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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/04/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 8198/2023 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti INSALATA GIULIO e INDENNITATE MARIA ROBERTA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PAPALATO MARIA ROSARIA CP_1
Resistente Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
*** MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente – premesso di avere svolto attività lavorativa di bracciante agricola svolta presso diverse ditte per l'intera carriera lavorativa, dal 1974, quando era poco più che quindicenne, sino al 2020, senza soluzione di continuità - deduce di avere chiesto in via amministrativa all il CP_1 riconoscimento di malattia professionale (“ernia discale lombare L4-L% nonché di varie protusioni lombari”), ma la domanda fu rigettata per difetto dell'esposizione a rischio e del nesso di causalità; ritenendo ingiusto tale diniego, ha adito il GDL, chiedendo di accertare e dichiarare che la malattia denunciata ha natura professionale e ha comportato un'invalidità permanente del 12%, con condanna dell' al pagamento del dovuto a titolo di indennizzo in capitale. CP_1
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'inesistenza di esposizione a rischio e nesso CP_1 causale, nonché l'insussistenza di postumi indennizzabili. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti. La materia è disciplinata dal D. Lgs. 38/00, che, all'art. 13 co. 2, prevede: “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui CP_1 all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico»…. Si tratta quindi di stabilire se vi sia stata esposizione a rischio, se la malattia denunciata abbia origine professionale (e sia quindi diretta conseguenza di tale esposizione a rischio) e, in caso positivo, se i postumi accertati siano pari o superiori al minimo indennizzabile (6%). La causa è stata istruita con la nomina di CTU;
si riportano di seguito le risposte ai quesiti:
“Nel Ns caso la sig ha svolto attività lavorativa di bracciante agricola sin dall'apprendistato, a Pt_1 tal uopo eseguendo la propria prestazione lavorativa con attività prevalentemente manuali con movimentazione manuale di carichi, assunzione di posture in flessione prolungata, movimenti e torsione del tronco. Tale attività lavorativa, svolta per tutta la giornata lavorativa, su piani di calpestio sconnessi, comporta movimenti ripetuti della braccia, della colonna vertebrale e delle ginocchia ha comportato l'assunzione di posture incongrue in flessione prolungata, con movimenti ripetuti con uso di forza a carico della colonna vertebrale che è stata sottoposta, negli anni, ad un costante rischio da sovraccarico biomeccanico. In letteratura scientifica sono evidenziati significativi incrementi di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico in lavoratori che svolgono attività comportanti assunzioni di posture incongrue protratte e trasporto manuale di carichi, come peraltro riportato dalla circolare sulle linee guida per le spondiloartropatie. CP_1
L'obiettività clinica riscontrata e supportata dalla documentazione sanitaria in atti ha evidenziato una colonna vertebrale scoliotica con un'artrosi della TTSX con fascite plantare e sperone, come evidenziato dal CTP nelle note difensive, che ha trovato nell'attività lavorativa una concausa CP_1 efficiente le patologie accertate e l'attività lavorativa svolta. Data la diagnosi su esposta e le considerazioni illustrate così posso rispondere in scienza e coscienza ai quesiti posti dalla SV.Ill.ma: è affetta da SPONDILODISCOARTROSI IN Parte_1
PROTRUSIONE DISCALE LS”, tale patologia è riconosciuta come Tecnopatia. Il grado di menomazione permanente viene accertato nella misura del 6% con riferimento al punto 204 delle tabelle di cui al Dlgs 38/2000 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.” Ritiene il Giudice di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, data anche l'assenza di contestazioni delle parti. Per quanto esposto, deve ritenersi raggiunta la prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata, la quale ha quindi natura professionale. Pertanto, l' deve essere CP_1 condannato alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in capitale ex art. 13 D.Lgs. 38/00 per un'inabilità permanente del 6%, oltre interessi o rivalutazione come per legge. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' come da dispositivo. CP_1
Nella liquidazione si è tenuto conto del fatto che il grado di inabilità riconosciuto (6%) è pari al minimo indennizzabile e notevolmente inferiore a quello richiesto in ricorso (12%).
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 19.07.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo ex art. 13 D.lgs. n. 38/00 per inabilità permanente pari al 6% e condanna l' alla corresponsione del dovuto, oltre accessori. CP_1
2. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente in capo all' le spese di CTU già liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 10.04.2025 Il Giudice Dott. Luca Notarangelo