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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2786/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2786/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Salvatori e dall'avv. Roberta Ferrazza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Piazza Roma n. 10, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire: Per_ 1) I due figli minorenni ed sono affidati secondo i criteri di affido condiviso ai due Per_1 genitori, con loro prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre. Spetterà al padre l'esercizio del relativo diritto di visita, che, salvo diverso e migliore accordo tra I due genitori, sarà svolto nel rispetto del seguente calendario compatibilmente con le esigenze dei minori:
- a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 e sino alle ore 21.30 del sabato nonché dalle ore 10.00 e sino alle ore 20.30 della domenica, con prelevamento direttamente dalla casa materna ed accompagnamento presso quest'ultima entro l'orario concordato;
- nelle settimane con weekend di competenza della madre, il padre preleverà direttamente Per_1 Per_ dalla scuola di basket alle ore 18.00 del venerdì e cosi farà con , che sarà prelevata sempre dalla scuola di basket del fratello o, in alternativa, dalla casa materna a seconda del luogo in cui la stessa ha deciso di restare;
i minori staranno poi insieme al padre per la cena sino alle ore 21.30, allorché saranno successivamente riaccompagnati a casa dalla madre;
- si prevede che il pernottamento verrà introdotto con gradualità compatibilmente con le esigenze del minori e funzionalmente al loro percorso di sostegno psicologico;
- nel periodo delle vacanze di Natale, allorché potranno essere attivati i pernottamenti: il giorno di Natale e quello di Santo Stefano saranno alternati tra i due genitori, con facoltà di scelta dei minori;
al pari verranno alternati i due periodi in cui sarà divisa la pausa scolastica, ovvero dal 23/12 al 30/12 (primo periodo) e dal 31/12 al 6/01 (secondo periodo), lasciando la scelta al minori;
- nel periodo delle vacanze di Pasqua, sempre compatibilmente all'attivazione dei pernottamenti: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta verranno alternati tra i due genitori e di conseguenza anche i relativi periodi, da suddividersi in parti uguali, lasciando la scelta ai minori;
- durante le vacanze estive, ad eccezione dell'anno in corso rispetto al quale le parti hanno già previsto di trascorrere insieme il periodo di vacanza con i figli, i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno. I genitori si obbligano inoltre a comunicarsi i rispettivi indirizzi ed i recapiti di villeggiatura per garantire la reperibilità dei figli e prestano inoltre l'assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
2) i ricorrenti, nei giorni di rispettiva competenza, avranno cura di gestire direttamente gli impegni dei figli e di accompagnarli ai corsi postscolastici ed alle loro attività pomeridiane, inoltre eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto con riferimento alle questioni di ordinarla amministrazione. Le decisioni che concernono l'educazione, l'istruzione e la salute, invece, verranno assunte di comune accordo e, in particolare, così dovrà essere per l'attività scolastica (ci si riferisce a titolo esemplificativa, ma non esaustivo: alla determinazione dell'indirizzo di studio;
all'iscrizione alla scuola;
alla partecipazione a viaggi e/o gite scolastiche che prevedano il pernottamento etc) rispetto alla quale i genitori si impegnano altresì ad assecondare le inclinazioni dei minori e le loro esigenze;
per le attività sportive e/o ricreative che parimenti dovranno favorire le attitudini dei figli (s'intendono, peraltro, già concordate le attività già in corso di frequentazione); non ultimo, per garantirne la salute (salvi i casi di assoluta urgenza per i quali è prevista una decisione immediata e non procrastinabile);
3) le parti, a tale ultimo riguardo, danno atto di avere deciso di comune accordo, nell'interesse della Per_ minore , di acconsentire ad un percorso di psicomotricità resosi necessario per garantire alla minore un supporto specialistico, finalizzato ad affrontare con serenità la fase separativa dei genitori. Allo stesso modo si impegnano ad intervenire nell'interesse del figlio;
Per_1
4) nel rispetto delle finalità del percorso di sostegno psicologico che i genitori hanno deciso di far loro intraprendere, i ricorrenti s'impegnano reciprocamente a mantenere preservati gli interessi dei minori con riferimento al loro coinvolgimento in eventuali rispettive nuove relazioni sentimentali, evitando che le stesse possano arrecare disagio ai minori. Allo stesso modo si impegnano ad esercitare una corretta gestione dell'immagine pubblica dei due figli minorenni, evitando le pubblicazioni di foto o di video che li riguardino sul web e sui social,
5) il signor concorrerà al mantenimento del due figli, corrispondendo alla Parte_1 signora l'importo mensile di euro 1.050,00 (ovvero pari ad euro 525,00 per ciascun Parte_2 figlio), che verrà versato entro il giorno 28 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente ai sensi degli indici ISTAT con decorrenza dalla pronuncia della sentenza che recepirà questi accordi. Spetterà, inoltre, sempre al signor provvedere al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie (scolastiche, compresa la retta per la mensa, medico-sanitarie e sportive/ricreative), Per_ sostenute nell'interesse di ed , nella loro misura integrale e ciò per la durata di un anno Per_1
a decorrere dal mese di gennaio 2025, dopo tale periodo i genitori potranno rivalutare una nuova ripartizione delle spese straordinarie in ragione dell'eventuale reperimento da parte della signora di un'attività lavorativa part-time. Le parti dichiarano di avvalersi, sin dalla Parte_2 sottoscrizione degli accordi di separazione, del Protocollo contenente le linee guida concernenti le spese per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti, che disciplina modalità, termini e tempi di pagamento/rimborso delle spese sostenute: il Protocollo viene allegato al presente ricorso e, anch'esso sottoscritto dai ricorrenti, è considerato parte integrante delle intese;
6) l'assegno unico in favore dei figli, percepito dal signor (ammontante ad euro Parte_1
393,00), verrà corrisposto alla signora nella misura del 50%, quale genitore collocatario Parte_2
e tenuto al mantenimento diretto delle minori;
7) l'immobile sito in Vimercate (MB) via San Giovanni Bosco n. 7, di proprietà del signor viene assegnato alla signora quale genitore collocatario, che lo abiterà Parte_1 Parte_2 con i figli: le utenze (gas, luce e acqua), il servizio TARI, le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) restano interamente a carico del signor che provvederà a versarle Parte_1 direttamente agli enti riscossori;
8) Il signor da atto di lasciare l'autovettura Fiat Punto di sua proprietà alla ex Parte_1 compagna: le spese del bollo e dell'assicurazione dell'auto verranno versate dal medesimo;
9) i ricorrenti danno atto che, per quanto concerne l'uso della casa mobile di , la stessa potrà Pt_3 essere fruita dal minori, ove anche fossero accompagnati dalla madre, in tal caso previo accordo tra i genitori;
10) il signor dá atto di avere già provveduto a rilasciare la casa familiare di Parte_1
Vimercate e di avere prelevato dalla stessa ogni relativo effetto personale e di essere in cerca di una soluzione abitativa con oneri a suo carico, di cui si è già tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;
11) le parti, con l'adempimento degli impegni assunti in questa sede, si danno infine reciprocamente atto di avere regolato ogni altro aspetto patrimoniale connesso al rapporto di convivenza, pertanto le stesse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra dal punto di vista economico;
12) le spese legali vengono anticipate dal signor
[...]
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 16.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2786/2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi residenti in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Salvatori e dall'avv. Roberta Ferrazza ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monza, Piazza Roma n. 10, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito così stabilire: Per_ 1) I due figli minorenni ed sono affidati secondo i criteri di affido condiviso ai due Per_1 genitori, con loro prevalente collocamento e residenza anagrafica presso la madre. Spetterà al padre l'esercizio del relativo diritto di visita, che, salvo diverso e migliore accordo tra I due genitori, sarà svolto nel rispetto del seguente calendario compatibilmente con le esigenze dei minori:
- a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 e sino alle ore 21.30 del sabato nonché dalle ore 10.00 e sino alle ore 20.30 della domenica, con prelevamento direttamente dalla casa materna ed accompagnamento presso quest'ultima entro l'orario concordato;
- nelle settimane con weekend di competenza della madre, il padre preleverà direttamente Per_1 Per_ dalla scuola di basket alle ore 18.00 del venerdì e cosi farà con , che sarà prelevata sempre dalla scuola di basket del fratello o, in alternativa, dalla casa materna a seconda del luogo in cui la stessa ha deciso di restare;
i minori staranno poi insieme al padre per la cena sino alle ore 21.30, allorché saranno successivamente riaccompagnati a casa dalla madre;
- si prevede che il pernottamento verrà introdotto con gradualità compatibilmente con le esigenze del minori e funzionalmente al loro percorso di sostegno psicologico;
- nel periodo delle vacanze di Natale, allorché potranno essere attivati i pernottamenti: il giorno di Natale e quello di Santo Stefano saranno alternati tra i due genitori, con facoltà di scelta dei minori;
al pari verranno alternati i due periodi in cui sarà divisa la pausa scolastica, ovvero dal 23/12 al 30/12 (primo periodo) e dal 31/12 al 6/01 (secondo periodo), lasciando la scelta al minori;
- nel periodo delle vacanze di Pasqua, sempre compatibilmente all'attivazione dei pernottamenti: il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta verranno alternati tra i due genitori e di conseguenza anche i relativi periodi, da suddividersi in parti uguali, lasciando la scelta ai minori;
- durante le vacanze estive, ad eccezione dell'anno in corso rispetto al quale le parti hanno già previsto di trascorrere insieme il periodo di vacanza con i figli, i minori trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30/04 di ogni anno. I genitori si obbligano inoltre a comunicarsi i rispettivi indirizzi ed i recapiti di villeggiatura per garantire la reperibilità dei figli e prestano inoltre l'assenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori;
2) i ricorrenti, nei giorni di rispettiva competenza, avranno cura di gestire direttamente gli impegni dei figli e di accompagnarli ai corsi postscolastici ed alle loro attività pomeridiane, inoltre eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo disgiunto con riferimento alle questioni di ordinarla amministrazione. Le decisioni che concernono l'educazione, l'istruzione e la salute, invece, verranno assunte di comune accordo e, in particolare, così dovrà essere per l'attività scolastica (ci si riferisce a titolo esemplificativa, ma non esaustivo: alla determinazione dell'indirizzo di studio;
all'iscrizione alla scuola;
alla partecipazione a viaggi e/o gite scolastiche che prevedano il pernottamento etc) rispetto alla quale i genitori si impegnano altresì ad assecondare le inclinazioni dei minori e le loro esigenze;
per le attività sportive e/o ricreative che parimenti dovranno favorire le attitudini dei figli (s'intendono, peraltro, già concordate le attività già in corso di frequentazione); non ultimo, per garantirne la salute (salvi i casi di assoluta urgenza per i quali è prevista una decisione immediata e non procrastinabile);
3) le parti, a tale ultimo riguardo, danno atto di avere deciso di comune accordo, nell'interesse della Per_ minore , di acconsentire ad un percorso di psicomotricità resosi necessario per garantire alla minore un supporto specialistico, finalizzato ad affrontare con serenità la fase separativa dei genitori. Allo stesso modo si impegnano ad intervenire nell'interesse del figlio;
Per_1
4) nel rispetto delle finalità del percorso di sostegno psicologico che i genitori hanno deciso di far loro intraprendere, i ricorrenti s'impegnano reciprocamente a mantenere preservati gli interessi dei minori con riferimento al loro coinvolgimento in eventuali rispettive nuove relazioni sentimentali, evitando che le stesse possano arrecare disagio ai minori. Allo stesso modo si impegnano ad esercitare una corretta gestione dell'immagine pubblica dei due figli minorenni, evitando le pubblicazioni di foto o di video che li riguardino sul web e sui social,
5) il signor concorrerà al mantenimento del due figli, corrispondendo alla Parte_1 signora l'importo mensile di euro 1.050,00 (ovvero pari ad euro 525,00 per ciascun Parte_2 figlio), che verrà versato entro il giorno 28 di ogni mese e che sarà rivalutato annualmente ai sensi degli indici ISTAT con decorrenza dalla pronuncia della sentenza che recepirà questi accordi. Spetterà, inoltre, sempre al signor provvedere al pagamento delle spese Parte_1 straordinarie (scolastiche, compresa la retta per la mensa, medico-sanitarie e sportive/ricreative), Per_ sostenute nell'interesse di ed , nella loro misura integrale e ciò per la durata di un anno Per_1
a decorrere dal mese di gennaio 2025, dopo tale periodo i genitori potranno rivalutare una nuova ripartizione delle spese straordinarie in ragione dell'eventuale reperimento da parte della signora di un'attività lavorativa part-time. Le parti dichiarano di avvalersi, sin dalla Parte_2 sottoscrizione degli accordi di separazione, del Protocollo contenente le linee guida concernenti le spese per i figli minori o maggiorenni non autosufficienti, che disciplina modalità, termini e tempi di pagamento/rimborso delle spese sostenute: il Protocollo viene allegato al presente ricorso e, anch'esso sottoscritto dai ricorrenti, è considerato parte integrante delle intese;
6) l'assegno unico in favore dei figli, percepito dal signor (ammontante ad euro Parte_1
393,00), verrà corrisposto alla signora nella misura del 50%, quale genitore collocatario Parte_2
e tenuto al mantenimento diretto delle minori;
7) l'immobile sito in Vimercate (MB) via San Giovanni Bosco n. 7, di proprietà del signor viene assegnato alla signora quale genitore collocatario, che lo abiterà Parte_1 Parte_2 con i figli: le utenze (gas, luce e acqua), il servizio TARI, le spese condominiali (ordinarie e straordinarie) restano interamente a carico del signor che provvederà a versarle Parte_1 direttamente agli enti riscossori;
8) Il signor da atto di lasciare l'autovettura Fiat Punto di sua proprietà alla ex Parte_1 compagna: le spese del bollo e dell'assicurazione dell'auto verranno versate dal medesimo;
9) i ricorrenti danno atto che, per quanto concerne l'uso della casa mobile di , la stessa potrà Pt_3 essere fruita dal minori, ove anche fossero accompagnati dalla madre, in tal caso previo accordo tra i genitori;
10) il signor dá atto di avere già provveduto a rilasciare la casa familiare di Parte_1
Vimercate e di avere prelevato dalla stessa ogni relativo effetto personale e di essere in cerca di una soluzione abitativa con oneri a suo carico, di cui si è già tenuto conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli;
11) le parti, con l'adempimento degli impegni assunti in questa sede, si danno infine reciprocamente atto di avere regolato ogni altro aspetto patrimoniale connesso al rapporto di convivenza, pertanto le stesse non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra dal punto di vista economico;
12) le spese legali vengono anticipate dal signor
[...]
Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda è fondata. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 16.04.2025, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi