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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 10/02/2026, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1179/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1626/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Ms Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059391727000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070765324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070765324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070765324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320239016241311000 TASSE AUTOMOBILISTICHE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160014893550000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160014893550000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170008383129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistenti: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29 gennaio 2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate avverso l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificatagli il 30 novembre 2023, con cui gli era stato chiesto il pagamento della somma di Euro
7.627,17, comprensiva di oneri e accessori, limitatamente alle seguenti cartelle: 1)
n.29320160014893550000, presuntivamente notificata in data 13.10.2016, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2010 e 2011 di Euro 305,94; 2) n.29320160059391727000 presuntivamente notificata in data 13.10.2016 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011 di Euro 100,79; 3) n.29320160070765324000 presuntivamente notificata in data 02.03.2017 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012 di Euro
206,47; 4) n 29320170008383129000 presuntivamente notificata in data 02.03.2017 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012 di Euro 99,27, nonché dei Ruoli emessi dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione - quale ente esattore dei tributi per l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – e di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente o connesso;
lamentava la nullità
o illegittimità dell'intimazione di pagamento per la mancata notificazione degli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria di cui all'impugnata intimazione di pagamento;
concludeva di conseguenza.
Parti resistenti producevano le notificazioni delle menzionate cartelle di pagamento e di ulteriori precedenti intimazioni di pagamento, notificate in data 9 maggio 2019 e 22 agosto 2022, e chiedevano il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memoria difensiva.
All'udienza camerale del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Ricorrente_1 è infondato. Recente condivisa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 del d.P.R. n.602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n.546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la “cristallizzazione” della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass., sezione quinta, 21 luglio 2025 n.20476).
Nel caso a mano, incontestata e comunque provata in atti come avvenuta in data 22 agosto 2022 la notificazione dell'intimazione di pagamento n.29320229011239544000, ove sono richiamate le cartelle di pagamento menzionate in ricorso, non impugnata, resta preclusa ogni doglianza su eventuali prescrizioni maturate in precedenza.
Né tantomeno la prescrizione è maturata nel breve lasso di tempo intercorso prima della notifica dell'ulteriore intimazione, questa sì impugnata col ricorso in esame.
Il ricorso del Ricorrente_1 va pertanto rigettato.
In considerazione della sopravvenienza del richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, innovativo rispetto ad arresti precedenti, vanno compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa tra tutte le parti le spese processuali. Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Filippo Pennisi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PENNISI FILIPPO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1626/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Ms Domenico Orlando 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160059391727000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070765324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070765324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160070765324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- INT.PAGAMENTO n. 29320239016241311000 TASSE AUTOMOBILISTICHE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160014893550000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160014893550000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170008383129000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistenti: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 29 gennaio 2024 Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate avverso l'intimazione di pagamento meglio specificata in epigrafe, notificatagli il 30 novembre 2023, con cui gli era stato chiesto il pagamento della somma di Euro
7.627,17, comprensiva di oneri e accessori, limitatamente alle seguenti cartelle: 1)
n.29320160014893550000, presuntivamente notificata in data 13.10.2016, relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2010 e 2011 di Euro 305,94; 2) n.29320160059391727000 presuntivamente notificata in data 13.10.2016 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2011 di Euro 100,79; 3) n.29320160070765324000 presuntivamente notificata in data 02.03.2017 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012 di Euro
206,47; 4) n 29320170008383129000 presuntivamente notificata in data 02.03.2017 relativa al presunto mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2012 di Euro 99,27, nonché dei Ruoli emessi dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione - quale ente esattore dei tributi per l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – e di ogni altro atto o provvedimento, presupposto, conseguente o connesso;
lamentava la nullità
o illegittimità dell'intimazione di pagamento per la mancata notificazione degli atti prodromici e la conseguente prescrizione della pretesa creditoria di cui all'impugnata intimazione di pagamento;
concludeva di conseguenza.
Parti resistenti producevano le notificazioni delle menzionate cartelle di pagamento e di ulteriori precedenti intimazioni di pagamento, notificate in data 9 maggio 2019 e 22 agosto 2022, e chiedevano il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memoria difensiva.
All'udienza camerale del 2 febbraio 2026 la causa è posta in decisione e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Ricorrente_1 è infondato. Recente condivisa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art.50 del d.P.R. n.602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n.546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la “cristallizzazione” della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass., sezione quinta, 21 luglio 2025 n.20476).
Nel caso a mano, incontestata e comunque provata in atti come avvenuta in data 22 agosto 2022 la notificazione dell'intimazione di pagamento n.29320229011239544000, ove sono richiamate le cartelle di pagamento menzionate in ricorso, non impugnata, resta preclusa ogni doglianza su eventuali prescrizioni maturate in precedenza.
Né tantomeno la prescrizione è maturata nel breve lasso di tempo intercorso prima della notifica dell'ulteriore intimazione, questa sì impugnata col ricorso in esame.
Il ricorso del Ricorrente_1 va pertanto rigettato.
In considerazione della sopravvenienza del richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, innovativo rispetto ad arresti precedenti, vanno compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, rigetta il ricorso proposto da Ricorrente_1 e compensa tra tutte le parti le spese processuali. Così deciso in Catania, il 2 febbraio 2026 IL GIUDICE MONOCRATICO dott. Filippo Pennisi