo legittimo non riceve il pagamento offertogli ma anche quando - il creditore- non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (art. 1206 c.c.).
E' emerso dai documenti prodotti in giudizio che l' impossibilità per il debitore di Pt_1 eseguire la prestazione è discesa dal rifiuto del sig. di aderire alla offerta Controparte_1 ricevuta (con pec del 16.4.2025 il procuratore del sig. anticipava che il Controparte_1 suo cliente non avrebbe aderito all'invito ricevuto dal giacché “ non sussistono, Pt_1 allo stato, valide ragioni per procedere al perfezionamento di un atto di cessione di quote sociali, in considerazione della mancanza di presupposto”).
Alla luce delle suesposte motivazioni va accolta la domanda del ricorrente.
Quanto alle spese di lite, che seguono la soccombenza, devono porsi a carico del sig.
ed in favore del sig. e vanno liquidate secondo i Controparte_1 Parte_1 parametri del D. M. 55/2014, operando una riduzione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale in ragione della ridotta attività istruttoria, rispetto ai valori medi indicati nello scaglione valoriale di riferimento, in Euro 2.540,00 e così specificate € 460,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 istruttoria e/o di trattazione ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA, CPA.
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
- Convalida l'offerta per intimazione di pagamento datata 4.4.2025 presentata dal sig. Pt_1 ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c.;
[...]
- Dichiara la costituzione in mora del sig. a far data dal 4.4.2025 ai sensi Controparte_1 dell'art. 1207 comma 3, c.c.;
5 - Dichiara che ai sensi dell'art. 1207, comma 1, c.c. per effetto della costituzione in mora del creditore sig. allo stesso non sono più dovuti gli interessi né i frutti della Controparte_1 cosa che non siano stati percepiti dal debitore;
- Condanna il sig. a pagare al sig. le spese di lite liquidate Controparte_3 Parte_1 come in parte motiva in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali
15%, IVA e CPA.
Così deciso in Palermo il 25.11.2025
Il G.O.P dott.ssa Marta Mascellino
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